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Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

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concernente la valorizzazione, l’importazione e l’esportazione di patate

(Ordinanza sulle patate)

del 7 dicembre 1998 (Stato 17 dicembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 capoverso 1 e 180 capo- verso 3 della legge sull’agricoltura1,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica alle patate e ai prodotti di patate.

Art. 2 Definizioni

1 Per patate non cernite s’intendono tutte le patate del raccolto.

2 Per patate da tavola s’intendono le patate cernite e pronte al consumo che sono de- stinate all’alimentazione umana.

3 Per patate destinate alla valorizzazione s’intendono le patate cernite e pronte per la valorizzazione che sono trasformate nelle aziende di trasformazione in prodotti di patate.

4 Per patate da semina s’intendono i tuberi-seme di patate che soddisfano le condi- zioni per la certificazione di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle sementi.

5 Per prodotti di patate s’intendono i prodotti destinati all’alimentazione umana che vengono fabbricati in tutto o in parte con patate destinate alla valorizzazione.

6 Per patate declassate s’intendono le patate non cernite, le patate da tavola o le pa- tate destinate alla valorizzazione che sono impiegate come foraggio fresco e, a tale scopo, marcate con un colorante alimentare autorizzato.

7 Per patate indigene s’intendono le patate prodotte sul territorio doganale svizzero, sul territorio fuori della linea doganale, come pure su superfici gestite per tradizione familiare nella zona economica estera conformemente alla legislazione doganale.

RU 1999 77

1 RS 910.1

2 RS 916.151

(2)

Art. 3 Domande

1 Le domande trasmesse per telefax sono ammesse, sempre che l’originale o il sup- porto di dati autorizzato dalle autorità competenti sia inoltrato il giorno feriale suc- cessivo (determinante è il timbro postale o, se la domanda è consegnata diretta- mente, l’annotazione d’entrata). Per stabilire la tempestività delle domande inviate per telefax o per posta elettronica (e-mail) è determinante l’ora di trasmissione stam- pata sul fax o indicata nella comunicazione elettronica.

2 Se una domanda è incompleta o compilata in modo scorretto, l’autorità competente accorda un termine suppletivo di tre giorni feriali per porre rimedio alle mancanze.

Capitolo 2: Provvedimenti di valorizzazione Sezione 1: Principi

Art. 4 Contributi federali

La Confederazione può versare contributi per:

a. la valorizzazione delle patate;

b. l’esportazione di patate da semina e di prodotti di patate.

Art. 5 Mandati di valorizzazione

1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) incarica organizzazioni di eseguire i provvedimenti nell’ambito della valorizzazione delle patate (organizza- zioni incaricate).

2 Il mandato è conferito mediante contratto scritto per al massimo quattro anni; può essere rinnovato. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di valo- rizzazione.

Art. 6 Spese amministrative

Per coprire le spese amministrative derivanti dall’esecuzione del mandato di valoriz- zazione e non coperte dai contributi dei membri, l’organizzazione incaricata può ri- scuotere adeguate tasse. Queste tasse devono essere approvate dal Dipartimento fe- derale dell’economia.

Sezione 2: Valorizzazione delle patate (escluse le patate da semina)

Art. 7 Contributi

Per la valorizzazione delle patate (escluse le patate da semina), la Confederazione versa, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2003, un contributo forfettario di 18 milioni di franchi all’anno.

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Art. 8 Provvedimenti di valorizzazione

1 Sono oggetto del sostegno i seguenti provvedimenti di valorizzazione:

a. l’impiego di patate declassate come foraggio fresco;

b. la costituzione di scorte di patate da tavola;

c. la trasformazione in alimenti per animali (essiccazione) di patate non cernite, di patate da tavola e di patate destinate alla valorizzazione.

2 Si sostiene in primo luogo l’impiego come foraggio fresco e in secondo luogo la costituzione di scorte.

3 I contributi per l’impiego delle patate come foraggio fresco possono ammontare al massimo a 15 franchi per 100 kg di patate declassate, quelli per le scorte al massimo a 55 franchi per 100 kg di patate da tavola.

4 L’organizzazione incaricata assegna i contributi mediante decisione.

Art. 9 Contributi per l’impiego come foraggio fresco

1 Ricevono contributi per l’impiego di patate declassate come foraggio fresco:

a. i produttori che impiegano come alimenti per animali nell’azienda le patate che hanno prodotto e declassato a proprio rischio e pericolo o che le riven- dono come tali;

b. i detentori di scorte che impiegano come alimenti per animali nell’azienda le patate che hanno declassato a proprio rischio e pericolo o che le rivendono come tali.3

2 I produttori devono, entro il 31 dicembre dell’anno corrente, inoltrare all’orga- nizzazione incaricata le domande di contributo, unitamente all’indicazione dei quantitativi.

3 I detentori di scorte che intendono richiedere contributi devono, entro il 30 novembre dell’anno corrente, notificare all’Ufficio federale le proprie scorte. Le domande di contributo, unitamente all’indicazione dei quantitativi, devono essere inoltrate all’organizzazione incaricata entro il 31 maggio dell’anno seguente.4

Art. 10 Controllo delle patate declassate

1 L’organizzazione incaricata controlla le patate declassate, unitamente all’indica- zione dei quantitativi.

2 Se un produttore o un detentore di scorte contesta il quantitativo corretto dal controllore, le patate sono pesate sotto sorveglianza. Nel caso in cui risulti uno scarto del 10 per cento o più rispetto all’indicazione del quantitativo del controllore,

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4062).

4 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4062).

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l’organizzazione incaricata sopporta i costi della pesatura. Negli altri casi, questi so- no sostenuti dal produttore o dal detentore di scorte.5

3 I costi della pesatura sono calcolati in base alla tariffa oraria abitualmente applicata per la manodopera agricola e agli altri costi comprovati.

Art. 11 Contributi per le scorte e l’essiccazione

1 Si versano contributi per la costituzione di scorte di al massimo 3000 t di patate da tavola. Se questa merce è impiegata come foraggio o essiccata dopo il primo dell’an- no, si versano contributi supplementari per compensare il minor valore.

2 Le aziende d’essiccazione che trasformano in alimenti per animali le eccedenze di patate non cernite, di patate da tavola e di patate destinate alla valorizzazione rice- vono contributi per l’essiccazione.

Art. 12 Conferimento dei mandati d’immagazzinamento e di valorizzazione

1 L’organizzazione incaricata affida l’immagazzinamento di scorte e l’essiccazione a gestori di depositi e ad aziende di trasformazione.

2 Il conferimento deve aver luogo nell’ambito della procedura libera o selettiva. Gli articoli 8-23, 26 e 27 della legge federale del 16 dicembre 19946 sugli acquisti pub- blici nonché le disposizioni esecutive della relativa ordinanza dell’11 dicembre 19957 si applicano per analogia. Nelle offerte vanno inclusi i costi di trasporto.

3 I mandati di valorizzazione possono essere conferiti soltanto se l’offerente si impe- gna per scritto, nei confronti dell’organizzazione incaricata, a pagare ai produttori il prezzo minimo per le patate fornite fissato dall’organizzazione incaricata dopo aver sentito le cerchie interessate.

Sezione 3: Valorizzazione delle patate da semina

Art. 13 Contributo forfettario per la valorizzazione

La Confederazione versa, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2003, un contributo forfettario di 2,6 milioni di franchi all’anno per la valorizzazione delle patate da semina indigene che non possono essere smerciate per la coltivazione in Svizzera.

Art. 14 Provvedimenti di valorizzazione

1 Sono oggetto del sostegno i seguenti provvedimenti di valorizzazione:

a. impiego come foraggio fresco;

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4062).

6 RS 172.056.1

7 RS 172.056.11

(5)

b. trasformazione in alimenti per animali mediante essiccazione;

c. esportazione.

2 Con i contributi federali si possono esportare complessivamente 3000 tal massimo di patate da semina indigene. Il contributo per l’esportazione non deve però superare l’importo di 800 000 franchi.

Sezione 4: Esportazione di prodotti di patate

Art. 15 Contributi per l’esportazione di prodotti di patate

1 La Confederazione versa contributi annui pari a 1,5 milioni di franchi al massimo per l’esportazione di prodotti di patate; si accordano contributi per un quantitativo massimo di 5400 t di equivalenti di patate.

2 Il contributo deve indennizzare al massimo la differenza tra i prezzi indigeni e quelli esteri delle patate destinate alla valorizzazione.

Art. 16 Domande

Le domande volte a ottenere i contributi per l’esportazione devono essere inoltrate all’Ufficio federale al più tardi entro tre mesi dall’avvenuta esportazione, utilizzando l’apposito modulo.

Art. 17 Contributi per l’esportazione

1 I contributi per l’esportazione sono versati per le esportazioni di prodotti di patate, convertite in equivalenti di patate. Le esportazioni devono essere comprovate me- diante un attestato doganale.

2 L’Ufficio federale assegna i contributi in funzione dei mezzi a sua disposizione se- condo l’ordine d’entrata delle domande.

3 Nel giorno in cui i contributi limite o la limitazione quantitativa si esauriscono, i contributi vengono ridotti proporzionalmente in funzione delle domande giunte in quel giorno.

Capitolo 3: Importazione Sezione 1: Principi

Art. 18 Contingenti doganali parziali; categorie di merci

1 Il contingente doganale n. 14 è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali (CP):

a. CP 14.1: patate (incluse patate da semina);

b. CP 14.2: prodotti di patate.

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2 Il contingente doganale parziale per le patate è suddiviso nelle seguenti categorie di merci:

a. patate da semina;

b. patate da tavola;

c. patate destinate alla valorizzazione.

3 Il contingente doganale parziale per i prodotti di patate è suddiviso nelle seguenti categorie di merci:

a. prodotti semilavorati;

b. prodotti finiti.

4 L’attribuzione delle voci di tariffa per le singole categorie di merci è disciplinata in allegato.

Art. 19 Ripartizione dei contingenti doganali parziali tra le categorie di merci

1 Dopo aver sentito le cerchie interessate e tenuto conto della situazione del mercato, l’Ufficio federale fissa il quantitativo delle categorie di merci; può prevedere uno scaglionamento nel tempo.

2 L’Ufficio federale stabilisce il periodo in cui le patate e i prodotti di patate asse- gnati possono essere importati.

Art. 20 Modifica dei contingenti doganali parziali

Il Dipartimento federale dell’economia può, dopo aver sentito le cerchie interessate, incrementare temporaneamente i contingenti doganali parziali per le patate e i prodotti di patate in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.

Sezione 2: Contingente doganale parziale per le patate

Art. 21 Assegnazione sulla base di una prestazione all’interno del Paese Le quote del contingente doganale per le patate da semina, le patate da tavola e le patate destinate alla valorizzazione sono assegnate sulla base di una prestazione all’interno del Paese.

Art. 22 Prestazione all’interno del Paese

1 Per prestazione all’interno del Paese s’intende:

a. per le patate da semina: il quantitativo di patate da semina indigene acqui- stato dalle organizzazioni di moltiplicazione direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di riferimento;

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b. per le patate da tavola: il quantitativo di patate da tavola indigene nell’imbal- laggio pronto per il consumo fornite dall’azienda d’imballaggio al detta- gliante durante il periodo di riferimento;

c. per le patate destinate alla valorizzazione: il quantitativo di patate destinate alla valorizzazione ritirate dalle aziende di trasformazione durante il periodo di riferimento in vista della valorizzazione.

2 Per periodo di riferimento s’intende il lasso di tempo tra il 18° e il 7° mese prece- dente il periodo di contingentamento.

3 Nei documenti allegati alla domanda occorre comprovare completamente la presta- zione all’interno del Paese che si è fatta valere.

Art. 23 Domande

Le domande volte a ottenere quote di contingenti doganali devono essere inoltrate all’Ufficio federale entro il 30 settembre prima dell’inizio del periodo di contingen- tamento utilizzando gli appositi moduli.

Art. 24 Quote del contingente doganale

1 Le quote del contingente doganale per il periodo di contingentamento sono asse- gnate secondo la prestazione all’interno del Paese delle singole organizzazioni o aziende rispetto alla prestazione globale all’interno del Paese legittimamente fatta valere.

2 Viene assegnata una quota del contingente doganale soltanto se la prestazione all’interno del Paese supera le 100 tonnellate.

Sezione 3: Contingente doganale parziale per i prodotti di patate

Art. 25 Assegnazione

Le quote del contingente doganale per prodotti di patate sono assegnate mediante asta.

Art. 268 Quantitativo d’asta massimo

Per offerente e per categoria di merce, la quota di contingente doganale non deve superare il quantitativo di 500 tonnellate di equivalenti di patate.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 328).

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Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27 Esecuzione

L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non siano state incaricate della sua esecuzione.

Art. 28 Disposizioni transitorie

1 La valorizzazione del raccolto 1998 avviene conformemente alle disposizioni dell’ordinanza dell’11 settembre 19749 concernente l’utilizzazione del raccolto delle patate.

2 L’inoltro di domande riguardanti il contingente doganale parziale per le patate è possibile per il periodo di contingentamento 1999 fino all’8 gennaio 1999.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

9 [RU 1974 1496, 1991 2090, 1994 1917, 1995 1986, 1996 2533, 1997 433 780 1212]

(9)

Allegato (art. 18 cpv. 4)

Voce di tariffa a) Designazione della merce

Contingente doganale parziale patate (incluse le patate da semina)

Patate da semina

0701.1010 Patate da semina importate nei limiti del contingente doganale n. 14

Patate da tavola

0701.9010 Patate, fresche o refrigerate (eccettuate le patate da semina) importate nei limiti del contingente doganale n. 14

Patate destinate alla valorizzazione

0701.9010 Patate, fresche o refrigerate (eccettuate le patate da semina) importate nei limiti del contingente doganale n. 14

Contingente doganale parziale prodotti di patate

Prodotti semilavorati

0710.1010 Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14

0710.9021 Miscele di ortaggi o legumi con < del 10% di piselli, fagiolini, spinaci, spinaci della Nuova Zelanda, carote, cavolfiore, ca- voletti di Bruxelles, broccoli, cavolo rapa, scorzonera, bietole, lattuga, porro, rabarbaro, sedano, cipolle da tavola e zucchine, contenenti patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14

0712.9021 Patate, essiccate e tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14 1105.1011 Farina, semolino e farina di patate per l’alimentazione umana,

importati nei limiti del contingente doganale n. 14

1105.2011 Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate per l’alimentazione umana, importati nei limiti del contingente doganale n. 14

Prodotti finiti

2001.9031 Prodotti di patate, preparati o conservati nell’aceto, importati nei limiti del contingente doganale n. 14

2004.1011, 1091 Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto, congelate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (ma non conservate nello zucchero)

(10)

Voce di tariffa a) Designazione della merce

2004.9028, 9051 Miscele di ortaggi e legumi, preparate o conservate, ma non nell’aceto, congelate, contenenti patate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (ma non conservate nello zuc- chero)

2005.2021, 2022 Patate, sotto forma di fettine sottili o di piccoli bastoncini, fritti nel grasso o nell’olio, o prodotti estrusi, non congelate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (ma non conservate nello zucchero)

2005.2092, 2093 Patate, preparate o conservate ma non nell’aceto, non conge- late, importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (ec- cettuati i preparati di patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e patate sotto forma di fettine sottili o piccoli baston- cini, fritti nel grasso o nell’olio, o prodotti estrusi nonché con- servati con lo zucchero)

2005.9021, 9051 Miscele di ortaggi o legumi, preparati e conservati ma non nell’aceto, non congelati, contenenti patate, importate nei li- miti del contingente doganale n. 14 (eccettuati i legumi e or- taggi omogeneizzati delle sottovoci 2005.1000, nonché con- servati con lo zucchero)

a) RS 632.10 allegato

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