S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Il nuovo ruling con l’Agenzia delle Entrate e la nuova normativa del CRS
Carlo Galli
STRUMENTI FISCALI DI RILANCIO ECONOMICO
13 Ottobre 2016 - Palazzo delle Stelline, Sala Leonardo
I nuovi strumenti nel rapporto fisco contribuente
Principi
– Collaborazione – Trasparenza – Buona fede – Affidamento – Conoscibilità
Strumenti
– Interpello
– Scambio automatico di informazioni
–
Adempimento collaborativo
–
Ravvedimento ad ampio
raggio
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L’interpello “ordinario”
La riforma dell’istituto nella legge delega
Art. 6, L. 11 marzo 2014, n. 23: linee guida per la revisione dell’istituto degli interpelli:
– Maggiore omogeneità
– Riduzione dei tempi di lavorazione delle istanze – Tendenziale eliminazione delle forme di interpello
“obbligatorio”
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Gli interpelli ante legge delega
Le macrocategorie:
– Istanze presentate ai sensi dell’articolo 11 della Legge n.
212/2000
– Istanze presentate ai sensi dell’articolo 21 della legge n.
431/1991
– Istanze presentate ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8 del D.P.R. n. 600/1973
– Ruling internazionale ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269
I pregi della riforma
– Sistematizzazione della disciplina in un unico articolo (i.e. art.
11 della Legge n. 212/2000, rubricato “diritto di interpello”) – Graduale eliminazione delle istanze di interpello obbligatorio – Riduzione dei termini di risposta per le istanze di interpello
ordinario (da 120gg a 90gg)
– Estensione delle garanzie a tutti i tipi di interpello
– Certezza dei tempi di risposta → in caso di mancata risposta silenzio assenso
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Gli interpelli post legge delega
4 macrocategorie:
– Interpello ordinario puro (art. 11, comma 1, lett. a) – Interpello probatorio (art. 11, comma 1, lett. b)
– Interpello anti-abuso (art. 11, comma 1, lett. c) – Interpello disapplicativo (art. 11, comma 2)
L’interpello ordinario
Estensione dell’ambito applicativo al fine di
ricomprendere un nuovo profilo incentrato sull’incerta qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie.
Il nuovo interpello ordinario comprende 2 casistiche:
– Obiettiva incertezza sull’interpretazione di una disposizione tributaria → già presente
– Obiettiva incertezza sulla qualificazione di una determinata fattispecie → novità
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L’incertezza qualificatoria
– Valutazione sulla sussistenza di un’azienda
– Valutazione sulla sussistenza di una SO all’estero ai fini
dell’esenzione degli utili e delle perdite delle SO di imprese residenti (ex art. 168-ter del TUIR)
– Riconducibilità di una determinata spese alla categoria di spese di pubblicità o di rappresentanza (precedentemente inclusa nell’interpello antielusivo ex articolo 21, comma 9, della legge n. 413/1991)
L’interpello probatorio
L’interpello probatorio è volto a:
– ottenere un parere in merito alla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori richiesti per l’accesso ad un determinato regime fiscale.
Attivabile solo quando le disposizioni sostanziali di riferimento lo prevedono.
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La certezza dei tempi di risposta
Maggiore uniformità rispetto al passato → introduzione di un termine unico di 120 gg per tutte le fattispecie.
Ante modifica
•Interpello articolo 113 TUIR 120gg
•Interpello CFC articolo 167 TUIR 120gg
•Interpello consolidato nazionale 120gg ex art. 124, comma 5, TUIR
•Interpello società non operative 90gg*
•Interpello ACE articolo 1, 90gg*
comma 6, D.L. n. 201 del 2011
* Ex interpello antielusivo art. 37-bis, comma 8, DPR n. 600/1973 → 90gg.
Post modifica
•Interpello articolo 113 TUIR
•Interpello CFC articolo 167 TUIR
•Interpello consolidato nazionale 120gg ex art. 124, comma 5, TUIR
•Interpello società non operative
•Interpello ACE articolo 1, comma 6, D.L. n. 201 del 2011
L’interpello anti-abuso
Sostituisce l’interpello antielusivo ex art. 21, comma 9, legge n. 413/1991 ed è volto a:
– ottenere un parere in merito alla non abusività di una determinata operazione
– conoscere il parere dell’amministrazione in relazione alle ipotesi di interposizione
Integra il nuovo articolo 10-bis della legge n.
212/2000, ha finalmente recepito nel nostro
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L’interpello disapplicativo
– E’ l’unico interpello a carattere obbligatorio
– Volto ad ottenere un parere in merito alla sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo
– Non prevede fattispecie tipizzate
– La risposta negativa o la mancata presentazione dell’istanza non precludono la possibilità di dimostrare la sussistenza delle condizioni in sede di accertamento o contenzioso (sanzione ad hoc)
Termini di risposta dei nuovi interpelli
Interpello Obbligatorietà Tempi di risposta*
Ordinario Facoltativo 90 gg.
Probatorio Facoltativo 120 gg.
Anti-elusivo Facoltativo 120 gg.
Disapplicativo Obbligatorio 120 gg.
* I termini di risposta possono subire delle deroghe in caso di richiesta di documentazione integrativa. In questo caso l’Amministrazione deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione.
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Il nuovo RULING INTERNAZIONALE E L’INTERPELLO SUI NUOVI
INVESTIMENTI
Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale
Art. 31- ter del DPR n. 600/1973 → in sostituzione del precedente ruling internazionale (art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269)
Ampliamento dell’ambito applicativo:
– Definizione preventiva dei prezzi di trasferimento
– Definizione preventiva dei valori di uscita e di ingresso in caso di trasferimento della residenza (artt. 166 e 166-
bis
TUIR) → NovitàS.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 17
Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale
– Applicazione ad un caso concreto di norme concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla SO di un’impresa residente o alla SO in Italia di un’impresa non residente → Novità
– Valutazione preventiva sulla sussistenza di una SO in Italia
– Applicazione ad un caso concreto di norme concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti
L’interpello sui nuovi investimenti
È riconosciuto a imprese che:
– Effettuano investimenti nel territorio dello Stato – Per un importo non < a EUR 30M
– Con ricadute occupazionali significative e durature – Corredato da un adeguato piano di investimento
Termine di 120gg (+90gg)
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Tipologia di investimento
– Realizzazione di nuove attività economiche o ampliamento di attività economiche pre-esistenti, con conseguente
adeguamento della struttura aziendale
– Diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente
– Ristrutturazione di un’attività economica esistente al fine di consentire all’impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi, attraverso gli strumenti previsti
dall’ordinamento
– Operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa
Oggetto dell’interpello
– Preventiva valutazione del trattamento fiscale dell’investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si pianificano per l’investimento
– Valutazione circa l’assenza di abuso del diritto – Disapplicazione di disposizioni antielusive
– Assorbe profili propri delle singole categorie di interpello
• Interpello ordinario o qualificatorio
• Probatorio
• Anti-abuso
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Il Common Reporting Standard
Lo scambio di informazioni e il CRS
Lo scambio di informazioni automatico è stato, negli ultimi anni, al centro dell'agenda di OCSE, Commissione Europea e
Global Forum on Transparency and Exchange of Information.
Nel settembre 2013 l’OCSE è stata formalmente incaricata dal G20 a sviluppare un modello comune per lo scambio di informazioni ispirato al FATCA.
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Evoluzione del quadro normativo UE
DAC 1
Dir. 2011/16
Decorrenza:1.2013 (escluso Art. 8)
DAC 1
Dir. 2011/16
Decorrenza: 1.2015 (Art. 8)
DAC 2
Dir. 2014/107
Decorrenza: 1.2016
DAC 3
Dir. 2015/2376
Decorrenza: 1.2017
DAC 4
Decorrenza: 1.2017 (proposta di
direttiva)
Nuovo quadro normativo (inclusa
l’eliminazione del segreto bancario) con riferimento allo scambio di informazioni:
•su richiesta
•spontaneo
Scambio
automatico di informazioni per cinque categorie non finanziarie:
•redditi da lavoro
•compensi
“dirigenti”
•assicurazioni sulla vita
•pensioni
•proprietà e
redditi immobiliari
CRS: scambio automatico di informazioni per i conti finanziari
•interessi, dividendi e
tipologie analoghe di redditi
•proventi delle vendite di attività finanziarie
•saldi di conto
Scambio
automatico di informazioni (utilizzando un registro centrale dal 1.2018):
•Ruling preventivo transfrontaliero
•Accordi
preventivi sui prezzi di
trasferimento
Country-by-
country reporting:
•fatturato
•utili al lordo delle imposte sul reddito
•Imposte sul reddito pagate e maturate
•numero di addetti
•immobilizzazioni materiali
Il Common Reporting Standard
Il Common Reporting and Due Diligenge Standard contiene informazioni in merito a:
– Processo di verifica (due diligence): verifica su tutti i conti finanziari indipendentemente dalla residenza. Oggetto di comunicazione solo conti di persone fisiche o giuridiche la cui residenza coincide con uno dei Paesi aderenti allo Standard OCSE.
Come per il FATCA si distingue tra pre-existing accounts (conti finanziari di persone fisiche o giuridiche ante 1° gennaio 2016) e new accounts (conti finanziari di persone fisiche o giuridiche post 1 gennaio 2016).
– Informazioni da comunicare (reporting): dati identificativi del titolare del conto; il numero ed il saldo nonché i dati identificativi
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Recepimento del CRS in Italia
• Legge 18 giugno 2015, n. 95 (G.U. n. 155 del 7 luglio 2015)
• D.M. 28 dicembre 2015 → attuazione della Legge n. 95/2015 e della Direttiva 2014/107/UE
Attuazione dello standard CRS. Concetti e procedure già sperimentate in ambito FATCA.
Obblighi per gli intermediari
“Adeguata verifica” e “comunicazione” sulle persone residenti dei paesi oggetto di comunicazione.
– Conti nuovi: verifica piena
– Conti preesistenti: revisione sulla base delle informazioni disponibili: entro il 31/12/2016 >= USD 1M; entro il
31/12/2016 per gli altri
– Incrocio con i dati antiriciclaggio
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L’oggetto dello scambio e i soggetti obbligati
Istituzioni finanziarie tenute alla segnalazione
• Banche
• SIM
• SGR
• Imprese di assicurazione
• Organismi di investimento collettivo
• Società fiduciarie e trust
Attività di due diligence (4 categorie di conti)
• Conti preesistenti di persone fisiche
• Nuovi conti di persone fisiche
• Conti preesistenti di entità
• Nuovi conti di entità
Titolari di conto oggetto di segnalazione
• Persone fisiche con residenza fiscale in uno dei paesi che hanno firmato lo standard
• Persone giuridiche con residenza fiscale in uno dei paesi che hanno firmato lo standard
Informazioni finanziarie da scambiare
• Interessi
• Dividendi
• Redditi derivanti da contratti assicurativi
• Redditi derivanti dalla vendita di certe attività finanziarie e altri proventi derivanti dalle attività detenute nel conto o pagamenti effettuati dal conto
Considerazioni conclusive
• Il rilancio economico passa attraverso un rapporto sano tra fisco e contribuente
• L’obiettivo è la certezza del diritto, in ogni sua forma
• Certezza e prevedibilità facilitano le decisioni di investimento
• I nuovi strumenti ci sono. Bisogna farli funzionare in
modo coerente con le loro finalità.
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