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Nomina amministratore di condominio: ultime sentenze

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Nomina amministratore di condominio: ultime sentenze

Autore: Redazione | 10/06/2021

Richiesta di rimborso delle somme anticipate dall’amministratore uscente; nullità della nomina dell’amministratore di condominio priva di una valida accettazione con l’indicazione del suo compenso.

L’omessa indicazione dei dati personali e professionali dell’amministratore di

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condominio non è motivo di invalidità della delibera di nomina.

La costituzione del supercondominio

È ben vero che la disposizione dell’art. 67, co. 3, disp. att. cod. civ. fa riferimento alla fattispecie di cui all’art. 1117 bis del codice nel caso in cui i compartecipanti siano complessivamente più di sessanta assumendo che ciascun condominio debba designare, con la maggioranza di cui all’art. 1136, co. 5, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria della gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore e che, quindi, la norma faccia riferimento alle assemblee ordinarie e non a quelle straordinarie. Ma ciò non toglie che la nomina del rappresentante per la gestione ordinaria e che comunque la nomina dell’amministratore del supercondominio (con più di 60 partecipanti) siano obbligate. La sussistenza di un obbligo e non di una facoltà si desume sia dall’uso del verbo “dovere” e non “potere”, sia dal fatto che la norma prevede che, in mancanza di tale nomina, ciascun partecipante possa rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Corte appello Torino sez. II, 29/09/2020, n.953

Condominio minimo, nomina dell’amministratore e decisione all’unanimità

Nell’ipotesi di condominio costituito da due soli condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all’approvazione di deliberazioni che – come quella di nomina dell’amministratore – richiedano comunque sotto il profilo dell’elemento personale, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, n.16337

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La nomina dell’amministratore di condominio

La delibera con cui l’assemblea condominiale dispone la nomina o il rinnovo dell’incarico all’amministratore è nulla ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c. ove il verbale dell’assemblea non contenga l’indicazione specifica del compenso spettante all’amministratore per l’attività che egli è incaricato di svolgere.

Tribunale Udine sez. I, 12/11/2018

Amministratore cessato dall’incarico e rimborso delle somme anticipate

L’amministratore cessato dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa, e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali. Soltanto ove l’ex amministratore del condominio agisca nei confronti dei singoli condomini per ottenere il rimborso di dette somme anticipate, ha rilievo il principio della limitazione del debito nei limiti delle rispettive quote, ex art. 1123 c.c.

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, n.27363

Giuramento decisorio o suppletorio

Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull’esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua

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formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l’accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.

Cassazione civile sez. II, 25/10/2018, n.27086

Supercondominio con otto edifici e nomina di un amministratore

Al supercondominio è applicabile l’art. 1129 c.c., secondo il quale, nel caso in cui partecipino oltre 8 edifici, occorre la nomina dell’amministratore.

Cassazione civile sez. II, 25/10/2018, n.27086

Nomina giudiziale di un amministratore condominiale

Qualora nelle more tra il deposito del ricorso ex art. 1129 c.c. per la nomina giudiziale di un amministratore condominiale e l’invio alla notificazione dello stesso intervenga la nomina assembleare, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Né l’eventuale invalidità, sotto qualunque profilo, della suddetta nomina può essere in alcun modo delibata in sede di procedimento di volontaria giurisdizione, trattandosi di questione devoluta all’esclusiva sede contenziosa di impugnazione della relativa delibera.

Tribunale Bologna sez. III, 26/04/2018

Mancata indicazione del compenso dell’amministratore

La mancata specificazione del compenso spettante all’amministratore di condominio non costituisce motivo di nullità, per violazione dell’art. 1129, 14°

comma, c.c., della delibera assembleare; la comunicazione del preventivo non è infatti un elemento costitutivo della delibera di nomina dell’amministratore, ma un semplice adempimento che lo stesso può effettuare anche in un momento

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differente, anteriore, coevo o successivo all’adozione della delibera.

Tribunale Palermo sez. II, 09/02/2018

Rimborso delle somme anticipate dall’amministratore uscente

L’amministratore di condominio, cessato dall’incarico, può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia nei confronti del condominio, legalmente rappresentato dal nuovo amministratore, sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore, mandatario, le anticipazioni fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa, non potendo considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva, senza tuttavia eliminare quelle originali, sostanziali e processuali.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. IV, 05/02/2018, n.449

Nomina del nuovo amministratore di condominio

L’istanza di revoca giudiziaria dell’amministratore di condominio, promosso da un condomino ai sensi dell’art. 1129 c.c., è improcedibile se non è preceduta dalla convocazione dell’assemblea che deve pronunciarsi su tale revoca.

L’assemblea convocata per la nomina del nuovo amministratore non può essere equiparata a quella che deve obbligatoriamente essere convocata per la richiesta di revoca, né la delibera di nomina o conferma dell’amministratore equivale a mancata revoca.

Corte appello Torino sez. II, 05/12/2017

Quale quorum per la conferma

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dell’amministratore?

L’art. 1136, comma 4, c.c., nel testo modificato dalla l. n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno del 2013, laddove prevede che le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore di condominio devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal comma 2, trova applicazione anche per la delibera di conferma dell’amministratore dopo la scadenza del mandato. È nulla la delibera di approvazione del rendiconto condominiale quando esso sia carente della nota sintetica esplicativa della gestione, con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, trattandosi di requisito minimo di forma, avente natura strutturale.

Tribunale Avellino sez. I, 17/11/2017

Nullità della nomina dell’amministratore di condominio

È nulla la nomina dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1129 c. 14 c.c., in assenza di una valida accettazione che contenga specifica indicazione del suo compenso, né può a tal fine rilevare la mera indicazione nel verbale di assemblea di una somma complessiva, non dettagliata, inserita fra le voci del preventivo di spesa che, rappresentando una semplice stima, non soddisfa l’esigenza di chiarezza documentale e quell’assunzione di un obbligo negoziale da parte dell’amministratore in ordine al corrispettivo (che rappresenta l’obbligazione assunta dal condominio) richiesta dal novellato art. 1129 c.c. a tutela della posizione contrattuale del mandante.

Tribunale Massa, 06/11/2017

Note

Autore immagine: amministratore di condominio di Africa Studio

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