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Oggetto: DOCUMENTO DI RIESAME DELLA DIREZIONE PRIMO SEMESTRE 2019.

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Academic year: 2022

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Oggetto: DOCUMENTO DI RIESAME DELLA DIREZIONE PRIMO SEMESTRE 2019.

Ormai al secondo anno dal mio insediamento quale Direttore del C.R.A.U.P. di Piove di Sacco, in forza delle due convenzioni sino ad oggi stipulate dalle II.PP.A.B. “A. Galvan” di Pontelongo e, appunto, “CRAUP di Piove di Sacco per la condivisione del “servizio associato di Direzione” tra i due Enti, ritenevo doveroso, oltre a quanto già elaborato nel Documento di Riesame della Direzione per l’anno 2017 (vedasi Relazione ns. prot. n° 2110 del 24.04.2018, regolarmente depositata in atti dell’Istituzione e già comunicata a tutti i componenti del C. di A.), aggiornare il C.di A. dell’Istituzione e, al contempo tutti i possibili soggetti interessati (Revisori dei Conti, stakeholder quali i Comuni coinvolti, clienti, familiari, e, ovviamente, tutti coloro che operano all’interno o in relazione con il nostro Ente) sulla situazione gestionale dell’Ente, nella sua complessità, seppur sinteticamente, in riferimento al primo semestre 2018. Elaboravo, pertanto, il Documento di Riesame della Direzione relativo al Primo Semestre 2018, ns. prot. n° 4048 del 23.08.2018, debitamente recepita dall’organo di Direzione Politica con giusta Deliberazione n° 63 del 28.08.2018, a cui si rinvia per gli specifici contenuti.

Si è poi proseguita l’attività di “rendiconto” dei principali contenuti gestionali, rapportandoli anche al c.d. Piano della Performance per l’Anno 2018, elaborando il Documento di Riesame della Direzione relativo al Secondo Semestre 2018 (e, al contempo, fornire dati generali e/o di “media”, rispetto all’intero esercizio 2018), ns. prot. n° 2440 del 23.05.2019, debitamente recepita dall’organo di Direzione Politica n° 55 del 29.05.2019, esecutiva ai sensi di legge.

Come già precedentemente affermato, chi scrive rimane fermamente persuaso, infatti, che questa attività di “rendicontazione” periodica (definibile come “accountability”) sia uno dei precipui doveri di un Dirigente pubblico, chiamato, per mandato costituzionale, a servire la Nazione e, contestualmente, a conseguire l’interesse pubblico nella sua accezione più ampia e, pertanto, rendere noti i contenuti dell’attività direzionale costituisce elemento fondamentale per dimostrare, oltre che il proprio operato, anche l’andamento delle attività istituzionali realizzate o da conseguire nel prossimo futuro.

Per questo motivo, pur consapevoli che il Sistema Qualità implementato presso l’Ente, prevedesse che la Relazione di Riesame della Direzione venisse redatta una volta l’anno (“a consuntivo”), si era ritenuto di fare una relazione “semestrale”, in attesa di modificare la procedura relativa, per prevederla, in un prossimo futuro, con cadenza quadrimestrale.

Come evidenziato nelle relazioni afferenti l’anno 2018, allora, l’Ente registrava la sotto riportata situazione sull’attribuzione delle Impegnative di Residenzialità (II. di R.):

- RSA Botta : - 6 I. di R. di “primo livello” e – 2 I. di R. di “secondo livello” (totale medio anno 2018:

- 8 I. di R.);

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- Casa Soggiorno: - 15 I.di R. di “primo livello”, 0 I. di R. di “secondo livello” e 0 di I.di R. per Stati Vegetativi (totale medio anno 2018: – 15 I. di R.) ;

- RSA di Stra: - 7 I. di R. di “primo livello” , 0 I. di R. di “secondo livello” e 0 I. di R. per Stati Vegetativi (totale medio anno 2018: - 7 I. di R.).

Sempre nel periodo qui in esame, invece, (primo semestre 2019) la situazione sull’attribuzione delle Impegnative di Residenzialità (rispetto alla previsione di Bilancio sui ricavi relativi- leggasi Impegnative di Residenzialità previste nel BEAP 2019 -)è quella di seguito rappresentata ( i dati si riferiscono alla media di tutto il periodo considerato):

- RSA Botta : - 1,6 I. di R. di “primo livello” e – 2,07 I. di R. di “secondo livello”;

- Casa Soggiorno: - 7,2 I.di R. di “primo livello”, - 0,36 I. di R. di “secondo livello” e 0 di I.di R. per Stati Vegetativi;

- RSA di Stra: - 4,72 I. di R. di “primo livello” , - 0,46 I. di R. di “secondo livello” e 0 I. di R. per Stati Vegetativi.

Lo scrivente rileva che i dati del primo semestre 2019 sono più confortanti di quelli relativi all’anno 2019. E questo, oltre alla costante energia profusa dai competenti Uffici del Servizio Sociale dell’Ente, è dovuto anche all’incremento della dotazione di Impegnative di Residenzialità operato dalla Regione Veneto, dal gennaio 2019.

Ovviamente, la scrivente Direzione ha partecipato a due incontri, uno con l’Azienda u.l.s.s 3

“Serenissima” e uno con l’azienda U.ls.s. 6 “Euganea” per rappresentare le esigenze dell’Ente, evidenziando, soprattutto presso la seconda Azienda (6), che nel recente passato l’Ente era stato penalizzato, pur avendo ridotto la propria dotazione di posti e che, visto l’accorpamento delle precedenti Aziende della provincia di Padova (dall’Alta alla Bassa padovana), la Saccisica non poteva continuare ad essere penalizzata nella distribuzione di quote. La Direzione ha monitorato costantemente (quasi quotidianamente) l’andamento di questa rilevante fonte di ricavo: nel momento in cui si sta scrivendo la presente Relazione, presso Casa Soggiorno le I. di R. sono 113 su 114 previste e si ricorda, a mero titolo di esempio, che nel luglio 2017 le quote assegnate erano appena n° 95. La positiva evoluzione, al momento, può dirsi confermata.

Lo scrivente,pertanto,coadiuvato dall’Istruttrice Direttiva Uff. Ragioneria, Istruttore Direttivo Economo, Uffici Tecnico e del Personale, Responsabili di Struttura, non certo con l’irraggiungibile obiettivo di elidere totalmente le perdite “gestionali” derivanti dalla mancata corresponsione delle II. di R. di cui sopra – obiettivo irrealizzabile – ma almeno di ridurle il più possibile, realizzando un’attività di costante monitoraggio della situazione e l’adozione di azioni per ottenere il rilascio delle stesse, soprattutto quando l’Azienda U.ls.s. , l’Ospedale di Piove di Sacco o i Comuni, ravvisavano motivi di necessità e urgenza, assicurandosi prima una “prelazione” e, successivamente, una “quota” vera e

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propria. Questo ha consentito di acquisire un apprezzabile numero di impegnative proprio nel primo semestre 2019.

Si è poi proseguito nell’elaborazione di strategie per intervenire direttamente sulla riduzione dei costi di gestione generali, come già avviato dal secondo semestre 2017 e proseguito per tutto l’anno 2018, soprattutto intervenendo sui costi afferenti la gestione del personale (realizzando, ad esempio, una seconda “riorganizzazione” di Casa Soggiorno, a seguito di quella già avviata dalla precedente Direttrice dell’Ente, Dott.ssa E. Perin e avvallata dal C. di A., dal mese di settembre 2017, in conseguenza dell’attivazione della “seconda Torre” di via S. Rocco, la quale riorganizzazione aveva consentito un apprezzabile riduzione dei costi relativi al personale, prevedendo alcune economia sulle assunzioni, o, ancora, ripristinando l’attività di Coordinamento delle Assistenti Sociali, per razionalizzare la loro attività, con l’obiettivo anche di ridurre il ricorso al lavoro straordinario- o all’accumulo di ferie non godute – per il personale in parola).

In particolare, nel 2018 si era intervenuti direttamente sull’articolazione degli orari di lavoro, predisponendo delle nuove matrici di orario che consentissero, entro certi limiti di assenze del personale, di provvedere alle sostituzioni del personale assente a vario titolo - malattie, infortuni, permessi, ferie, ecc. - mediante il richiamo del personale presente nelle matrici, con l’obiettivo di ridurre il più possibile il ricorso alla somministrazione di lavoro da parte dell’Agenzia di Somministrazione allo scopo individuata.

A tal proposito giova evidenziare che, provvedendo con urgenza, lo scrivente ha sottoposto all’organo di Direzione Politica la necessità di provvedere con massima sollecitudine all’indizione (e all’espletamento) delle procedure selettive pubbliche per addivenire alla formazione delle graduatorie per profili di Operatore/trice Socio Sanitario/a (Cat. B, Pos. B1) e di Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1), sia a tempo pieno che parziale, a tempo determinato, in modo da contenere al massimo (e ulteriormente, rispetto a quanto già fatto in precedenza) il ricorso alla somministrazione di lavoro.

Infatti, nel primo Consiglio di Amministrazione dell’anno 2019 utile, il C. di A. adottava la giusta Deliberazione n° 12 del 17.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si definivano i criteri per l’indizione delle selezioni de quibus.

Con successivi Decreti Dir.li n° 49 e 50 del 28.01.2019, lo scrivente provvedeva a indire entrambe le selezioni pubbliche e provvedeva, ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. n° 165/2001, e ss. mm ed ii., in materia di mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni, a trasmettere all’Agenzia Veneto lavoro (subentrata all’Ufficio Lavoro della Provincia), con nota del 28.01.2019, inviata via Pec, in data 30.01.2019, la richiesta di invio di risorse umane presenti nelle liste di

“mobilità”. In data 08.02.2019, perveniva il riscontro della nominata Agenzia, la quale comunicava l’indisponibilità di personale da inviare presso l’Ente a titolo di mobilità e, contestualmente, la stessa trasmetteva, ai sensi di legge, la richiesta al Dip.to della Funzione Pubblica di Roma. Anche questa richiesta, decorsi i termini di legge (silenzio assenso) rimaneva inevasa, a conferma dell’indisponibilità

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di persone nelle liste di mobilità. A quel punto, si poteva pubblicare il bando sul BUR Veneto (n° 38 del 19.04.2019)) e dare avvio, sostanzialmente, alle procedure per espletare le selezioni. Entro i primi dieci giorni di giugno si tenevano le prove selettive de quibus e con successivi Decreti Dir.li n° 233 del 07.06.2019 e n° 237 del 12.06.2019, lo scrivente provvedeva, rispettivamente, ad approvare i verbali e, contestualmente, le graduatorie finali della selezione per il conferimento incarichi di Infermiere/a e di Addetto/a all’Assistenza (Operatore Socio Sanitario) a tempo determinato, sia full che part – time. In questo modo, a far data dall’01.07.2019, utilizzando le nuove graduatorie si potrà far cessare i rapporti di lavoro somministrati, a favore di assunzioni dirette, meno onerose.

Oltre a ciò, nel 2018, si era operata un’importante attività di riorganizzazione che aveva riguardato il Servizio Guardaroba: il 31 dicembre 2018 entrava in congedo di quiescenza (pensione) la Responsabile “interna” del Servizio (Sig.ra T.S.) e si era provveduto ad ampliare il rapporto di lavoro a tempo parziale di una unità di Addetta di Guardaroba (Sig.ra B.R.) - da 18 a 20 h. sett.li, di estendere ulteriormente, nella sua interezza, l’appalto in essere con la Coop. “Carpe Diem” di Piove di Sacco (PD), in modo da renderlo “omogeneo e genuino”, lasciando alla risorsa interna l’unico compito di provvedere all’approvvigionamento nei reparti di tutta la biancheria (piana e personale) lavata e stirata (dalle due società incaricate dei rispettivi servizi).

Con giuste Deliberazioni n° 90 del 27.11.2018 e n° 101 del 13.12.2018, esecutive ai sensi di legge, pertanto, l’organo di Direzione Politica dell’Ente poteva recepire tutti i contenuti riorganizzativi del servizio de quo e prendere atto così dei contenuti della Relazione per la Riorganizzazione del Servizio Guardaroba decorrente dall’01.01.2019, approvando le conseguenti determinazioni.

Sempre in questo contesto, lo scrivente provvedeva, con proprio giusto Decreto Dir.le n° 175 del 19.06.2018, a fronte dell’intervenuta dichiarazione di “inidoneità totale permanente alle mansioni” (in questo caso, addirittura, di Addetta al Servizio Guardaroba, in quanto già precedentemente “demansionata” dalle mansioni proprie del profilo prof.le di Addetta all’Assistenza), provvedeva a sospendere – senza retribuzione – la lavoratrice in parola, matr. n° 285.

Detta sospensione, prevista dalla Legge, oltre ad inibire lo svolgimento delle mansioni per cui la lavoratrice era stata ritenuta inidonea, a tutela della sicurezza e della salute della stessa, nonché per consentire al Dato di Lavoro (lo scrivente) di individuare eventuali mansioni a cui assegnarla. Con successivo Decreto Dirigenziale n° 228 dell’01.08.2018, dopo aver ulteriormente prorogato la sospensione dal lavoro della individuata dipendente, in attesa dell’esito della sorveglianza sanitaria (volta a confermare o smentire la valutazione del Medico Competente della Struttura), ex artt. 41 e 42 D. Lgs. n° 81/’08, si procedeva alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente alla mansione.

Una volta risolto il rapporto di lavoro, lo scrivente, apportando alcune modifiche organizzative con la R. di S. di appartenenza, la lavoratrice non veniva sostituita, realizzando una importante economia di spesa (per l’anno 2018 e per quelli a venire).

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In data 25.03.2019, però, giungeva presso l’Ente il ricorso di una lavoratrice (matr. n° 285) inanzi al Tribunale di Padova – Giudice del Lavoro – avverso il licenziamento operato dalla Direzione, e l’udienza era stata fissata per il giorno 17 maggio 2019. Lo scrivente, debitamente delegato dal Presidente, presenziava alla prima udienza e, in quella sede il Giudice Monocratico (Dott. M. Dalla Casa) disponeva l’accertamento, da parte di una CTU (Commissione Tecnica d’Ufficio), dello stato di salute e l’eventuale capacità lavorativa della ricorrente (non aderendo, quindi, pedissequamente a quanto dichiarato dal difensore di parte che fondava l’asserita illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro – licenziamento- proprio sulla mancanza di presupposto, contestando anche l’operato e la valutazione del medico competente, oltre a quelli dello scrivente). Lo steso Giudice, allora, nominava seduta stante, attingendo dagli elenchi dei professionisti del Tribunale, il perito di CTU e fissava la prossima udienza per il giorno 23 luglio p.v.. Lo scrivente, terrà informato costantemente l’organo di Direzione Politica sull’evoluzione del procedimento.

Nel corso dell’anno 2018, si era provveduto al trasferimento (presso la RSA di via Botta) della Responsabile Infermieristica interna che sovraintendeva al servizio infermieristico erogato (presso Casa Soggiorno) dalla Società Cooperativa sopra nominata, chiedendo alla stessa società appaltatrice di individuare, a sua volta, una figura di “coordinatrice infermieristica” all’interno della società cooperativa medesima: questo al duplice scopo di recuperare una risorsa umana da destinare al servizio infermieristico della Struttura “Botta” - e realizzare, così, il relativo risparmio di spesa che si sarebbe altrimenti dovuto sostenere per la somministrazione di una infermiera – e, al contempo, di realizzare la genuinità dell’appalto per il servizio infermieristico, non più “eterodiretto”.

Nel frattempo, nel primo semestre 2019, un infermiere in ruolo, trasferitosi dietro sua domanda dalla Struttura di via Botta presso la struttura “Casa Soggiorno”, in data 01.05.2019 si trasferiva nuovamente, sempre sua istanza, presso la Struttura di prima provenienza. Ovviamente, fino a metà giugno 2019, Casa Soggiorno si avvaleva della somministrazione di personale (dell’Agenzia di Somministrazione “Oasi”) per occupare il posto resosi vacante. Dall’01.07.2019, con le nuove selezioni approvate con i decreti sopra richiamati, tutto il personale infermieristico somministrato è stato sostituito (anche presso la RSA di Stra, oltre alle due Strutture di Piove di Sacco) con l’assunzione di corrispondenti unità di personale (in questo caso infermieristico, ma lo stesso dicasi per il personale di assistenza) a tempo determinato. Anche qui, con l’intento di ridurre i costi del personale medesimo, accentuato in caso di somministrazione.

Infine, come già riportato nella Relazione di Riesame della Direzione relativa al secondo semestre 2018, si era provveduto a riorganizzare il servizio assistenziale in previsione del pensionamento (che sarebbe avvenuto sempre in data 31.12.2018) di un’Addetta all’Assistenza con incarico di “tutor”: anche in questo caso, garantendo l’assunzione (in quel momento – e a tutt’oggi- a tempo determinato) di una unità di O.S.S. a tempo parziale – 18 h. sett.li – per compensare la prevista assenza di detta figura, e risparmiando, però totalmente, il costo delle altre 18 h. dedicate, per l’appunto, all’attività di tutoring, assunta – a far data dall’01.01.2019, dalla Responsabile di Struttura,

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con riduzione del costo prima sostenuto per la lavoratrice ora entrata “in quiescenza”. Pertanto, la nuova organizzazione sta producendo gli effetti sperati, sia per quanto attiene al risparmio di spesa del personale (efficienza) che per quanto riguarda le scelte di conduzione della struttura direttamente dalla R. di S. (efficacia).

Ma la prima parte dell’anno 2019 è stata caratterizzata dall’improvvisa assenza di personale, rilevante per ruolo e posizione per l’Ente, a causa sia di trasferimenti volontari (es. Responsabile di Struttura di Stra, Dott.ssa A. C., trasferitasi presso la Regione Veneto) che da malattie particolarmente lunghe. Questo ha comportato in un caso l’assunzione di unità di personale straordinario. I costi maggiori e non preventivati, sono stati contenuti con alcune strategie:

- la R. di S. , con attribuzione di posizione organizzativa è stata sostituita con un Istruttore Infermiere (Sig. R.G.), già operante nella Struttura di Stra e l’assistente sociale con una libera professionista, attingendo dal risparmio di spesa realizzato dalla mancata sostituzione della individuata R. di S.

L’attività di razionalizzazione avviata nel 2017 e proseguita anche per il successivo esercizio 2018 sui costi afferenti ad alcune forniture di beni (alimentari acquistati direttamente dall’Ente, ad integrazione del servizio ristorazione, gestito in outsourcing a mezzo della Ditta Sodexo Italia, materiali di consumo, di pulizia, sanitario, spese di manutenzione, ecc.), è proseguita anche nel primo semestre 2019. Una riduzione di spesa particolare la si registra a carico della spesa farmaceutica (- € 8.000,00=, articolata nel modo seguente:

a) - € 5.000,00= in Casa Soggiorno;

b) - € 2.000,00= in RSA Botta;

c) - € 1.000,00= in RSA Stra). Detti risparmi sono stati possibili in seguito alla direttiva, dallo scrivente impartita al personale medico convenzionato con la Struttura, di evitare di acquistare farmaci non rientranti nel prontuario farmaceutico regionale (che prevede tutti i farmaci necessari ai nostri anziani ospiti), salvo motivate esigenze “straordinarie”. Ovviamente, per realizzare questo obiettivo, lo scrivente, coadiuvato dalle RR. di S. e dalle “responsabili” infermieristiche, ha incontrato le Responsabili della Farmacia Ospedaliera, definendo alcune regole, di reciproca osservanza (es.

prescrizioni/richieste inviate in congruo anticipo al servizio farmaceutico ospedaliero e, in caso di indisponibilità di fornitura da parte del servizio medesimo, la nostra Struttura avrebbe informato il servizio chiedendo un’ imminente fornitura, ovvero l’autorizzazione di rivolgersi ad una farmacia esterna per la fornitura urgente, con successivo rimborso della spesa farmaceutica da parte dell’Azienda U.l.s.s n° 6 “Euganea”. Ovviamente, il problema rimane ad oggi “aperto” per i c.d.

“ospiti non rendicontati”, per i quali la vecchia convenzione non prevedeva la corresponsione dei farmaci a carico dell’Azienda (e questo ha fatto sì che, seppur limitatamente, l’Ente abbia dovuto sostenere la spesa de qua. A far data dall’entrata in vigore della nuova convenzione tra Ente ed Azienda (01.05.2019), l’Ente vedeva riconosciuti anche gli ospiti (ex art. 3 della convenzione precedente) la somministrazione dei farmaci (e l’attribuzione di un medico curante convenzionato), per

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cui detta spesa dovrebbe mantenersi limitata. Oltre a questi motivi, una sensibile diminuzione di spesa per farmaci è derivata dal nuovo “progetto stipsi” che ha consentito di ridurre il ricorso ai purganti, prima di apprezzabile entità. E questo progetto è stato implementato presso tutte le tre Strutture dell’Ente. Ovviamente, detto progetto ha preso avvio da una particolare attenzione che ha riguardato la revisione/aggiornamento dei menù del servizio cucina. Dopo aver adottato la giusta Deliberazione n° 38 del 25.06.2018, esecutiva, (già richiamata nelle Relazioni relative alla gestione del primo e secondo semestre 2018) si aveva provveduto alla revisione dei prezzi della giornata alimentare e all’incremento del numero di pasti forniti, realizzando una rilevante economia di spesa (quantificata a far data dal 16.07.2018 al 31.12.2018, in € 7.131,07 - I.V.A. inclusa e di € 15.558,68=, I.V.A. inclusa, annui- che, a regime, per le successive annualità, congiuntamente a tutte le altre variazioni al servizio apportate precedentemente – dall’eliminazione del “Km0” alla modifica della tipologia di erogazione del servizio colazioni- avrebbe consentito all’Ente di fare un’economia di spesa totale pari ad € 51.542,82), si era, poi, affrontato – vedasi verbale dell’incontro tenutosi tra lo scrivente, le Responsabili di Struttura, il Resp.le dell’Ufficio Economato del 10.10.2018 e i responsabili dell’appaltatrice Sodexo S.p.A.- il tema di una revisione radicale dei menù, sia per adeguarli alle Linee Guida Nazionali sull’Alimentazione dell’Anziano Istituzionalizzato, che per affrontare il tema della stipsi in parola (preliminarmente discusso nel periodico incontro con Medici ed Infermieri di Casa Soggiorno in data 03.10.2018, come si evince dal relativo verbale), che affliggeva gran parte degli Ospiti accolti nelle nostre strutture, costringendo i Medici a ricorrere ad un importante consumo di farmaci lassativi, i quali, oltre a comportare evidenti disagi per gli ospiti, per numerosi casi venivano posti a carico dell’Ente, in quanto i farmaci eccedenti le quantità disponibili erogate dal servizio Farmacia dell’Ospedale di Piove di Sacco, dovevano essere acquistati direttamente dall’Ente medesimo.

Dopo l’incontro del 10.10.2018, sopra richiamato, la ditta Sodexo produceva, in data 30.10.2018 un Progetto “Gestione Stipsi”, contenente anche i nuovi menù, che contemplavano la riduzione di alcuni piatti particolarmente poco adatti, sostituendoli con alimenti ricchi di fibre.

Successivamente, in data 05.11.2018, si è tenuto un incontro di Coordinamento e in data 17.12.2018 un incontro di Modulo per valutare i contenuti del Progetto “Gestione Stipsi/Revisione menù”. Si può concludere dicendo che il progetto è stato materialmente realizzato solo dal 17 dicembre 2018 e che, ad oggi si è riscontrata una “effettiva riduzione dei lassativi e perette evacuative rispetto all’anno precedente. Nel mese di gennaio 2019, somministrati il 7,73% di lassativi in meno e praticate il 41,77% di perette in meno. Nel mese di febbraio 2019, somministrati il 13,53% di lassativi in meno e praticate il 4,41% di perette in meno. Dal 17 dicembre è stata modificata la dieta dei nostri Ospiti, incentivando una alimentazione ricca di fibre e di liquidi; inoltre i colleghi infermieri con i medici hanno rivisto anche i dosaggi dei lassativi, cercando di ottenere maggiore efficacia” (Relazione R. di S. “Casa Soggiorno” del 06.03.2019). Anche nel trimestre successivo, questi dati sono stati confermati e anche dalla Rsa di via Botta (a Stra, per un’impostazione data precedentemente, il

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problema era meno sentito) : possiamo affermare, pertanto, che il miglioramento della nostra qualità assistenziale e il conseguente impatto sugli ospiti e, non da ultimo, sul carico di lavoro infermieristico ed assistenziale (fino al servizio guardaroba), appare come molto positivo. A questi effetti, si deve aggiungere anche quanto detto in merito alla riduzione della spesa farmaceutica prima sostenuta direttamente dall’Ente.

Prima di addentrarci, ora, nei dettagli dell’attività di Direzione Politica e, quindi, di quella gestionale realizzate nel primo semestre 2019, si ritiene di rammentare che con Deliberazione n° 01 del 17.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, si prendeva atto della nomina del Sig. Bruno Coccato di Piove di Sacco quale nuovo componente l’organo di Direzione Politica dell’Ente, in surroga alla precedente componente e Presidente Dott.ssa A. Ranzato di Piove di Sacco. Nella stessa seduta (del 17.01.2019), con la giusta Deliberazione n° 13, si procedeva alla nomina del consigliere appena nominato (B.

Coccato), quale nuovo Presidente dell’Istituzione.

Contestualmente, all’adozione degli atti deliberativi, vale la pena significare che nel primo C.

di A. dell’anno (17.01.2019), venivano adottate anche le giuste Deliberazioni di seguito richiamate:

- n° 02 con la quale si dava approvazione al Progetto Preliminare, definitivo ed esecutivo (con le apportate modifiche per il miglioramento sismico) per i Lavori III stralcio funzionale di Casa Soggiorno;

- n° 03 con la quale si dava approvazione al Programma Triennale Opere Pubbliche (Lavori) 2019- 2021;

- n° 04 con la quale si dava approvazione al Programma Biennale Forniture di Beni e Servizi 2019- 2020;

- n°05 si dava approvazione al nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2019-2020;

- n° 06 si dava approvazione alla Relazione Tecnica sull’ipotesi di Aggregazione/Fusione/Collaborazione tra II.PP.A.B. Craup di Piove di Sacco e C.S. “A. Galvan” di Pontelongo (PD);

- n° 12 il C. di A. definiva i criteri per l’indizione delle pubbliche selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, nei profili professionali di Esecutore/trice di Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) e di Istruttore/trice Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1).

Si era, poi, provveduto ad elaborare il nuovo Bilancio Economico di Previsione Annuale per l’anno 2019, approvato con giusta Deliberazione n° 14 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, ove erano state apportate delle variazioni (aumenti) alle rette di degenza (vedasi anche giusta Deliberazione n°

15 adottata nella medesima seduta del C. di A. - 29.01.2019, esecutiva), per corrispondere anche gli ulteriori adeguamenti contrattuali postulati dal nuovo CCNL per il nostro comparto (Autonomie Locali) 2016-2018 (sottoscritto dalle parti, poi, in data 21.05.2018), e confermando, contestualmente,

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anche la unificazione nelle tipologie di rette applicate, prima “diversificate” in più tipologie fino all’anno 2018, anche allo scopo di garantire eguaglianza di trattamento tra gli utenti dei nostri servizi.

Nella stessa seduta di Consiglio (29.01.2019), il C. di A., una volta effettuata tutta la relativa istruttoria, giungeva, con giusta Deliberazione n° 16, a nominare il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti (dopo aver disposto la progatio fino al mese di febbraio 2019 del Collegio precedente, avendo dovuto attendere che gli Enti preposti - Regione e Comitato dei Sindaci - provvedessero alle nomine di loro competenza, in ossequio alle disposizioni regionali in materia.

Fatta questa necessaria premessa, appare ora possibile entrare nell’analisi delle attività di Direzione Politica e di quelle gestionali (“performance dell’ente”) compiute nell’arco del primo semestre 2019.

1) una prima decisione strategica, già elaborata dagli ultimi mesi dell’anno 2017 e proseguita per tutto l’esercizio scorso (2018) con l’obiettivo di contenere ulteriormente i costi relativi al personale operante in tutto l’Ente, e soprattutto, nella Struttura (R.S.A.) di via Botta, aggravati, nel secondo semestre 2018 anche dalla provvisoria collocazione in mansioni diverse (servizio colazioni, con revoca dell’appalto prima in essere) per ben n° 5 unità di personale con qualifica di Addetto/a all’Assistenza, a causa di intervenute dichiarazioni di “inidoneità totale e permanente” e dalla conseguente necessità di sostituire il personale “demansionato” con corrispondenti unità di lavoratori assunti a tempo determinato.

La scrivente Direzione, pertanto, proponeva – a far data dall’01.02.2018 - all’organo di Direzione Politica l’estensione dell’appalto per la gestione di alcuni nuclei dell’Ente ad un ulteriore nucleo funzionale (Nucleo “Luna”), in modo da consentire di recuperare il nostro personale ivi adibito e destinarlo a “rinforzare” le squadre di lavoro nei nuclei direttamente gestiti dall’Istituzione e ridurre così la spesa per le sostituzioni del personale (che, per garantire il medesimo standard teorico previsto, comportava che ogni assenza – di apprezzabile durata – venisse sistematicamente coperta o con personale “straordinario”, assunto tramite utilizzo di graduatorie pubbliche, ove disponibile, ovvero, tramite ricorso all’Agenzia di Somministrazione individuata dall’Ente, ovvero, ancora, mediante ricorso al lavoro straordinario – o, ancora, all’accumulo di ferie non godute - posto a carico del personale di ruolo).

Dopo un’attività istruttoria e di studio – sia di natura gestionale che contabile - , allora, il C. di A. adottava la giusta Deliberazione n° 02 del 23.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si definivano le determinazioni per dare avvio all’ “esternalizzazione” dei servizi socio-assistenziali (alla Coop. “Carpe Diem” di Piove di Sacco, già incaricata di svolgere il servizio de quo in altri nuclei dell’Istituzione, anche per il Nucleo “Luna”, con decorrenza 01.02.2018 (fino al 31.12.2018). Inoltre, l’Ente avrebbe con questa soluzione realizzato economie sulle sostituzioni di personale all’interno del nucleo in parola, prima gestito “in house”.

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L’operazione prevedeva di realizzare un’economia gestionale – per il previsto periodo - pari ad

€ 47.091,44= e detto risparmio, oltre alla razionalizzazione organizzativa sopra evidenziata (e con il trasferimento sull’imprenditore appaltatore i relativi rischi e prerogative imprenditoriali), consentiva di contenere il previsto incremento delle rette di degenza. Dopo il primo mese di avvio del nuovo appalto, connotato da un servizio regolare e qualitativo, nel mese di marzo si sono presentate delle criticità, puntualmente rilevate anche da alcuni familiari dei Sigg. Ospiti accolti in questo nucleo.

Dopo un incontro avuto con i familiari (29 marzo 2018), finalizzato a comprendere nel merito le

“criticità” rilevate (presenza di un effettivo coordinamento dei servizi, turn over operatori, spesso non

“esperti”, carenza di “relazione di cura”), lo scrivente, con la R. di S. (Sig.ra I. Faraone) e la R. di M.

(Sig.ra M. Zilio), contattava la Soc. Coop. Appaltatrice per comprendere l’entità dei problemi sollevati, demandando alla medesima Coop. l’elaborazione di strategie risolutive. Con la Presidente dell’Istituzione ed un Consigliere (Sig. P. Maistrello), lo scrivente incontrava poi nuovamente i familiari (in data 26 aprile 2018), anche alla presenza dei responsabili della Soc. Coop. “Carpe Diem”, per presentare le “azioni correttive” già prontamente adottate, i quali riconoscevano l’efficacia delle stesse e da quel momento, ad oggi, non è stata rilevata più alcuna criticità. Lo scrivente ha poi continuato ad incontrare, nei mesi successivi, i familiari di detto nucleo, allo scopo di monitorare la soddisfazione degli stessi e cercare di prevenire l’insorgere di criticità. Nella prima parte dell’esercizio 2019, la soddisfazione degli utenti è stata confermata.

L’unica particolarità affrontata (in questo, come in tutti gli altri nuclei delle due Strutture, lasciando sospesa unicamente la situazione della RSA di Stra, per la quale il C. di A. e la Direzione erano occupati a definire i contenuti della nuova convenzione con il Comune per la gestione futura dela medesima RSA) è stata quella concernente la modificazione delle regole per l’alimentazione del paziente disfagico.

Nel rispetto della legislazione vigente, dopo aver compiuto le necessarie verifiche nelle UU.OO.II., lo scrivente aveva ritenuto di impedire che i familiari potessero continuare ad alimentare i propri congiunti, considerati i rischi di possibile ab ingestis.

Questo fatto si inseriva in una consolidata prassi che vedeva prevalentemente (soprattutto presso la Rsa di via Botta) i familiari impegnati nella somministrazione dei pasti. Ritenendo, invece, che l’alimentazione dell’anziano disfagico fosse un atto esclusivamente assistenziale e che, in caso di

“incidente” (soffocamento, polmonite per ab ingestis, decesso ecc.), la responsabilità ricadesse sempre e comunque sull’Ente, la Direzione aveva assunto la determinazione di:

- rivalutare il livello di disfagia di tutti gli ospiti (da parte dei Medici curanti e delle Logopediste operanti nelle nostre Strutture);

- non consentire più, sic et simpliciter, che la somministrazione dei pasti agli ospiti disfagici gravi e gravissimi fosse svolta dai familiari;

- consentire ai familiari degli ospiti “non disfagici” o di quelli valutati come “lievi” di somministrare i pasti ai loro cari, ma solo dopo una valutazione delle loro “capacità” da parte delle Logopediste;

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- effettuare, in ogni caso, l’attività di informazione/formazione ai familiari ritenuti “adeguati” sulle modalità di imbocco dei loro congiunti;

- monitorare costantemente la situazione, ben sapendo che ogni condizione soggettiva subisce nel tempo rilevanti cambiamenti (chi è valutato non disfagico o lieve in un dato momento, potrebbe divenire grave successivamente).

Inutile dire che una parte dei familiari ha vissuto le nuove regole non tanto quanto una maggior garanzia di sicurezza per i loro congiunti, ma come un’indebita ingerenza della Direzione, che avrebbe voluto cambiare regole valide da decenni, nonché perché ravvisavano una menomazione delle possibilità di relazione con i propri cari.

Si sono tenuti, pertanto, degli incontri con i familiari degli Ospiti accolti nelle strutture, anche alla presenza del Presidente, per spiegare nuove modalità, limiti e possibilità. Dopo qualche iniziale comprensibile resistenza, il problema è stato superato e i familiari hanno dimostrato di comprendere le motivazioni addotte, di accettare e rispettare le nuove regole.

2) nella seduta del C. di A. del 17.07.2018, seppur non previsto tra gli obiettivi da realizzare (in quanto nel momento della definizione degli obiettivi di performance non era dato conoscere la possibilità di accedere ad un possibile finanziamento regionale) si dava Approvazione istanza di finanziamento e documentazione allegata, ex L.R. n° 45 del 29.12.2017 e D.G.R.V. n° 817 dell’ 08.06.2018, con stima dei costi di investimento e assicurazione della copertura finanziaria nel Piano delle Fonti.

La Deliberazione n° 50 del 17.07.2018, esecutiva, si rendeva necessaria in conseguenza dell’apertura di un bando regionale per la realizzazione di lavori che interessavano le II.PP.A.B. dele Veneto. Si è ritenuto, pertanto, di partecipare al bando de quo per ottenere un finanziamento (in conto capitale, da restituire in dieci anni, senza interessi) per realizzare i lavori di “messa a norma” (impianti, antincendio e antisismica) della Casa Soggiorno, il cui progetto era stato sottoposto a revisione (nelle tre fasi preliminare, definitivo ed esecutivo) a cura dell’incaricato Studio Striolo, Foschesato & Partners di Padova.

La Regione Veneto, all’inizio dell’anno 2019, nel BUR n° 1 del 02.01.2019, comunicava la non ammissione ai benefici in parola e con giusta Deliberazione n° 20 del 29.01.2019, esecutiva, si prendeva atto dell’esito negativo nell’ammissione al finanziamento in parola.

Sempre a proposito dei Lavori, appare rilevante evidenziare che, sempre nella medesima seduta di C. di A. (del 17.07.2018), si prendeva atto, giusta Deliberazione n° 52 del verbale della Direzione Lavori del 12.07.2018 sulla conclusione dei Lavori complementari di Riorganizzazione Impiantistica di “Casa Soggiorno”. Nell’atto di presa d’atto in parola, oltre a dare approvazione all’individuato verbale, si prendeva atto della mancata comparizione dell’impresa esecutrice dei lavori de quibus, Ditta Kostruttiva Scpa di Mestre – VE – all’incontro per la redazione – in contraddittorio – del verbale della D.L. medesimo e, contestualmente, si dichiarava che l’esecutrice non aveva realizzato alcune lavorazioni, in particolare:

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- l’attivazione, il collegamento, la programmazione e la taratura del nuovo Gruppo Frigorifero;

- lo spostamento, l’attivazione, il collegamento, la programmazione e la taratura del vecchio impianto;

- le opere varie e puntuali di completamento, programmazione e taratura del nuovo impianto;

- le certificazioni della parte meccanica relativa al raffrescamento estivo. Si concludeva, pertanto, che, alla data del 12 luglio 2018, non risultava ancora attivabile il nuovo Gruppo Frigoriofero a servizio delle due Strutture e, di conseguenza, i lavori non risultavano completati.

Con successiva giusta comunicazione del 25.07.2018, ns. prot. n° 3672, medesima data, la Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 136, comma 5, D.P..R. n° 207/2010, fissava un ulteriore nuovo incontro, onde consentire la partecipazione della Ditta appaltatrice (ed inadempiente) per il giorno 30 luglio 2018.

Nella data convenuta la Ditta non si presentava e, dopo l’avvenuto sopralluogo nel cantiere, eseguito dalla Direzione Lavori, del Responsabile del Procedimento de quo dell’Ente, Geom. F.

Belladonna e della Direzione, si constatava, oltre alla mancata partecipazione della ditta invitata allo scopo, il permanere dello stato di inadempimento, nonostante le sollecitazioni della D.L.

Con giusta Deliberazione n° 64 del 28.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, pertanto, si prendeva atto dell’ulteriore processo verbale della D.L. con i contenuti di cui sopra e si indicava la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto in essere con la Ditta appaltatrice/esecutrice “in danno”, stante il perdurare dell’inadempimento di questa degli obblighi contrattuali.

Ancora, con giusta Deliberazione n° 65 del 28.08.2018, esecutiva, si prendeva atto della possibilità di procedere, con “Accordo Bonario” fra le parti, volto a dimostrare che, in luogo di procedere con una risoluzione in danno tout court (che avrebbe comportato un possibile instaurarsi di un contraddittorio con la Ditta dagli esiti, ma soprattutto, dai tempi incerti, anche tenuto conto della condizione di società in stato di liquidazione, nel quale si era venuta a trovare la stessa, a pregiudizio dell’interesse dell’Ente e della piena funzionalità dell’impianto oggetto di discussione anche per la

“stagione termica” 2019), condizionata a dimostrare che:

- la ditta esecutrice, riconosciuto il proprio adempimento, riconoscesse che il contratto in essere come concluso;

- la ditta concordasse con l’Ente di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia doglianza o pretesa, con conseguente svincolo della polizza fidejussoria ( a titolo di cauzione definitiva)a suo tempo prestata;

- alla Ditta venisse corrisposto unicamente l’importo corrispondente alle ritenute di garanzia (per totali

€ 1.745,69=).

Dopo aver sottoscritto l’ ”accordo bonario” in parola (in data 03.09.2018, ns. prot. n° 4229 del 04.09.2018), con giusta Deliberazione n° 68 del 05.09.2018, esecutiva, si prendeva atto dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo de quo e, contestualmente, si disponeva che il rapporto contrattuale in essere veniva dichiarato, reciprocamente, concluso, addivenendo così alla rescissione del contratto medesimo, trattenendo una somma di garanzia di € 82.500,00= (I.V.A. inclusa) in modo da poter incaricare altri soggetti sia per l’avviamento del frigorifero e la manutenzione straordinaria, la

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produzione della documentazione tecnica dello schema elettrico, dello schema frigorifero, del manuale d’uso e manutenzione e del Certificato di Conformità, tutti necessari per legge e per poter chiudere compiutamente il procedimento relativo ai lavori in parola, che per gli allacciamenti dello stesso.

Conseguentemente, nella richiamata Deliberazione n° 68/2018, si dichiarava la possibilità di addivenire alla stipula di due nuovi contratti, uno con la Ditta Blubox di Cantarana di Cona (Ve), ditta individuata in conseguenza del fatto che il nuovo impianto frigorifero era stato precedentemente fornito (alla ditta esecutrice) e, quindi unica ditta titolata a provvedere all’avvio dell’impianto e a consegnare la documentazione afferente, l’altro con la Ditta Trentin e Franzoso per provvedere al completamento delle opere rimaste da finire.

A questo punto, resta da precisare che la spesa realmente impegnata per la conclusione dei lavori in parola veniva quantificata in € 59.290,00= (I.V.A. inclusa) e che, pertanto, il risparmio di spesa realizzato dall’Istituzione (rispetto all’importo da corrispondere all’appaltatrice definito, come detto, nella misura di € 82.500,00= - I.V.A. inclusa -) era stato pari ad € 23.210,00 (I.V.A. inclusa).

Con giusta Deliberazione n° 85 del 27.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, il C. di A. impartiva l’indirizzo alla Direzione di provvedere a conferire alla Ditta Blu Box di Cona (VE) per l’acquisto di pezzi di ricambio del nuovo Gruppo Frigo dalla stessa ditta fornito, in modo da avere a disposizione pezzi di ricambio in caso di rottura (la scelta si imponeva in quanto, viste le temperature estive degli ultimi anni, non si può certo prescindere dall’assicurare sempre la piena funzionalità dell’impianto) e, successivamente, con giusto Decreto Dirigenziale n° 27 del 16.01.2019, lo scrivente provvedeva ad ottemperare a quanto disposto dall’organo di Direzione Politica.

Oltre a ciò, va anche evidenziato che così operando, si è data maggior certezza sull’avvio dell’impianto e sulla possibilità di procedere con il Collaudo Tecnico Definitivo entro la stagione termica (estiva) 2019. Il giorno definito recentemente dai Collaudatori Regionali – Avv. Morra e Ing.

Ghedina – per effettuare la prima visita finalizzata al collaudo, il giorno 19 luglio 2019, alla presenza del Progettista/Direttore Lavori, Ing. A. Fochesato di Padova.

Con giusta Deliberazione n° 53 del 17.07.2018, esecutiva, (obiettivo non previsto nel Piano della Performance 2018), in conseguenza della richiesta di un’Educatrice Prof.le Animatrice di poter ridurre, temporaneamente, il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale – 18 h. sett.li - il C. di A., dietro proposta della Direzione, provvedeva ad esternalizzare il servizio animazione (in modo di conseguire un triplice obiettivo: il primo quello di consentire l’accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro come sopra indicato, assicurando un grado di “flessibilità” in caso di ritorno al rapporto di lavoro originario, in qualsiasi momento; il secondo di esternalizzare un servizio per nuclei già esternalizzati; il terzo, conseguentemente, di avere un appalto più genuino, dove l’imprenditore, con propria autonomia organizzativa e gestionale, potesse dare un servizio più completo, fornendo, per i nuclei di propria pertinenza, anche figure professionali di natura “tecnica”, ma in grado di interloquire con il resto dell’organizzazione operante all’interno dei nuclei medesimi (e il personale a diretto rapporto con l’Ente potesse occuparsi dei Sigg. Ospiti accolti nei nuclei non in

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outsourcing). Pertanto, detto servizio è stato mantenuto per tutto l’anno 2019 e nel primo semestre è stato regolarmente svolto.

Sempre nella medesima seduta di C. di A., con giusta Deliberazione n° 53 del 17.07.2018, esecutiva, si era poi provveduto ad assumere determinazioni in merito all’imminente scadenza (31.12.2018) del contratto in essere con al Soc. Coop. Carpe Diem di Piove di Sacco (PD). In quella sede, tenuto conto della necessità di addivenire all’indizione e all’espletamento di una nuova gara d’appalto, si provvedeva a prorogare ulteriormente il contratto e, contestualmente, a definire i nuovi termini temporali entro cui provvedere. Ovviamente, l’aver mantenuto per ulteriori 7 mesi i corrispettivi in essere da oltre tre annualità ha messo al riparo l’Ente da possibili variazioni di prezzo derivanti da una nuova gara (tenuto conto che, nel frattempo, è intervenuto anche un adeguamento contrattuale per il personale delle Coop.ve “sociali”. Con successiva Deliberazione n° 47 dell’08.05.2019, poi, si è apportata una modifica alla determinazione dei criteri della gara d’appalto de qua, enucleando il servizio di guardaroba e lavanderia, attualmente affidato alla medesima Società Cooperativa che gestisce il servizio socio-assistenziale e infermieristico e, contestualmente, si definiva, sulla scorta delle nuove disposizioni di legge di cui al D. L. n° 18 aprile 2019, n° 32, quale criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa le percentuali del 60% per il punteggio da attribuire all’offerta tecnica e 40% per quella economica. Questo Decreto Legge, pertanto, modificava la relativa disposizione di cui al D. Lgs. n° 50/2016, che fissava le percentuali da considerare nella misura del70 e 30%. Ovviamente l’adesione alla nuova norma, avrebbe consentito un maggior risparmio per l’Ente. Con successiva Deliberazione n° 70 del 26.06.2019, esecutiva, il C. di A. si vedeva costretto a rettificare questo contenuto di cui alla citata Deliberazione n° 47 dell’08.05.2019, in quanto in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge 14 giugno 2019, n° 55 di riconversione del citato D.L. n° 32/2019, la ripartizione delle percentuale di valutazione dell’offerta (economicamente più vantaggiosa) ritornava all’ipotesi iniziale, cioè 70% valutazione dell’offerta tecnica e 30% di quella economica.

Sempre in materia di gare d’appalto – e quelle concernenti la fornitura di servizi, in particolare – con successiva Deliberazione n° 56 del 17.07.2018, si rivedevano i criteri relativi alla gara d’appalto, definiti con precedente Deliberazione n° 09 del 22.02.2018, esecutiva, per l’affidamento del Servizio di Pulizie e Sanificazione sedi Ente (per il periodo 01.102018 – 30.09.2021). Le modificazioni de quibus erano derivate dal fatto che il Consorzio Energia Veneto – C.E.V. - di Verona, a cui l’Ente aderisce in qualità di socio, e che era stato incaricato di assistere l’Ente per la predisposizione della

“piattaforma informatica” prevista dal Codice degli Appalti, aveva raccomandato all’Ente di apportare alcune variazioni ai contenuti capitolari originariamente definiti, in modo da renderli compatibili con le nuove procedure.

La gara d’appalto si era svolta regolarmente e con giusto Decreto Dir.le n° 372 del 04.12.2018;

lo scrivente dava approvazione ai verbali di gara relativi e procedeva ad aggiudicare la gara alla Società Consortile Skill di Padova. Detta aggiudicazione è stata poi impugnata dalla ditta aggiudicatasi

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in seconda posizione (e che, fino al 31.12.2018 risultava aggiudicataria presso l’Ente dell’appalto precedente, Ditta IdealService) dinanzi al T.A.R. del Veneto. Dopo l’udienza tenutasi in data 27.02.2019, il TAR Veneto respingeva l’istanza della ricorrente in merito all’asserita illegittimità dell’aggiudicazione, accogliendo solo l’istanza inerente l’anomalia dell’offerta, richiedendo al RUP dell’Ente un supplemento di istanza. Con giusta Deliberazione n° 33 del 28.03.2019, pertanto, il C. di A. dell’Istituzione prendeva atto dei contenuti della Sentenza del TAR Veneto n° 1434/2019 e, con successivo Decreto Dirigenziale n° 188 02.05.2019, lo scrivente dava approvazione i ai verbali di nuova valutazione (preceduta da una richiesta dell’ente alla ditta risultata aggiudicataria, di fornire elementi “integrativi”, come richiesta dal TAR) degli elementi a giustificazione dell’offerta “anomala”, confermando, contestualmente, che la ditta dichiarata originariamente vincitrice dell’appalto – Skill di Padova – poteva essere considerata aggiudicataria tutti gli effetti, facendo decorrere la data di avvio del nuovo appalto a far data dal 15.05.2019. Era giunta comunicazione di un ulteriore ricorso dinanzi al TAR Veneto per l’impugnazione anche della “seconda” aggiudicazione (vedasi nota dell’11.05.2019, ns. prot. n° 2254). In data 13 maggio 2019, inoltre, è pervenuto presso l’Ente il Decreto Cautelare n°

197/’19, Ricorso 472/’19, Prot. n° 110/’19 Terza Sezione (ns. prot. n° 2276 del 13.05.2019), con il quale il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sez. Terza -, relativamente al ricorso nr. di Registro Generale n° 472/2019, proposto da Idealservice Soc. Coop. di Pasian di Prato (UD) contro il Craup, nei confronti di Skill Soc. Cons. a r.l., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- del Verbale n° 7 di verifica di congruità dell’offerta redatto dal R.U.P., Dott. M. De Zordi, il 19 aprile 2019, con il quale il nominato RUP ribadiva il giudizio di congruità dell’offerta economica del Consorzio Skill di Padova;

- del conseguente Decreto Dirigenziale dello scrivente n° 188 del 02.05.2019, con il quale, oltre ad approvare il verbale di cui al precedente punto, si confermava l’aggiudicazione alla Soc. Cons.le Skill di Padova.

Contestualmente, la ricorrente chiedeva:

- la ri-aggiudicazione della gara, per scorrimento della graduatoria, alla seconda classificata (cioé alla ricorrente Soc. Coop. Idelaservice di Pasian di Prato -UD -). Il TAR, dunque, accoglieva l’istanza e sospendeva l’efficacia del provvedimento dell’Ente, fissando la trattazione collegiale in Camera di Consiglio per il giorno 29.05.2019.

Detta trattazione in merito al ricorso n° 472/2019 è stata svolta nel giorno convenuto e il giorno 13 giugno 2019 veniva pubblicata la Sentenza n° 698/2019 con la quale il TAR Veneto si pronunciava definitivamente sul ricorso de quo, annullando, così come richiesto dalla ricorrente, il sopra richiamato Verbale n° 7 di valutazione dell’offerta (con esclusione dell’anomalia) operata dall’Ente e, contestualmente del Decreto dello scrivente n° 188 del 02.05.2019 di aggiudicazione alla Soc. Cons.le Skill di Padova, ordinando il richiesto scorrimento della graduatoria e la conseguente aggiudicazione,

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previa verifica dell’offerta presentata ( o per la verifica di eventuali anomalie) alla ricorrente Idealservice.

L’Ente, pertanto, risultava soccombente, seppur in virtù di un criterio di valutazione dell’anomalia dell’offerta non così consolidato (si sono registrati solo due sentenze di tenore analogo precedenti).

Con giusta Deliberazione n° 74 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, il C. di A. dell’Ente prendeva atto dell’esito della sentenza del TAR Veneto n° 678 del 13.06.2019.

La scrivente Direzione, pertanto, dava esecuzione ai contenuti della pronuncia del Giudice Amministrativo Regionale, dando avvio all’esame dell’offerta della seconda società cooperativa classificata, allo scopo di verificare, anche alla luce dei nuovi criteri valutativi imposti dal TAR, l’insussistenza di anomalie nella stessa. Con nota ns. prot. n° 2929 del 24.06.2019, si davano disposizioni in merito alla sentenza n° 698/2019 suil ricorso n° 472/2019, con nota ns. prot. n° 2926 del 24.06.2019, si inoltrava la richiesta di integrazione delle giustificazioni sulla composizione dell’offerta. La ditta (Idealservice) interpellata forniva le giustificazioni richieste, con nota del 03.07.2019, ns. prot. n° 3082 e 3083 del 04.07.2019.

Il RUP, coadiuvato dallo scrivente, valutava i riscontri forniti dalla ditta e, ravvisando che in alcuni punti la ditta non fosse stata esaustiva, si era ritenuto, con giusta nota ns. prot. n° 3135 dell’08.07.2019, di chiedere ulteriori giustificazioni. Al momento di stesura del presente atto, si sta attendendo i riscontri richiesti.

3) Sempre con l’obiettivo di riduzione dei costi gestionali dell’Ente, lo scrivente Direttore proponeva già nel 2017, anche di aderire alla convenzione con il Consorzio Energia Veneto – C.E.V. - di Verona per la fornitura di gas per riscaldamento e per quella di energia elettrica necessaria alle nostre Strutture, la quale appariva migliore (più vantaggiosa dal punto di vista economico) della precedente convenzione Consip per la fornitura in parola.

Con giusta Deliberazione n° 19 del 22.03.2018, esecutiva, infatti, il C. di A. deliberava di aderire all’ ”accordo quadro”. Nel secondo semestre 2018, pertanto, rispetto all’esercizio precedente, si era realizzato un incremento di spesa pari a + € 4.565,98=. A ben vedere, i maggiori consumi rilevati a carico della Rsa di Stra erano imputabili alla necessità di elevare le temperature dell’acqua calda a causa, in parte, di un rilevata soglia di rischio per il fenomeno della legionella (svuotamento e conseguente riempimento impianto di riscaldamento) e in parte per l’incremento del valore delle tariffe, quasi duplicate. Per quanto attiene le altre due Strutture, la variazione (in aumento) appariva dovuta all’aumento delle tariffe.

Un incremento di costi, invece, di apprezzabile entità, si riscontrava a carico della spesa per energia elettrica. L’incremento, rispetto al 2017, nel 2018 è apparso particolarmente consistente: + 26.586,40= e appariva imputabile ai maggiori consumi (soprattutto, per l’impianto di ricambio

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dell’aria) postulati dall’avvio delle due torri presso Casa Soggiorno e, come per le altre due Strutture, da un consistente incremento delle tariffe.

Nell’anno 2019, pertanto, l’Ente ha continuato ad approvvigionarsi presso il CEV di Verona per entrambe le fonti energetiche in parola e, non avendo Consip ancora aggiudicato le nuove gare, l’Ente, con giuste Deliberazioni nn. 71 e 72, provvedeva a recepire la proroga tecnica, proposta dallo stesso CEV, per entrambe le forniture de quibus, fino al 30.04.2020, in attesa di conoscere gli esiti della gara Consip. Nel 2020, pertanto, lo scrivente fornirà tutte le indicazioni di merito al C. di A. , affinché questi possa assumere le giuste determinazioni.

4) altro “capitolo” rilevante di attività che ha visto particolarmente impegnato lo scrivente con tutti i suoi collaboratori di staff, ha riguardato la questione del subentro – avvenuto in data 06 dicembre 2017 - nel pieno della “stagione termica”, alla Ditta Tre Energia s.r.l. di Este (PD), nel frattempo fallita, della Ditta Energon Esco S.p.A. di Modena, per il servizio di fornitura di Energia Termica e dei Servizi Energetici, mediante recupero dell’impianto di Cogenerazione .

Con giusto Decreto Dir.le n° 71 del 26.02.2018, una volta accertato il possesso dei requisiti di legge, lo scrivente aveva operato il conferimento dell’incarico alla nominata Ditta per la fornitura di Energia Termica.

Si era particolarmente seguito l’aspetto riguardante gli adempimenti della ditta subentrante nel contratto di servizio de quo, i quali riguardavano anche interventi precedentemente non realizzati dalla ditta Tre Energia s.r.l..

Dopo un primo momento interlocutorio (in cui era intervenuto il Legale incaricato dall’Ente, Avv. Miniero di Bologna), finalizzato a definire con puntualità gli obblighi posti a carico della nuova Ditta, chiamata a sostenere anche apprezzabili investimenti per garantire l’efficacia degli impianti, il C. di A. poteva, giusta Deliberazione n° 12 del 22.02.2018, prendere atto dell’avvenuto subentro.

Nei mesi successivi, pertanto, la Ditta provvedeva a realizzare tutti gli adempimenti richiesti, garantendo l’efficienza degli impianti in gestione, di cui di seguito ricordiamo gli interventi più significativi:

- inversione sul “Puffer” equilibratore di mandata/ritorno delle caldaie (il precedente collegamento era errato e comportava una miscelazione della mandata e del ritorno con conseguenti temperature a disposizione inferiori a quelle prodotte dai generatori di calore);

sostituzione del conta calorie sul primario (prima mal funzionante);

- isolamento delle tubazioni del primario e rivestimenti sui 3 accumuli precedentemente installati da Tre Energia e messi a servizio dell’impianto di cogenerazione;

- ripristino del quadro 48Vc, locato in locale cabina elettrica, funzionante, ma privo di ridondanza;

- esecuzione manutenzioni ordinarie su cabina di media tensione e Centrale Termica;

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- verifica dei collegamenti al Puffer primario degli attacchi del cogeneratore (in quanto non apparivano chiare le temperature di funzionamento);

- sostituzione caldaia “Riello 235 Kw”, istallata da Tre Energia s.r.l. con nuova (e più potente) caldaia “Unical Tristar 3 G 380 2 S 400 Kw”.

Questo tema, anche a causa dell’avvicendarsi, dall’avvio dell’impianto avvenuto nel 2004, di ben quattro ditte erogartici dei servizi de quibus, (Ditta Berica Impianti di Vicenza, la quale aveva finito regolarmente il proprio contratto, mediante utilizzo dell’impianto di cogenerazione alimentato a gas metano, Ditta Veneto Energie di Monselice – PD – Ditta Tre Energia di Este - PD - e, infine, Energon Esco S.p.A. di Modena) aveva determinato che l’impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale, come inizialmente prospettato, non fosse stato utilizzato, con l’unica eccezione di un primo periodo con la Ditta Veneto Energie (vanificando, così, anche le possibili economie derivanti dalla scelta di questa formula tecnologica, con evidente danno per l’Ente), e determinando una perdita di efficienza e, quindi, di efficacia dell’impianto (ad es. la Struttura Residenziale di via S. Rocco, fino alla stagione termica appena trascorsa - inverno 2017-2018 – è sempre risultata sofferente in termini di Kw/h termici).

Rimaneva da evidenziare che, i risultati effettivamente conseguiti a seguito del subentro della Ditta Energon Esco S.p.A. di Modena e della realizzazione degli interventi sopra elencati, avrebbero potuto essere definiti compiutamente solo durante la “stagione termica” (invernale), dove si sarebbe potuto vedere se, anche nella Struttura “Casa Soggiorno” di via S. Rocco, si sarebbero conseguite le temperature previste e, quindi, garantita appieno la funzionalità e l’efficacia dell’impianto in parola.

La verifica compiuta dallo scrivente (e confermata dalle rilevazioni termiche effettuate dall’Ufficio Tecnico dell’Ente) aveva determinato che, dopo quindici anni, le temperature (per la verità mai scese sotto lo zero) erano state regolari e in osservanza dei limiti di legge. L’annoso problema pare, pertanto, risolto, avendo avuto garantita anche la stagione invernale 2019.

Nel mese di gennaio 2019, poi, sono state effettuate, giusto Decreto Dirigenziale n° 15 del 10.01.2019, le previsioni dei consumi e dei relativi costi inerenti la fornitura di energia termica per l’anno in corso e l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha seguito i lavori eseguiti dalla Ditta Energon Esco S.p.A. di Modena per la posa della nuova Cabina Elettrica, onde consentire la vendita di energia in rete, così come previsto dal contratto in essere.

5) Altro capitolo rilevante, sempre attinente i Lavori da realizzare presso “Casa Soggiorno”, ha riguardato il tema della progettazione degli interventi concernenti il cosiddetto “terzo stralcio”.

Il terzo ed ultimo stralcio (originariamente la ristrutturazione ed ampliamento – compresa la messa a norma di spazi ed impianti, anche per ciò che concerne l’impianto antincendio della Struttura – era stata articolata in quattro stralci funzionali, successivamente ridotti a tre) aveva visto l’approvazione dei primi due livelli di progettazione – preliminare/di fattibilità e definitivo – mentre il

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livello esecutivo era stato “sospeso” in attesa di un chiarimento circa la necessità di inserire nella progettazione de qua il tema dell’adeguamento alla normativa antisismica, reso più stringente dalla normativa statale, dopo gli eventi sismici del 2011 (aggravati anche dai successivi eventi del 2012 con epicentro la regione Emilia-Romagna), e di quella regionale (NTC 2008 e D.G.R.V. n° 1963 del 18.10.2011), che hanno previsto, in occasione di interventi su strutture preesistenti (come il caso della nostra Struttura), l’adeguamento alla normativa vigente.

Dopo alcuni mesi di confronto tra l’allora Direzione dell’Ente, il progettista ed il C. di A., si era chiarito, nel mese di novembre 2017, che si dovesse complicare la progettazione nella sua fase

“esecutiva”, includendo almeno il “miglioramento sismico” .

Inizialmente, dopo aver conferito, a seguito di confronto tra due proposte economiche pervenute presso l’Ente, giusto Decreto Dirigenziale n° 160 dell’08.05.2017, allo Studio Associato Ing.

Tranchida di Padova l’incarico di provvedere alla verifica sismica dei corpi di fabbrica denominati

“ala sud” e “ala nord est” di “Casa Soggiorno”, il C. di A., giusta Deliberazione n° 17 del 22.03.2018, dava approvazione all’esito dell’avvenuta verifica, da cui emergeva con chiarezza la necessità di considerare all’interno del progetto “esecutivo” anche questa problematica, sia per adeguamento ad una norma cogente, sia per migliorare l’aspetto strutturale dell’edificio che sarebbe stato oggetto dei lavori di “adeguamento e messa a norma”.

Dopo una trattativa (condotta dalla Direzione per definire tanto gli aspetti tecnici che quelli economici) con lo Studio Striolo & Fochesato di Padova, il C. di A., giusta Deliberazione n° 24 del 26.04.2018, provvedeva a conferire all’omonimo Studio l’incarico di revisione generale del progetto attinente il terzo stralcio (ovviamente, l’inserimento della valutazione sismica, comportava una revisione anche dei due livelli progettuali – preliminare e definitivo – già approvati precedentemente) e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori de quibus.

Da quella data, pertanto, lo scrivente teneva i contatti con il progettista incaricato (Ing. A.

Fochesato) per definire tutti i passaggi necessari per giungere, entro al fine dell’anno 2018, all’approvazione del progetto, precedentemente bloccatosi per gli approfondimenti sopra descritti.

In particolare, la Direzione avviava dal mese di maggio 2018, le procedure per l’avvio di una gara pubblica finalizzata all’individuazione di una ditta specializzata in grado di eseguire le indagini dei materiali necessarie alla progettazione per i contenuti “antisismici”. Si giungeva così, una volta esperita la relativa gara comparativa di più ditte, con giusto Decreto Dirigenziale n° 196 del 03.07.2018, a conferire il relativo incarico alla Ditta Altraingegneria di Padova.

In questo modo, si sarebbe potuto (entro il mese di ottobre 2018) disporre di tutti i rilievi tecnici prodromici all’elaborazione del progetto (da rivedere, come sopra detto, anche nelle fasi preliminare e definitiva) esecutivo per la realizzazione dei lavori medesimi, prevista a partire dall’anno 2019.

Infatti, in data 05.10.2018, la Ditta Altraingegneria di Padova, con nota protocollata al ns. prot.

n° 4728 del 05.10.2018, trasmetteva il “rapporto di prova” delle indagini dei materiali necessarie alla

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progettazione per i contenuti antisismici e, con successivo Decreto Dir.le n° 302 del 10.10.2018, lo scrivente Direttore provvedeva all’ “Acquisizione del Rapporto di Prova eseguita dalla Ditta Altraingegneria di Padova, necessaria ai fini della progettazione per il miglioramento sismico della struttura denominata Casa Soggiorno -3° stralcio funzionale -”.

Oltre a ciò, lo scrivente, considerata la rilevanza dei contenuti, ha ritenuto di sottoporre il tutto all’attenzione dei componenti il C. di A. dell’Ente a cui seguiva l’adozione della giusta Deliberazione n° 72 del 06.11.2018, esecutiva, con la quale l’organo di Direzione Politica dell’Ente prendeva atto dell’esito della verifica dei materiali necessaria ai fini della verifica sismica dei corpi di fabbrica denominati Ala Sud est e Ala Nord est di Casa Soggiorno – III stralcio -.

L’Ufficio Tecnico dell’Istituzione, poi, provvedeva a trasmettere allo Studio di Progettazione sopra individuato tutta la documentazione tecnica de qua, onde consentirne il “recepimento” dei contenuti di prova all’interno del progetto de quo (con la precisazione che i “contenuti” antisismici avrebbe, comunque, comportato la “revisione” del progetto nelle versioni preliminare/di fattibilità, definitiva ed esecutiva), così come previsto.

In data 12 dicembre 2018, lo Studio Striolo, Fochesato & Partner di Padova consegnava presso l’Ente il Progetto di Fattibilità. L’Ente protocollava l’elaborato progettuale in parola, al ns. prot. n°

6036 del 12.12.2019.

Successivamente, in data 19.12.2018, in anticipo rispetto alle previsioni di cui al contratto allo scopo definito in costanza del conferimento dell’incarico di progettazione, il nominato Studio di Progettazione incaricato, provvedeva anche alla trasmissione delle versioni progettuali “definitiva” ed

“esecutiva” del progetto de quo.

L’organo di Direzione Politica, dopo che in apposito incontro (24.01.2019) il progettista aveva illustrato tutti i contenuti del progetto di cui sopra ai componenti il C. di A. dell’Ente, con giusta Deliberazione n° 02 del 17.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, dava approvazione al Progetto Preliminare (di fattibilità), Definitivo ed Esecutivo Lavori di Miglioramento Sismico dei corpi di fabbrica denominati Ala Sud e Ala Nord Est inerenti i lavori del Terzo stralicio Funzionale di Casa Soggiorno.

L’importo dei lavori indicato nel “quadro economico” ammonta a complessivi € 2.620.000,00=

(oneri e I.V.A. inclusi), per cui appariva facile intuirne il portato e la rilevanza dell’impegno che ricadeva sull’Ente chiamato a realizzare gli interventi in parola, soprattutto tenuto conto delle criticità sul versante dei “ricavi” indicate nella parte iniziale della presente Relazione.

Va evidenziato, a tal proposito, che, come già detto sopra, in conseguenza della pubblicazione del bando regionale, approvato con D.G.R. Veneto n° 817/2018, adottata ai sensi della L.R. (del Veneto) n° 45/2017, la Presidente dell’Istituzione presentava, giusta nota ns. prot. n° 3575 del 18.07.2018, apposita domanda di finanziamento (“Fondo di Rotazione”) per i lavori in parola, preceduta dalla Deliberazione n° 50 del 17.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il C.di A.

dava approvazione all’istanza di finanziamento medesima, a tutta la documentazione richiesta

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dal Bando (piano economico- finanziario, dichiarazione di “sostenibilità” del debito da assumere, corredata dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti), alla stima dei costi dell’investimento e all’assicurazione finanziaria nel piano delle fonti di finanziamento.

Con giusta Deliberazione n° 20 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, l’Ente prendeva atto dell’esito negativo della concessione del finanziamento de quo e, pertanto, la copertura della spesa postulata dal progetto qui in parola, dovrà essere reperita mediante risorse proprie dell’Ente, quali l’accensione di mutui, le anticipazioni del Tesoriere dell’Ente e/o altre forme di finanziamento (contributi di Fondazioni bancarie, ecc.) da individuare.

Con il nuovo Presidente dell’Istituzione, dunque, si è svolta una ricerca, seppur informale, sulla possibilità di accendere un mutuo (si sono valutate le vigenti condizioni di mercato, possibili tassi, esistenza di Istituti di Credito mutualistici che potrebbero avere del “progetti sociali” per soggetti operanti sul territorio, a cui rivolgersi per ottenere condizioni di mutuo agevolate). Nella seconda parte dell’anno, previa definizione dei criteri e delle linee di indirizzo da parte del C. di A., lo scrivente dovrà dare avvio alla gara pubblica per la stipula di un contratto di mutuo, allo scopo di consentire, nell’anno venturo (2020) di dare avvio alle procedure di gara per l’individuazione della ditta appaltatrice dei lavori de quibus, onde consentire, successivamente, l’avvio dei lavori medesimi.

Sempre in merito alla realizzazione di Lavori, lo scrivente ha anche seguito la conclusione degli interventi concernenti i lavori complementari di riorganizzazione impiantistica dell’Ente.

Con giusta Deliberazione n° 43 del 19.11.2014, esecutiva, l’allora C. di A. dell’Ente adottava

“Determinazioni in merito al Progetto Esecutivo delle tubazioni di teleriscaldamento ed adeguamento della sottocentrale termica di Casa Soggiorno”, dove veniva stabilito di centralizzare presso al RSA di via Botta l’impianto di climatizzazione estiva, sia per la nominata RSA che per la Struttura denominata “casa Soggiorno”. Le lavorazioni qui in parola, prevedevano:

- l’istallazione di gruppi frigoriferi presso la citata RSA;

- la collocazione di nuove tubazioni di collegamento della centrale termica e dei gruppi frigoriferi di via Botta con la sottocentrale di via S. Rocco;

- la realizzazione dell’ampliamento della cabina elettrica di via Botta;

e, pertanto, il C. di A. deliberante chiedeva ai progettisti dello Studio Striolo, Fochesato & p. di Padova l’adeguamento del progetto esecutivo delle opere già precedentemente presentato all’Ente, nonché quello relativo ai lavori di ristrutturazione della Casa Soggiorno di via S Rocco, individuati come

“secondo stralcio funzionale”, allora in corso di realizzazione.

Veniva, in quella circostanza, precisato che il C. di A. individuava detta soluzione tecnica anche per la necessità di eliminare dal progetto esecutivo originariamente approvato la fornitura e posa in opera dei gruppi frigoriferi delle due nuove “torri di Collegamento”.

Il medesimo C. di A., pertanto, giusta Deliberazione n° 27 del 26.06.2014, esecutiva, dava così approvazione al Progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori di “riqualificazione tecnologica degli impianti termici e di adduzione del freddo” per le due sopra nominate Strutture dell’Ente, per un

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