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l STITUTO C ENTRALE D l STATISTI CA

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(1)

l STITUTO C ENTRALE D l STATISTI CA

ANNUARIO

DELLE

.. · STATISTICHE

GIUDIZIARIE

TIPOGRAFIA FAUSTO FA!LU • ROMA - 1952

.ANNO 1949

SERIE l" - VOL. lo

(2)

ERRATA - CORRIGE

Errata Corrige Pag. 55 Tav. 18 Sez. 2a Col. 13a Riga 3a 1. 53 1.153

58 >) 23 >) 11a Testata ~ togliere uno zero

~ >) >> >) >) 12a. >> ai limiti de Ile classi

13a >) ~ di valore

116 )) 79 >) penult. Riga ult. 88.35 8.385

199 >) 137 >) 3a ult. }) 12a 3 38

203 >) 139 >) 4a ult. » penult. 243 242

Annuario delle statistiche giudiziarie 1949

(3)

All'On. Dott. ALCIDE DE GASPERI

PRESIDENTE DEL CoNSIGLIO DEI MINISTRI

Con· il presente A nmrario la statistica ufficiale italiana riunisce organica- mente in un solo volume i dati sugli aspetti più interessanti dell'attività espli- cata dagli Organi della giustizia per l'applicazione delle leggi civili e penali.

Esso sostituisce le pubblicazioni separate che zm tempo venivano fatte per i diversi rami delle statistiche 'giudiziarie e rappresenta un altro passo compl>vtto dall'Istituto, dopo la pvtbblicazione dell'Annuario dell',agricoltura e di qudlo dell'istruzione, verso la realizzazione di un programma tendente a dare organica sistemazione, in volumi annuali completi, alle materie di ciasczma branca delle attività documentate dalla statistica nazionale.

Il volume è dedicato al 1949 perchè i dati di questo a1~no vz; sono partico- larmente analizzati; ma esso contiene non poche cifre retrospettive, di grande interesse, che risalgono fino all'anno 1896 e ·permettono di seguire i principali fatti giudiziari lungo un periodo assai fecondo di esperienza e di ammaestranymti.

Atfinchè di tali fatti si potesse anche conoscere la distribvt.~ione territoriale, si è inserita in ogni capitolo 1ina parte dedicata ai distretti di Corte di Appello.

Le statistiche notarili e le statistiche degli istituti di prevenzione e di pena, che riguardano attività di Enti òottoposti all'autorità del Aiinistero di Grazia e Giustizia, fanno parte delle statistiche giudiziarie per ormai antica tradizione di qtteste disaipline ; esse rappresentano aspetti particolari dell'applicazione del diritto, le prime nferite ad wn ·momento precedente al proditrsi della con- testazione giuridica e all' z:ntervento del Magistrato e le altre riferite ad u,n mo- mento successivo ed attine1zte alla esecuzione del giudicato.

Sono pertanto sei i capitoli dell'Annuario, dedicati ri::pettivamente alle sta- tistiche : notarih ; giudiziarie civili ,· dei protesti e delle Procedure con:;orsuali ; giztdiziarie flenali ,: della criminalità ; degli istif1di di prevenzione e di pena.

Mentre i primi quattro e l'ultimo di tali capitoli risultano aggiorn::di fino al 1949, nel quinto capitolo i dati si arrestano al 1930 essendo rimaste inter- rotte dopo quell'anno le corrispondenti elaborazioni per i motivi di carattere am- ministrativo rùordatz; nelle avvertenze. I n proposito, si è però in grado di an- nun.ziare che il prossimo Annuario si arricchirà, anche nella materia della cric minalità, di serù di dati piii aggiornati, essendo stati ripresi gli spogli delle schede penali del 1950, secondo u,n piano che apporta notevoli perfezionamenti alle classificazioni che si facevano in passato. A tali dati saranno aggiunti' quelli che riguardano la delinquenza minorile, i quali derivano da un materiale otte- nuto attraverso un non facile lavoro di raccolta pre.sso ·gli zttJìci giudiziari competenti.

L'Annuario è corredato di numerosi grafici che presentano -i più notevozz;

aspetti dei fenomeni giudiziari, e contiene alcuni cenni svtll' ordinamento giudi- ziario e stt quello carcerario. Sono particolarmente ricordate le fontz: dei dati ed i sistemi adoperati per la loro rilevazione.

Roma, 28 dicembre 1952.

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

LANFRANCO MAROI

(4)
(5)

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ED ATTRIBUZIONI

II ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

TAVOLE

AVVERTENZE GENERALI o , · o o o o o ·, o o 'o o o o ·• o o o o o o o o o o o o

AVVERTENZE AI SINGOLI, CAPITOLI

CAP. l - ATTIVITÀ NOTARIL,E CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP.

v

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA CIVILE

PROTESTI E PROCEDURE CONCORSUALI .

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA PENALE . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . .

CRIMINALITÀ . • . .

CAP. VI - ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Pag.

13 19

25 26

33 43 ' 75 97 157 187

(6)

INDICE DELLE TAVOLR

CAP. ATTIVITÀ NOTARILE

Dati per il complesso del territorio

Atti notarili e convenzioni m essi contenute - Anni dal 1896 al 1949 . Convenzioni di particolare interesse contenute negli atti notarili - Anni dal

1896 al 1949 . . . . . . . Notizie particolari sulle convenzioni contenute negli atti notarili- Anno 1949.

Dati per circoscrizioni giudiziar'ie

Atti notarili -- Anni 1 94 7-1 948-1 949 . . . . Convenzioni contenute negli atti notarili -Anni 1947-1948-1949 . . . Convenzioni di particolare interesse contenute negli atti notarili -·Anni 1947-

1948-1949 . . . .

Notizie particolari sulle convenzioni contenute negli atti notarili Anno 1949 . . . : . . . ; . . . .

CAP. II ·-ATTIVITÀ GIUDIZIARIA CIVILE

Dati per il complesso del territorio

Procedimenti contenziosi iniziati in prima istanza - Anni dal 1896 al 1949 Procedimenti contenziosi iniziati in grado di appello - Anni dal 1896 al 1949.

Sentenze emesse in prima istanza - Anni dal 1896 al 1949 . . . . . Sentenze emesse in grado di appello - Anni dal 1896 al 1949. . . . Udienze - Movimento dei procedimenti contenziosi in prima istanza -- Anni

1947-1948-1949. . . . Movimento dei procedimenti contenziosi in grado di appello - Anni 1947-

1948-1949 . . . . Competenza in materie speciali -- Anno 1949

Dati per circoscrizioni giudiziarie

Procedimenti contenziosi IniZiati - Anni 194 7-1948-1949 . . . . Procedimenti contenziosi esauriti con sentenza -Anni 1947-1948-1949.

Procedimenti contenziosi esauriti senza sentenza - Anni 194 7-1948-1949 Sentenze emesse - Anni 194 7 - 1948 - 1949 . . . .

Uffici di Conciliazione

Procedimenti contenziosi a carico ed esauriti - Anno 1949 . . . . Udienze- Sentenze- Procedimenti contenziosi ammessi al gratuito patrocinio

- Anno 1949

Procedimenti di ingiunzione e di convalida di sfratto e relative opposizioni -- Anno 1949 . , . . . .

Conciliazioni in sede non contenziosa - Anno 1949

Tav. Pag.

2 3

4 5

6 7

8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

35 36 37

38 38 39 40

45 46 47 48 49 49 50

52

53 54 55

56 56 57 57

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Procedimenti contenziosi a carico ed esauriti.- Prima fstanza - An:no·1949 Udienze- Mezzi istruttori mncnessi - Sentenze. Prima istanza - Anno 1949 Procedimènti contenziosi a carico ed esauriti - .Sentenze. Grado di appello

Anno 1949 . . . ·. ; . . . '·· . . • . . . :· . . . . Procedimènti. contenziosi ammessi al gratuito patroèinio - Anno 1949 . . Procedimenti di ingiunzione e di convalida di sfratto e relative opposizioni Anno 1949. . . . . • . . . Seqùt:,stri - Pignoramenti mobiliari - Anno 1949. . . ~ . . . . Vendite di mobili e frutti pendenti secondo jl valore del debito principale

Anno 1949. . . ./ . . Tutele - Curatele - Anno 1949 . . Attività delle preture - Anno 1949.

/. Tribunali

' l '

.

/ .

Procedimenti contenziosi a carico ed esauriti. Prima istanza -Anno 1949.

Udienze - Mezzi istruttori ammessi- Sentenze. Prima istanza ~ Anno 1949

·Procedimenti contenziosi a carico ed esauriti - Sentenze. Grado di appello - Anno 1949 . . . . , . . . . ' Procedimenti cont~nziosi ammessi al gratuito patrocinio - Anno 1949 . . . Procedim'!nti di· ingiunzione e procedimenti di opposizione a. decreti di ingiun- . zione - Sequestri - Anno 1949. . . . · . . . .

Vendite per espropriazione forzata di immobili - Contratti di vendita di mac- chine con nserva della propriétà - Anno 1949. • . . . . SeparaZioni personali dei coniugi - Anno 1949. . . .

CorÌunissioni per il gratuito patrocinio - Anno 1949.

· Corti di Appelfo

Udienze - Procedimenti contenziosi a canco ~d esauriti Sentènze. Cogni- . zione diretta - Anno '1949 . • . . . • . . . . Procedimenti contenziosi a carico ed esauriti - Sentenze. Grado di appello -

Anno 1949. . . • . . . ' . . . . Procedimenti contenziosi ammessi al gratuito patrocinio - Anno 1949 Corrunissioni per il gratuito patrocinio - Anno 1949 . . . . Corte di' Cassazione

'

Movimento generale dei ricorsi ordinari - ,Anno 1949 . . '. . . . Sentenze che pronurì.ciarc;>no sulmerito secondo il motivo del-ricorso - Anno 1949. . . . ~ . . ·. . . '. . . .. . . . . Sentenze che pronunciarono sul merito, secondo i Distretti di corte di appello . nei quali furono emesse le sentenze impugnate - Anno 1949 ··~ . . . . Ricorsi in miiteria di regolamento di competenza e di conflitti di giurisdizione, secondo i pistretti di corte ·di· appello nei quali sorse là questione di

· competenza o il conflitto - Anno 1949 . . . . ·

CAP. III -'-- PROTESTI

E

PROCEDURE- .CONCOR$UALI

!>ati per it complesso· del territorio

Pra'testi, concordati preventivi, piccoli fallimenti e fallimenti - Anni dal 1896 . al 1949 . . : . . . .. . . . • . • . . . • . • · . . Aniministrazioni controllate - Concordati preventivi proposti - Anni 194 7~

1948-1949 . . . • •· . . . . Fallimenti 'dichiarati,· secondo la qualità e l'attività economica dei falliti -

Anni 1947-1948-1949 . . . , . . . • . . . , . . . . Fallimenti dichiarati, secondo classi di attività economica -Anni 1947-1948-1949 Fallimenti chiu$Ì, secondo l'anno di dichiarazione e il modo di chiusura -Am-

montare dell'attiv;o e del passivo -Anni 1947 ~ 1948 ·- 1949 ~ . . . . Fàllimenti dièhiarati, seèondo alcuni caratteri giuridici ed economici e classi

di comuni - Anno 1949. . . , . . . . . . . • • . • .. . . Fallimenti èhiusi, secçmdo classi di vàlore dell'attivo e del passivo ·- Anno 1949 Concordati preventivi. omologati, secondo alcuni caratteri giuridici 'ed .écono-

.mici - Anno 1949 . . "· . . . • . . . • . . . ;· . _. . . ·. . Concordati preventivi omologati, secondo· classi divalore dell'attivo e del pas-

. sivo - Anno · 1949 . . , . . . . ·. . . ·. .. ~ . . . . ·

Tàv.

23 24 25 .26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46

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48 49

so

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52 53 54 55 56

• f l'

7

Pag.

58 58 59 59 60 60 61 61 62

66 66 67 67 68 68 69 69

70

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71 71

'72 72

73

73

77 78 78 79 79 80 80 81 1Y1·

,.

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Dati per circoscrizioni giudiziarie

Protesti, secondo i titoli di credito - Anni 194 7-1948-1949 . . . . ,Concordati preventivi - Anni 194 7-1948-1949 . . . -.

Fallimenti -Anni 1947-1948-1949 . . . ·. . . . . Protesti, secondo la qualità dei protestati e secondo il taglio dei titoli - Anno

' 1949 . . . . Fallimenti dichiarati, secondo la qualità dei falliti, l'iniziativa·per la dichiara- zione di fallimento e la professione del curatore - Anno 1 949. . . . . Fallimenti dichiarati, secondo l'attività- economica e la sede dell'impresa -

Anno 1949 . . . · . . . : . . . Fallimenti chiusi, secondo il modo di cl;liusura : rito, durata, numero dei creditori e ammontare dell'attivo e del passivo - Anno 1949 . . . . . Fallimenti chiusi, secondo classi di valore del passivo e dell'attivo - Anno 1949 Fallimenti chiusi e ammontare del passivo, secondo la qualità e l'attività economica dei falliti - Anno 1 949 . . . · . . . . Fallimenti chiusi e ammontare ·del passivo, secondo il modo di chiusura e la attività economica - Anno 1949 . . • . . . . Fallimenti chiusi, secondo classi di valore dei crediti privilegiati -Ammontare dei crediti privilegiati, secondo l'attività economica - Anno 1949 . . . Fallimenti chiusi per concordato e per liquidazione e ripartizione dell'attivo,

secondo la percentuale dei crediti chirografari distribuita ai creditori - Anno 1949 . . . . • . . . .

Fallimenti chiusi, secondo classi di valore della perdita subita dai creditori - Ammontare della perdita - Anno 1949 . . . .

CAP. iV -ATTIVITÀ GIUDIZIARIA PENALE

Dati per il complesso del territorio

Reati e imputati denunciati alle preture e alle procure -Anni dal 1896 al 1949 Delitti denunciati preveduti dal Codice penale e dalle leggi in materia com-·

merciale - Anni dal 1896 al 1949 . . . . ·. . . . Delitti denunciati preveduti dal Codice penale, secondo la specie -Anni dal 1932 al 1949 . . . • . . • . . . • • . . Reati e imputati, giudicati - Condannati, secondo le pene inflitte - Anni dal

1896 al 1949 . . . • . . . . Imputati giudicati, secondo l'esito del giudizio e le magistrature giudiéanti -.

Anni dal 1896 al 1949 . . . . Reati denunciati alle preture - Anno 1949 . Imputati giudicati dalle preture - Anno 1949

Dati per circoscrizioni giudiziarie

Réati e imputati denunciati - Anni 1947-1948-1949 . . . . Delitti denunciati, secondo le leggi che li prevedono -Anni 1947-1948-1949 Reati denunciati, secondo la specie -Anni 1947-1948-1949 . . . . Reati e imputati giudicati -Anni 1947-1948-1949 . . . · Pene inflitte - Anni 194 7-1948-1949 . . . . Imputati prosciolti in istruttoria e in giudizio di primo o unico grado - Anni 1947-1948-1949. . . . . . . . . . . Imputati condannati .in giudizio di primo o unico grado -Anni 1947-1948-

1949 . . . ' . . . . Minorenni giudicati dai tribunali per minorenni - 'Anni 194 7-1948-1949 Udienze - Movimento dei procedimenti - Anno 1949 .

Provvedimenti adottati nei procedimenti esaut'iti - Anno 1949.

Reati - Anno 194.9 ; . . . . • . . . . . Reati denunciati a carico di autori ignoti - Anno 1949.

Imputati denunciati e imputati rinviati a giudizio - Anno 1949 . . . Imputati prosciolti e imputati. condannati .in istruttoria e in giudizio di primo

o unico grado - Anno 1949 . . . .

Tav.

57 58 59 60 61 62 63 64 65 '66

67

68 69

70 71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Pag.

82 83 83 34 86 86 87 89 90 92 94

94 95

99 100 103 104 105 106 110

112 112 113 118 118 119 120 120 121 123 124 134 136 136

(9)

Imputati assolti e imputati condannati nei giudizi in grado di appello - Anno 1949 . . . ' . . lVIinorenni ai quali fu concesso il perdono giudiziale e minorenni condannati in

primo o unico grado - Anno 1949. . . . . Pene inflitte - Anno 1949. '· . . . . . . Sospensioni condizionali della pena - Declaratorie di amnistia e di indulto -

Anno 1949. .

Libertà provvisorie - Anno 1949. . . . .

Misure di sicurezza - Anno 1949 . . . .

Dichiarazioni di delinquente per tendenza e di delinquente o contravventore abituale o professionale - Anno 1949. . . . . . . . Ricoveri in manicomio - Riabilitazioni concesse e riabilitazioni revocate -

Riconoscimento di sentenze straniere - Anno 1949. . . .

Notizie riguardanti decreti penali di condanna divenuti o resi esecutivi -Anno 1949. . . . ~ . . . . N o tizie riguardanti le opposizioni a decreto pen'lle di condanna - Anno 1949.

Istruttorie delegate - Ist.ruttorie riaperte - Anno 1949 . . . . . . . . Rogatorie dall'estero - Giudizi di appello decisi dalle Sezioni Istruttorie -

Deliberazioni in materia di estradizione - Anno 1949. . . . Giudizi di rinvio dalla corte di cassazione e giudizio di rinvio per revisione -·

Anno 1949. . . . . . lV[agistrature per minorenni - Anno 1949 . . · . . . .

Movimento dei procedimenti - Udienze - ll;linorenni denunciati -· JVIinorenni giudicati - Pene inflitte - Sospensioni condizionali della pena - Misure .di sicurezza

Reati denunciati alle Procure per minorenni Reati giudicati dai Tribunali per minorenni

Corte di Cassazione - Movimento dei procedimenti secondo i distretti quali furono emessi i provvedimenti impugnati - Anno 1949 . . . Corte di Cassazione - Dati analitici sui procedimenti esauriti nei giudizi

dinari e speciali e sui relativi ricorsi - Anno 1949. . . . Notizie speciali

Grazie concesse - Anno 1949 ·.

EstnJdizioni ·- Anno 1949 .

Liberazioni condizionàli - Anno 1949. . . .

Proscioglimenti dallà garanzia amministrativa - Anno 1949

CAP. V - CRIMINALIT.:&..

Dati pe1' il complesso 'del territorio

nel or-

Condannati secondo la specie del delitto e il sesso - Anni dal 1896 al 1930.

Recidivi secondo la specie del delitto e il sesso - Anni dal 1896 al 1930.

Condann1ti secondo la pena riportata - Anni dal 1896 al 1930 . Condann1ti secondo l'età e il sesso c.. Anni dal 1896 al 1930 . . . Condanmti secondo lo stato civile e il sesso - Anni dal 1896 al 1930 . Con::iann1ti s~condo l'istruzione e il sesso - Anni dal 1906 al 1930 . . Condann.1ti secondo l'attività economica o la con::iizione e il sesso - Anni dal

1896 al 1930 . . . . Condanm.ti secondo la specie del delitto, l'età e il sesso - Anno 1930.

Con:l.ann1ti secondo la specie del delitto, lo stato .civile e il sesso -Anno 1930.

Con::iann.1ti secondo la specie del delitto, l'istruzione e il sesso - Anno 1930 Condartn.lti secondo la specie del delitto, l'attività economica o la condizione e il_ sesso - Anno 1930 . . . , . Condannati secondo la specie del delitto e la pena riportata - Anno 1930 . Recidivi, secondo l'epoca e il numero delle condanne precedenti - Ann.o 1930.

Condann:~ti per età, stato civile, istruzione, attività economica o condizione - Anni 1900- 1911 - 1921 - 1930 . . . . Condanmti secondo la specie del delitto, l'eta e il sesso - Anni 1911-1921-1930

Condan:n:~ti secondo la specie del delitto, lo stato .civile e il sesso - Anni 1911- 1921-1930 . . . . " . . . . Condannati secon.do la specie del delitto, l'istruzione e il sesso -· Anni 1911.:

1921-1930 . . . ..

Condannati secondo la specie del delitto, l'attività economica o la condizione -Anni 1911-1921-1930. . . . . . . . . . .

!)

Tav. Pag.

91 138 92 140 93 140 94 141 95 142 96 143 97 143 98 144 99 144 100 145 101 146 102 146 103 147 104 148

105 154 106 155

107 155 108 156 109 156

110 156

111 159 112 162 113 166 114 166 115 168 116 168 117 169 118 171 119 172 120 172 121 173 122 175 123 176 124 177 125 178 126 181 127 182 128 183

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lO

CAP. VI - ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Dati per il complesso del territorio

· Stabilimenti di custodia preventiva - Movimento dei detenuti e situazione a fine anno -- Anni dal 1896 al 1949 . . . . . Stabilimenti di pena ordinari e speciali - Movimento dei detenuti e situa-

zione a fine anno - Anni dal 1896 al 1949 . . . . Stabilimenti per misure di sicurezza detentive - Movimento degli internati e

situazionè a fine anno - Anni dal 1931 al 1949. . . .

Case di rieducazione e riformatori giudiziari - MovimentCJ degli internati e dei ricoverati· e situazionè a fine anno - Anni dal 1931 al 1949

Stabilimenti di pena, stabilimenti per misure di sicurezza detentive e istituti per minori - Movimento dei detenuti, degli internati e dei rico-

verati per tipo di stabilimento- Anni 1947-1948-1949 . . . Stabilimenti di pena ordinari e speciali - Movimento dei detenuti e situa-

zione a fine anno per tipo di stabilimento -- Anno 1949 . . . . Stabilimenti per misure di sicurezza detentive - Movimento degli internati -

Anno 1949 . . . . Istituti per minori - Anno 1949 . .

Dati per circoscrizioni giudiziarie - Stabilimenti di custodia preventiva Deten·J.ti in complesso e per tipo di stabilimento - Anni

Detenuti, secondo il motivo della entrata e dell'uscita Detenuti presenti al 31 dicenibre, secondo l'età e la

Anno 1949 . . . . . . . . Ambienti e giornate di presenza - Anno 1949 Altre notizie - Anno 1949 . . . .

1947-1948-1949 -Anno 1949 posizione giuridica

Tav. Pag.

129 189

130 190

131 191 132 191

133 192 134 193 135 194 136 196

137 198 138 201 139 203 140 205 141 205

(11)

INDICE DEI GRAFICI

(Fuori testo)

Giustizia penale.. . . . Giustizia civile .

Sedi delle corti di appello, dei tribunali e delle preture Sedi delle corti di appello, delle corti di assise di appello,

dei tribunali per minorenni . . . .

Circoscrizioni giudiziarie e circoscrizioni ammin:strative . Atti notarili . . . . . . . . .

delle corti di ass1se e

Convenzioni di particolare interesse contenute negli atti - Anno 1949

Magistrature in complesso - Procedimenti contenziosi iniziati e sentenze emesse in prima istanza. o o o • ' o ·~ • '

. Giudici conciliatori Procedimenti contenziosi iniziati è sentenze emesse .

Pretori, tribunali e corti di appello in complesso - Procedimenti contenziosi iniziati e sentenze emesse in prima istanza . . . · . . . .

Magistrature in complesso - Procedimenti contenziosi prima istanza - Anno 1949 . . . .

iniziati e sentenze emesse m

Giudici conciliatori - Procedimenti contenziosi iniziati e sentenze emesse- Anno 1949.

Pretori, tribunali e corti di appello in complesso - Procedimenti contenziosi iniziati e sentenze emesse in prima istanza - Anno 1949

Protesti cambiari . . . Fallimenti dichiarati . . Piccoli fallimen·i iniziati .

Reati. denunciati . , .

Delitti preveduti dal Codice penale denunciati in complesso.

Delitti den)lnciati - Rapine, estorsioni, sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione. Omicidi volontari e preterintenzionali

Condannati per delitti e contravvenzioni in giudizio di primo o umco grado . . . . Delitti preveduti dal Codice, penale denùnciati in còmplesso riell\;nno 1949.

Tribunali per minorenni - Minorenni giudicati e minorenni condannati nell'anno 1949 Condannati per delitti preveduti dal Codice penale

Stabilimenti carç~rari - Detenuti presenti a fine anno.

Stabilimenti di custodia preventiva- Entrati dallo stato di libertà. Usciti in libertà Stabilimenti di pena ordinari e spèciali- Entrati per prima assegnazione. Usciti m

libertà . . . . . · . . . . . . . . Case di rieducazione e riformatori - Minorenni presenti a fine anno .

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14 18 26 26 26 36 36

44 46 48

54 56

.66 78 78 78 98 102 102 104 112 154 162 188 190 190 192

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(13)

INTRODUZIONE

.I

·ORGANI

DELL'AMMINISTRAZIONE-DELLA~

GIDSTIZIA ED ATTRIBUZIONl(l)

1 - ORGANI

/La giustizia in materia civile. e penale, ~ amministrata:

dal giudice conciliato're ; dàl pretore ;

dal tribunale ;

dalla corte di assise ;

. . ·'i '

dalla corte dt appello ; dalla. corte di cassazione.

'

Presso fe corti ed iJ tribunale è costituito l'ufficio. del pubblico ,mmtstero iappre- se:ntatò, rispettivamente, dal procuratore generale della Repubblica e dal pn>curatore . 'deìla Repubblica. Press9 le preture non yi

è.

ufficio di P.M. Il p~e,tor~, in matéria pe~

rtale, nel periodo istruttorio e nella fase di esecuzione dei suoi provv,edimenti, pa,rtècipa, .néllo/s!esso .tempo, delle qualità di giudice e di pubblico ministero; nel dih,attimento, .·.

invece, egli'esplica esclùsivamente funzioni, giurisdizionali ed il pubblico ministero è' rappresentato da . ~n altro organo (normalmente un avvocato, incaricato per ogni singolà ·

· udienza o dil5attimento ).

2 - ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI

a)

IJ

giudice conciliato.re è giudice singolo;· ha sede in ogni comune; per i co- munf divisi in bòrgate e frazioni ed in quelli divisi in quartieri possono essere istituiti distinti uffici di g:udice conciliatore.

Il conciliatore ha ~olo competenza in materia civile.

b) Il pretore ha sede ·in ogni capoluogo' di mandamento (che comprende p~ù co- muni). Egli è giudice singolo ; nelle preture più importanti, che· posson,o essere divise tn seziorl:i, è eò.àdiuvato da ·pretori in sottordine. ·

Ha competenza in materia civile- e penale.

In materia civile è giudice di primo grado, ~e i limiti fissati dalla lègge, e di appèllo avverso· le sentenze del conciliatore ; in materia penale è solo giudice di priino ·grado.

) c) i l tribunale ha sede in ogni capòluogo di circol'ldario (che éomprende più man.- · damenti). È or'gan,o collegiale (un magistrato di appello come presidente e due magi- strati' di tribunale come. giudici); 'a seconda dell'importanza' della. sede ha .un numéro variabile .di giudici e.d

è;

eventualmente, diviso in sezioni. Ne1 tribunali di maggiore im- . portanza il presidente è magistrato di cassazione. · ·

Il tribunale ·ha competenza in materia civile e penale. È giudice di primo gradò' per le materie non: di cbmpete:nza del pretore o del conciliatore ed è giudice di,appello avvers.o le 'senteri,ze pronunciate. dal preto~e. Per l'istruzione dei procedimeriti penali· è · costituito, in Ògni tribunale, l'ufììcio del giudice istruttore.··

(1) Cfr. R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

/

(14)

l4

d) In ogni capoluogo di distretto di corte di appello è costituito un tribunale per i ;minori, che è organo collegiale di cui fa parte un membro onorario scelto tra gli esperti in psicologia, psichiatria etc.

e). La corte di appello è organo collegiale che ha sede in ogni capoluogo di di- stretto (che comprende più circondari) ; è formata da più sezioni (ciascuna con un ma- gistrato di cassazione «presidente di sezione>> e quattro magistrati di appello) ed è di- retta dal presidente.

Essa giudica sugli appelli proposti avverso le sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali, sia in materia civile che penale.

Fanno parte di essa la sezione istruttoria e la sezione per minorenni.

f) La corte di cassazione ha sede in Roma, con giurisdizione su tutto il territo- no della Repubblica ; è costituita in sezioni (3 civili e 3 penali) e composta dal primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri. Ciascuna sezione giudica con sette votanti (un presidente e 6 consiglieri) ; le sezioni unite - presiedute dal primo presi- dente - giudicano con 15 votanti. La corte di cassazione, come organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unita del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola i con- flitti di competenza e di attribuzione.

Presso la corte di cassazione le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal- l'ufficio di procura generale composto dal procuratore generale, da uno o più avvocati generali e dai sostituti.

g) Per la corte d'assise e la corte d'assise di appello si dirà appresso.

3 - GIUSTIZIA PENALE 3 .l) Fase istruttoria (l)

Tale fase può essere svolta - secondo la competenza - dagli uffici seguenti : Procura della Repubblica, Procura generale della Repubblica, Ufficio di istruzione, Sezione istruttoria, Pretura.

UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO

a) Procure della Repubblica. - Il proèuratore della Repubblica è capo della po- lizia giudiziaria del circOJ:dario e quindi può procedere ad atti di polizia giudiziarìa ; in ogni caso, ricevuta la notizia del reato, ove questa sia fondata, promuove l'azione penale, . altrimenti richiede al giudice istruttore presso il tribunale di pronunciare decreto di non

doversi procedere (salvo il contrario avviso del giudice istruttore stesso).

N el caso di inizio dell'azione penale, questa deve essere condotta dal giudice istrut- tore presso il tribunale (rito formale) o dallo stesso procuratore della Repubblica (rito sommario) a seconda della complessità o meno delle indagini ..

A chiusura dell'istruttoria sommaria, il procuratore della Repubblica, se l'imputato deve essere prosciolto, chiede al giudice istruttore presso il tribunale, di pronun~iare la relativa sentenza ; altrimenti richiede al presidente del tdbunale di emettere decreto di citazione al dibattimento. Infine, nei casi di giudizio direttissimo il procuratore della Repubblica promuove l'azione mediante presentazione dell' imputato .al giudice nel di- batt:mento.

(1) Cfr. grafico a pag. 14.

(15)

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GIUSTIZIA PENALE

G I U D IZIO

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1 loiUOICE ISTRUTTORE

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1 TRI6UNJ\LE ' ' ' ,

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:PROCURA OELJ-A RE~UBBLICA ~ 0 ' ' , , o<PRETURA

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ISTRUZIONE

E APPELLO DA SENTENZA ISTRUTTORIA

Appello da sentenze Istruttorie

Sentenze di rinvio a giudizio' del Giudice istruttore e dP.II:l s·ezion·e istruttoria Decreti di rinvio a giudizio del Pretore

Richieste di decreti di citazione a giudizio del P. M. avanti al Tribunale o alla Corte di Assise e richieste di procedimento al ·Pretore

Richieste di Istruzione formale (al G. l. o alla Sezione istruttoria) o sommaria (al Pretore) Appello da seOt~nze emesse.a dibattimento

Ricorso per Cassazione avverso sentenze appellate

IITITUTO .~liiTJIALE, DI ITATIITIOA

(16)
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15

Poichè non si avrà occasione di ritornare sul procuratore della Repubblica è da n- levare che in materia civile questi esercita l'azione civile o interviene in causa nei casi stabiliti dalla legge (es. cause matrimcn:ali, cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone).

Per i proced~menti a carico dei minorenni provvede il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni,· il quale promuove l'azione penale e svo!ge le fun- zioni istruttorie, col rito sommario.

h) Procure generali della Repubblica. - Presso ogni corte di appello l'ufficio del P.M. è rappresentato dal procuratore g."!nerale e dai suoi sostituti. Il procuratore gene- rale è capo delJa polizia g:udiziaria del distretto e capo gerarchico dei procuratori della Repubblica del distretto.

Il procuratore generale può rimettere alla sezione istruttoria le istruzio:!li per de- litti di competenza della corte di assise e del tribunale ed in tal caso svo,ge le rela- tive requisitorie.

Pèr quanto attiene alla m1teria civile, il procuratore generale svo1ge in grado di appello l'attività spettante in primo grado al procuratore della Repubblica.

UFFICI ISTRUTTORI

a) Uffici di istruzione presso i Tribunali. - Il g:udice istruttore è un giud!ce del tribunale stabi~mente incaricato dell'istruzione dei proced:menti penali sia di compe- tenza del tribunale che della corte di assise (nei tribunali di maggiore importanza sono incaricati di tale attività due o più giudici, componenti l'ufficio di istruzione penale).

Il giudice istruttore a chiusura dell'istruttoria emette sentenza di proscioglimento dell'imputato o di rinvio a giudizio dello stesso avanti al pretore (nel caso che vi sia degradamento di competenza, altrimenti il pretore istruisce con rito somm1rio i proce- dimenti di sua cognizione) al tribunale o alla corte di assise. Eg' i giudica altresì dell'appello avverso le senter.ze istruttorie di prosciog:imcr.to pronur.ciatc dal pretore ed è competente a pronunciare, a richiesta del P.l\1., il decreto di impromovihilità dell'azione penale.

h) Sezioni istruttorie. -La sezione istruttoria è una sezione della corte di appello (che giudica con un presidente. e è.ue consig' ieri) ed è competente a conoscere g:i a p pelli proposti avverso le sentenze di prosciog imento dci giudici istruttori. Essa, peraltro, in primo grado, può condurre l'istruttoria penale nei casi in cui questa le sia stata ri- messa dal procuratore generale.

Con l'ordinamento vigente nel trier.Jlio 1947-1949, al quale si rifcri~cono le tavole pubblicate, era inoltre competente a pronunciare le senterze conclusive dell'istruttoria nei procedimenti pef delitti di competenza della corte di assise.

PRETURE

Nella fase istruttoria il pretore agisce soltanto in qualità di pubblico ministero. Egli procede sempre col rito sommario eccetto i casi in cui debba procedere a g:udizio di-

rettiss~mo o per decreto penale di cor:danna.

Qualora, in seguito agli atti istruttori compiuti, il pretore riconosce non doversi pro- cedere, pronuncia senter:za in tal senso, altrimenti emette decreto di citazione a giudizio.

Avverso le senter.ze istruttorie del pretore, come si è g:à visto, è proponibile appello avanti al giudice istruttore. Nei casi di manifesta infondatezza del fatto egli emette de- creto di impromovibilità dell'azione penale.

' )

(18)

16

3.2) Fase del g'udizio (1).

Il giudizio, in pubblico dibattimento, è svolto - secondo la competenza --- dai se- guenti uffici : pretura, tribunale, corte di assise, corte di appello, corte di assise di ap- pello, corte di cassazione.

PRETORE

In materia penale il pretore è giudice di primo grado per i reati per·i quali la legg~

stabilisce una pena detentiva (reclusione od arresto) non superiore nel m 1ssimo a tre anni, ovvero una pena per.uniaria (multa o ammer..da) qualunque ne sia l'ammontare, sola o-congiunta alla pena detentiva.

Forma particolare del giudizio pretorio è quello per decreto; invero il pretore, nei procedimer.ti per reati perseguibili di ufficio, se ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'zmmenda può pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibatti- mento. Avverso tale decreto il cor:dannato può proporre opposizione allo stesso pretore che, in tal caso, procede a giudizio in dibattimento.

TRIBUNALI E CORTI DI ASSISE

a) Tribunali. - In materia penale il tribunale è giudice di appello avverso le ser.tcnze pronur.ciate dal pretore cd ha, in rr :m o grado, la cogr izione dei reati che non sono attribuiti alla competenza della corte di assise o del pretore; inoltre ha competenza per tutti i reati finanziari. Avverso le sentenze del tribunale può appe1larsi avanti la corte di appello.

b) Corti di assise {2). -- Secondo l'ordinamento in vigore nel triennio 1947~49, la corte di assise è organo collegiale di unico grado, competente a conoscere dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore .nel minimo ad otto anni o nel massimo a dodici anni. Le sentenze di essa sono impugnabili soltanto con ricorso per cassazione. Ogni corte di assise è sezione della corte di appello del distretto ed ha giurisdizione ne] circolo assegnatole ; è convocata per ogni sessione dal presidente della corte di appello ; è presieduta da· un magistrato di cassazione e com- posta da un magistrato di corte di appello e da cinque giudici popolari estratti a sorte dall'albo formato dal presidente della corte di appello a seguito dì scelta tra alcune de- terminate catrgorie di cittadini. 1\;Iagistr~ti togati e giudici popolari decidono collegial- mente ogni questione sia sul fatto che in diritto.

Peraltro tale sistema è stato abrogato con il nuovo ordinamento, stabi!ito dalla legge 10-4-1951, n. 287 e succc:ssive modif..cazioni : attualmente il nuovo sistema s'i fonda sui segupnti punti :

l) istituzione del doppio grado di merito anche per i giudizi di assise ; si hanno perciò corti di assise (una per circolo , sezioni del tribur..ale del capoluogo del circolo, competecti in prima istanza) e corti di assise di appello (una o più per distretto; se- zioni della corte di appe1lo e competenti in secondo grado). La convocazione di entrambe spetta, però, sempre al presidente della corte di appello del distretto ;

2) competenza per materia determinata non più secondo la pena comminata, ma secondo indicazione qualitativa dei singoli delitti (di maggiore gravità; es : omicidi, ra- pine ed estorsioni aggravate) ;

(1) Cfr. grafico a pag. 14.

(2) Per necessità sistematica la trattazione sulla giurisdizione di as'sise viene svolta unitariamente con riferimento anche alla corte di assise di appello.

(19)

nuovo sistema di scelta dei giudici popolari attraverso la formazione di albi generali per i giudici popolari di corte di assise e per i giudici popolari di corte di as- sise di La inclusione nell'uno o nell'altro di tali albi è in relazione al titolo di studio di licenza di scuola media inferiore richiesta per i giudici popolari di corte di assise e di licenza di scuola media di secondo grado per i giudici popolari di corte di assise di appello ;

attribuzione della compet<:nza istruttoria ~- anche per quanto attiene alla pro- nuncia di proscioglimento o di rinvio a giudizio - al giudice istruttore, con esclusione dell'intervento della sezione istruttoria, salvo sempre pen') la facoltà di remissione a quest'ultima dell'intera istruttoria da parte del procuratore generale :

5) la corte di assise è presieduta da un magistrato di appello e composta da un magistrato di tribunale e da sei giudici popolari ; la corte di assise di appello è pre- sieduta da un magistrato di cassazione e composta da un magistrato di appello e da sei giudici popolari. :\:Iagìstrati togati e giudici popolari formano un unico collegio.

CORTI DI APPELLO

Come detto la corte di appello giudica sugli appelli proposti avverso le sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali. È inoltre competente direttamente in parti- colari materie, come ad es. per la concessione della riabilitazione, la pronuncia dì estra- dizione (per le quali, peraltro, provvede in camera di consiglio).

Per quanto attiene alìa sezione della corte che costituisce la corte di assise di appel- lo, (1) per giudicare degli appelli avverso le sentenze delle corti di assise, s1 richiama quanto detto nel punto 5° precedente, ove la giurisdizione di assise ha avuto per ne- cessità sistematiche trattazione unitaria.

CORTE DI CASSAZIONE

La corte di cassazione giudica sui ricorsi avverso le sentenze pronunciate m grado di appello, fondati sulì'errata applicazione del diritto sostanziale o processuale, e cono sce delle denuncie per i conflitti di competenza e di giurisdizione.

+

GiuSTIZIA CIVILE

La giustizia ci' ile é amministrata dal giudice conciliatore, dal pretore. dal tribunale, dalla corte di appello e dalla corte dì cassazione {2)

UFFICI DI CONCILIAZI"ONE

Il conciliatore ha competenza in primo grado in materia civile per le cause relative a beni mobili e per le cause di sfratto per finita locazione o relative a contratti di loca- zione di beni immobili di valore non superiore a lire diecimila. :\elle cause di valore non superiore a lire duemila il conciliatore può decidere secondo equità ; le sentenze relatiYe a cause di valore non superiore a lire duemila sono inappellabili tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza. Il conciliatore svolge anche la sua attività in sede conciliativa oltre che contenziosa.

PRETURE

Il pretore in materia civile è giudice di appello rispetto al giudice conciliatore : è giudice di primo grado per le cause di valore non superiore a lire centomila (in quanto

Cfr. Legge 10 aprile 1950. n. 287.

Cfr. Grafico a pag. 18.

(20)

attribu;oion i di

TRIBC.è<ALl

tribunale in materia civile è

di non cd al carattere

, qualunque sia il valore, di termini ed osservanza

ed aft[tto di-

altresì competente per b cose mobili c dì crediti fare.

non fra !e

delle sentenze pronunciate in primo dal pretore cd (; per tutte le cause che non sono di com-

altresì escllJsi,;amcnte compet,~ntc ptT tutte ìe cause in materia

persone ed m inabile

fissa l,, relative

allo stato ed alia ddlc causa d i ,·alore mdeter-

d; volta m volta dal

delle pron: c dc; mczZJ istruttorii.

dchhoLo compiere ;zii atti La discussione la ~leci~.;Ìo:1e invece spettano al di eu i il istruttore fa come relatorc.

CORTI DJ APPELLO

La corte di lo

dal tribunale ; ha inultre

i ricorsi in materia di elettorato c la

aYvcr:'o le -;cntenzc emesse in diretta per alcune materÌt>, quali dclibazÌo'le dclk sentenze stnu>ierc.

La fase istruttoria è limitata all'introduzione della causa ed alla del con~

istruttore per la n:rif:ca della delle

la sull'ammissibilità delJ c la precisazione delle con

cìusioni da ai

CoHTE nr CASSAZIO.è<E

La corte di cassanone conosce dei ricorsi av\·cro:o se n tenzc ddìnitive, pronunciate

m delle r:onne

merito ; altresì o per promuovere

Il mm1stero presso la corte di cassazio:H.: m c conclude 1;1 tutte k udienze civili alla deliberazione delle ckcisi(F' i r:Llìe C<UL'c ci,ili.

(21)

TRIBUNALE

r

l l l l l l l l l l _.J

GIUSTIZIA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE

L---~--

- - - Ricorso per Cassazione - - - - - Appello

ISTITUTO CENTR.UE DI ITATIITICA

Pretore

(22)

'

j

·

....

(23)

n

E DI PENA

Il 1931. n. dìstìe gue istituti di e

di m.

stabilimenti custodia

stabilimcttti

stabilimenti di sicurezza detentin:.

Con il R. Decreto modificato col R. D. L 15 novem-

bre 1938, n.

stati istituiti in un carcere per assunto

Presso

bìlimcnti

sezioni limenti

di

rieducazione è in funzione il per mn:on.

STABILIME:\'Tl DJ CCSTODIA PREYE:\'TIVA

di corte una

; tali st<lbilìmenti hanno dci minorenni c la

tutti sta·

anteriore al sopra ci- per

detentive sta bi-

Sono stabilimenti di custodia cen mandamentali.

le carcen centrali succursali c le car·

cere succursale comune del

Le il ~\linistero

stabilimento.

centrali sono istituite m di tribunale car- stesso tribunale o m un altro

mandamentalì sono istituite m uogo di prctura, ma riunire due carcen mandamentali ìn un solo

anzich1~' dei funzionari dell'ammi- n is trazione carceraria.

centrali c succursali sono dell'autorità dì

estradizione ; detenuti

dcstir:ati

trali e per un

, cd condannati sempre che non si sionalì o per tendenza o di contraYventori ahitual o

; i detc- arrestati attesa di assegna-

ann1

ministcrialc è stato che per cventuaii esigenze di capienza, condannati alìa reclusione per un tempo

(24)

\Ile carceri mandamentali elencate per le car- csecuzionc solo le che non si tratti contranentori abituali o

dc·11e carccn istituite seziom distinte •

1 anni 1 K . per 1 anni 1::\ c m1

non che non hanno una pcn(ì dctc11tÌYa · per della

pena dell'arresto.

lJl OfW!:'\AHl

Sono stabilimenti di pena ordinan

di <lJTesto presso c1ascun carcere le

con

Le donne sono detenute

ccntn1k c' succursale c sono a,;;.:cgnati i eondannatt e all'arresto.

ÌLtÌ d~l li i uomini O\Vt:ro in

seZJOJìl di~tictc d1 tali stabilimenti.

Sono ,.

i! le ::'cgucnll

\menti

i ,ìctcn'lti adulti ·

per 1 !Yillton che non hanno già ~con

tato una pena deter:.tiYa presso gli stabilimenti dcstil:ati per atlidti

per condannati all'arresto che siano minorati 1Ìsic1 o , prc:->:-:o le case di arresto

per i condannati per delitti colposi e per i condannati ai 1 fu concessa ta luna delle attenuanti dai numeri 1, dclrnrt. del

per condannati aìla sola pee<l dclla multa, 1 i scoLt;n:o, nel caso di la

pena della recl1lsionc, c non s1 ahìtual;,

tendenza, presso gli stahiìimcnti per l'esccuzior:e della ;cclusione.

AB! L! \!E:'\Tl Il! l'E);.-\ f Al.!

Sono ;.,tabilimeJ,tÌ éh

lt· case condannati ammessi

del codice c' 120 dc l regola- sociale nei a norma d(·]l'art. 227 dc!

condannati a pena dctentÌ\ a per 1111 tempo

scontato terzo della o almcnu la metit ;;e ren stano ,;uti costantem.cntc clas:'itìcatì huoni rcr trl' ann1. C'L' il rimanente della pena

lì()ll

le case di nelle quali a norma dz:ll';ut. 151, del citato rcgolamenro

suno 1 condannati che stabilite

la durata.

per 1 detenuti artt. 15~ c 154 dello nella cattiva condotta

(25)

le case eli ,;tolo c

case per pena diminuita per

da alcool o da de d i te all'uso

croniche ;

il sanatorio gi e convalescen;;;iario. l n

a tale malattia :

l' per del

le case di reclusione

STABILIME;..;Tl PER :VI!SCRE

del!

diviso in i condannati

tendenza

Sono stabilimenti per J'esecu:;ionc delle mìsnrc ammmistrative di sicurezza detentiYe le colonie

le case dì lavoro .

. . .

1 Inamcomt

i sanatori le case di Le donne sono

vero m sezioni distinte di tali stabilimenti.

:\elle colon

cura di custodia sono internate curezza nc1 cas; dal lavoro che siano ostinatamente sono trasferiti gli internati atfetti da colon i e e c nell ca::,c d i lavoro tuali, i o per tendenza.

\ici mamcom1 sono

case di misure di s1-

sordomuti. :\elk case di cura di anni lX, i sordomuti, i ubriachi

stupefacenti. De1 riformatori ::arà trattato nella parte •· istituti per minori •>.

I,.;TITl Tl PER :V!I;..;OH!

Oltre 1 centri di rieducazione, di cui seguenti :

per mlllon carcera n

case di rieducazìone riformatori

~l c detto. istituti per sono 1

e condannati, pres'>o stabilimenti e conn·nzìonate ·

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