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Silvia Carrara –RevisoreLegale Lenovitàdellarevisionelegale:ilrecepimentodellaDirettiva2014/56/UEelemodifichealD.Lgs.39/2010 OrdinedeiDottoriCommercialistie degliEspertiContabilidi Bergamo

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(1)

29 novembre 2016

Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014/56/UE e le modifiche al D. Lgs. 39/2010

Silvia Carrara – Revisore Legale

(2)

►Nuovo quadro normativo di riferimento

►Aggiornamento delle regole sulla revisione

►Deontologia, scetticismo, riservatezza e segreto professionali

Nuovo quadro normativo

Focus sulle novità

Sindaci-revisori: debolezze riscontrate

► Indipendenza e obiettività

►Nuovo quadro normativo

►Elementi chiave dell’art. 10 originario

►Elementi chiave dell’art. 10|Novità introdotte

►Focus su altre novità

►Recap delle novità

►Questioni interpretative

►Sindaci-revisori: carenze riscontrate

Novità in materia di deontologia,

riservatezza e indipendenza

(3)

riferimento

Soggetti non EIP e diversi da Enti sottoposti

a regime intermedio

EIP

(Emittenti valori mobiliari;

Banche e Assicurazioni)

Enti sottoposti a regime intermedio (es. Sim,

Sicav, Sgr, Società diffuse)

Artt. 9, 9-bis, 10 e 10-bis D. Lgs. 39/2010;

Principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività elaborati da ordini e associazioni professionali congiuntamente al MEF e alla Consob ex artt. 9 comma 1 e 10, comma 12, D.Lgs. 39/2010, previa sottoscrizione di una Convenzione (in via transitoria PR100).

Disciplina Generale;

Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un Regolamento Consob in tema di indipendenza;

Artt. 4,5 e 6 Regolamento UE 537/2014.

Disciplina Generale;

Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un Regolamento Consob in tema di indipendenza;

Artt. 4, paragrafi 1 e 2, art. 5, paragrafi 1 e 5, e art. 6, paragrafo 1, Regolamento UE 537/2014.

(4)

Applicabilità per sindaci-revisori:

• Applicabilità per i revisori individuali/società di revisione:

nessuno adattamento per i sindaci-revisori.

• Per i sindaci-revisori le nuove regole, più strette, prevalgono su quelle dei sindaci.

revisione

(5)

e segreto professionali|Nuovo quadro normativo

D. Lgs. 39/2010 originario:

• Art. 9 – Deontologia

professionale, riservatezza e segreto professionale

D. Lgs. 39/2010 novellato:

• Art. 9 – Deontologia e scetticismo professionale

• Art. 9 bis – Riservatezza e segreto professionale

(6)

Modifica Art. 9

Scissione in 2 articoli

Nuovo Art. 9

«Deontologia e scetticismo professionale»

Nuovo Art. 9 – bis

«Riservatezza e segreto professionale»

DEFINIZIONE

inerente alla revisione.

DEFINIZIONE:

per “scetticismo professionale” si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio

dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

APPLICAZIONE APPLICAZIONE:

Il revisore legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

FOCUS:

Il revisore legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value, la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e il going concern.

RIMANDO:

RIMANDO:

Rimando ai principi di deontologia

professionale:

• elaborati da ordini e associazioni convenzionati (CNDCEC, Assirevi, INRL) + MEF + CONSOB;

• da emettere da parte del MEF (sentita CONSOB);

• ancora da emettere (ma

sostanzialmente già pronti).

Benché la definizione di

‘’scetticismo professionale’’

contenuta nel D. Lgs.

39/2010 non sia perfettamente allineata a quella riveniente dagli ISA Italia, si ritiene che

una condotta improntata al rispetto dei principi di revisione

soddisfi anche gli obblighi previsti dal D.

Lgs. 39/2010.

Benché la definizione di

‘’scetticismo professionale’’

contenuta nel D. Lgs.

39/2010 non sia perfettamente allineata a quella riveniente dagli ISA Italia, si ritiene che

una condotta improntata al rispetto dei principi di revisione

soddisfi anche gli obblighi previsti dal D.

Lgs. 39/2010.

e segreto professionali/Nuovo quadro normativo

(7)

Modifica Art. 9

Scissione in 2 articoli

Nuovo Art. 9

«Deontologia e scetticismo professionale»

Nuovo Art. 9 – bis

«Riservatezza e segreto professionale»

APPLICAZIONE:

Tutte le informazioni e i documentiai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto

professionale.

L’obbligo di

riservatezza e segreto professionale riguarda sia i documenti che le informazioni.

RIMANDO:

Rimando a principi di riservatezza e segreto:

• elaborati da ordini e associazioni convenzionati + MEF + CONSOB;

• da emettere da parte del MEF (sentita CONSOB);

• ancora da emettere (ma in stato avanzato).

PERIODO

PERIODO DI RIF.:

Gli obblighi di

riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2

continuano a valere anche

successivamente al termine della partecipazione all’incarico di revisione.

CAMBIO REVISORE:

Quando un revisore legale è sostituitoda un altro revisore legale, il revisore legale uscente consenteal revisore legale entrante l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione di tale ente.

É consentito anche il trasferimento di info/documenti al revisore estero della capogruppo estera.

Fino a quando il potere di cui all’art. 9-bis, comma 2,

non sarà esercitato, può ritenersi ragionevole che il

revisore tenga in considerazione le disposizioni rinvenibili

negli ISA (Italia), che rappresentano l’unico

punto di riferimento esistente. Inoltre, si ritiene

che l’obbligo di riservatezza non sia soggetto a limiti temporali.

Fino a quando il potere di cui all’art. 9-bis, comma 2,

non sarà esercitato, può ritenersi ragionevole che il

revisore tenga in considerazione le disposizioni rinvenibili

negli ISA (Italia), che rappresentano l’unico

punto di riferimento esistente. Inoltre, si ritiene

che l’obbligo di riservatezza non sia soggetto a limiti temporali.

e segreto professionali|Nuovo quadro normativo

(8)

La permanenza nel tempo dell’obbligo di riservatezza (anche dopo la chiusura della revisione o dell’incarico).

Il concetto, dettagliato, di scetticismo professionale.

FOCUS SULLE NOVITÀ

e segreto professionali|Focus sulle novità

(9)

riservatezza e segreto professionali|Sindaci-revisori: debolezze riscontrate

• Rapporto con il cliente e scetticismo professionale:

incarichi che si rinnovano all’infinito di triennio in triennio

• Rapporti nulli o insufficienti con il ‘’revisore’’ uscente in caso di primo incarico:

• CNDCEC – Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia – Luglio 2016 – Capitolo specifico.

SINDACI-REVISORI: DEBOLEZZE RISCONTRATE

(10)

quadro normativo

D.Lgs. 39/2010

originario

:

• Art. 10 – Indipendenza e obiettività.

D. Lgs. 39/2010 novellato:

• Art. 10 – Indipendenza e obiettività.

• Artt. 10 bis, ter, quarter, quinquies – Modalità di svolgimento della revisione legale, con rinvii alle

tematiche di ‘’indipendenza’’.

I requisiti fondamentali dell’articolo non subiscono sostanziali modifiche ma

vengono inseriti gli artt. 10 bis, ter, quarter, quinquies sotto il titolo ‘’modalità

di svolgimento della revisione legale’’ dove, fra l’altro, si continua a

parlare di indipendenza.

(11)

normativo

I requisiti fondamentali non subiscono sostanziali modifiche viene però fornito un MAGGIORE DETTAGLIO  Art. 10

Vecchia formulazione Nuova formulazione

Comma 1:

Il revisore legale deve essere indipendente e non deve essere in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dell’ente sottoposto al controllo.

Comma 1:

Il revisore, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale (Novità/Rinvio a questioni interpretative), non devono essere in alcun modo coinvolti nel processo decisionale dell’ente sottoposto al controllo.

CHI

Comma 1 - bis:

N/A

Comma 1 - bis:

Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.(Novità)

QUANDO

Divieti per il revisore:

detenere strumenti finanziari emessi e/o garantiti dall’ente sottoposto a loro revisione;

intrattenere rapporti lavorativi o rivestire cariche sociali negli organi dell’ente soggetto a revisione o negli organi dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione

accettare regali o favori, anche non pecuniari, dall’ente sottoposto a revisione o enti ad esso collegati, a meno che non si tratti di favori dal valore trascurabile o insignificante agli occhi di «un terzo informato, obiettivo e ragionevole»

NEW

(12)

chiave dell’art. 10 originario

Gli elementi chiave dell’art.10 originario erano:

1. estensione alla ‘’rete’’;

2. la dialettica ‘’minaccia/salvaguardia’’;

3. i corrispettivi per la revisione legale.

(13)

1. Estensione alla ‘’rete’’

:

Per ‘’rete’’ si intende (art. 1 novellato, punto I):

• struttura più ampia cui appartiene un revisore, finalizzata alla cooperazione e

• che persegue chiaramente la condivisione di utili o di costi o

• è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comunio

condivide:

direttive o procedure comuni di controllo della qualità o,

una strategia aziendale comune o ,

l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o,

una parte significativa delle risorse professionali.

Attenzione: se c’è rete, quello che fa un elemento della rete è come se lo facesse il professionista.

Novità: mantenuto l’obbligo di indipendenza e non coinvolgimento nel processo decisionale del soggetto sottoposto a revisione per revisore e qualsiasi persona in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione (rinvio a a questioni interpretative).

chiave dell’art.10|Novità introdotte

(14)

2. Mantenuto un approccio di cd.

minaccia/salvaguardia:

• adozione di misure ragionevoli per garantire che l’indipendenza non sia influenzata da conflitto di interessi, anche solo

potenziali, relazioni d’affari o di altro genere riguardanti il

revisore legale, la sua rete, i membri degli organi di amministrazione, dirigenti, revisori, dipendenti,

qualsiasi persona i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore (Novità/rinvioa questioni interpretative);

• divieto di prestare attività di revisione nel caso di rischi di autoriesame, interesse personale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, familiarità, minaccia di intimidazione, determinanti da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere con la società di revisione, la sua rete e

qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della revisione legale (Novità/rinvio a questioni interpretative)

e che non sono gestiti da apposite misure di salvaguardia. Giudizio del terzo informato, obiettivo e ragionevole.

chiave dell’art.10|Novità introdotte

(15)

Divieto

di effettuare la revisione in presenza di:

• rischi

di autoriesame, interesse personale, familiarità, intimidazione

• determinati da

relazioni

finanziarie, personali, d’affari, di lavoro, di altro genere

• tra la

società e revisore, società di revisione, rete, persona fisica influente SE

tenendo conto di misure di salvaguardia

il

terzo

informato, obiettivo, ragionevole riterrebbe l’indipendenza compromessa

chiave dell’art.10|Novità introdotte

(16)

3. Medesima disciplina del passato in relazione ai corrispettivi per la revisione legale

La novella non riguarda i criteri di determinazione dei corrispettivi, che vengono confermati:

• divieto di subordinare il corrispettivo a condizioni, risultati della revisione, o alla

prestazione di altri servizi della revisione alla società, sue controllate, sue controllanti;

• obbligo di determinare il corrispettivo cosi da garantire qualità ed affidabilità, determinando:

• risorse professionali

• tempi

in funzione di:

• dimensione, composizione, rischiosità di grandezze patrimoniali, economiche, finanziarie;

• presenza di un bilancio consolidato;

• preparazione tecnica/esperienza necessaria;

• necessità di supervisione.

chiave dell’art.10|Novità introdotte

(17)

• La novella riguarda invece:

• il divieto di sollecitare o accettare regali o favori di natura pecuniaria o non pecuniaria da parte della società o da un ente ad essa legato per:

• revisore, società di revisione, responsabili chiave;

• dipendenti, collaboratori operanti nella revisione della società;

• persone legate alle entità citate .

Salvo i casi di valore non significativo (giudizio del terzo)

• Rimando a principi di indipendenza e obiettività:

• elaborati da ordini e associazioni convenzionate + MEF + CONSOB;

• da emettere da parte del MEF (sentita CONSOB);

• ancora da emettere.

chiave dell’art.10|Novità introdotte

(18)

altre novità

Novità

: previsione espressa del periodo durante il quale il revisore deve essere indipendente

Periodo a cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione e periodo in cui viene eseguita la revisione.

Es.: conferimento dell’incarico a marzo 2017 per l’esercizio in corso;

Il revisore deve essere indipendente dal 1 gennaio 2017 (per EIP e enti sottoposti a regime intermedio occorre osservare anche le previsioni di cui all’art. 5 Regolamento UE

537/2014).

Novità

: disciplina della cd. revolving door (precedentemente previsto solo per EIP)

Divieto per revisore, per responsabile chiave (rinvio a questioni interpretative), soci, dipendenti persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore, abilitati alla revisione, di assumere cariche sociali in organi di amministrazione della società che ha conferito l’incarico di revisione né di prestare per tale soggetto lavoro autonomo o subordinato svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo per un anno dalla cessazione dell’attività di revisione/coinvolgimento diretto nell’incarico.

(19)

(comma 5):

Novità: divieto di partecipare alla revisione o di influenzare l’esito in presenza di particolari situazioni (comma 5):

Possesso di strumenti finanziari della società sottoposta a revisione, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati.

Possesso di strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati.

Esistenza di rapporto di lavoro dipendente o una relazione d’affari o di altro tipo con l’ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

soggetti

Per chi?

Revisore, responsabili chiave della revisione, personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale e che partecipa direttamente all’attività di revisione legale e le persone loro strettamente legate ex art. 1, punto 2, Direttiva 2004/72/CE (coniuge, altro partner equiparato, figli a carico, altri parenti conviventi per almeno 1 anno, enti giuridici diretti o controllati da soggetti di cui sopra (rinvio a Questioni interpretative))

che partecipa direttamente all’attività di revisione legale’’ a quali soggetti Quesito interpretativo: locuzione ‘’che partecipa direttamente all’attività di revisione legale’’ a quali soggetti

altre novità

(20)

Nel caso di operazioni straordinarie inclusive nel corso del periodo cui si riferisce il bilancio:

• Valutazione della nuova situazione dal punto di vista dell’indipendenza.

• Entro tre mesi da progetto di fusione/acquisizione:

• cessazione di interessi/relazioni che compromettono l’indipendenza;

• adozione di misure di salvaguardia;

• (non indicata ma implicita, se necessario, la cessazione per rinuncia).

La gestione dell’indipendenza in presenza di operazioni straordinarie

altre novità

(21)

novità

Recap novità:

• Puntuale definizione dei soggetti interessati ed estensione:

• alle persone in grado di influenzare;

• alle persone legate ai soggetti interessati (per certi aspetti)

• L’anno di decantazione per i revisori di società non EIP

• Il divieto di sollecitare favori

• Rimando a emanandi principi

• Chiara definizione dei periodi rilevanti

(22)

• Obbligo di documentare nelle carte di lavoro:

• rischi rilevanti per l’indipendenza;

• misure di salvaguardia adottate.

• Per soci/amministratori di società di revisione:

• divieto di partecipare ad una revisione in modo da compromettere indipendenza/obiettività del responsabile dell’incarico.

novità

(23)

Art. 10 - bis

Concerne l'attività di valutazione dei rischi per l'indipendenza, che deve precedere l'avvio della revisione legale

e che obbliga il revisore a documentare la propria indipendenza o, eventualmente, i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto, le contromisure e le risorse a disposizione.

«Comma 1:

Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:

a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’articolo 10 e, ove applicabile, all’articolo 17;

b) l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;

c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di revisione;

d) nel caso di società di revisione legale, l’abilitazione del responsabile dell’incarico all’esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.»

novità|Documentazione indipendenza

(24)

interpretative

Chi sono le ‘’persone in grado di influenzare l’esito della revisione legale’’?

Cosa si intende per ‘’persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale’’?

I soggetti che collaborano in modo continuativo dovrebbero essere assimilati ai dipendenti della società di revisione ai fini della verifica dell’indipendenza. Per i collaboratori occasionali l’indipendenza va valutata con riferimento al singolo incarico. Per lo staff non professionale:

rinvio alle procedure interne

Riferimento: Code of Ethics emanato dallo IESBA nella definizione di «audit team»: «all partners and staff performing the engagement» inclusi i soggetti coinvolti nel controllo di qualità dell’incarico, gli esperti interni e esclusi gli esperti esterni (comunque soggetti a specifiche disposizioni dell’ISA Italia 620)

(25)

interpretative

Chi è il ‘’responsabile chiave della revisione legale’’?

Definizione contenuta nell’art. 1, lett. i-bis), D. Lgs. 39/2010, cosi come modificato dal D. Lgs.

135/2016 (‘’responsabile/responsabili chiave della revisione’’: 1) il responsabile/i responsabili dell’incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo (sostanzialmente chi firma la relazione di revisione); 2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell’esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative’’).

(26)

revisori: carenze riscontrate

• Assente o insufficiente valutazione della rete

• Insufficiente valutazione di rischi di conflitto d’interesse nella prestazione di altri servizi alla società;

• Sottovalutazione dei rischi di:

• autoriesame (servizi fiscali, tenuta della contabilità generale, tenuta del payroll, compilazione del bilancio);

• familiarità (incarichi rinnovati di triennio in triennio);

• Inadeguata determinazione dei corrispettivi (valori complessivi spesso inadeguati);

• Mancata documentazione della sussistenza

dell’indipendenza e elle eventuali misure di salvaguardia

richieste.

(27)

Novità in materia di svolgimento dell’attività di revisione legale

►Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

►Art. 14 D.Lgs. 39/2010 novellato

(28)

Paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società

una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati

un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle

dell'esercizio

un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio

eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi

un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

la relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione

Paragrafo introduttivo un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidatosottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicato alla sua redazione

una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati

un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle

dell'esercizio

un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio

eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi

un e

della

un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancioe sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

+ una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell’incarico.

Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l’incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell’incarico.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione

=

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Art. 14 NEW - Art. 14

(29)

Art. 14 novellato: relazione di revisione e giudizio sul bilancio

• La novella conferma i contenuti dell’art. 14 originario.

• Oltre al giudizio di conformità della relazione sulla gestione con il bilancio viene richiesto:

• un giudizio di conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge;

• una dichiarazione, sulla base della comprensione dell’impresa e del suo contesto circa errori significativi nella relazione sulla gestione e con indicazioni sulla loro natura.

• Viene inoltre richiesta una dichiarazione circa incertezze significative sulla continuità aziendale.

• Nella relazione sul consolidato il giudizio di coerenza è riferito a bilancio e relazione consolidati.

ATTENZIONE!

• Le novità si applicano a partire dalle revisioni dei bilancio degli esercizi successivi a quello in corso, tranne che per:

• il giudizio di conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge;

• la dichiarazione, sulla base della comprensione dell’impresa e del suo contesto circa errori significativi nella relazione sulla gestione e con indicazioni sulla loro natura.

• Occorre modificare il PdR SA Italia 720B.

(30)

gli Enti di interesse pubblico e per gli Enti sottoposti a regime intermedio

►Contesto normativo di riferimento

►Focus:

►Servizi vietati, diversi dalla revisione

►Relazione di revisione

►Relazione aggiuntiva per il CCI-RC

►Conferimento dell’incarico

►Durata dell’incarico

►Controllo della qualità

►Enti sottoposti a regime intermedio

(31)

 tutte le tipologie di imprese

 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 novellato dal D.Lgs. 135/2016

Normativa Destinatari

 società rientranti nelle definizione di EIP e Enti sottoposti a regime intermedio per alcuni aspetti

 Regolamento (UE) n. 537/2014

Data entrata in vigore: 17 giugno 2016

EIP (Art. 16 D.Lgs. 39/2010 novellato):

 le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla quotazione sui mercati italiani e dell’Unione Europea;

 le banche;

 le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

(32)

Digitare l'equazione qui.

RISCHI

 indipendenza

 auto-riesame

REGOLA GENERALE

Un revisore legale che effettua la revisione legale dei conti di un EIP o qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale appartiene, non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione alcun servizio diverso dalla revisione contabile vietato durante:

a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione

b) l'esercizio immediatamente precedente a tale periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui alla lettera e), secondo comma

(controllo interno).

(33)

RISCHI

 indipendenza

 auto-riesame

(34)

Digitare l'equazione qui.

RISCHI

 indipendenza

 auto-riesame

DEFINIZIONE DI SERVIZI VIETATI, DIVERSI DALLA REVISIONE CONTABILE

servizi fiscali (preparazione moduli, imposte sui salari, dazi doganali, individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, assistenza in caso di verifiche fiscali, calcolo imposte dirette/indirette/differite, consulenze fiscali)

servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale

contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio

servizi di gestione della contabilità del personale

progettazione/realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione/controllo dell'informativa finanziaria, progettazione/realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria

servizi di valutazione

servizi legali (resp.affari legali generali, negoziazione per conto del cliente, azione di patrocinio in risoluzione di controversie)

servizi correlati all’Internal Audit

servizi legati a finanziamento, struttura e allocazione del capitale, strategia d’investim.

(35)

Digitare l'equazione qui.

RISCHI

 indipendenza

 auto-riesame

DEFINIZIONE DI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE CONTABILE

promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione

servizi che interessano le risorse umane (ricerca/selezione/verifica delle referenze di candidati per posizioni dirigenziali in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, strutturazione della progettazione dell'organizzazione, controllo dei costi)

(36)

Digitare l'equazione qui.

Il revisore legale illustra i risultati della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico in una relazione di revisione.

rif. art. 28 Direttiva

+

le seguenti informazioni:

 da chi o da quale organo sia stato incaricato il revisore legale

 la data di conferimento dell'incarico e il periodo di incarico interrotto (es. rinnovi)

 i più rilevanti rischi valutati di errori significativi

 in quale misura la revisione legale sia stata ritenuta in grado di rilevare irregolarità, frodi incluse

 conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al CCI-RC

 dichiarazione che non siano stati prestati servizi vietati diversi dalla revisione contabile e che il revisore legale sia rimasto indipendente dall'ente sottoposto a revisione nell'esecuzione della revisione

 indicazione circa qualsiasi servizio, in aggiunta alla revisione legale dei conti, prestato all’ente sottoposto a revisione e/o alle sue imprese controllate e che non sia stato oggetto di informazione nel bilancio

(37)

Digitare l'equazione qui.

I revisori legali che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico presentano una relazione aggiuntiva al CCI-RC dell’ente sottoposto a revisione non oltre la data di emissione della relazione di revisione.

Termini

• Non oltre la data di emissione della relazione di revisione

Modalità • In forma scritta, datata e firmata

Contenuto

• Informazioni in merito ai risultati della revisione legale dei conti effettuata (previsto un contenuto minimo)

(38)

Digitare l'equazione qui.

dichiarazione di indipendenza

in caso di impresa di revisione contabile, ciascun responsabile della revisione coinvolto nella revisione stessa

conferma in merito all’indipendenza da parte di esperti esterni e/o altro revisore legale non facente parte della rete, eventualmente coinvolti nell’attività di revisione

descrizione di natura, frequenza e portata delle comunicazioni con il CCI-RC, con l'organo di direzione e l’organo di amministrazione, comprese le date delle riunioni con detti organi

descrizione della portata e tempistica della revisione contabile

in caso di joint audit, descrizione della distribuzione dei compiti tra i revisori legali

descrizione della metodologia utilizzata

livello quantitativo di significatività applicato in fase di esecuzione della revisione legale dei conti

giudizi su eventi o circostanze identificati che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e se sussiste un'incertezza significativa

carenze significative nel sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o nel sistema contabile, con indicazione dell’eventuale risoluzione da parte della direzione

questioni significative riguardanti casi di non conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni statutarie

Contenuto minimo:

(39)

Digitare l'equazione qui.

descrizione e valutazione dei metodi di valutazione applicati, compreso l'eventuale impatto delle modifiche di tali metodi

in caso di bilancio consolidato

ambito di consolidamento e criteri di esclusione applicati e conformità dei criteri applicati al quadro normativo sull’informazione finanziaria

attività di revisione svolta da revisore di un paese terzo o imprese di revisione contabile non facenti parte della stessa rete del revisore del bilancio consolidato

indicazione se l'ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti

segnalazione in merito a:

eventuali difficoltà significative incontrate

eventuali questioni significative emerse, discusse o oggetto di corrispondenza con la direzione

eventuali altri questioni emerse che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significative ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria

Contenuto minimo:

(40)

NOVITÀ

Introduzione di una procedura di selezione disposta dall’ente sottoposto a revisione

 responsabilità

 svolgimento

 conclusione

OBIETTIVI

 maggiore trasparenza nelle procedure di conferimento dell’incarico

 potenziamento del ruolo del CCI-RC

(41)

RACCOMANDAZIONE emessa dal CCI-RC all’organo di amministrazione in merito al conferimento dell’incarico:

motivata

almeno due possibili alternative di conferimento

specificazione della preferenza debitamente giustificata dichiarazione :

 nessuna influenza da terze parti

 assenza di clausole volte a limitare la scelta dell’Assemblea

PROPOSTA da organo di amministrazione all’Assemblea

 responsabilità

 svolgimento

 CONCLUSIONE

(42)

Digitare l'equazione qui.

Durata massima

10 anni, quale combinazione di incarico iniziale ed eventuali rinnovi

Durata

minima 1 anno

In Italia la durata è fissa per 9 anni

Al termine della durata

massima

Né il revisore legale, né alcun membro della rispettiva rete nell’Unione, effettua la revisione legale dei conti dello stesso EIP nel successivo

quadriennio

Il Regolamento consente l’allungamento delle durate massime in casi specifici

(43)

PARTNER ROTATION

(44)

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LE AUTORITÀ COMPETENTI

 pongono in essere un sistema efficace di controllo della qualità della revisione

 conducono i controlli della qualità di revisori legali che effettuano revisioni legali di EIP sulla base di un’analisi del rischio

TEMPISTICHE dei controlli della qualità

• almeno ogni 3 anni, in caso di revisori legali che effettuano revisioni legali dei conti di EIP diversi dalle piccole e medie imprese (rif. art. 3, parr. 2 e 3 della Direttiva 2013/34/UE);

• almeno ogni 6 anni negli altri casi

(45)

Enti sottoposti a Regime Intermedio

Enti che, sebbene espunti dal novero degli enti di interesse pubblico (dunque non sottoposti alla disciplina specifica contenuta nel regolamento), il legislatore ritiene che per esigenze di vigilanza rimangano assoggettati ad obblighi maggiormente stringenti rispetto a quelli previsti per la generalità delle società sottoposte a revisione.

Art. 19 bis

Sono ENTI sottoposti a Regime Intermedio:

a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante

b) le società di gestione dei mercati regolamentati

c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari

e) le società di intermediazione mobiliare

f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti

g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE

i) gli istituti di moneta elettronica

l) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB

Art. 19 ter

DISCIPLINA APPLICABILE:

DISCIPLINA APPLICABILE: normativa NON EIP oltre alle seguenti norme applicabili agli EIP:

a) art. 17 del nuovo D.Lgs. 39/2010: «Indipendenza»

b) artt. di seguito elencati del nuovo Regolamento n. 537/2014:

- art. 4, par. 1 e 2: «Corrispettivi per la revisione»

- art. 5, par. 1 e 5: «Divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile»

- art. 6, par 1: «Preparazione alla revisione legale dei conti e valutazione dei rischi per l’indip.»

- art. 7: « Irregolarità»

- art. 8: «Riesame della qualità dell’incarico»

- art. 12: «Comunicazioni alle autorità di vigilanza»

- art. 17: «Durata dell’incarico di revisione»

(46)

Per quesiti o approfondimenti

Silvia Carrara Senior Manager Tel: +39 345 8432336

E-mail: silvia.carrara@mazars.it

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