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DETERMINAZIONE

NUMERO DATA

62 24.02.2020

Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica,

la ricerca e le prestazioni sanitarie

Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale volti a ridurre il rischio di contagio da coronavirus COVID-19 per le strutture territoriali dell’Inail

CUI 01165400589202000001

Il Direttore centrale

visto il codice dei contratti pubblici;

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 dell’8 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV

“Disposizioni in materia contrattuale”;

vista la delibera dell’8 gennaio 2020, n. 1, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2020;

vista la delibera dell’8 gennaio 2020, n. 2, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza su proposta del Presidente, munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno 2020 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” – per il periodo di due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2020, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni previsti;

vista la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo dell’8 gennaio 2020, n. 92, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie”

potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2020, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;

vista la determinazione del 3 aprile 2019, n. 98, con la quale il Presidente dell’Istituto ha adottato il “Piano di performance 2019/2021”;

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vista l’emergenza sul territorio nazionale determinata dal rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dall’infezione da coronavirus COVID-19 e considerata l’impellente esigenza di fornire al personale sanitario e amministrativo adeguati dispositivi di protezione individuale;

vista l’estrema difficoltà nel reperimento di alcuni dispositivi di protezione individuale quali le facciali filtranti e le mascherine chirurgiche e la capacità nonché disponibilità da parte di solamente due operatori economici tra quelli contattati – Farmacie Internazionali sas e Winner Italia srl – a fornire un numero cospicuo di mascherine entro pochi giorni;

visto l’art. 63 comma 2, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, che legittima il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “nella misura strettamente necessaria, quando per ragioni di estrema urgenza”, non imputabile all’amministrazione aggiudicatrice e “derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”;

vista la necessità di procedere all’acquisto della fornitura di cui all’oggetto presso Farmacie Internazionali sas e Winner Italia srl;

vista la relazione dell’Ufficio II del 24 febbraio 2020, che forma parte integrante della presente determinazione;

preso atto che è stato nominato Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.

31 del codice dei contratti pubblici, l’ing. Giancarlo De Stefano;

tenuto conto che il valore complessivo della fornitura dell’appalto, stimato in € 1.500.000,00, è imputabile sul capitolo U.1.03.01.02.01 V livello 007 VI livello 01 nell’ambito del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza;

considerato che trattasi di spesa non obbligatoria ma indifferibile la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’istituto, ovvero situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali e operative;

verificato che la spesa medesima rientra, per la Direzione centrale acquisti, nei limiti degli importi previsionali negoziati sulla voce contabile U.1.03.02.01 per il 2020

determina

- di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale, volti a ridurre il rischio di contagio da coronavirus COVID-19, per le strutture territoriali settentrionali dell’Inail, per una spesa massima stimata di € 1.500.000,00 oltre Iva;

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DETERMINAZIONE

NUMERO DATA

62 24.02.2020

- di autorizzare l’invio di una richiesta di offerta a Farmacie Internazionali sas e a Winner Italia srl;

- di approvare gli atti della procedura.

Roma, 24.02.2020

f.to Il Direttore centrale dott. Ciro Danieli

Pubblicata in data: 24.02.2020

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62 24.02.2020

Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica,

la ricerca e le prestazioni sanitarie

Al Direttore centrale

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale volti a ridurre il rischio di contagio da coronavirus COVID-19 per le strutture territoriali dell’Inail

CUI 01165400589202000001

In relazione all’emergenza sanitaria determinata dal rischio di contaminazione da coronavirus COVID-19, occorre garantire con la massima urgenza alle sedi territoriali l’approvvigionamento di alcuni dispositivi di protezione individuale volti a ridurre il predetto rischio.

A tal fine è necessario avviare una procedura contrattuale d’urgenza considerato che la dotazione di dispositivi di protezione individuale al personale dell’Istituto costituisce presupposto necessario a consentire lo svolgimento in sicurezza della attività sanitarie e amministrative a contatto con l’utenza. Si fa presente, al riguardo, che è stata disposta la temporanea chiusura delle sedi della Regione Lombardia, che al momento rappresenta l’area territoriale con maggior numero di contagiati, a causa della carenza di DPI idonei a ridurre il contagio da Covid-19.

In particolare, i centri sanitari, il Centro protesi e sue Filiali, Centro di riabilitazione motoria di Volterra, e tutti gli altri centri in cui si svolge attività sanitaria (CDPR, Centri FKT, Punti assistenza, ecc.) devono svolgere la propria attività in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con Circolare DGPRE 0005443 del 22 febbraio 2020 agli operatori sanitari delle strutture sanitarie impegnate nell’assistenza in casi sospetti o casi confermati di CoViD19.

Pertanto, ferme restando tutte le misure integrate di controllo e prevenzione delle infezioni (come lavaggio frequente delle mani, sanificazione di ambienti, superfici e attrezzature), si prevede di acquisire i seguenti dispositivi medici e/o di protezione individuale:

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DETERMINAZIONE

NUMERO DATA

62 24.02.2020

Tipologia di personale Dispositivi medici / Dispostivi di protezione individuale (DPI) monouso

Personale

amministrativo/utenti Mascherina chirurgica

Personale sanitario

Filtranti respiratori FFP2

Protezione facciale / occhiali protettivi

Camice impermeabile monouso a maniche lunghe Guanti

Personale sanitario potenzialmente esposto a procedure che generano aerosol

Filtranti respiratori FFP3

Protezione facciale / occhiali protettivi

Camice impermeabile monouso a maniche lunghe Guanti

Il fabbisogno trimestrale di tali dispositivi, da una prima ricognizione effettuata tramite le Direzioni regionali e la Direzione generale, sembrerebbe attestarsi intorno a:

 Facciali filtranti FFP2/FFP3: 150.000

 Mascherine chirurgiche: 500.000

 Camici: 55.000

 Guanti: 580.000

 Occhiali: 5.500.

In alcune sedi è stata rilevata altresì la necessità di approvvigionarsi di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani in quanto non fornite dalle società di pulizia ivi operanti.

E’ stata pertanto svolta una ricerca di mercato sulla catena distributiva contattando per le vie brevi i principali fornitori di dispositivi medici e di protezione individuale (distributori, produttori, farmacie, venditori di prodotti per antinfortunistica ecc.) operanti sul territorio nazionale.

A causa dell’emergenza legata al rischio di una pandemia mondiale, tuttavia, il reperimento di alcuni di tali dispositivi, come le mascherine filtranti FFP2 e FFP3 e le mascherine chirurgiche, raccomandate per il personale sanitario, è divenuto estremamente difficoltoso.

All’esito della complessa ricerca di mercato, pertanto, gli unici operatori economici risultati in grado di fornire e consegnare su tutto il territorio nazionale un numero

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cospicuo delle suddette tipologie di mascherine e altri DPI in tempi brevi sono: Farmacie Internazionali sas e Winner Italia srl.

Considerata, come sopra descritto, l’enorme domanda di tali dispositivi sul mercato a fronte dell’esigua disponibilità degli stessi, al fine di assicurarsi le forniture attualmente a disposizione (in magazzino o da ordinare), occorre procedere con la massima celerità a stipulare con le stesse società contratti che vincolino all’esecuzione in favore di questo Istituto.

Ai predetti fornitori saranno di volta in volta comunicati, a seconda dei prodotti disponibili, i quantitativi di dpi da distribuire nelle varie sedi territoriali con più consegne ripartite e secondo un ordine di priorità che tenga conto della gravità e dell’incidenza dei contagi nelle diverse regioni.

Alla luce delle motivazioni di urgenza sopra descritte derivanti da eventi imprevedibili non imputabili all’Inail e considerato il fabbisogno delle strutture sanitarie pari a un importo complessivo presunto della fornitura di euro 1.500.000,00 oltre Iva, nell’impossibilità di rispettare i termini di una procedura aperta o ristretta, ricorrono i presupposti per avviare una procedura ex art. 63, comma 2, lett. c) del codice dei contratti pubblici.

La procedura ha codice unico identificativo CUI 01165400589202000001.

Trattandosi di mera fornitura senza installazione, non esistono interferenze con le attività dell’Istituto. Pertanto il costo degli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza è quantificato pari a zero e non sussiste l’obbligo di predisposizione del Duvri di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008 anche in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

Il costo complessivo sarà imputato sul capitolo U.1.03.01.02.01 V livello 007 VI livello 01 “dispositivi di protezione” nell’ambito del bilancio di previsione 2020.

Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Giancarlo De Stefano, nominato con lettera di incarico del 24 febbraio u.s.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:

- di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale, volti a ridurre il rischio di contagio da coronavirus COVID-19, per le strutture territoriali settentrionali dell’Inail, per una spesa massima stimata di € 1.500.000,00 oltre Iva;

- di autorizzare l’invio di una richiesta di offerta a Farmacie Internazionali sas e a Winner Italia srl;

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DETERMINAZIONE

NUMERO DATA

62 24.02.2020

- di approvare gli atti della procedura.

Si propone per la firma lo schema di determinazione allegato.

Roma, 24 febbraio 2020

f.to Il Dirigente dell’ufficio Ing. Giancarlo De Stefano

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