Conto corrente con la Posta
GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Si PUBBLICA TUTTI I GIORNi IVIEINO I FE'ST¡V¡
Anno 74, RoxA
-Martedi, 30 maggio 1933
-ANNo XI Numero 125
CONDIZIOM DI ABBONAMENTO.
Armo Sem. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (Parte 1611). L. 108 63 45 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .
. .
» 240 140 100
In Roma, sia presso I Amministrazione che a
domicilio ed in tutto 11 Regno (solo Parte I). » 72 45 31.50 All'estero (Paesi dell'Unione postale) , . . .
• 160 100 70
Abbonamento specialeai soli fascicoli contenenti i numeri dei titofi obbli- gazionari sorteggiati per il rituborso, atinue L. 45 -- Estero L 100
Gli abbonamenti hanno. di massima, decorrertza dal 10 gennaio da oulu anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorretua posteriore purcilè la scadenza dell'abbonamertto sia contenuta nel limite del 31 drcembre dell'arato in corso.
La rinnovaziotie degli abbonamenti deve essere claiesta almeno 20 giorna prima della scadenza di quelli in corso
Irt caso di reclamoo di altra cornunicazione </ere sernpre eagereindicato il mtmero dell'al>bonamento I fascicoli, eventualmente dismitidati.verranno ri- spediti a titolo gratuito, compatibiluiente conl'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.
Gli abbonati harino diritto anche al attypseinew we .sa. . om.awat straordinari sono fuori abbonamento.
11 prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale• iPar- te i of I complessivamente) e fissato in tire 1.35 net Regno, in fire 3 al- I'estero.
Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa detta Là breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze angresso da Via XX Setternbre, ovvero presso le locals Librerie Concessionarie. Gli ab bonaments per attra paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema de. versamento dell'importo nel conto corrente postale 12640, inteststo all'istituto Poltgrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo cer- tificato di allibramento la richiesta detuu;tsala L'amministrazione non
risponde des ritardi tausati dalla mancata indicarsone, nei certificati di allsbrament0, dallo scopo del versamento della somma
Gli abbonaments richiesta da!Pestero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indica2ione dano scopo deWinvio sul tagliando dei vaglia stessi.
Le richieste di abbonamenti alla a Gazzetta Ufficiale vanno fatte a
parte; non unitamente, cioë, a richieste per abbonamenti ad attri po.
raodios.
Per il prezzo degli anliunzi da inserire liella
"Gaz2etta Ufficiale
,,veggansi le
normeficottate nella testata della parte seconda
ÎELETONi-CENTRALINO: DIREZIONE E REDAZlONE PRE.no IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA TFI.EFONICENTRALINO:
50-107 - 50-033 -- 53-914 UFFICIO PUBULICAZICNE DELLE LEGGI 50-107 - 50-033 - 53.914
La
«Gazzetta Ufficiale
» e tuttele altre pubblicazioni dello Stato
sonoin vendita
pressola Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze
e pressole più importanti Librerie depositarie
di Roma
edi tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Approvazione
dello statuto organko dellaCongregazione
diORDINl
CAVALLERESCHI
carità di Urbe . . .Pag.
2242Revoche di onorificenze . . . . . .
Pag.
2238 liEGIO DECRETO 7 marzo 1933. n. 487.Approvazione
dello statuto organico dellaCongregatione
di carita diRovcgno
. . . . . . . . . . . .Pag.
2242 Presidenza delConsiglio
dei Ministri:Autorizzazione a promuovere in Milano una Mostra interna ItEGlO DECRETO 7 marzo 1933, n. 488.
zionale di floncoltura e
giardinaggio
. ..Pag.
2233 ..
Approvazione
dello statutoorganico
dellaCongregatione
di Autorizzazione a promuovere in Udme le manifestazioni d" carità di Montemezzo . . ., . . . . . .
Pag.
2242nominate e (hugno Udinese » . . .
Pag.
2>REGlO DECRETO 16 marzo 1933, n. 489.
LEGGI E DECRETI Atodificazione dello statuto della Cassa scolastica del
Regio liceo=ginnasio
«Michelangelo
» di Firenze . . . .Pag.
2242REGIO DECRETO S
maggio
1933. n. 490.IIEGIO
DECRETO 27 ottobre 103 , n. 2084.. Riconoscimento della
personalita giuridica
detta Chiesa ex Modifiche allo statuto della libera Universita di Urbmo• conventuale di S. Rita, in Cascia . . . . . . . .Pag.
2213Pag. 2218
REGIO
DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2085.Modifiche alto statuto della
Regia
universitàdegli
studi eco-nomici e commerciali di Trieste . . . . . . .
Pag.
BRO llEGIO DECHETO 3magein
1933Sostituzione del commissario per la straordinaria ammini=
strazione del comune di Messina . . . . . Pag. 22 AOBJ
DECRETO DEL CAPO DEL GOVEilNO 92 marzo 1933.
LEGGE
13aprile
1933, n. 485. Sostituzione di un membro delConsiglia
centrale del turismo.Çonversione
inlegge
del R. decretolegge 26gennaio
1933, Pag 9213n.
114
che ha dato esecuzione all'Accordostipulato
fra l'Italia eil
Costarica,
mediante scambio di note a San José di CostaricaDECTIETO
MIXISTERIALE 10maggio
1933.11 21=23 dicembre 1932, per
l'applicazione
temporanea della clau. Nomina deicomponenti
del Consiglio diamo:inistrazione
sola della Nazione
più
favorita airapporti
commerciali, di navi= della « Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia pergazione
e distabilimento
fra i due Paesi . . . .Pag.
2242 i lavoratoriagricoli
» . . . . . . . . • • . .Pag.
2243238
.so-v-19:t:: JI) - G.\XZl'TT.\ l'FFICl.\LI I)EL fŒGNU D ITALIA - N. 123OlscRETO.MINISTERIALE
22maggio
1933-PRESIDENZA
Inquadramento
sindacale dei concessionari delle tesorerieDEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
colnunali e relativi
dipendenti
. . . . . . . . .Pag.
..214DECTŒTI PREFETTIZI: Autorizzazione a promuovere in 31ilano
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . .
Pag.
2214 una 31ostra internazionale di floricoltura eglardinaggio.
DISPOSIZIONI E CO310NICATI
I.lini.stera delle finanze: \ledia dei cambi e delle remlite.
Pag. 2240
CONCORSI
Ministero delle comunicazioni: C'oncorsi per titoli a 150
posti
dinyslico di
riparto
presso l'Amministrazione delle ferroviedello Stato . .
Pag.
2·230Alinistero dell'educazione nazionale:
Proroga
del concorso ban- dito per 4posti
di ricesegretario
neiRegi
istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica . . . . .Pag.
2250Ahnistero
degli
affari esteri: Nomina della Commissionegiudi-
catrice del concorso a 7
posti
di volontario nella carriera!!'ordine . . . . . . . .
Pag.
2230Ministero delle colonie:
Concorso a cattedre vacanti nelle
llegie
scuole medie dellaTripolitania
e della Cironaica . . . . . . . . .Pag.
2250oncorso a cattedre vacanti nelle
Regie
scuole secondarie di avvia:nentoprofessionale
dellaTripolitania
e della Cirenaica.Paz. 2251 Concors<i a nosti di inognanto nelle scuole elementari deBa
Tripolitania
e dela Cirenaica . . .Pag.
2252SUPPLE31ENTI ORDINARI
Brrra:ME:NTO _ALLA a Gazzi:TTA l'vvici.ua: o X. 125 ui.:L 30 suc<no 1933-XI:
RELAZIONE e REGIO DECRETO 1ö
maggio
1933, n. 491.Approvazione
deiprogrammi, degli
orari e dei raggruppa- menti di materie delle Scuole edegli
Istituti d'istruzione tecnica.ORDINI CAVALLERESCHI
Revoche di onorificenze.
Con Regio 31agistrale decreto in data Roma S dicembre 1932-XT, sulla proposta del Niinistro Segretario di Stato per gli affari della uerra, venne revocato il Regio 11agistrale decreta in data 5 luglio 1923, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Fanelli Arcangelo di 3fauro.
Con llegio Alagistrale decreto in data Roma 17 novembre 1932-XI, snila proposta del Alinistro Segretario di Stato per 10 fmanze, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 26 gennaio 1919, col qualefu concessal'onorificenza di cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia al sig. Facchinetti Cipriano fu Giovanni.
Con Regio Niagistrale decreto in data Roma 8 dicembre 193°-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazio- m. Venne revocato ilRegio Niagistrale decreto in data 4 giugno 1925, col quale fu concessa l'onorifleenza fli cavaliere dell'Ordine dellä Corona d'Italia al sig. Lorusso Vito fu NIauro.
Col Regi 31agistrali riecreti irl cinta Sant'Anna oli Valdieri 18 14 Ulio IM2-X, San linssore 1!) novensbre e lionia 8 dicembre·1%2-XII, risPellivalitettle sulla pluposta Jel Ministro Segretario di Stato per la edituazione naziortale, d<l \linistro Segretario <li Sittto per i agri- rollitra e per le foreste, e <lel Primo Segretariofli S. Af. 11 Re per il Grini ilagisbero ik-ll ()rtlille del SS. Nianrizio e Lazzaro, Cancelliere dell(tr<litie della Corona el'Italia, vennero revocati i Regi Alagistrali riorreti in data 29 <liconibre 1907. -'e gennaio 1914, 10 marzo 1919, 20 lu- glio 1 2 e 18 lulu ** 1920, coi «¡'ulli furono rispettivamente concesse le on riticolize il cavaliere, itfliciale, columendatore e grande uf- thin dHltkrilino delhi 4:rirona <l'Itttlia e di tavaliero dell'Onlirie (lei SS. 3laurizio e I,azzer<> al rag. Sornasca Liligi fit Ginsoppe.
(20¾)
C•>n do:rete in data i inaggio 1933-NI di S. E. il Capo del Go- verno, registrato alla Corte dei conti il 16 sueetwivo, registro n. 4 Finaltze, foglio n. 228, il pre iflente della V Tr:ennale di Alilano e
stato autorizzato a promumere, a termini e per gli effetti dei Regi
di :retidegge ni die:nibre 19°3, n. SIM), e 7 aprile 1927, n. 515, una
3fostra intcrnazionale d: fMri oltura e giarrlinaggio che avrä luogo
a 3tihino dal 6 maggio al 30 settemble 1933-XI.
(2081)
Autorizzazione a promuovere in Udine le manifestazioni denominate «
Giugno
Udinese ».Con decreto in clata 0 inaggio 1933-XI di S. E. il Capo del Go-
verno, registrato alla Corte del conti il 16 successivo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 229, 11 vice podestà di Udine, nella sua
qualità
di presidente deH'apposito Comitato organizzatore, è stato autoriz- zato a prornuovere, a ternlini e per gli effetti dei Regi decreti-leggd 16 <licenthre 1923, n. C'ro. e 7 aprile 1927, n. 515, le manifestazióni denominate « Gingno Edinese » che avranno luogo in Udine dal 4 al 38 giugno IU33-NI
(2082)
LEGGI E DECRETI
REulO DECRETO 27 ottobro 1932, n. 2084.
31cdifiche allo statuto della libera Università di Urbino.
YITTORIO EMANUELE III
Pl2; GI:.tZIA IU DIO E PEll VOLONTA DELLA NAZIONE
HE D'ITALIA
Veduto lo .statuto della libera Università di
Urbino,
appro- vato con R. decreto S febbraio1925,
n.230,
e modificato conR. decreto 31 ottobre
192Ð,
n.2173;
Vedute lenuove proposte di modifiche avanzate dalle auto- rità accademiche della libera Università
predetta;
Veduti
gli
articoli1,
80 e 110 del R. decreto 30 settembre1923,
n. 2102;Veduto il R.
decreto-legge
28agosto 1931,
n.1227,
converstito nella
legge
16giugno 1932,
n.812;
Sentito il
Consiglio superiore
dell'educazionenazionale;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato per reducazionenazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della libera Università di
Urbino, approvato
e modificato con iRegi
decretisopraindicati,
è ulteriormente modificato nel modoseguente:
E' soppresso l'art. 16. In conseguenza di tale
soppressione
e delle
aggiunte
che sarannodisposte
è modificata la nume- razionedegli
articoli successivi e dei loro riferimenti.Art. 14. - Il secondo comma è sostituito dal
seguente:
« La Scuola di farmacia conferisce la laurea in farmacia il
diploma
in farmacia ».Art. 17. - I. La denominazione
delPinsegnamento
di « legislazione
sindaeale e del lavoro», di eni al n.20,
èmodifi
enta in
que11a
<Ti a diritt<> siwlacale ecorporativo
elegisfŒ
zione del lavoro n.
30-y-1933 (XI)
· GAZZETTAUFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA -N.
1252239
II. E
aggiunto,
col n.21, firsegiinmento
di « diritto co-Ioniale ».
Art. 1S. - E sostituito dal
segnerte:
« L'ordine
degli
studi per la Facoltà digiurisprudenza
viene stabilito dalla Facoltà stessa e cornunicato mediante il manifestoannuale.
Gli studenti possono variare l'ordine
degli
stueli consi-gliato
dalla Facoltà,purchè
si iscrivano a non meno di 18 materie fraquelle
elencate all art. 17 esuperino
i relativi€BûRU.
Lo studente non
potrà
sosteneregli
esami di dirittocivile,
di dirittocommerciale,
di dirittoagrario,
se non avràprima
superato l'esame di istituzioni di dirittoprivato;
nèquelli
di diritto romano e di storia del diritto italianoprima
di aversuperato
gli
esami di istituzioni di dirittoromano e di storia del diritto romano; nèquelli
di dirittoecclesiastico,
di dirittointernazionale,
di diritto amministrativo e scienzadell'amministrazione,
di diritto sindacale ecorporativo
e le-gislazione
dellavoro, prima
di averdatogli
esami di dirittocostituzionale;
nèquello
di medicinalegale prima
del dirittoe
procedura penale;
nèquello
di scienza delle finanzeprima dell'economia politica.
Nessun anno di corso è
salido,
ove 10 studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi ».Dopo
il titolo « Normespeciali
per la Senola di formacia » è inserito il seguente articolo:« Art. 19. - Le materie ed i corsi
d'insegnamento
dellaSenola di farmacia per il corso di laurea in farmacia sono i BegHentI:
J. Botanica con esercitazioni:
'2. Fisica con esercitazioni
(biennale);
3.
31ineralogia
con esercitazioni:4. Chimica
generale
edinorganica;
5. Chimica
organica
;6. Chimica farmacentien e
fossicologica thiennale);
'i. Cliimica
bromatologien
enn esercitazioni:.4. 3Interia medica e
farmarognosia
conesercitazioni;
9. Cliimica
biologien
;10.
Igiene
ebatteriologia
conesercitazioni;
31. Tecnica farmaceutica e
legislazione
sanitaria ; 32. Anatomia umana elisiologia (semestrale);
33. Esercitazioni sulle
droghe
epiante
medicinali:14. Laboratorio di chinlica: analisi
qualitativa
equanti-
tativa
(triennale):
15. Laboratorio di chiinica faruntrentica e
tossocologica Jhiennale)
».Art. 20
(già 10).
- E sostituito dal seguente:«Le materie ed i corsi
d'insegnamento
della Senola difarmacia
per il corso didiploma
in farmacia sono iseguenti:
. 1. Chimica inorganica e
organica (biennale);
2. Fisica
sperimentale;
3. Botanica; 4.
31ineralogia;
5. Chimica farmaceutica e
tossicologica (biennale);
6. Chimica
bromatologica;
7. 3Iateria medica e
forulacologia;
8. Esercizi di analisi chimica
qualitatixa
:U. Esercizi di analisi chiinica
quantitativa,
di prepara- zioni di analisi eLimico-farmaceutiche etossicologiche;
10. Esercizi di botanica in rapporto con le
piante
medici-Iµ11i
;11.
Igiene
ehatteriologia;
12. Teenica farinaceutica n.
Art. 21
(già
'209.'- E sostituito dalseguente:
« L'ordine
degli stiidi
per 'laScuola
difarria'cía fityto
per il corso di laurea che per il corsodi diploma,
viene stabilito dalla Scuola stessa e comunicato mediante ilmanifesto
an- nuale.Gli studenti sono liberi di modificare l'ordine
stesso,
pur- cLàprendano iscrizione
esuperino
i relativi esami in al-meno 12 ninterie di
quelle
eleneate all'art. 10 per il corsodi innrea e in alineno 10 materie di
quelle
elencate all arti- co10 20 per il corso didiploma
».Dopo
l'art. 40(già 15)
sonoinseriti iseguenti
sei articoli:«Art. 47. -
Agli
iscritti al corso di laurea in farmacia è fattoobbligo
di esame alla fine diogni
anno per le es.er- citazioni. innanzi ad unaCommissione
nominatasecondo
le norme, di cui all'art. 46 ».« Art. 48. -- 1 laureati in chimica e i
diplomati
in farma-ein possono essere ammessi al IV anno del corso per la lau.
Tea in farmacia alle condizioni stabilite dal
Rettore, previo
parere del
Consiglio
della Scuola».« Art. 10. - 1
diplomati
infarmacia, aspiranti
alla laurea infarmacia,
debbono essereforniti
deldiploma
dimaturità classica o scientifica
conseguito
almeno tre anni prium o.«Art. 50. -- La
pratica
farmaceutica dovrà essere fatt:tdagli
studenti iscritti al corso per la laurea in farmacía durante il III e IV anno, non escludendosi che alcuni mesi possano aneLe essere fattinegli
anniprecedenti.
Il
tempo complessivo
non deve essereinferiore a 12 mesi ».«Art. 31. - La Conunissione per fesame di laurea in farmacia è
composta
di nonpiù
di 11 e non meno di 7 membri. A nominat. dalrettore,
udito ilpreside
della Scuo-la,
ed èpresieduta
dalpreside
dellaScuola, ed,
in sua as- senza dalprofessore più
anzianopresente
»,« Art. 52. - All'esame di laurea in farmacia è ammesso, alla fine del IV anno di effettiva
frequenza,
lo studente che abbiaconseguito l'approvazione
in tuttigli esami
di pro- titto e si siauniformato
aldisposto degli
articoli 84 e 85 delregolamento generale
universitario Gaprile 1924,
n. 674.Detto esame di laurea consisterà nella discussione orale di una
dissertazione scritta,
svolta suargomento
concer-nente una delle materie del corso
(tesi possibilmente speri- mentale),
e inoltre in unadiscussione
orale vertente siasulle
provepratiche,
sia sulriconoscimento
didroghe
epiante medicinali,
nonchè nella lettura e valutazionedelle ricette
e in
interrogazioni sulla farmacopea
».La tabella C è sostituita dalla
seguente:
« TABELLA Û
(art.
Î ON).
Retrifrazionc
annua deiprofessori incaricati
e
degli
assistenti.Professori incaricati:
1°
Gruppo.
-- Per un incarico aprofessori
di ruolo della
Università,
od a persone residenti ad Erbino eprovviste
di altrostipendio
o retri-buzione fissa . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
Gruppo.
- Per un incarico aprofessori
di ruolo in altra Eniversità od Istituto supe-
riore,
ovvero a persone non residenti ad Urbinoe
provviste
di altrostipen
lio . . . . . . . L. 8.000Per due incarichi , , , , , , , a a 10.000
2240- 30-v-LD33 (KI)
- GAZZETTA UFFICIALE DEL fŒGNO IPITALIA N 125 I3'
Gruppo.
- Per un incarico a personenon altrimenti
stipendiate
per unpubblico
im-piego,
lequali
risiedano ad Urbino indipenden-
za dell'incarico stesso . . . . . . . . . L. 0.000 Per due incarichi . , , , . . , . . . » 11.000 Assistenti . . . . . . . . . . . · · » 4.000
NH. -- All'assistente di chimica, di cui alla nota in calce alla tabella
A,
ò fatto ilseguente
trattamento ad personam:Stipendio
iniziale . L. 6.895Rtipendio
aldompimento
delquinto
anno. . . » T.500Stipendio
alcompimento
del decimo anno. . » 8.000Stipendio
alcompimento
delquindicesimo
anno » 8.500Stipendio
alcompimento
del ventesimo anno. » 9.000 »Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nellaraccolta.
ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Itegno d'Italia,
mandando achinnque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
flossore,
addì 2"i ottobre 10:e - Anno XVITTOllIO E3IANUEIÆ.
Y to, il Guardasigilli: DE FlnNCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi 12 maggio 1933 - Anno XI Affi del Governo, registro 332, foglio 57. - MANCINL
REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n 2(185.
Modifiche allo statuto della
llegia
universitàdegli
studi eco=nomici e commerciali di Trieste.
VITTOIIIO E31ANCELE III
PER GILtZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONIS
ITE D'ITALIA
Veduto lo statuto della
Regia
universitàdegli
studi eco-nomici e commerciali di
Trieste, approvato
con R. decreto 11 dicembre1930,
n.1984;
Vedute le
proposte
di modifiche nianzate dalle autorità accademiche dellallegia
universitùpredetta;
Veduto il testo unico delle
leggi
sull'ordinamentodegli
Istituti
superiori
di scienze economiche ecommerciali,
ap- provato con R. decreto 28agosto 1924,
n.1618,
ed il rela- tiroregolamento, approvato
con R. decreto 8luglio 1925,
n.- 1227;
Veduto il R.
decreto-legge
3inglio 1930,
n.1176;
Veduto il R.
decreto-legge
28agosto 1931,
n.125,
conver-tito nella
legge
16giugno 1932,
n. 812;Sentito il
Consiglio superiore
dell'educazionenazionale;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statoper
l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della
Itegia
universitùdegli
studi economici e commerciali diTrieste,
approvato con il R. decreto 11 di- cembre 1930 n.1984,
è modificato nel modoseguente:
Sono
soppressi gli
articoli 23 e 24.In conseguenza della
soppressione
dei detti articoli e del- leaggiunte
che sarannodisposte
è modificata la numera-zione
degli
articoli successivi e dei loro riferimenti.Art. 2. - E'
aggiunto
ilseguente
comma:«
Successivamente
alla innrea possonoconseguirsi diplomi
di
specializzazione
presso le Scuole di cui all'art. 12 »,Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
«
Gl'insomminienti
costitutivi dellTuiversitù sono fonda- mentali ecomplenientari. Gl'insegnamenti
fondamentali sonoobbligatori
sin per lafiequenza
:he per l'esameagli
effettidel
conseguimento
della laurea ».Art. 4. - Ë sostituito dal seguente:
« Sono
insegnainenti
fondamentali:1. Diritto comnierciale;
2. Diritto
internazionale;
3. Diritto
marittimo;
4. Economia
polition
:5.
Geograíla politica
edeconoinica;
6. Diritto sindaeale e
corporativo;
7. Istituzioni di diritto
privato;
8. Istituzioni di diritto
giubblico;
9. Matematica
finanziaria;
10.
Merceologia
;ll. Politien economica;
12.
Itazioneria genciale
edapplicata;
13. Scienza delle finanze e diritto
finanziario;
II. Statistica
metodologica, demogratica
edeconomica;
15. Storia economica : 10. Tecnica commerciale.
Sono inseenumenti
consplementari:
1.
Colopleinenti
di matematicagenerale;
2. Elementi di
chimica;
3. Economia e
legislazione agraria;
4. Istituzioni di diritto
processuale;
5.
Ragioneria pubblica
e contabilità di Stato ».Art. 5. - E' wostituito dal
seguente:
« Fra
gl'insegnamenti
fondamentali sonobiennali i seguen, ti:ragioneria generale
edapplicata;
statisticametodologica, demografica
edeconomica;
tecnicacommerciale;
diritto com,merciale;
economiapolitica; geografia politica
ed economi-ca; matematica
finanziaria; merceologia.
Tutti
gli
altri sono annuali ».Art. 6. - E' sostituito dal
seguente:
« Fanno inoltre parte dell'ordine
degli
studigl'insegum
menti di
lingua
e di letteratura italiana ed iseguenti
in,segnamenti di
lingue
straniere:francese, inglese, tedesco, spagnolo,
russo,serbo-croato,
cecoslovacco edungherese si
Art. i. - I. Nel secondo comma le
parole
« e l'esamedel- l'insegnamento
dellalingua
italiana » sono sostituite con loparole
« e l'esamedegl'insegnamenti
dellalingua
e della letsteratura italiana ».
II. L'ultimo comma è così modificato:
«Ciascun
insegnamento linguistico
ètriennale; l'insegne
mento della letteratura italiana è annuale ».
Gli articoli Se 9 sono sostituiti dai
seguenti:
« Art. 8. - L'esame di tecnica commerciale è scritto e
orale.
Gli esami di
lingne
devono essere sostenutidistintamente
sulla materia di einscun anno e sono pure scritti e orali.Non
può
essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sutlicienza nella prova scritta e lo atu-dente,
ammesso allalirova orale, quando
vengariprovato
in
questa,
deveripetere
anche la prova scritta ».« Art. 9. -- II
Consiglio accademico,
sentito il parere delrispettivo titolare,
delibera sullaunicità
oduplicità
delloesame delle altre materie biennali. ed inoltre determina per
quali
altre materiegli
esami debbano essereaccompagnati
da prove scritte od
esperimenti pratici
»,30 y-1933
(XI)
- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'iTALIA - N. 1252241
Art. 10. -- Sono
aggiunti
iseguenti
commi:«.E' in fatoltù dello studente indicare, avvertendone il
professore prima
dell'inizio dellasewione,
suquale
cor.so,fra
quelli
.svolti sullamateri:t,
intenda sostenere l'esame e sempre che abbia ottenuta l'attestazione difrequenza
per il corso indiento.L'esame à sostenuto
prevalentemente
sul programma del corso, ma deve essere ordinato in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la suapreparazione organica
nella materiad'esame,
senza limitarsi alle nozioniimpartite
dalprofessore
nel corsoseguito
dallo studente».Art. 11. -- Le ultime
parole
« ed istituzionali dando ad essi laprecedenza
» sonosostituite
con le(parole
« dando aquesti
edagli insegnamenti istituzionali
laprecedenza
ri-spetto agli
altri ».Art. 12. - I. Il
primo
comma è sostituito dalseguente:
« NellTniversità possono essere tenute le
seguenti
Scuoleannuali di
specializzazione,
congl'insegnamenti
per ciascu-na indicati: »
II. Nell'elenco
degl'insegnamenti
della Scuola dispecia-
lizzazione in banca la denominazione
dell'insegnamento
di« economia della moneta e del credito » è modificata in
<piella
di « economia della banca e del credito» .
III. Nell'ultimo comma la
parola
« serie » è sostituitacon le
parole
« cicliintegrativi
».IV. E'
aggiunto
ilseguente
comma:« Il
Hettore,
udito ilConsiglio
accademico.può
accordarea persone non aventi la
qualità
diprofessori
dell'Univer- sitù di tenervi letturescientifiche, purchè
si tratti di pro- fessori diruolo,
o liberi docenti di altreUniversità
o Isti- tutisuperiori. Egli può, inoltre,
con le stessemodalità,
in-vitare a tenervi letture scientificlie persone di sicura e rico- nosciuta
conipetenza
anche estraneeall'insegnamento
uni-versitario ».
Art. 10. - E' sostituito dal
seguente:
« Alle Senole di
specializzazione
possono essere ammessi i laureati in scienze economiche e commerciali. Possono al- tresì esservi ammessi i laureati di altre Facoltà o Istitutisuperiori,
da determinarsi dalConsiglio accademico,
avutoriguardo
alla finalitàproprie
di ciascun coltso.Non è consentita la contemporanea iscrizione a
più
corsi dispecializzazione.
Il
Consiglio
accademico determina annualmente i corsi diquali Senole,
in numero nonsupeiiore
adue,
abbiano a te- nersi nell'anno accademico successivo.Per le Scuole di
specia!!zzazione
è dovuta la tassa d'iscri-zione in lire
150,
lasopratassa
per esamispeciali
in lire50,
lasopratassa
per l'esame didiploma
in lire25,
e la tassa didiploma
in lire 200 ».Art. 20. - Le
parole
«e di laurea » sono sostituite conle
parole
« di laurea e didiploma
».Art. 21. - I
pruni
due commi sonocosì sostituiti:« Le commissioni per
gli
esamispeciali, compresi gli
eaa- mi dilingue,
sono composte da tre membri ciascuna. Uno di essi è ilprofessore
ufficiale delladisciplina
o chi in suaassenza viene dal
Consiglio
accademicodelegato
asupplir- lo; gli
altri due sono nominati dal rettore suproposta
delConsiglio
accademico. Inogni
caso, almeno uno dei membridella commissione deve essere
professore
di ruolo.Ogni
comniissione èpresieduta
dalprofessore
ufficiale del- la materia o da chi in sua assenza è dalConsiglio
accademi-co
delegato
asupplirlo
».Art. 22. - Nell'ultimo commala
;parola
«professori
a èsostituita
con leparole
«professori
ufficiali ».Dopo
il detto articolo ù inserito il regnente:« Art 23. - Le Commisioni per
gli
esami deidiplomi
di
specialinpzione
sononominate,
sentito ilConsiglio
acca-demico,
dal rettore, che ne lia lapresidenza,
tra iprofes-
Nori utileinli dellTuiversitit.
Il nainero dei
membri,
cumpreso il rettore,può
variareda
cinque
a sette o.Art. 24
(gill 25).
- E' sostituito dal seguente:« I laureati delle altre Facoltà o Istituti
superiori
possoano essere iscritti all'anno di como che il
Consiglio
accade-mico determinera caso per caso con
l'obbligo
di sosteneretutti
gli
esami di materie fondamentali che non abbianogià superato
presso la Facoltà o Istitutosuperiore
di prose-EleRZu ».
Art. 25
igià
2G). - Ladisposizione
di cui alla lettera O è sostituita dalla seguente:« b) avere ottenuto
l'approvazione negli
esamispeciali
di tutti
gl'insegnamenti
fowlamentali oltre che nelle duelingue prescelte
a norma dell'art.T,
e in almeno unodegli insegnamenti complementari
».Art. 26
igiñ 27).
- E' sostituito dalseguente.
« L'esame di laurea <onsiste:
al nella discussione di una diertazione
scrittn,
svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materiefondamentali,
ad eccezione delle istituzioni di dirittopri.
sato e di diritto
pubblico,
e da lui scelto conl'approvazione
del
professore
della materia;b)
nella discussione inoltre di due tesine su temiscelti,
con
l'approvazione
del¡nufessore
dellamateria,
in materiediverse tra loro e da
quella
della dissertazione scritta.La dissertazione di laurea deve essere
depositata
in se-greteria quindici giorni prima
della sessione d'esami, in tracopie.
Lasegreteria, dopo
aver accertato laregolarità
del- l'iscrizione del candidato nell'elenco deilaureandi,
ne tra·smette una
copia
al rettore ilquale designa
il relatore.Unitamente alla dissertazione scritta il candidato deve pre- sentare in
segreteria
il titolo delletesine,
suapposito
modu-10 recante la lirma di
approvazione
deiprofessori
con cui sonostate concordate.
Le dissertazioni di laurea debbono essere conservate nel- l'archivio della
segreteria
».Dopo
il suddetto articolo ò inserito ilseguente:
« Art. 27. -- L'esame di
diploma
dispecializzazione
con-siste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui
scelto,
conl'approva-
zione del
professore
dellamateria,
in unadisciplina
dellaScuola di
specializzazione corrispondente
».Art. 2S. -- I. Il settimo comma è sostituito dal
seguente:
«
Negli
esamispeciali, compresi gli
esami dilingue,
il votodeve essere espresso in trentesimi ».
II. Alla fine dell'articolo ò
aggiunto
ilseguente
comma:«
Negli
esami didiploma
il voto deveessere espresso in re- lazione al mas.simo di settanta, anche se la commissione è composta di un nunwro di membri inferiori a sette ».Art. 20. - I. La denominazione dell'« htituto di
ragio-
neria e tecnica mercantile e Lancaria », di cui al n. 3, è modificata inquella
di « Intituto diregioneria
e teenwacommerciale ».
II. E'
aggiunto,
col n.(i,
il a Gabinetto di storia eco-IlOfRICR »,
2242
30-v 1033Œl)
- GAZZETTA UFFICI-LE DEL REGNO D'ITALIA - N. 125J)opo
il suddetto articolo samo in.seriti iseguenti:
« Art. 30. - Gi'Istituti hanno lo scopo di addestrare e
perfezi<mare
stn<lenti e studiosi nelÌe ricerclie scientitiche, diintegrare
con esercitazionipratiche gl'insegnantenti
dellevarie
discipline
e di contribuire in genere al progresso delle niedesirne conpubblicazioni
e iniziativeopportulle
».o Art. AI. --- Ogni istituto e Ilitetto a un
professure
diinaio
designato
dalCon.siglio
ac<adentico tra i titolari eh-lle<attedte che vi fanno capo. La nomina ò fatta per un bien-
mio
epuò
essere successivamente confermata ».« Art. 3". - Sono amniessi a
frequentare
isingoli
Istitutigli
studenti ed i laureati dellaFacoltà,
nonchègli
studentie laureati di altre Facoltà ed eventualmente
gli studiosi
estranei che, in base a
regolare domanda,
neottengono
1°autorizzazione dal direttore ».« Art. 33. -
Ogni
Istituto ha unproprio regolamento
intorno entanato e modificato dal
direttore, previa
approva- tione delConsiglio
necadentico ».Art. 31
(già 30).
- 11priino periodo
è sostituito dal segnente:
« Chi
frequenta
un Istituto deve osservare le norine disciplinari
e didattiche contenute nelrispettivo regolaniento
interno oimpartite
dal direttore 9.Orliniamo che il presente decrelo. munito del
sigille
delloStato, sia inserto nella raccolta alli inle delle
leggi
e deidecreti del
Regno
d'Italia nianilando a chium nespetti
dioversario e di farlo osservare.
del
Reano d'Italia,
mandando achinnque spetti
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Ihtta a San
llossore,
addi 13aprile
1933 - Anno XIVITTOllIO E3IANEELE.
311 swal.INI - 14: Futvisel - Jrv;
IANU.
Visto, il Guardosigilli: DE FHaciser.
REGIO DECRETO - marzo 1933, n. 486.
Approvazione
dello statutoorganico
dellaCongregazione
dicarità di Urbe.
N. 450. R. decreto 7 inarzo 193'l. col
quale,
sullaproposta
delCapo
del forerno, Primo 31inistro, 31inistro per l'in- terno, vwne approvato lo statutoorganico
dellaCongre, gazione
di carità di Erbe(provincia
diSavona).
Visto, il Guardusigilli: DE Funct.«I
Ilryistrala alla i urle dei conti, add) 11 Inogulo 1933 - Anno ÏI
LEGIO DECRETO ¯ marzo 1933, n. 487.
.tpprovazione
dello statutoorganico
dellaCongregazione
dicarità di
Rovegno.
Data a San Rossore. uddi 27 ottobre 19:12 - Anna N
YlTTítWIt) E31ANI ELI:.
Tisto. il Gunnlasigilli: DE EntNCimr.
Ilegistrain vita forte riti enuti. addi 12 lunyyin 1933 - Annu ÏI
Alt; <ict lou erna, irgistra 331. foglio N. - .\lANelNI.
N. JST. H. decreto i nuirzo lu:l:1, col
(piale.
sulla proposta delCapo
del Governo, Primo 31inistro, 3linistro per I in- terno, viene approvato con alcune modifiche, lo statuto or.ganien
dellaCongregazione
di ravità dillovegno (provin-
rÍn di GenOVU).Visto, il Gunniasigilli: DE FluNciser.
Ilegi.stratoalla Carle dei conti, addi 11 mrtygio 1933 - Anno XT
LEGGE 13
.aprile
1933. n. 485.Conversione in
legge
del It.decreto=legge
26 gennaio 1933,n. 64, che ha dato esecuzione all'Accordo
stipulato
fra l'Italia e ilCostarica,
mediante scambio di note a San José di Costarica il 21-23 dicembre 1932. perl'applicazione
temporanea della clau=sola della Nazione
più
favorita airapporti commerciali,
di navi=gazione
e di stabilimento fra i due Paesi.VfTTOIITO E31ANEELE ITT
PEli GIL\ZIA DI DIO E PICR YOLONTÃ DIll.A NAZIONE
REGIO DECRETO I marzo 1033. n. 488.
Approvazione
dello statuto organico dellaCongregazione
dicarità di 31ontemezzo.
N. 488. R. decreto T marzo 10:l:1, col
quale,
sullaproposta,
delCapo
del Governo, Primo31inistro,
31inistro per l'in- torno, viene approvato con unamodifica,
lo statuto orga- nico dellaCongregazione
di varità di 31ontemezzo (pro, sincia diComo).
lÌlO ÌYITAl-lA
Tjsto, il Guardasigilli: l)E FluNCisCL
lleyistrato alla Corte dei conti, addi 11 inayylo 1933 - AnNo ÏI 11 Benn10 e Ìu Cainfra elei
deputati
110000approvato:
Noi ubliinnio NunZionato e
promulglriamo
quanin segue: - - - 'Art¡colo unico.
1: etnivertito in
legge
il 11.decreto-legge
20genn:iin
l!!:1:1.n. Hi. che ha dato esecuzione all Aerordo
stipninto
fra l'Ita- Jia e il costatica, mediante scambio di note a San .losé di Co larica il 21-23 dicembre l!*:12, per Ialquienzione
tempo-raava della clau>ola della Nazione
più
favorita airapporti
voininerciali. <!i
navigazhnie
e di stabiliinento fra i due l'aesi.REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 489.
31odificazione dello statuto della Cassa scolastica del
Regio liceo=ginnasio
«31ichelangelo
» di Firenze.N. is!). 1:. Geereto 16 innrzo lfl3:1. enl
<ptale,
sullaproposta
del Alinistro per l'educazionenazionale,
viene moditiento la statuto della Cassa scolastica delliegio
lirenginnasio
o
.\lichelangelo
o di Firenze.Fia