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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO SEZIONE TECNICA/OPERATIVA
VIA DEL FARO,24–30013CAVALLINO_TREPORTI (VE)–TEL.041/968270FAX 041/968962 E-MAIL JESOLO@GUARDIACOSTIERA.IT – SITO WEB WWW.JESOLO.GUARDIACOSTIERA.IT
ORDINANZA n. 23/2009
Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Jesolo:
VISTO: il Dispaccio n°82/044679/II in data 11.07.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla disciplina delle attività di ammaraggio, prelievo d’acqua e decollo dal mare degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
VISTO: il Dispaccio n. 83/045506/I in data 22.07.2004 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, riguardante lo stato di emergenza per la lotta aerea negli incendi boschivi;
VISTO: il D.M. 01/02/2006 per la liberalizzazione delle aviosuperfici/idrosuperfici ed elisuperfici;
VISTO: il Dispaccio n. 03.02/10162 del 07.07.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con cui è stata inviata la lettera circolare n. 4631 datata 25.06.2008 del Ministero dei Trasporti – Gabinetto del Ministro, con la quale sono stati impartiti gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti, sottolineando la necessità di disciplinare le attività di ammaraggio, prelievo d’acqua e decollo degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
RITENUTO: necessario prevedere una specifica disciplina per regolamentare le attività in mare durante le fasi di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei di giurisdizione del Circondario marittimo di Jesolo;
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VISTI: gli articoli 17 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima:
RENDE NOTO
- CHE NELLA ZONA DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI JESOLO (RICOMPRENDENTE I COMUNI DI JESOLO E CAVALLINO-TREPORTI), COMPRESA TRA LA DIGA NORD DELLA BOCCA DI PORTO DEL LIDO DI VENEZIA ESCLUSA E LA DIGA NORD DELLA FOCE DELLA “LAGUNA DEL MORT”
INCLUSA), POSSONO VERIFICARSI OPERAZIONI DI AMMARAGGIO E DECOLLO DI AEREOMOBILI OVVERO DI MESSA IN ACQUA DI CESTELLI DA PARTE DI ELICOTTERI IMPEGNATI NELLO SPEGNIMENTO DI INCENDI NEL TERRITORIO;
- CHE DETTE OPERAZIONI POSSONO AVVENIRE, NORMALMENTE, AD UNA DISTANZA SUPERIORE AI 1.000 METRI DALLA COSTA E AI 1.500 METRI DAI CANALI DI ACCESSO AI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI JESOLO:
ORDINA
Art. 1 Durante le operazioni di rifornimento/approvvigionamento di acqua di mare da parte di velivoli, tutte le unità navali in navigazione nello specchio acqueo interessato devono mantenersi ad una distanza superiore ad un miglio dall’aeromobile/elicottero impiegati.
Art. 2 Il Comandante del velivolo, almeno 30 minuti prima di iniziare le operazioni, deve, tramite VHF/FM canale 16 (156,800 Mhz) od anche tramite un responsabile di terra, informare l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo per concordare le modalità esecutive delle operazioni da effettuare e mantenere i contatti radio fino al termine delle suddette operazioni, parimenti, durante tutta la durata delle operazioni sulla superficie marina dovrà prestare ascolto continuo sul canale 16 suddetto e la stessa procedura dovrà essere eseguita ad ogni operazione di approvvigionamento/rifornimento di acqua di mare.
Per iniziare le suddette operazioni il pilota dell’aereomobile dovrà ricevere esplicito assenso dalla Sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo, che, a sua volta, provvederà a divulgare, via radio, apposito avviso ai naviganti dell’imminente inizio delle stesse.
Art. 3 Il Comandante del velivolo, durante le fasi di ammaraggio e decollo dal mare, deve prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di unità navali, di subacquei, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant’altro possa compromettere la sicurezza
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delle operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dagli stessi e, comunque, ad una distanza non inferiore ai 1.000 metri dalla costa o 1.500 metri dai canali di accesso ai porti.
Art. 4 In caso di avverse condizioni meteorologiche od altre cause che rendono complesse le operazioni, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo può autorizzare l’ammaraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento. Qualora ritenuto necessario in relazione alla gravità dell’emergenza connessa con l’esigenza di rifornimento d’acqua da parte dei Canadair, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo potrà eventualmente sospendere le attività portuali per tutta la durata dell’emergenza.
Art. 5 Non è consentito l’ammaraggio, il prelievo d’acqua ed il successivo decollo degli aeromobili nelle aree di seguito indicate:
nella porzione di specchio acqueo “rada” antistante il litorale del Comune di Cavallino- Treporti, riservata alla fonda delle navi in attesa di entrare a Venezia attraverso la bocca di Lido, così come disciplinata dall’Ordinanza n. 01/2008 emanata da quest’Ufficio in data 13/03/2008 e meglio indicata nello stralcio planimetrico allegato (All. 1);
nell’area di mare compresa in un cerchio del diametro di un miglio avente come centro il punto di coordinate geografiche Lat. 45° 25’ 43” N - Long. 012° 27’ 12” E, corrispondente al tratto del litorale del Comune di Cavallino-Treporti antistante il camping “Marina di Venezia”
ove è stato istituito con Ordinanza n. 26/08 del 30/09/2008, un campo di regata permanente per l’effettuazione di manifestazione veliche sportive, meglio indicato nello stralcio planimetrico allegato (All. 1);
nelle aree di mare del Circondario marittimo, antistanti la foce del fiume Sile, ove sono ubicati impianti di molluschicoltura, così come sotto elencate e meglio individuate nell’allegato stralcio planimetrico (All. 2):
“Sile Società Agricola Cooperativa s.r.l.”
Punto a’) Lat. 45° 27’.10 N – Long. 012° 34’.20 E Punto b’) Lat. 45° 27’.50 N – Long. 012° 35’.50 E Punto c’) Lat. 45° 27’.00 N – Long. 012° 35’.90 E Punto d’) Lat. 45° 26’.50 N – Long. 012° 34’.40 E
“Società Agricola ADRIAMAR s.a.s.”
Punto 1) Lat. 45° 26’.40 N – Long. 012° 34’.50 E Punto 2) Lat. 45° 26’.65 N – Long. 012° 35’.20 E
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Punto 3) Lat. 45° 26’.40 N – Long. 012° 35’.35 E Punto 4) Lat. 45° 26’.15 N – Long. 012° 34’.65 E
Art. 6 La presente Ordinanza, emanata nell’ambito delle competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione e dei controlli di polizia marittima, non esime il Comandante dell’aeromobilie/elicottero che verrà utilizzato per effettuare le attività di ammaraggio, prelievo d’acqua e decollo degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi di che trattasi, dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
L’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo e ferme restando le responsabilità civili e penali per danni a persone, animali e cose derivanti dal comportamento dei trasgressori, ai sensi:
dell’art. 53, comma 3 del D.Lvo n. 171/2005;
delle norme sanzionatorie contenute nel D.Lgs. n. 152/2006;
dell’art. 1164 e/o 1174 del Codice della Navigazione;
negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell’art.1231 del Codice della Navigazione.
Art. 7 E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all’Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:
a) trasmissione ai Comuni di giurisdizione ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
b) divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
c) inserimento nel sito web di questo Comando: www.jesolo.guardiacostiera.it;
d) invio a consorzi di spiagge, concessionari demaniali, circoli nautici, associazioni/federazioni veliche, cooperative di pesca, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonchè di darne conoscenza al proprio personale/associati.
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Jesolo, 22.06.2009 F.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco TOGNAZZONI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/199
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Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 23 del 22 giugno 2009
Rada per ormeggio unità navali alla fonda in attesa di entrare nel porto di Venezia (Ord. n. 01 del 13/03/2008 di Circomare Jesolo) Campo di regata permanente
(Ord. n. 26 del 30/09/2008 di Circomare Jesolo)
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Allegato n. 2 all’Ordinanza n. 23 del 22 giugno 2009
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Allegato n. 2 all’Ordinanza n. del Allegato n. 2 all’Ordinanza n. 23 del 22 giugno 2009