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con la presente ho l onore di informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni per quanto riguarda il regime in oggetto.

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S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I - 00194 Roma

Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20/VII/2005 C(2005) 2855

Oggetto: Aiuto di Stato/ Italia (Veneto) Aiuto N 510/2004

Aiuti alla certificazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli di qualità: articoli 50 e 51 della Legge regionale 40/2003.

Signor Ministro,

con la presente ho l’onore di informarLa che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni per quanto riguarda il regime in oggetto.

Nel prendere la suddetta decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

I. PROCEDIMENTO

1. Con lettera del 28.10.2004, protocollata il 3.11.2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato il regime in oggetto alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2. Con lettera del 3 giugno 2005, protocollata il 7 giugno 2005, sono state trasmesse le informazioni complementari.

II DESCRIZIONE II. 1 Misura

3. La misura in questione riguarda aiuti per l'introduzione dei sistemi di tracciabilità e rilascio di attestati di qualità. Questi aiuti, che sono già esentati per le PMI, sono

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concessi, nell’ambito della misura notificata, soltanto alle grandi imprese alle stesse condizioni e tassi applicabili per le PMI sulla base del Regolamento 1/20041.

4. Il presente regime prevede aiuti destinati a finanziare le attività seguenti:

a) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto;

b) consulenze e servizi analoghi per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9 000 o 14 000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) o di sistemi di audit ambientale;

c) costi della formazione del personale finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP;

d) copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

e) copertura dei costi di controlli non ordinari effettuati da organismi terzi in relazione alla qualità del processo e dei prodotti;

f) copertura dei costi delle misure di controllo adottate per garantire l'autenticità delle denominazioni d'origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio;

g) copertura dei costi dei controlli effettuati da altri enti responsabili per la supervisione dell'uso dei marchi di qualità nell'ambito dei regimi riconosciuti sulla garanzia di qualità.

5. Il regime può anche finanziare investimenti necessari destinati a modernizzare gli impianti di produzione. L’aiuto non copre gli investimenti aventi spese ammissibili superiori a 25 milioni di euro o per le quali l'importo effettivo dell'aiuto sarà superiore a 12 milioni di euro.

II. 2 Intensità dell’aiuto

6. L'ammontare degli aiuti dettagliati al punto 4 sopra (da a) a d) è limitato a 100.000 € per beneficiario e per periodo di tre anni. L'ammontare degli aiuti destinati a coprire il costo delle misure di controllo attuate per garantire la copertura dei costi delle misure di controllo adottate per garantire l'autenticità delle denominazioni d'origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio è pari al 100% ed è ridotto gradualmente di 20 punti percentuale ogni anno per un massimo di 5 anni. Gli aiuti destinati a coprire i costi dei controlli effettuati da altri enti responsabili per la supervisione dell'uso dei marchi di qualità nell'ambito dei regimi riconosciuti sulla garanzia di qualità sono ridotti gradualmente fino alla loro eliminazione entro sette anni a partire dalla loro istituzione. Gli aiuti destinati a coprire i costi dei controlli che riguardano i metodi di produzione biologica sono accordati fino a concorrenza del 100% dei costi reali sopportati e soltanto per i metodi di produzione biologici applicati nel quadro del regolamento (CEE) n° 2092/91.

II. 3 Stanziamento

7. Per l’intervento è previsto uno stanziamento di 300.000 € .

1 GU L 001 del 3.1.2004.

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II. 4 Durata

8. Fino al 31.12.2009.

III VALUTAZIONE III. 1 Esistenza dell’aiuto.

9. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

10. La misura in oggetto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, poiché essa comporta un vantaggio per le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in un settore caratterizzato da una forte concorrenza2 e, in quanto tale, essa falsa o minaccia di falsare la concorrenza e di incidere negativamente sugli scambi tra gli Stati membri.

III. 2 Compatibilità dell' aiuto.

11. L'aiuto in oggetto può considerarsi compatibile con il mercato comune solo se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Nella fattispecie, tenuto conto della natura del regime notificato, l'unica deroga applicabile è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

12. La misura riguarda aiuti a grandi aziende e quindi ad essa non si applica il regolamento n. 1/2004.

13. Nel valutare gli aiuti per questi tipi di aiuti, la Commissione applica i punti 4 e 13 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (nel prosieguo

“gli orientamenti”)3

14. Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto in questione si riferisce esclusivamente ai prodotti di qualità, previsti dai regolamenti: 2081/19924, 2082/19925, 2092/19916, ai vini di qualità prodotti in regioni determinate

2Considerando solo la produzione di cereali, la produzione del Veneto ammonta a 2 442 200 tonnellate rispetto alle 17 864 400 tonnellate dell'Italia.

3 GU C 232 del 12.8.2000.

4Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 pag. 0001 – 0008).

5Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 pag. 0009 – 0014).

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(V.Q.P.R.D..) ed ai marchi di qualità previsti dalla normativa comunitaria. Si tratta unicamente dei prodotti di qualità previsti dall'articolo 24 ter paragrafi 2 e 3 del regolamento 1783/20037. I sistemi di tracciabilità riguardano soltanto quelli previsti dal regolamento 178/2002 8 e sono applicabili fino alla scadenza stabilita in tale regolamento, salvo il caso in cui le condizioni di tracciabilità finanziate prevedano obblighi superiori rispetto a quelli previsti da questo regolamento.

15. I controlli sono effettuati da o per conto di terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome o organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità.

16. Gli agricoltori possono scegliere liberamente il prestatore di servizi. Qualora un organismo intermedio, come un consorzio o un distretto rurale, sia incaricato della gestione dell'aiuto (senza tuttavia esserne beneficiario), l'aiuto è accessibile a tutti gli agricoltori eleggibili che esercitano nella zona interessata, a condizioni obiettivamente definite, senza che il vantaggio dell'aiuto sia riservato ai soli membri di tale organismo intermedio. Il contributo alle spese amministrative del gruppo o dell'organismo intermedio è limitato ai soli costi afferenti alla fornitura del servizio.

17. Gli aiuti a copertura dei costi dei controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualità del processo e ai prodotti sono chiaramente esclusi

18. L’intensità degli aiuti, dettagliata al punto 6 sopra, è compatibile con quella prevista al punto 13 degli Orientamenti. Lo stesso beneficiario può ricevere aiuti a titolo di differenti misure considerate dal regime. Le autorità italiane hanno garantito che la regione ha organizzato un sistema informatico che permette di controllare, a livello delle singole imprese, che il tasso massimo d'aiuto non sia superato.

19. Per quanto riguarda gli investimenti necessari per la modernizzazione degli impianti di produzione, le autorità italiane hanno garantito il rispetto del punto 4 degli Orientamenti. Gli aiuti saranno pertanto concessi soltanto a:

- le aziende agricole di cui si possa comprovare la redditività mediante la valutazione delle prospettive;

6Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Gazzetta ufficiale n. L 198 del 22/07/1991 pag. 0001 – 0015).

7Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n.

1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (Gazzetta ufficiale n. L 270 del 21/10/2003 pag. 0070 – 0077).

8Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/2002 pag. 0001 – 0024).

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- le aziende agricole il cui conduttore possieda le conoscenze o le competenze professionali adeguate;

- le aziende agricole che soddisfino i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

20. Gli investimenti non comportano un aumento della capacità produttiva dell’azienda e non riguardano prodotti per il quali vigono restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello di singole aziende.

21. Le spese ammissibili sono: la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili; nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici e le spese generali, per esempio gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12%. Gli aiuti non superano il limite degli investimenti totali fissato dallo Stato membro, in conformità all'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale9.

22. Ad aiuti per gli investimenti nel settore della produzione sono limitati al 40% o il 50%

nelle zone svantaggiate. Per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione, i tassi d'aiuto ammontano al 40% delle spese eleggibili o al 50%

nelle regioni obiettivo 1.

23. Le autorità italiane hanno confermato che sono stati valutati correttamente l’esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti interessati, i tipi di investimento e le capacità presenti e future.

24. L’aiuto non riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti che imitano o che sostituiscono il latte e i prodotti lattieri, né la trasformazione e la commercializzazione nel settore dello zucchero.

25. Alla luce di queste informazioni, la Commissione può considerare che il regime di aiuto notificato è conforme alle norme relative agli aiuti di Stato di cui ai punti 4 e 13 degli orientamenti. In virtù delle norme sopra esposte, gli aiuti in questione possono beneficiare della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

IV. DECISIONE

26. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha deciso che gli aiuti in oggetto possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, quali aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

27. Ove la presente lettera contenesse informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine

9 Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1999 pag. 0080 – 0102).

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indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/.

La richiesta dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione H. 2 - Concorrenza

Ufficio L 130 - 5/128 B-1049 Bruxelles Fax: (+322) 2967672

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

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