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REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

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(1)

'09

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOVARA

La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice det Lavoro, ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

(2)

AZIENDA SANITARIA

PROVTNCIA t

dell'Amministrazione Provinciale nella persona dell'Aw' che la rappresenta e difende per delega in atti

RESISTENTE Oggetto: esenzione ticket e Écriziona nalle listo speciali di colloca'

mento.

CONCLUSIONI DEL RIGORRENTE: come da ricorso depositato in data 13 maggio 2008.

CONCLUSIONI DELL, INPS: come da memoria deposiiata in cancelleria in dala 13 agosto 2008.

costituzione depositata id data 5 settembre 2008'

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro de- positato in data 13 maggio 2008 veniva in giudizio l'lnps,

l'accertamento det diritto alla esenzione alla partecipazionè alla spesa sa- nitaria e alla iscriaone nelle liste speciali di collocamento'

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Si costituivano in giudizio l'lnps e la Provincia i ,.ipendo preli- minarmente Ia propria carenza di legittimazione al giudizio e contestando nel merito la fondatezza del ricorso. L'lnps rilevava che l,lstituto non possa ritenersi legittimato in giudizi in cui non venga richiesta alcuna prowidenza di invalidità civile ed il cui il grado di invalidità sia finalizzato a benefici non consistenti in prestazioni. La Provincia Oillld"du".u" che veniva ri- chiesto un accertamento giurisdizionale icui presupposti non erano nem- meno venuti ad esistenza ed in assenza allo stato di islanze rivolte alla Provincia di Novara che polessero essere dalla medesima valutate.

La Azienda Sanitarìa Locale - fèante la regolari- tà della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non si co- stituiva in giudizio e ne veniva dichiarala la contumacia.

Eseguita consulenza tecnjca medico legale, all'udienza del 2l gennaio 2009, èsaurita la discussione orale, la causa veniva decisa con dispositi- vo di cui veniva data immediala lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Hrovrncta dl ,,s hanno preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

AI riguardo parte ricorrenle ha precisato in ricorso di aver convenuto in giudizio la Provincia di!,. iativamente alla domanda di iscrizione

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nelle liste speciali.di collocamento obbligatorio, atteso che ai sensi della legge 68/1999 gli aventi diritto al collocamènto mirato che risultano disoc-

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cupati vengono lscritti su istanza dell'interessato nell'apposito elenco tenu- to dagli uffici mmpetenti dèlla Provincia, ed affinché I'accertamento del re- ouisito sanitario oossa fare stato anche nei confronti della medesima.

I

Deve rilenersi sussistente la legittimazione passiva dell'lnps in ordine I all'accertamento dello stalo di invalidità, presupposto per la concessione dei benefici richiesti, attese le competenze in materia attribuite all'lstituto € sensi del decreto legge 30 marzo 2007 "Attuazione dell'articolo 10 del de- creto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248 concemente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'lnps".

Osserva inoltre la giurisprudènza della Suprema Corte che "Nelle contro- versie proposte dopo il 3 settembre 1998 aventi ad oggetto il diritto a pre- stazioni assistenziali secondo la disciplina di cui all'art. 130 del D.Lgs. n.

112 del 1998, il soggetto legittimato passivamente è l'lnps, nei cui confronti lo stato di invalidità va accertato irí via incideniale senza necessità di pro- muovere un doppio giudizio (per l'accertamento deìle condizioni sanitarie e

\ per il conseguimento delle prestazioni); va invece esclusa, in base allaj predetta disciplina, I'ammissibilità di un'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, mentre nelìe controversie in cui tale stato si confi- gura come un presupposto logico, rispetto ai benefici (diversi dalle presta- zioni economiche) richiesti dall'invalido, è legittimato passivamente il sog-

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getto obbligato psr leggo s roddirfrn lr fpdfl

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l'interèssato (Cass. 2 aprilo 2004 n. 6686), :' Come osservato dalla Suprema Corlè, atterl I llml0

l'accertamento del requisito sanitario non potfobba lrra I

)porti autonomi € dlstlntl dl qucfi p;1 'r':1 quali il giudicato medesimo è intervenuto e I'unica strada p€rcorÎibtl' dd'

I'interessato per richiedere in giudizio i benefici ricollegati all'invalidita' dF versi dalle prestazioni economiche, è la proposizione della domanda nel confronti deltitolare dal lato passiYo della pretesa fatta valere

\J Deve pertanto ritenersi sussistente ia legittimazione passiva al giudizio del' la Azienda Sanitaria Locale' ìzione al capo della domanda relativo alla esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria e della Provincia di

n relazione al capo della domanda relativo alla iscrilone nelle li- ste speciali di collocamento obbligatorio.

Per ouanlo conceme il merito délla controversia il ricorso è fondato e meri- ta accoglimento nei termini di seguito riportati.

ll consulente tecnico, Dott.

n'aoDrofondita disamina degli elementi clhici e medico legali raccolti' è giunto alla conclusione che appare giustificato considelare il riconente in- valido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 55%

(cinquantacinque per cento) della totale capacità a far parte dal 20 aprile 2007, epoca di presentazione della domanda di invalìdità civile'

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:

La relazione, ampiamente e diligentemenle motivata, è esente da vizi lo- gici, le sue risultanze, perciò, appaiono razionali e meritevoli di accogli- mento.

Attese le conclusioni del Consulente d'ufficio deve èssere riconosciuto in ----__f-

capo a

: @ lo status giuridico di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55% (cinquantacin- que per cento) accertato alla data del 20 aprile 2OO7 data di presentazione della domanda di invalidità civile, con il conseguente diritto del ricorente ad ottenere la iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, ai sensi della legge 48211968, modificata dal decreto tegislativo n. 559/1988 e dalla legge 68i 1999.

Deve essere respinta la domanda relativa alla esenzione alla partecipazio- ne alla spesa sanitaria, ai sensi della L. 482|t968, modificata dal decreto legislativo n. 559/1988 e dalla legge 68/1999, non essendo stato accertata invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari ad almeno il 67%.

ll parziale accoglimento della domanda costituisce giustificato motivo la compensazione delle spese di lite tra l'lnps e parte ricorrente nella sura della metà.

Devono essere definitivamente poste a carico dell'lnps Ie spese della con- sulenza tecnica già separatamenle liquidate, con compensazione delle spese di giudizio tra parte riconente e la Provincia dii

per mi-

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Si dà atto che Der errore materiale, di cui si procede alla correzione, nel di- soositivo letto in udienza era stata dichiarata la compensazione delle spe- se di giudizio anche tra parte ricorrente e la Azienda Sanìtariail.. : ; qi rimasta contumace e nei cui confronti non ha avuto acco- glimento la domanda proposta.

P.Q.M.

ll Giudice del lavoro;

Visti gfi artt. 442 e 429 c.p.c., defnitivamente pronunciando, con senten- za per legge prowìsoriamente esecutiva a norma dell'a''.447 c.p.c.:

zione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55% (cinquan- tacinque per cento), accertato alla data del 20 aprile 2007, e dichiara il di- ritto del ricorrente alla iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbliga- torio.

Condanna I lnps al pagamento délle spese di giudizio a favore del ricorren- te che si liquidano in € 590,00 complessivi per diritti ed onorari, oltre lva e Cpa, così già compensate nella misura della metà, da dìstrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.

Dichiara compensate le spese di giudizio tra parte ricorrente e la Provincia definitivamente a carico dell'lnps, le spese della consu- Ienza tecnica già separatamente liquidate.

Novara, 21 gennaio 2009.

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