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Anzianità di servizio e qualifica dei magistrati da designare per la costituzione delle Commissioni di esame per Avvocato.

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Anzianità di servizio e qualifica dei magistrati da designare per la costituzione delle Commissioni di esame per Avvocato.

(Risposta a quesito del 27 novembre 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 27 novembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

“letto il quesito formulato dal Presidente del Tribunale di …, il quale chiedeva chiarimenti in merito all'anzianità di servizio richiesta ai magistrati per poter comporre la Commissione per l'esame di avvocato, atteso che la qualifica di consigliere di Corte di appello, prescritta dal R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, come modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, non è più prevista dal vigente ordinamento giudiziario;

rilevato che il Ministero della Giustizia, cui era stato rivolto il medesimo quesito, con nota pervenuta in data 6 novembre 2008, ha considerato che “alla luce della riforma dell'Ordinamento Giudiziario che ha abrogato la qualifica di “consigliere di Corte d'appello” e ai fini dell'applicazione e del coordinamento di tale normativa con quella che regola i requisiti richiesti per i componenti delle commissioni per l'accesso alla professione forense, possa essere ritenuta sufficiente, per i magistrati da designare e, poi, nominare “la seconda valutazione di professionalità” (ovvero un'anzianità di servizio del magistrato pari ad otto anni)”;

- rilevato che nella sopra citata nota è precisato che la conclusione raggiunta si giustifica

“non solo in ragione del dettato legislativo che prevede per il conferimento della funzione di consigliere di Corte d'Appello è ora sufficiente la “seconda valutazione di professionalità” (quindi un'anzianità di servizio pari ad otto anni), ma anche in virtù di oggettive esigenze e considerazioni connesse alle sempre maggiori difficoltà, per i Capi degli Uffici Giudiziari, di individuare congrui numeri di magistrati da designare per le funzioni di componente delle commissione di esame avvocato, senza sguarnire in modo eccessivo gli Uffici, oberati da pesanti e noti carichi di lavoro”;

- ritenuto di poter condividere pienamente la conclusione cui giunge il Ministero della giustizia, avute presenti non solo le valutazioni di opportunità da esso operate ma, soprattutto, il disposto normativo di cui agli artt. 10, comma IV, e 12, comma III, D.Lgs. 160/2006;

- rilevato, invero, che in base alle norme richiamate per il conferimento delle funzioni di secondo grado, sia giudicanti sia requirenti, è richiesto “il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità”;

- ritenuto, pertanto, che, in base all'inquadramento professionale dei magistrati disciplinato dal D.lgs. 160/2006, essendo venuto meno il precedente modello di progressione in carriera articolato sulle qualifiche, per l'individuazione dell'anzianità necessaria per comporre le commissioni in oggetto occorra riferirsi esclusivamente alle valutazioni di professionalità, come conseguite all'esito della ordinaria verifica quadriennale, introdotta e disciplinata dall'art. 11 D.Lgs.

160/2006;

- rilevato, quindi, che per l'accesso alle funzioni d'appello è oggi richiesto il conseguimento, quanto meno, della seconda valutazione di professionalità e che, pertanto, a tale conseguimento occorre fare riferimento;

- ritenuto di diffondere la delibera a tutti gli Uffici stante il rilevante interesse della questione affrontata;

delibera

- di rispondere al quesito nel senso che i magistrati chiamati a comporre le commissioni per l'esame di avvocato ai sensi dell'art. 22, comma VI, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 devono aver conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità;

- di diffondere la delibera a tutti gli Uffici.”.

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