( ^SPEDALI R ! U N i l i
GENERALE
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eiioA.P.S.
n. 5106/200'
Company srl avverso sentenza t. 1166,01/C)/Opposizione
IL DIRETTORE GENERALE
Numero 0^\ ^ /-^ó~-
Pag.Data ?n filli. 2014
12 0 GIÙ. 2014
271/2013 Tribunale Civile di ituzione - Conferimento
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l'attestazione Responsabile della S.O. Gestione Economico-Finanziaria;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
1. Resistere all'appello - il cui atto di citazione è allegato in copia alla presente determina quale parte integrante e sostanziale - proposto da APS Company srl innanzi alla Corte di Appello di
Ancona avverso la sentenza n. 1271/2013 emessa in data 13/09/2013 dal Giudice del Tribunale
di Ancona nella causa civile n. 5106/2009 RG, di cui è cenno nel documento istruttorio.
2. Conferire, a tal fine, incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda al Prof. Avv. Vito Iorio, eleggendo domicilio con il predetto legale, per il procedimento di cui trattasi, presso il Direttore della S.O. Affari Generali di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, Dr.ssa Donatella Amodio, in Via Conca n. 71 - 60126 Ancona.
3. Dare atto che gli oneri economici conseguenti sono stati preventivati complessivamente dal predetto legale in presumibili € 47.247,77 sulla base del valore medio di liquidazione dello
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Numero ^/\ 3> (ò^~
O S P E D A L I
R r U N i T I Data
2 0 GIÙ. 2014
scaglione di riferimento "valore causa superiore ad € 1.500.000,00" ex D.M. 55/2014 - salvo verifica all'esito del giudizio in relazione all'attività effettivamente espletata - e saranno contabilizzati nell'anno in cui sarà emessa la parcella, a costo sul conto CO.GÈ. 05.21.03.03.01
"Spese legali" per la parte di competenza e, per la parte relativa agli esercizi precedenti, utilizzando le disponibilità del "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" conto CO.GÈ.
02.02.03.01.01.
4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i. .
// Direttore S.O. attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle disposizioni vigenti.
I^RFTTORE GENERALE,
(Paolo palassi)
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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DIRETTORE
S.O/AFFARI GENERALI (Dr^sfi (pqfi]ia^el[a. Arppafo)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Nadia Storti)
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OSPEDALI R [UN] ! 1
Premesso che:
Numero %}> IL&-
Data ? Q GIÙ. 2014
S.O. AFFARI GENERALI
In data 28 settembre 2009 l'Avv. Maurizio Barbieri ha notificato, in nome e per conto della A.P.S. Company srl, ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 1111/09 - 3939/09 RG munito di formula esecutiva. Il Giudice adito ha riconosciuto il diritto dell'istante e ha ingiunto all'Azienda il pagamento della somma di € 2.055.858,59 oltre interessi maturati dalla scadenza delle fatture sino al saldo nonché delle spese di procedura, spese generali, diritti, onorari, IVA e CAP come per legge autorizzando, in difetto, l'esecuzione provvisoria del Decreto.
Contestualmente, è stato notificato atto di precetto con intimazione al pagamento, entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla notifica medesima, della complessiva somma di
€ 3.114.971,61, comprensiva di: capitale (€ 2.055.858,89), interessi moratori al 22 maggio 2009 (€ 1.051.942,95), spese, onorari e diritti come indicato nel precetto stesso, oltre agli interessi successivi al 22 maggio 2009.
con determina n. 390/DG del 02/10/2009 questa Azienda ha conferito all'Avv. Vito Iorio incarico di proporre opposizione al suddetto ricorso, con istanza di sospensione della provvisoria esecutività dello stesso - RG n. 5106/2009;
in data 28/12/2009 il Giudice del Tribunale di Ancona ha emesso ordinanza non impugnabile, in via interinale, con la quale ha revocato la provvisoria esecutività del DJ. sopra citato;
Considerato che:
il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1271/2013 del 13/09/2013:
a) ha accolto parzialmente l'opposizione proposta avverso il DJ. n. 1111/2009 - RG 3939/2009 e, per l'effetto:
ha revocato il decreto ingiuntivo,
ha condannato l'Azienda "a pagare in favore di A.P.S. Company s.r.l. la somma di € 1.687.449,29 oltre interessi legali dal dovuto al saldo",
b) ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'Azienda,
e) ha liquidato "le spese di giudizio in favore dell'opposta in complessivi € 20.250,00 per competenze oltre accessori come per legge", compensandole per 1A e condannando l'opponente al rimborso in favore dell'opposta della residua parte, oltre al rimborso, in misura pari a 3A, delle spese di CTU liquidate in complessivi € 35.750,00 di cui 750,00 per spese, oltre accessori come per legge";
avverso tale sentenza A.P.S. Company srl ha proposto appello - allegato in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale - notificato direttamente al legale aziendale;
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OSPEDALI R ! U N ÌT I
Numero !^J Z, /3Ó-
Data 2 0 GIÙ, '2014
• /'/Ai/v. V/'fo /or/o ha evidenziato l'opportunità/necessità di opporre resistenza al suddetto appello;
• preso atto di quanto sopra, sentita la Direzione Generale, per le vie brevi è stato contattato il suddetto legale, che ha accettato formalmente l'incarico propostogli, fornendo contestualmente il relativo preventivo di spesa - ammontante complessivamente ad € 47.247,77 - redatto sulla base del valore medio di liquidazione dello scaglione di riferimento "valore causa superiore ad € 1.500.000,00" ex D.M. 55/2014 - salvo verifica all'esito del giudizio in relazione all'attività effettivamente espletata;
Si propone l'adozione di apposita determina al fine di:
1) Resistere all'appello - il cui atto di citazione è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale - proposto da APS Company srl innanzi alla Corte di Appello di Ancona avverso la
sentenza n. 1271/2013 emessa in data 13/09/2013 dal Giudice del Tribunale di Ancona nella
causa civile n. 5106/2009 RG, di cui sopra è cenno.
2) Conferire, a tal fine, incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda al Prof. Avv. Vito Iorio, eleggendo domicilio con il predetto legale, per il procedimento di cui trattasi, presso il Direttore della S.O. Affari Generali di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, Dr.ssa Donatella Amodio,
in Via Conca n. 71 - 60126 Ancona.
3) Dare atto gli oneri economici conseguenti sono stati preventivati complessivamente dal predetto legale in presumibili € 47.247,77 sulla base del valore medio di liquidazione dello scaglione di riferimento "valore causa superiore ad € 1.500.000,00" ex D.M. 55/2014 - salvo verifica all'esito del giudizio in relazione all'attività effettivamente espletata - e saranno contabilizzati nell'anno in cui sarà emessa la parcella, a costo sul conto CO. GÈ. 05.21.03.03.01 "Spese legali" per la parte di competenza e, per la parte relativa agli esercizi precedenti, utilizzando le disponibilità del
"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" conto CO.GÈ. 02.02.03.01.01.
Si dà atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).
L' Addetto all'Istruttoria L'Assistente Amministrativo
^.ra/poninLPaola) '
Il Responsabile del Procedimento rigente Amministrativo
(Dr<5TO^OTd^
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Numero *X// Z, A»(S-
d^ 2.Q GUI. 2014
ATTESTAZIONE S.O. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:
Si attesta che gli oneri economici di cui al presente atto, stimati complessivamente in presumibili
€ 47.247,77 saranno contabilizzati nell'anno di emissione della parcella, a costo sul conto Co.Gè.
05.21.03.03.01 " Spese legali" per la parte di competenza e, per la parte relativa agli esercizi precedenti, utilizzando le disponibilità del "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" conto
Co.Ge. 02.02.03.01.01.
Atto di citazione in appello APS Company srl
Il Direttore S.O.
Gestione Economico-Finanziaria
(Dr.ssa Maria Cristina Vitali)
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Piazza del Plebiscito, 55 - 60121 ANCONA Tel. 07157205 - Fax 07155722 maurizio.barbieri@pec-ordineavvocatiancona.it
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Atto di citazione in appello
La A.P.S. COMPANY s.r.l., corrente in Jesi (Ancona) - Via Pasquinelli 7 (C.F. 01265410439), in persona dell'amministratore delegato dott. Paolo Mattei, rappresentata e difesa dall'avvocato (C.F. BRB MR- Z40L29A271G) giusta delega a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stes so sito in Ancona Piazza del Plebiscito 55, il quale di chiara di voler ricevere le comunicazioni relative al
presente giudizio al n. 07155722 PEC maurizio.barbieri@pec-
ordineavvocatiancona.it),
CITA
L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI UM
BERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA, in persona del legale rappresentante prò tempore, con sede in Anco na, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Iorio, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata preso lo
studio dell'avv. Lorenzo Gnocchini sito in Ancona C.so
Stamira, 24, a comparire avanti alla Corte di appello di Ancona - Sezione e Consigliere designandi all'udienza che sarà tenuta il giorno 5 luglio 2014 alle ore 9 e seguen ti, per ivi sentirsi accogliere le conclusioni in appres
so formulate e con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi e
nelle forme stabilite dagli artt. 166 e segg. del codice di procedura civile e con l'avvertimento che la costitu
zione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 di detto codice e che, in assenza
di costituzione, si procederà in sua contumacia.
* * * * * * * *
I) Con atto di citazione notificato in data 5/11/09
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali
Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi di
Ancona (in appresso soltanto "Azienda") ha pro posto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1111/09 del Tribunale di Ancona - Giudice dottor
Marco Bonivento, che le ingiungeva di pagare im mediatamente alla A.P.S. Company s.r.l. (in ap presso solo "APS") la somma di euro 2.055.858,59 oltre interessi monitori ex artt. 4 e 5 D. Lgs.
231/2002 su ogni fattura insoluta e spese, chie dendo anche la sospensione della provvisoria esecuzione e dell'atto di precetto contestual
mente notificato.
Si costituiva nella causa iscritta al n. 5106/09 la APS contestando integralmente l'opposizione e ri badendo la legittimità del credito dalla stessa van
tato.
Veniva esperita consulenza tecnica al fine di accertare la sussistenza degli inadempimenti conte-
stati dalla Azienda ospedaliera.
Con sentenza n. 1271/13 pubblicata in data 17/9/13 il Tribunale civile di Ancona - Giudice Unico dottoressa F. Ercolini ha:
a) accolto parzialmente l'opposizione proposta av verso il decreto ingiuntivo in oggetto;
b) revocato il decreto ingiuntivo;
e) condannato l'Azienda Ospedaliera opposta a paga re alla APS la somma di € 1.687.449,29 oltre
interessi legali dal dovuto al saldo;
d) rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall' opponente.
II) La Aps è pertanto costretta ad impugnare la pre detta sentenza limitatamente al punto in cui, accogliendo parzialmente l'opposizione:
a)non
ritiene dovuto alla APS l'importo di €368.409,60 relativo a l l a fattura n.59 del
4.4.06 emessa per "Lavori di modifica dell'im
pianto di climatizzazione a servizio della pa lazzina malattie infettive" non ritenendo rag giunta la prova in merito la fatto che "tali lavo
ri siano stati ordinati e comunque eseguiti, né sono statiforniti ele menti checonsentono una quantificazione del valore dell'opera ";
b) condanna la opponente al pagamento degli inte ressi legali sulla somma di € 1.687.449,29, an-
ziche degli "interessi moratori ex D. Lgs 9/10/2002 n. 231 su ogni fattura insoluta sino al saldo" come disposto nel decreto
ingiuntivo opposto.
A) In merito al primo aspetto rileviamo che il Giu dice di primo grado avrebbe dovuto rilevare che solamente in sede di opposizione la Azienda Ospedaliera ha contestato i lavori di cui alla predetta fattura, asserendo (dopo ben tre anni dalla loro fatturazione) di non averli mai or dinati né collaudati.
Dagli atti di causa risulta infatti che l'Azi enda Ospedaliera, al fine di sottrarsi al pagamento delle proprie obbligazioni, ha sempre e solamente eccepito asseriti inadempimenti e/o vizi nell'esecu zione di opere relative alle altre fatture azionate in via monitoria (diverse alla n.59) tutti peraltro disattesi dal Collegio peritale e dal Giudice di primo grado.
Si legge infatti a pag. 11 dell'atto di opposi
zione avversario che:
"con nota del 28.04.2006 (documento 11) il responsabile del procedimento,
richiamate le precedenti contestazioni alla R. T.I. dispone la sospensione di
tutti i pagamenti ....E con successiva nota dell'8.09.2006 (Documento 12)sempre indirizzata alla RTI,... sospende le fatture indicate nell'allegato ivi
comprese le fatture poste alla base del opposto decreto ingiuntivo. Con successivo fax del 12.09.2006 indirizzato all'APS Company srl (documento 12
bis) sempre il responsabile del procedimento comunica l'elenco aggiornato dellefatture sospese - di cui al precedente documento 12 - ed oraposte afon damento dell'opposto dJ. ... Successivamente ... L'Amministrazione si è di chiarata disponibile a liquidare le fatture sospese a condizione che A.P.S.
Company esibisse almeno la documentazione comprovante l'avvenuta esecu zione degli interventi di manutenzione ordinaria e preventiva " .
La giurisprudenza di merito e legittimità è univoca nell'affermare che "\a fattura commerciale, avuto ri guardo alla suaformazione unilaterale ed allafunzione difar risultare docu
mentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra
gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazioneindirizzata ali 'altra parte difatti concernenti un rapporto già costituito; ne consegue che, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, lafattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite,
specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le
fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto" (vedi per tutte
Cass. 6502/98; 13651/06).
Nella fattispecie non solo controparte non ha
contestato la fattura in esame nei tre anni antece
denti il giudizio di opposizione ma, in tale sede, ha più volte implicitamente ammesso di averla rice
vuta ed accettata.
Tale circostanza fa sì che l'APS opposta abbia
pienamente assolto all'onere della prova posto a suo
carico dalla legge, mentre spettava alla Azienda op
ponente fornire la prova delle proprie eccezioni.Riteniamo pertanto che la sentenza impugnata sia in parte qua del tutto illegittima e chiediamo che l'adita Corte, in parziale riforma della stessa e a conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui è causa, condannare l'Azienda Ospedaliera anche al pa gamento della somma di euro 368.409,60 oltre ingiun
ti interessi moratori.
B) Relativamente alla pronuncia sugli interessi ri teniamo che la sentenza sia, probabilmente, af fetta da una mera svista in quanto il Giudice di primo grado non si è avveduto del fatto che nel decreto ingiuntivo opposto gli interessi erano indicati facendo riferimento agli interessi moratori ex D. Lgs 9/10/2002 n. 231 su ognifattura insoluta sino al saldo, sicura
mente dovuti nellafattispecie trattandosi di corrispettivi dovuti per tran
sazioni commerciali e non essendo tali mai stati contestati ex advero.
Qualora ciò non fosse, la sentenza de quo, ol tre ad essere palesemente errata, sarebbe anche del tutto priva di motivazione in quanto non contiene in
alcun modo il ragionamento logico giuridico seguito dal Giudice per negare (se così fosse) l'applicazi
one degli interessi come richiesti dal creditore
istante e disposti dal Giudice della procedura moni
toria .
C) All'accoglimento del presente appello dovrà con
seguire la condanna a carico dell'Azienda Ospedalie-
ra delle integrali spese della procedura monitoria e del primo e secondo grado del giudizio.
Allo stato pertanto si formuliamo le seguenti
CONCLUSIONI
Per le suddette ragioni e per le altre da dedurre, se d'uopo, nel corso del giudizio,
si chiede e si conclude
che l'Ili.ma corte di Appello di Ancona, contrariis re- jectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, vo glia, ad ulteriore conferma del decreto ingiuntivo n.
1111/2009, condannare l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto 1° - G.M. lancisi G. Salesi di
Ancona, in persona del suolegale rappresentante pro-tem pore, al pagamento in favore della A.P.S. COMPANY s.r.l.
anche della somma di euro 368.409,60 e così complessiva mente della somma di euro 2.055.858,59 oltre gli interes si monitori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 9/10/2002 e 231 su ogni fattura insoluta sino al saldo ed oltre le spese della procedura monitoria ed integralmente delle spese di causa di primo e secondo grado.
Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro 360.000,00.
Si allegano .
1)Copia sentenza impugnata.
2)Fascicolo primo grado.
Ancona 13 marzo 2014
A w . Maurizio Barbieri
RELATA DI NOTIFICA L'anno 2014 addì del mese di
richiesto come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Ancona, ho notificato per ogni legale effetto l'atto che precede a:
1) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNI
TI UMBERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA,
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'av vocato Lorenzo Gnocchini in Ancona, C.so Stamira, 24CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La determina n. ?i J> It^Cr del Z^O 'OG ' /oAi\ viene pubblicata
all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" il 7 Q GIÙ. 701/1 ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.
69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL DIRIjG ENTE RESPONSABILE
COLLEGIO SINDACALE
La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n.
del 2 0 GIÙ. 2014
Orl^Z.
REGIONE MARCHE
La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.
26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota
n- del e da questa ricevuta in data
ESECUTIVITÀ' La presente determina:
f
ty è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n.
26/1996 e s.m.i..
a è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con
deliberazione n. del
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE
La presente copia composta da n. pagine è conforme all'originale esistente agli atti
di questa Azienda Ospedaliera.
Ancona,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE