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DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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Academic year: 2022

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GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PA R T E P R I M A

SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Roma - Mercoledì, 29 luglio 2020

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 26

Ripubblicazione del testo del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di

conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misu-

re urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro

e all’economia, nonché di politiche sociali connes-

se all’emergenza epidemiologica da COVID-19» .

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S O M M A R I O

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epi- demiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta

Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020). (20A04100) . . . Pag. 1

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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salu- te, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da CO- VID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica ita- liana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Resta invariato il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto.

T

ITOLO

I

SALUTE E SICUREZZA Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale 1. Per l’anno 2020, al fine di rafforzare l’offerta sa- nitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteg- giare l’emergenza epidemiologica conseguente alla dif- fusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l’obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitorag- gio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del vi- rus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le pro- vince autonome adottano piani di potenziamento e rior- ganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazio- ne e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità as- sistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamen- to. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dal- la legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiun- tamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.

Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le

residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenzia- li, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e fi- nanziarie disponibili a legislazione vigente.

1 -bis . Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le pro- vince autonome costituiscono le reti dei laboratori di mi- crobiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di pre- stazioni generati dall’emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base del- le indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regio- nale che opera in collegamento con l’Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell’accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

1 -ter . I laboratori di microbiologia individuati dal la- boratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1 -bis hanno l’obbligo di trasmettere i referti po- sitivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relati- vi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all’Istituto superiore di sanità, mediante la piattafor- ma istituita ai fini della sorveglianza integrata del CO- VID-19, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e orga- nizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

1 -quater . L’Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 -bis e 1 -ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’iso- lamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fer- mo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regio- ni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31dicembre 2020.

3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono

ad implementare le attività di assistenza domiciliare in-

tegrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche

ospitati presso le strutture individuate ai sensi del com-

ma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il mo-

nitoraggio e l’assistenza dei pazienti, nonché il supporto

per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei

servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

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4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di mo- nitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, qualora non lo abbiano già fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergen- za epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domici- liare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche , disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del de- creto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legi- slativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gaz- zetta Ufficiale , Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O.

n. 15. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.

4 -bis . Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazio- ne socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti propo- sti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domici- liarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l’introduzione altresì dell’infermiere di famiglia o di co- munità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come af- fetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità specia- li di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in de- roga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono, in relazione ai modelli organizzativi re- gionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con in- fermieri che non si trovino in costanza di rapporto di la- voro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le at- tività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri

riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore.

Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, pos- sono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’artico- lo 4 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti- to, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabi- lito per l’anno 2020. Per la funzionalità delle Unità specia- li di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali con- venzionati interni di far parte delle stesse. In considerazio- ne del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di conti- nuità assistenziale , ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell’attività all’ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenen- za. Il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze , in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei biso- gni dei pazienti e dell’integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali,le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di con- tinuità assistenziale di cui all’articolo 4 -bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professio- nisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscrit- ti all’albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore setti- manale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è ricono- sciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

7 -bis . Nel rispetto dei limiti della spesa per il persona-

le degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’ar-

ticolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,

n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni

psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla

pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio

sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di con-

tinuità assistenziale di cui all’articolo 4 -bis del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire,

in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavo-

ro autonomo, anche di collaborazione coordinata e con-

tinuativa, a soggetti appartenenti alla categoria profes-

sionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989,

n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale,

in numero non superiore a uno psicologo per due unità

e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro

ore.

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8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome prov- vedono all’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assisten- za ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, il fondo di cui all’articolo 46 dell’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e suc- cessive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessi- vamente incrementato nell’anno 2020 dell’importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell’indennità di per- sonale infermieristico di cui all’articolo 59, comma 1, let- tera b) , del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.

10. Le regioni e le province autonome sono autorizza- te, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020 per l’attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decor- rere dal 2021 per l’attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all’allegato B an- nesso al presente decreto , a valere sulle risorse di cui al comma 11.

11. Per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, 4 -bis e 8 è au- torizzata, per l’anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4 -bis . Per l’attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l’anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l’attuazio- ne del comma 9 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incre- mentato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.

Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rile- vate per l’anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all’allegato A annesso al presente decreto . Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sani- tario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli

enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’apposi- to centro di costo «COV-20», di cui all’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 . Per le finalità di cui ai commi 4, 4 -bis e 8, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 mi- lioni di euro per l’anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4 -bis , si provvede a valere sul livello del fi- nanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4 -bis , le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente com- ma pari a 1.256.633.983 euro per l’anno 2020, si provve- de ai sensi dell’articolo 265.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di so- stegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emer- genza epidemiologica da COVID-19):

«Art. 18 Rifinanziamento fondi

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2 -bis , commi 1, lettera a) , e 5, 2 -ter , 2 -sexies , 3, commi 1, 2 e 3, e 4 -bis , è incrementato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le Provin- ce autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislati- ve che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell’anno 2020, all’apertura di un centro di costo dedicato contrasse- gnato dal codice univoco “COV 20”, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell’emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019. Cia- scuna regione e provincia autonoma è tenuta a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19 da approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministe- ro dell’economia e delle finanze e da monitorare da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti deri- vanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell’equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all’anno 2019, per l’anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio e, conse- guentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.

3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo sta- to di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l’anno 2020 il fondo di cui all’articolo 44, del decreto legisla- tivo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all’articolo 6, comma 10.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si prov- vede ai sensi dell’articolo 126.»

L’ordinanza del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazio- ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020

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«

— Si riporta il testo del comma 7 dell’articolo 6 del citato decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

«Art. 6 Requisizioni in uso o in proprietà 1. – 6. Omissis

7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immo- bili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della pro- tezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteri- stiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e iso- lamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.»

— Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen- denze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 7 Gestione delle risorse umane

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari oppor- tunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavo- ro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di inse- gnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organiz- zazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggior- namento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigen- ziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettiva- mente rese.

5 -bis . E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipula- re contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altre- sì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all’ar- ticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 -bis , per specifi- che esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei se- guenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigen- ze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’im- possibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione uni- versitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per atti- vità che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’at- tività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di ac- certare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del me- desimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo pe- riodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è sop- presso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5 -quater .

6 -bis . Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pub- bliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il con- ferimento degli incarichi di collaborazione.

6 -ter . I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del testo uni- co di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6 -quater . Le disposizioni di cui ai commi 6, 6 -bis e 6 -ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6 -quinquies . Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 no- vembre 2016, n. 218.»

— Si riporta il testo dell’all’articolo 4 -bis del citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

«Art. 4 -bis Unità speciali di continuità assistenziale

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’atti- vità assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità spe- ciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L’unità spe- ciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell’unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina genera- le; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’ordine di competenza. L’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attività svolte nell’ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell’unità speciale, per lo svol- gimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di protezione indivi- duale e seguire tutte le procedure già all’uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adi- biti all’accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consen- tire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitata- mente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da CO- VID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.»

(9)

— Si riporta il testo dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Cala- bria e altre misure urgenti in materia sanitaria):

«Art. 11 Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale

1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell’ambito del livello del fi- nanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I pre- detti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell’incremento del Fondo sanitario regiona- le rispetto all’esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulterio- ri fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un’ulteriore variazione del 5 per cento dell’in- cremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’anno precedente, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trat- tamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall’anno 2021, i predetti incrementi di spesa sono subordinati all’adozione di una meto- dologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l’articolo 1, comma 516, lettera c) , della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del comma 1, la spesa è considerata, al lordo degli one- ri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo in- determinato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e conti- nuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa è considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all’anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12 -bis del decreto le- gislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della sa- lute ed il Ministero dell’economia e delle finanze, possono ulteriormen- te incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previ- sto dal presente articolo. Le regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del servizio sanitario in conformità a quanto è previsto dal comma 1.

4.1. Resta ferma l’autonomia finanziaria delle regioni e delle pro- vince autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno com- plessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

[4 -bis . Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro ter- ritorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.]

4 -ter . All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo:

1) le parole: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di verifica,» sono soppresse;

2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite dalle se- guenti: «fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di verifica»;

b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico del turn over e» sono soppresse;

c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti vincoli» sono sostitu- ite dalle seguenti: «del predetto vincolo».

4 -quater . Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente:

«2 -bis . Nell’elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un’appo- sita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all’articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giu- gno 2012, n. 106».

4 -quinquies . All’articolo 11, comma 6, primo periodo, del decre- to legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Mini- stro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, matu- rata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializza- zione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti».

5. Nelle more della formazione della sezione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2 -bis , del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma 4 -quater del presente articolo, e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli istituti zooprofilattici spe- rimentali sono nominati ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma 4 -quinquies del presente articolo.

5 -bis . Nelle more della revisione dei criteri di selezione dei diret- tori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’in- carico da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il presidente della regione effettua la scelta, nell’ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la discipli- na prevista dal primo periodo del presente comma per le regioni com- missariate può essere estesa alle regioni sottoposte ai piani di rientro.»

La legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante «Ordinamento della pro- fessione di psicologo» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1989, n. 46.

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 59, primo comma, dell’Ac- cordo collettivo nazionale 23 marzo 2005:

«ART. 46 – FONDO A RIPARTO PER LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA.

1. E’ istituito in ogni singola Regionale un fondo a riparto per la retribuzione degli istituti soggetti ad incentivazione come definiti dall’art. 59 lettera B.

2. Il fondo è finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, struttu- rali e obiettivi assistenziali di qualità dell’assistenza primaria.

(10)

3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione di ul- teriori contenuti e delle modalità di attuazione, secondo quanto definito dall’art. 14 del presente Accordo.»

«ART. 59 - TRATTAMENTO ECONOMICO.

1. In attuazione di quanto previsto all’art. 9 del presente Accordo, tenuto conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza prima- ria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie (art. 3 quater del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni), ivi compresa la con- tinuità assistenziale, attraverso il coordinamento e l’approccio multi- disciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra il medico di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta, i servizi di continuità assistenziale ed i presidi specialistici ambulatoriali, nonché con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate (art. 3 -quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni) e che il «Programma delle attivi- tà territoriali» comprende, come previsto dall’art. 3 -quater del D.L.vo n. 502/92, e successive modifiche ed integrazioni, anche l’erogazione della medicina generale e specifica le prestazioni ed attività di compe- tenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regio- nali ed aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati per l’assistenza primaria, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett.

d) , del suddetto decreto legislativo, si articola in :

a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall’art. 8, negoziata a livello nazionale;

b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regio- nale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l’indennità di colla- borazione informatica, l’indennità di collaboratore di studio medico e l’indennità di personale infermieristico;

c) quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di pre- stazioni, concordata a livello regionale e/o aziendale comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza programmata, assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrata, assistenza programma- ta nelle residenze protette e nelle collettività, interventi aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulte- riori attività o prestazioni richieste dalle Aziende.

Omissis .»

Art. 1 - bis Borse di studio per medici

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i me- dici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall’anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle di- sponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legi- slazione vigente.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250.

Art. 1 - ter

Linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone

con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comi- tato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del

dipartimento della protezionecivile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 feb- braio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il mo- nitoraggio e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, conven- zionate e non convenzionate, comunque denominate dal- le normative regionali, che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabi- litativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio- assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sani- tario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l’attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presìdi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione indi- viduale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell’emergenza epidemiologi- ca da COVID-19.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-19

1. Le regioni e le province autonome, al fine di raf-

forzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in

ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganiz-

zazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze

pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garan-

tiscono l’incremento di attività in regime di ricovero in

Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità

di cure, rendendo strutturale la risposta all’aumento si-

gnificativo della domanda di assistenza in relazione alle

successive fasi di gestione della situazione epidemiolo-

gica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a even-

tuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I

piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come

approvati dal Ministero della salute con il procedimento

stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi ope-

rativi di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla

(11)

legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiun- tamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei princìpi di sepa- razione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una do- tazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.

2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi- intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivo- logico ad alta intensità di cure. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei po- sti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letto di terapia inten- siva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitorag- gio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.

3. Allo scopo di fronteggiare l’emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono dispo- nibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di at- tivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventiva- mente individuate da parte di ciascuna regione e provin- cia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano in- dividuato unità assistenziali in regime di ricovero per pa- zienti affetti dal COVID-19, nell’ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristruttura- zione dei reparti di pronto soccorso con l’individuazio- ne di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infer- mieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l’attuazione delle misure di cui al presente comma per l’anno 2020 è ripor- tato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all’Alle- gato C annesso al presente decreto.

5 -bis . Al fine di garantire l’erogazione dei livelli es- senziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all’ar- ticolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’artico- lo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare prioritariamente alla remunera- zione delle prestazioni correlate alle particolari condizio- ni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; dopo le parole «del personale del comparto sanità» sono inserite le seguenti:

«nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivan- ti»; dopo le parole: «in deroga all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75» sono in- serite le seguenti: «e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale»;

b) all’articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: «Tali importi possono essere incremen- tati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle provin- ce autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della pro- vincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l’erogazione delle indennità previste dall’articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sa- nità–Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento or- dinario alla Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al com- ma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previden- ziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del di- pendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione, non superiore all’ammontare delle predette risorse desti- nate a incrementare i fondi incentivanti».

6 -bis . Allo scopo di concorrere alla remunerazione

delle prestazioni correlate alle particolari condizioni

di lavoro del personale delle centrali uniche di rispo-

sta del Numero unico europeo dell’emergenza regiona-

le 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autoriz-

zata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020, che co-

stituisce limite massimo di spesa. All’attuazione del pre-

sente comma si provvede con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, su proposta del Ministro della sa-

lute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

(12)

di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020,si prov- vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all’articolo 2 -bis , commi 1, lettera a)e 5, e all’articolo 2 -ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le Regioni e le province auto- nome sono autorizzate ad incrementare la spesa di perso- nale, per l’anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all’allegato C annesso al presente de- creto . All’onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario na- zionale standard ui concorre lo Stato per l’anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vi- genti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2 -bis e 2 -ter del decreto legge 17 mar- zo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limi- te massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vin- coli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall’anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all’allegato C annesso al presente decreto .

8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezio- ne. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiari- menti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l’adozione di un provvedimento negativo espresso da par- te del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Mi- nistero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro- vince autonome di Trento e di Bolzano .

9. Per l’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l’anno 2020 è auto- rizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto

dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l’anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l’importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei repar- ti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall’anno 2021 all’onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fab- bisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell’economia e del- le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l’attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a) , per l’anno 2020 è autorizzata la spe- sa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a) , e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrisponden- temente incrementato per pari importo, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario na- zionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanzia- mento sanitario corrente, sulla base delle quote di ac- cesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 e per gli importi indicati nell’Allegato C annesso al presente decreto . Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regiona- li provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2020 nell’apposito centro di costo «COV-20», di cui all’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 . A decorrere dall’anno 2021, all’onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale ag- giuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si prov- vede a valere sul livello del finanziamento del fabbiso- gno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito dell’approvazione da parte del Mini-

stero della salute di ciascun piano di riorganizzazione

di cui al comma 1, considerata l’urgenza, gli importi di

cui al comma 9 relativi all’anno 2020, pari a comples-

sivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità

speciale intestata al Commissario straordinario per l’at-

tuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per

il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemio-

logica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000

euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella

di cui all’Allegato D annesso al presente decreto , e di

54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui

al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà,

nell’ambito dei poteri conferitigli dall’articolo 122 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, a dare at-

(13)

tuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l’omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regio- ne e provincia autonoma.

12. Per l’attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l’esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell’arti- colo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n.18», a ciascun Presidente di regione o di provin- cia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L’incarico di commissario delega- to per l’attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perse- guire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, del- le leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamen- ti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Re- pubblica 1° agosto 2011 , n.151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente.

13 -bis . Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 626,della legge 27 dicembre 2019, n.160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le fi- nalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ra- gioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l’anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, di esperti individuati all’esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell’attivi- tà e delle strutture del citato Dipartimento della Ragione- ria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l’anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri- duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre- visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac- cantonamento relativo al medesimo Ministero.

14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già prov- veduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere

anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse»

15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell’articolo 18 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è riportato nei riferimenti normativi all’art. 1.

— Si riporta il testo del comma 2 -bis dell’articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse Omissis

2 -bis . Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella pos- seduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. »

— Il testo dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 è ripor- tato nei riferimenti normativi all’art. 1.

— Si riporta il testo dell’articolo 30 del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

«Art. 30 Definizione

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministra- zione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.»

— Si riporta il testo dell’articolo 1 del citato decreto legge 17 mar- zo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del perso- nale dipendente del Servizio sanitario nazionale

1. Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destina- re prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle azien- de e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e i fon- di contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incenti- vanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell’importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 mi- lioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regio- nale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio de- gli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguarda- to l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al

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