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Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile

Nel documento DELLA REPUBBLICA ITALIANA (pagine 148-151)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dota-zione iniziale pari a 46milioni di euro per l’anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di con-siglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimen-to dei benefìci di cui all’articolo 38 della legge 28 di-cembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell’età pari o superio-re a sessanta anni psuperio-revisto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente arti-colo, pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020, si provve-de ai sensi provve-dell’articolo 265.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna-le dello Stato (plurienna-legge finanziaria 2002):

«Art. 38 Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un red-dito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, com-ma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferi-mento ai titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requi-siti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L’età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridot-ta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L’incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superio-re a 6.713,98 euro, né superio-redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell’impor-to annuo dell’assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) , l’incremento è corrisposto in misura tale da non compor-tare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavo-ratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o tratta-menti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti mede-simi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IR-PEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i tratta-menti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponi-bile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L’importo residuo è recuperato ra-tealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qua-lora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente perce-pito i trattamenti a carico dell’INPS. Il recupero dell’indebito pensioni-stico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.»

Art. 90.

Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epide-miologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al red-dito in caso di sospensione o cessazione dell’attività la-vorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizio-ne che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emer-genza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei me-dici competenti, anche ai lavoratori maggiormente espo-sti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immu-nodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbi-lità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del pre-sente decreto, a condizione che tale modalità sia compa-tibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella dispo-nibilità del dipendente qualora non siano forniti dal dato-re di lavoro.

3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del la-voro e delle politiche sociali, in via telematica, i nomina-tivi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documenta-zione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i dato-ri di lavoro pubblici, limitatamente al pedato-riodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei princìpi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documenta-zione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazio-nale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprendito-riale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato):

«Art. 18 (Lavoro agile)

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vin-coli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in par-te all’espar-terno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon fun-zionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compa-tibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-zo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive ema-nate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

3 -bis . I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni suc-cessivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

«Art. 19 (Forma e recesso)

1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e discipli-na l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accor-do individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. L’accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preav-viso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a no-vanta giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei per-corsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determi-nato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.»

«Art. 20 (Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certifi-cazione delle competenze del lavoratore)

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agi-le ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusiva-mente all’interno dell’azienda.

2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 19, il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.»

«Art. 21 (Potere di controllo e disciplinare)

1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’eser-cizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto di-sposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L’accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali azien-dali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.»

«Art. 22 (Sicurezza sul lavoro)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavo-ratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurez-za, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i ri-schi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.»

«Art. 23 (Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle co-municazioni di cui all’articolo 9 -bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavo-ro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione la-vorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-gno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luo-go della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.»

— Si riporta il testo dell’articolo 87 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 apri-le 2020, n. 27:

«Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esen-zione dal servizio e di procedure concorsuali)

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione la-vorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per as-sicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che ri-chiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informa-tivi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta an-che attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b) , e per i periodi di assen-za dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da CO-VID-19, adottati nella vigenza dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legleg-ge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle

ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il perso-nale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costi-tuisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3 -bis . All’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: “di qualunque durata,” sono inserite le seguenti: “ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle presta-zioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),”. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6 -bis .

3 -ter . La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, og-getto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a se-guito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolasti-che del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fon-di pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

4 -bis . Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comun-que non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particola-ri esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, com-ma 2, del decreto legislativo 30 com-marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la frui-zione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattafrui-zione collettiva.

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pub-blico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità tele-matica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibi-lità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, an-che dirigenziali, nelle pubblian-che amministrazioni di cui al comma 1, an-che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di

6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di

Nel documento DELLA REPUBBLICA ITALIANA (pagine 148-151)

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