dell’ammon-tare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Diparti-mento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attività di controllo dei dati di-chiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decre-to del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento del-la verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, com-ma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’artico-lo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di re-cupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all’erogazione del con-tributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contribu-to spettante e a esibirli a richiesta agli organi istrutcontribu-tori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’even-tuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316 -ter del codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sen-si dell’articolo 265.
Riferimenti normativi:
— Il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
— Si riporta il testo dell’articolo 74 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 74. Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i co-muni, le unioni di coco-muni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale:
a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e as-sistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.»
— Il testo dell’articolo 162 -bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è riportato nei riferimenti normativi all’art. 24.
— Il testo dell’articolo 27 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è riportato nei riferimenti normativi all’art. 15.
— Si riporta il testo dell’articolo 38 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 apri-le 2020, n. 27:
«Art. 38 Indennità lavoratori dello spettacolo
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spet-tacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, pre-via domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provve-de ai sensi provve-dell’articolo 126.»
— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante «Attuazio-ne della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza» è pub-blicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
— Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante «Attua-zione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione» è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
— Si riporta il testo dell’articolo 32 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 32. Reddito agrario
1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordi-nario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organiz-zazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, com-mercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bo-sco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro del-le politiche agricodel-le e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mini-stro dell’agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie ani-male il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell’art. 24.»
— Il testo degli articoli 54, comma 1, e 85, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ri-portato nei riferimenti normativi all’art. 24.
— Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono dedu-cibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.»
«Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito d’impresa 1. – 4. Omissis
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono de-ducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistinta-mente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attivi-tà o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella
determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis .»
— Il citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pubbli-cato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
— Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recan-te modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposrecan-te sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 3. Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni
1. – 2 -ter . Omissis
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via tele-matica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di pe-riti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 9 lu-glio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze.
Omissis .»
— Si riporta il testo degli articoli 67 e 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di docu-mentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento defi-nitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pub-blica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, con-cessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, co-munque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazio-ni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svol-gimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di pre-venzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcon-tratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sus-sistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momen-to revocamomen-to dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermamomen-to con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all’articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia ammi-nistratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo pos-sono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi ver-rebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o co-munque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la con-clusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi proce-dimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non prov-vede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candida-ti e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiu-dizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei con-fronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3 -bis , del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’artico-lo 640 -bis del codice penale.»
«Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, im-prese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imim-prese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’artico-lo 2615 -ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese co-stituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società per-sonali o di capitali che ne siano socie.
Omissis .»
— Il Libro II (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 com-prende gli articoli da 82 a 101 ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 set-tembre 2011, n. 226, S.O.
— Si riporta il testo dei commi 3 e seguenti dell’articolo 92 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
«Art. 92 Termini per il rilascio delle informazioni 1. – 2 -bis . Omissis
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia.
I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le conces-sioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quan-do gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g) , può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, dell’informazio-ne antimafia liberatoria.»
— Si riporta il testo dell’articolo 322 -ter del codice penale:
«Art. 322 -ter . Confisca.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta del-le parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penadel-le, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322 -bis , primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’ar-ticolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’ar-ticolo 321, anche se commesso ai sensi dell’ardall’ar-ticolo 322 -bis , secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la di-sponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322 -bis , secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assogget-tati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.»
— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante «Adegua-mento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’ar-ticolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78» è pubblicato nella Gazz. Uff.
26 marzo 2001, n. 71, S.O.
— Si riporta il testo degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):
«Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte)
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture
vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture