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Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni

Nel documento DELLA REPUBBLICA ITALIANA (pagine 191-194)

in-teressati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o al-tre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di manca-ta corresponsione di qualsiasi somma dovumanca-ta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depo-sitate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All’esito del pagamento di tutti i debiti di cui al com-ma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell’anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata pre-vista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell’an-ticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sen-si degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Gli enti provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta respon-sabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piat-taforma elettronica di cui al comma 3, l’avvenuto paga-mento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione, anche ricor-rendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metro-politane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istitu-ti finanziatori ai sensi dell’aristitu-ticolo 4, commi da 7 -bis a 7 -novies , del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 2 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i co-muni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comu-nità isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rile-vanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.»

— Il testo del comma 17 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è riportato nei riferimenti normativi all’art. 62.

— Si riporta il testo degli articoli 203 e 204 del citato decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento)

1. Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le se-guenti condizioni:

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penulti-mo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti.

2. Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l’organo consiliare adotta appo-sita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall’inde-bitamento e per la copertura delle spese di gestione.»

«Art. 204 (Regole particolari per l’assunzione di mutui)

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 203, l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finan-ziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interes-si, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto in-teressi, non supera il 12 per cento, per l’anno 2011, l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previ-sione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito.

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e pre-stiti, [dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’ammi-nistrazione pubblica] e dall’Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1° gen-naio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In al-ternativa, la decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si ri-feriscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammor-tamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l’ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del con-tratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall’ente mutuatario con la mede-sima valuta 31 dicembre successivo;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimen-to, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo o ese-cutivo, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell’eco-nomia e delle finanze con proprio decreto.

2 -bis . Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale acceda.

3. L’ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanza-mento dei lavori. [Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai teso-rieri solo se corredati di una dichiarazione dell’ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.]»

— Si riporta il testo dell’articolo 62 del citato del decreto legislati-vo 23 giugno 2011, n. 118:

«Art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento)

1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto pre-visto dall’art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimen-to agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebita-mento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell’esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L’autorizzazione all’indebitamento, concessa con la legge di ap-provazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediata-mente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbliga-zioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l’effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distinta-mente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell’entrata in rela-zione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interes-se dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell’einteres-sercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non su-pera il 20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate del tito-lo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» al netto di quelle della tipologia «Tributi destinati al finanziamento della sanità» ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 2 -bis , della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all’art. 16 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.

Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dal-la regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l’intero importo del debito garantito.

Il limite è determinato anche con riferimento ai finanziamenti im-putati contabilmente agli esercizi successivi.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve speci-ficare l’incidenza dell’operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l’effettuazione dell’operazio-ne sia deliberata dalla giunta regionale, che dell’operazio-ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell’Amministra-zione dello Stato.»

— Si riporta il paragrafo 3.20 -bis (Principio applicato della con-tabilità finanziaria) di cui all’allegato 4/2 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

«3.20 -bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anti-cipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le an-ticipazioni di liquidità sono definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come “operazioni che non comportano risorse ag-giuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilan-cio”. Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l’anno, la na-tura di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive”

è rappresentata contabilmente dall’imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e dell’impe-gno di spesa concernente il rimborso.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse en-tro l’anno (a rimborso pluriennale), l’evidenza contabile della natura di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è costituita dall’iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accan-tonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.

Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le se-guenti anticipazioni di liquidità:

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e suc-cessivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l’art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indica-zioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberaindica-zioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e suc-cessivi rifinanziamenti, gli enti locali fanno riferimento alle indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- per le anticipazioni di cui all’articolo 243 -quinquies del decre-to legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di ro-tazione di cui all’art. 243 -ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla de-liberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l’ipotesi di cui all’art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale prevede che

“Nel caso di utilizzo delle risorse del “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’articolo 243 -ter del de-creto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel tito-lo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e’ iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570[31]”. Al riguar-do, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio “L’art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevendendo l’utiliz-zo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell’art. 243 -bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministra-zione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci.”

Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l’eser-cizio sono registrate come segue:

a) le entrate derivanti dall’anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”;

b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

c) a seguito dell’incasso dell’anticipazione, le rate annuali di rim-borso dell’anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti).

Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell’anticipazione;

d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrisponden-te al fondo risultancorrisponden-te dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.

Tali modalità operative devono essere seguite fino all’integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all’equilibrio di parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce “Entrate per accensioni di prestiti destinate all’estin-zione anticipata di prestiti”.

Le anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 1, comma 849 e se-guenti, della legge n. 145 del 2018, concesse alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale sono registrate secondo le modalità previste per le ordinarie anticipazioni di liquidità che si estin-guono entro l’esercizio. In particolare, le entrate derivanti dall’anticipa-zione sono accertate nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti” e, contestualmente, con imputazione al medesimo esercizio, è impegnata la spesa concernente il rimborso dell’anticipazione, distintamente per la quota capitale e la quota interessi.

Il versamento della liquidità da parte delle Regioni non comporta la formazione di proventi per gli enti del servizio sanitario, cui fa carico l’obbligazione giuridica concernente il rimborso dell’anticipazione, per il tramite della Regione.

Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il versamento della liquidità agli enti del servizio sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e contestualmente accertano le relative entrate derivanti dalla riscossione dei crediti.

Tale operazione è registrata nel perimetro sanitario del bilancio.

Omissis .»

— Il testo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è riportato nei riferimenti normativi all’art. 115.

— Si riporta il testo dell’articolo 60 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

«Art. 60 (Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di im-poste erariali)

1. Il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclo-motori, al netto del contributo di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera a) , del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 è attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui ter-ritorio risiede l’intestatario della carta di circolazione.

[2. Il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ri-scosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, di cui all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 compresi gli atti dell’autorità giudiziaria, nonché sui relativi contratti preliminari, è attri-buito ai comuni nel cui territorio gli immobili sono ubicati.]

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economi-ca, nonché del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’assegnazione alle provincie [ed ai comuni]

delle somme ad esse spettanti a norma del comma 1, salvo quanto di-sposto nel comma 4.

4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Ao-sta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all’attuazione delle disposizioni del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il neces-sario equilibrio finanziario.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 genna-io 2000 e si applicano[: la disposizgenna-ione del comma 1] con riferimento all’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla pre-detta data [e quella del comma 2 con riferimento alle imposte riscosse sugli atti pubblici formati, sulle scritture private autenticate e sugli atti giudiziari pubblicati o emanati, nonché sulle scritture private non

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 genna-io 2000 e si applicano[: la disposizgenna-ione del comma 1] con riferimento all’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla pre-detta data [e quella del comma 2 con riferimento alle imposte riscosse sugli atti pubblici formati, sulle scritture private autenticate e sugli atti giudiziari pubblicati o emanati, nonché sulle scritture private non

Nel documento DELLA REPUBBLICA ITALIANA (pagine 191-194)

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