Tutela della genitorialità e della malattia dei magistrati e possibilità di disporre l'immediata esecutività dei provvedimenti adottati a tutela del magistrato.
(Risposta a quesito dell’8 novembre 2017)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’8 novembre 2017, ha adottato la seguente delibera:
" Premesso che con nota in data 20 luglio 2017 il Presidente del Tribunale di … ha formulato un quesito chiedendo di conoscere se, con riguardo alle previsioni della circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 relative alla tutela della genitorialità e della malattia dei magistrati (art. 277 ss.), sia possibile disporre l’immediata esecutività dei provvedimenti adottati.
OSSERVA:
con riguardo a quanto richiesto dal Presidente del Tribunale di …, la materia deve intendersi regolata dalla generale di disposizione di cui all’art. 40 della circolare citata che prevede che i provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all’assegnazione degli affari alle sezioni, ai collegi e ai giudici adottati dai Dirigenti in casi eccezionali e in via di urgenza “sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare”.
Alla luce delle considerazioni che precedono
delibera di rispondere al quesito come in parte motiva."