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Consiglio Superiore della Magistratura

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Consiglio Superiore della Magistratura

Pratica num. 1303/VV/2018 - Nota in data 29.10.2018 con cui il Presidente del Tribunale di … ha formulato un quesito in materia di permanenza decennale del giudice nella stessa posizione tabellare.

(Delibera di Plenum in data 9 gennaio 2019)

Il Presidente del Tribunale di …, con nota del 29.10.2018, ha formulato un quesito in materia di “permanenza decennale del giudice nella stessa posizione tabellare” chiedendo, in particolare, di sapere quali periodi di assenza dall’ufficio possano essere scomputati nel calcolo del predetto termine decennale previsto dal regolamento del CSM in materia.

Il quesito muove dall’esigenza di determinare con certezza la data di scadenza della permanenza della dott.ssa …, giudice del Tribunale di …, presso la I sezione penale dello stesso Tribunale, alla quale era stata assegnata in data 15.09.2008.

In particolare, il dirigente, premesso che il predetto magistrato sarebbe stato assente dall’ufficio per due lunghi periodi – il primo dal 17.05.2011 al 06.03.2012 ed il secondo dal 02.04.2014 al 13.10.2014 – ha chiesto di sapere quali dei predetti periodi possano essere scomputati al fine di determinare il termine finale di permanenza della dott.ssa … nella attuale posizione tabellare di assegnazione.

L’art.4 del Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio, di cui alla delibera di Plenum del 13.03.2008, come modificata in data 11.02.2015, prevede, per ciò che in questa sede rileva, che “determinano l’efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima nella stessa posizione tabellare:

a) il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi;

b) il periodo di astensione facoltativa per maternità qualora, anche se intervallato da ferie e/o malattie, unito al periodo di astensione obbligatoria, determini una assenza continuativa dal lavoro per maternità nel complesso superiore ai tre mesi;

c) i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno,

d) tutte le altre ipotesi in cui, per effetto di provvedimenti di esonero totale dal lavoro deliberati dal CSM e/o oggetto di specifica previsione di Legge, il magistrato risulti effettivamente assente dall’ufficio per un periodo continuativo superiore a mesi sei.

La sospensione dei termini di permanenza massima non potrà comunque avere durata complessiva superiore agli anni due”.

Nel caso di specie risulta che la dott.ssa … è stata assente dall’ufficio per motivi di salute per due diversi periodi:

• nel primo periodo dal 17.05.2011 al 06.03.2012;

• nel secondo periodo dal 02.04.2014 al 13.10.2014 con una interruzione dell’assenza di 5 giorni, per rientro in ufficio, dal 28.04.2014 al 03.05.2014.

Orbene, ritiene il Consiglio che il primo periodo sia interamente scomputabile trattandosi di una assenza continuativa di 290 giorni (per documentati motivi di salute) che, anche se giustificata a vario titolo (congedo straordinario per malattia; aspettativa per malattia; congedo ordinario), appare comunque riconducibile all’ipotesi dell’assenza “dall’ufficio per un periodo continuativo superiore

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a sei mesi”, con conseguente applicabilità del citato art.4, primo comma, lett.d) del Regolamento consiliare.

Per il secondo periodo, invece, non si rientra nella predetta lett.d) perché a causa dell’interruzione dell’assenza (per rientro in ufficio del magistrato dal 28.04.2014 al 03.05.2014), non vi sono i sei mesi continuativi richiesti dalla norma.

Né appare possibile scomputare il periodo in questione ai sensi della lett.c) trattandosi di assenze fruite a vario titolo (congedo ordinario, aspettativa, etc.) e non risultando assenze superiori a tre mesi a titolo di congedo straordinario.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nel senso che risulta scomputabile soltanto il periodo dal 17.05.2011 al 06.03.2012.".

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