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Cartella di pagamento Equitalia: come contestare la notifica

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Cartella di pagamento Equitalia:

come contestare la notifica

written by Redazione | 02/07/2015

Vizi o irregolarità nel procedimento di notificazione della cartella esattoriale possono portare alla nullità della pretesa fiscale avanzata da Equitalia.

Mettiamo subito in chiaro una cosa: con l’arrivo della cartella esattoriale di Equitalia il contribuente non può più contestare la pretesa fiscale a monte, essendo decorsi ormai i termini per farlo. Tanto per fare un esempio, chi riceve una cartella per un bollo auto non pagato, non può impugnare la cartella sostenendo che l’auto sia stata in precedenza rottamata o non sia di sua proprietà: rimettere in gioco le contestazioni sul “merito” degli importi è, insomma, ormai impossibile perché si tratta di censure che dovevano essere sollevate contro la prima richiesta di pagamento. Se poi quest’ultima non gli è mai giunta – sempre che non si verta in una delle ipotesi in cui la cartella è il primo atto notificato al contribuente – allora potrà eccepire il difetto di notifica del cosiddetto “atto prodromico”.

Ma allora – verrebbe da chiedersi – quali contestazioni possono essere fatte valere contro la cartella di Equitalia? Le uniche eccezioni sono quelle per “vizi propri”

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della cartella medesima, ossia irregolarità relative alla formazione dell’atto (contenuto e forma) e alla eventuale notifica. Così, per esempio, nel caso in cui la cartella non indichi il responsabile del procedimento, oppure non sia motivata (laddove richiesto dalla legge) o, ancora, non specifichi la misura degli interessi applicati, ecc.

I vizi di notifica, tuttavia, rappresentano un capitolo essenziale nelle cause contro Equitalia. E fino a quando non sarà giunta a regime la notifica a mezzo posta elettronica certificata per tutti i contribuenti, la consegna del plico è ancora soggetta alle inesattezze del postino e alle garanzie di conoscibilità del destinatario. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

La cartella

L’ente che chiede il denaro cambia a seconda del tributo che ci siamo dimenticati di onorare: per esempio, è l’Agenzia delle Entrate se si tratta di imposte sui redditi, i Comuni per le imposte locali e le multe per violazione del Codice della strada, l’Inps per i contributi previdenziali dei suoi iscritti, la Rai per il canone, ecc.

La trafila è sempre la stessa: passata la scadenza naturale senza che il tributo sia stato pagato, l’ente creditore invia al contribuente il cosiddetto avviso bonario di pagamento. Se anche dopo questo sollecito la situazione non cambia, entra in gioco Equitalia e gli avvertimenti “bonari” lasciano il campo all’ultimatum per il pagamento. Se il contribuente non paga entro 60 giorni scattano le azioni cautelari (fermo, ipoteca) o il pignoramento (conto corrente, pensione, stipendio, crediti verso clienti, canoni di affitto, immobili).

La notifica

Equitalia bussa alla posta con il tradizionale postino. Infatti, ormai la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che la notifica della cartella effettuata attraverso il tradizionale sistema postale è pienamente valida. In buona sostanza, Equitalia imbusta le cartelle e incarica Poste Italiane della spedizione. E qui arriva il primo vizio: secondo i giudici, la cartella non può mai essere notificata

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attraverso il corriere privato, diversamente la notifica è nulla.

Ma attenzione (e quanto ora diremo vale per tutto il resto dell’articolo): la nullità della notifica non vuol dire anche nullità della pretesa esattoriale. Equitalia, dopo aver perso la causa potrebbe essere ancora in tempo per rinotificare – questa volta correttamente – la cartella. Si tratta, però, di ipotesi davvero rare se non impossibili, considerati i nostri tempi processuali di certo più dilatati dei termini di prescrizione delle cartelle.

Come si notifica la cartella

La cartella va notificata, portandola a conoscenza del contribuente, secondo i tempi e i modi previsti dalla legge. In caso contrario, la cartella può essere contestata davanti alla Commissione tributaria entro 60 giorni da quando si è ricevuta la notifica. Attenzione: la nuova delega fiscale, in corso di approvazione, ha imposto anche per le cause contro Equitalia il previo esperimento della mediazione tributaria (per liti fino a 20mila euro). Il provvedimento è ancora in corso di approvazione.

Se la notifica giunge oltre i tempi previsti dalla legge (cosiddetta prescrizione del diritto o decadenza del diritto di agire in riscossione), non si deve più pagare il debito, ma è sempre necessario l’intervento di un giudice o uno sgravio della cartella.

Vizi di forma

In queste pagine ci soffermeremo solo su alcune irregolarità relative alla notifica (ossia la consegna) della cartella esattoriale e non su quelle del suo contenuto (questioni che, peraltro, troverete sfogliando il nostro portale: come quella sulla mancata indicazione degli interessi o della motivazione).

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I termini per la notifica

La cartella di Equitalia deve essere portata a conoscenza del contribuente entro determinati termini di scadenza, altrimenti è nulla. Ecco le scadenze più significative, che possono variare a seconda del tributo non pagato.

Irpef dovuta a seguito dei controlli automatici della dichiarazione dei redditi: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre).

Irpef dovuta a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Irpef dovuta a seguito di accertamento definitivo: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Imposte locali: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo; in mancanza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione relativa a Imu, Tasi, Tares/Tari o a quello per il quale l’imposta è dovuta.

Bollo auto: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.

Imposta di registro: entro 10 anni da quando è stato accertato il mancato pagamento dell’imposta.

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Multe: le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada devono essere notificate entro 5 anni da quando è stata contestata la violazione stessa.

Canone Rai: entro 10 anni da quando è stato accertato il mancato pagamento.

La consegna della cartella

Il postino deve consegnare preferibilmente la cartella direttamente nelle mani del destinatario effettivo. In mancanza può consegnarla al familiare purché convivente (non si deve trattare di un ospite occasionale) o altra persona addetta alla casa (per esempio la domestica), purché maggiori di 14 anni. In subordine, il postino può affidare l’atto al portiere dello stabile.

Tale ordine di “preferenza” nella consegna del plico deve essere rispettato necessariamente, altrimenti la notifica è nulla. Per cui, se il contribuente non si trova a casa, ma c’è il fratello, e il postino non suona nemmeno alla porta, ma lascia la cartella esattoriale direttamente in portineria, la notifica può essere contestata.

Quanto al luogo, la legge privilegia la casa o il posto di lavoro del contribuente. Ma è valida la notifica ovunque il destinatario venga trovato dal postino: e questo perché, in materia di notifiche, vale il principio secondo cui, se l’atto raggiunge il proprio scopo, la notifica stessa è sempre valida. Se i tempi di notifica sono rispettati e il contribuente ha firmato la ricevuta di consegna dell’atto, non ci sono appigli per contestare la notifica.

Nel caso di consegna a mano a terzi, la cartella va sempre data in busta sigillata e anonima, cioè senza indicazione del mittente, e il destinatario deve essere avvisato della consegna tramite raccomandata. In mancanza di uno di questi

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elementi, si può chiedere l’annullamento della notifica.

Se il notificatore non trova nessuno, lo stesso giorno deve prima tentare presso il luogo di lavoro, sempre che sia noto. Se neanche lì c’è il destinatario, il postino deve depositare una copia della cartella esattoriale nella cosiddetta Casa comunale, ossia l’ufficio municipale dove vengono conservati gli atti la cui consegna è andata a vuoto. Nel contempo, deve lasciare nella casella postale del debitore un avviso di deposito e informarlo del fatto anche tramite raccomandata a.r.

Compiuti correttamente questi passi, la notifica si intende praticamente effettuata.

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