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FORUM DANNO ESISTENZIALE*

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TAGETE -ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY

TAGETE 2-2009 Year XV

FORUM DANNO ESISTENZIALE

FORUM DANNO ESISTENZIALE*

*Dibattito sul danno esistenziale dopo la sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione. I contenuti sono stati liberamente inseriti dagli utenti sul forum di discussione tenuto sul sito www.melchiorregioia.it durante tutto il 2009.

Michele Liguori *

ARTICOLO

Tribunale di Napoli sentenza 6/2/2009 n. 1531/09

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott. Michele Caccese, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3735/2004 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente

... v. sentenza di seguito allegata

* Avvocato, Foro di Napoli

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Tribunale di Napoli sentenza 6/2/2009 n. 1531/09 TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott. Michele Caccese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3735/2004 R.G.A.C., avente ad oggetto:

risarcimento danni e vertente TRA

RECA MARIO e FORESTIERO AMELIA, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Rega Luciano, elett.te dom.ti in Napoli, piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10, Centro Direzionale, presso lo studio dell'avv.

Michele Liguori, dal quale sono rapp.ti e difesi, unitamente all'avv. Tiziana Conte, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI E

FORESTIERO ANDREA, dom.to in Rignano Flaminio (RM), via Raffaello Sanzio ri. 7

CONVENUTO-CONTUMACE E

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli, Centro Direzionale — Isola F/ 11, presso lo studio dell'avv. Angelo Bonito, dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione depositata in data 21/3/2006, in sostituzione di precedente difensore, ritualmente costituitosi in virtù di procura generale ad lites conferita con atto per Notar Vincenzo Quaratino del 17/4/1998, Rep. n. 96511, Racc. n. 16307

CONVENUTA CONCLUSIONI

Il procuratore degli attori ha così concluso: "conclude in conformità alle conclusioni rese nell'atto di citazione, nelle note ex art. 183, Gomma 5, c.p.c., negli atti e verbali di causa tutti, nonché delle memorie".

Il procuratore della Società, Cattolica di Assicurazione ha così concluso: "Si riporta ai propri scritti difensivi, nonché alle deduzioni svolte a verbale, impugnando si d'ore le avverse conclusioni".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 2-3/2/2004, Rega Mario e Forestiero Amalia, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Rega

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Luciano, esponevano:

- che il giorno 6/7/2002, alle ore 23,20 circa, il minore Rega Luciano viaggiava, in qualità di trasportato, a bordo dell'autovettura Opel Tigra tg. AX3 3 1 AZ, seduto sul sedile posteriore, indossando regolarmente la cintura di sicurezza;

- che la suindicata autovettura percorreva l'Autostada A/1, con direzione di marcia Roma-Napoli, procedendo ad elevata velocità, nonostante l'ora tarda e la scarsa visibilità;

- che il conducente la Opel Tigra, in tratto di strada rettilineo, nei pressi del Km.

722+046, perdeva il controllo del veicolo, deviando verso destra, urtando, dopo aver effettuato un testa coda in senso orario, contro la cunetta dello scolo delle acque piovane sulla scarpata;

- che, in seguito a ciò, l'autovettura si capovolgeva, fermandosi in posizione di quiete con la parte anteriore rivolta in senso contrario di marcia;

- che il minore Rega Luciano aveva, per effetto di tanto, subito lesioni personali, come da documentazione sanitaria allegata, ed in particolare la frattura del collo omero sinistro, oltre ad un trauma cranio facciale e ferite lacero contuse in sede fronto parietale destra, sul labbro superiore, sul cuoio capelluto, sula braccio destro ed in regione glutea destra;

- che a tali lesioni erano residuati postumi di natura permanente incidenti sia sull'integrità psico-fisica, sia sulla pluripotenzialità lavorativa e lucrativa del minore, nonché un danno estetico;

- che il Rega, durante il periodo di inabilità temporanea, non aveva potuto attendere alle proprie ordinarie occupazioni;

- che ingenti, inoltre, erano state le spese sostenute da essi attori per cure, terapie, trasposto, assistenza, esami specialistici e strumentali, miglior vitto ecc.;

- che il minore, prima del sinistro, svolgeva una vita serena e tranquilla, dedicandosi, nel tempo libero, a vari hobby ed a varie attività ludiche, sociali, ricreative e relazionali, sia con amici che con familiari;

- che le lesioni subite e le continue sofferenze avevano provocato al minore un repentino cambiamento in peius delle sue abitudini di vita sociale e familiare, tale da ripercuotersi sul suo benessere, sulla sua vita di relazione ed affettiva, con grave danno alla salute, danno patrimoniale, danno non patrimoniale, danno esistenziale, alla vita privata ed al rapporto familiare o parentale;

- che, al momento dell'evento, la Opel Tigra, condotta dal proprietario Forestiero Andrea, era assicurata per la R.C. presso la Società Cattolica di Assicurazione con polizza n. 658/33/9117;

- che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale, redigendo apposito verbale;

- che il Forestiero, interrogato nell'immediatezza del fatto, confermava le modalità del sinistro come innanzi esposte;

- che la Polizia Stradale provvedeva a redigere, altresì, verbale di contestazione al

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Forestiero dell'infrazione di cui all'art. 142, Gomma 2% Codice della Strada;

- che il dott. Aurelio Tavone, nel mese di giugno 2003, visitava il danneggiato, su incarico della suddetta Compagnia di assicurazioni, quantificando i postumi permanenti nella misura del 9% ed individuando giorni 50 di I.T., di cui 30 per I.T.T. e 20 per I.T.P.;

. che tale valutazione era, sia pure di poco, inferiore ai danni subiti dal minore, coliispondenti al 12% di postumi permanenti, con giorni 40 di I.T.T. e giorni 20 di ILT.P.;

- che inutili erano state le varie richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti della Cattolica.

Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Forestiero Andrea e la suindicata società, chiedendo:

1) accogliersi la domanda e, per l'effetto dichiararsi la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo trasportante nella produzione del fatto dannoso per cui è causa;

2) conseguentemente, condannarsi le parti convenute tutte, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore di essi istanti, in proprio e della dichiarata qualità, di tutti i danni subiti, quali quelli patrimoniali, non patrimoniali, biologico, alla vita di relazione, alla veste estetica, morale suriettivo, esistenziale, alta vita privata, al rapporto familiare o parentale, per spese vive sostenute e da sostenersi in futuro, nella misura ritenuta di giustizia;

3) in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannarsi le parti convenute tutte, o chi tra loro chi di ragione, al risarcimento dei danni ex art. 96 C.P.C.;

4) condannarsi i convenuti al pagamento degli ulteriori importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento al soddisfo;

5) comminarsi alla Cattolica di Assicurazione le sanzioni di cui all'art. 5, L. n.

57/2001;

6) in via gradata, trasmettersi gli atti all'Isvap, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al richiamato art. 5;

7) condannarsi i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, nella contumacia del Forestiero, la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., la quale deduceva:

- in via pregiudiziale, che la domanda era nulla, ai sensi degli arti. 163 e 164 c.p.c., mancando una analitica descrizione dei fatti costitutivi della stessa;

- che gli attori non avevano convenuto in giudizio il responsabile del danno, ossia il proprietario del veicolo, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 23, L. n.

990/1969;

- che la domanda era, comunque, improcedibile, perché non preceduta da rituale richiesta ex art. 22, L. cit.;

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- nel merito, che la pretesa risarcitoria era infondata;

- che, in ogni caso, gli attori avevano l'onere di fornire la prova rigorosa del fatto, delle sue modalità e delle conseguenze lamentate.

Pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità della domanda, verificasi la valida instaurazione del contraddittorio, alla luce del disposto di cui all'art. 23, L. n.

990/1969, e, nel merito, rigettarsi la pretesa, regolandosi le spese di lite secondo giustizia.

Quindi, procedutosi all'espletamento di prova testimoniale e di C.T.U. medica, con ordinanza pronunciata in data 17/4/2007 veniva ordinato ai convenuti, ai sensi dell'art. 147, D. lgs. n. 209/2005, come modificato dall'art. 5, L. n. 102/2006, l'immediato pagamento, in favore degli attori, nella sola qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, della somma di E 11.000,00.

Infine, all'udienza del 29/9/2008 la causa veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo dichiarata la contumacia del convenuto Forestiero Andrea, il quale, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo, non si è costituito i giudizio.

Tanto precisato, occorre in via pregiudiziale disattendere l'eccezione di nullità della domanda, tenuto conto che l'esame della stessa evidenzia una descrizione analitica e precisa dei fatti costitutivi della stessa.

Sempre in via pregiudiziale, deve affermarsi la procedibilità dell'azione proposta da Rega Mario e Forestiero Amelia, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Rega Luciano, avendo gli stessi prodotto agli atti la lettera raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 22, L. n. 990/1969 in data 30/7/2002.

Nel merito, rileva il Tribunale che la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, sia pure nei limiti di seguito precisati.

Invero, va premesso che gli istanti agiscono onde ottenere il risarcimento dei danni alla persona subiti nel sinistro descritto nell'atto introduttivo dal proprio figlio minore Rega Luciano, il quale si trovava a bordo dell'autovettura Opel Tigra tg.

AX3 3 1 AZ in qualità di trasportato, nonché dei danni subiti da essi attori in proprio. Ora, l'azione risarcitoria risulta esercitata nei confronti di Forestiero Andrea, proprietario e conducente del suindicato veicolo e, quindi, della Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., quale impresa assicuratrice del veicolo per la R.C. In particolare, la proprietà in capo al Forestiero si desume dal verbale redatto nell'irmediatezza dei fatti dalla Polizia Stradale di Caserta Nord, nel quale il predetto veniva indicato come proprietario della Opel Tigra, nonché dalla missiva inoltrata alla Cattolica Assicurazioni in data 8/7/2002, ove lo stesso dichiara di essere proprietario dell'auto in oggetto. A tanto deve aggiungersi che il convenuto non si è presentato all'udienza fissata per l'espletamento del deferitogli

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interrogatorio formale, sicché, tenuto conto delle circostanze innanzi evidenziate, può senz'altro ritenersi come ammessa la circostanza relativa alla proprietà, in capo al medesimo, della Opel tg. AX331AZ. La conseguenza è che risulta infondata l'eccezione di carenza di integrità del contraddittorio, nella prospettiva di cui all'art.

23, L. n. 990/1969, avendo gli attori evocato in giudizio il responsabile civile.

Tutto ciò precisato, giova osservare come sia ormai pacifico in giurisprudenza che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c.

esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito (v., tra le altre, Cass. 28/11/2007, n. 24749; Cass.

22/8/2007, n. 17848). Di conseguenza, il soggetto rimasto danneggiato in un sinistro stradale come trasportato a qualunque titolo, può agire per il risarcimento dei danni subiti invocando l'operatività della presunzione di colpa prevista dall'art.

2054 c.c., facendo valere la responsabilità extracontrattuale nei confronti del conducente del veicolo a bordo del quale si trovava, o anche del proprietario dello stesso, se diverso dal primo (v. Cass. 20/2/2007, n. 3937; Cass. 31/10/2005, n.

21115). Ne deriva che ove, come nella specie, il soggetto danneggiato agisca nei confronti del proprio vettore, ai fini del risarcimento è sufficiente che lo stesso fornisca la prova del fatto storico dell'incidente, operando la richiamata presunzione legale di responsabilità. Va peraltro aggiunto che tale responsabilità risulta confermata dalle risultanze della espletata prova testimoniale, tenuto conto che il teste escusso, Rega Salvatore (v. verb. ud. 22/12/2005), hs dichiarato:

- di essere fratello del padre del minore rimasto coinvolto nel sinistro in questione;

- di trovarsi, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, a bordo di un'auto che seguiva quella condotta da Forestiero Andrea, cognato del padre del minore, entrambe procedenti in direzione Napoli;

- di aver notato che, improvvisamente, l'autovettura che lo precedeva di circa 100 metri, "sbandava, effettuando un testa coda", a seguito del quale "usciva fuori di strada e finiva su un terrapieno a lato dell'autostrada lato destro e si capovolgeva";

- di avere, quindi, arrestato la marcia della propria auto, aiutando, insieme ad altre persone, coloro che si trovavano all'interno della Opel Tigra (il conducente Forestiero Andrea, la moglie dello stesso ed il minore Rega Luciano) ad uscire dall'abitacolo;

- che il suddetto minore, che "si lamentava per dolori al braccio e alla testa", veniva quindi trasportato in ospedale di Caserta da un'autoambulanza nel frattempo sopraggiunta sul posto.

Alla luce di quanto innanzi esposto, nessun dubbio può porsi in merito alla responsabilità esclusiva di Forestiero Andrea nella causazione del sinistro in oggetto, non essendo emerso alcun elemento atto a far ritenere sussistente la responsabilità, esclusiva o concorrente, di altri soggetti, ovvero circostanze

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integranti la forza maggiore ed aventi autonoma efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso.

Venendo all'esame di quantum debeatur, reputa il Giudicante di dover far riferimento alla relazione depositata dal nominato C.T.U., la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché improntata a corretti canoni logici e tecnici e, quindi, immune da ogni rilievo critico.

In particolare, il C.T.U. ha rilevato:

- la piena compatibilità fra le lesioni riportate da Rega Luciano e la dinamica del sinistro come risultante dagli atti;

- che, in particolare, il suddetto minore riportò, a seguito dell'incidente, la frattura del collo omero sinistro, trauma cranico chiuso, varie ferite lacero contuse, e precisamente all'avambraccio sinistro e destro, alla regione glutea destra, al labbro superiore, al cuoio capelluto, al gomito destro, all'avambraccio sinistro, oltre ad un ematoma alla palpebra inferiore dell'occhio sinistro;

- la presenza di postumi permanenti, consistenti in: a) esiti di frattura del collo chirurgico omero sinistro, con epifisi modicamente slargata al controllo radiografico effettuato e con consolidazione della frattura; b) esiti trauma cranico chiuso, in assenza di elementi patologici al momento dello svolgimento delle operazioni di consulenza; c) esiti di cicatrici da ferita lacero contusa in regione parieto-occipitale sinistra, in sede di gomito destro, di avambraccio destro, in regione glutea e lombosacrale; d) esiti di frattura parcellare incisivo primo superiore a destra, con piccola perdita di sostanza a base esterna inferiore triangolare, con normale masticazione.

Quanto all'esame dell'incidenza dei suddetti postumi ai fini della determinazione del danno biologico, il consulente ha riconosciuto all'attrice un danno nella misura del 9%, ivi compreso il danno estetico.

Ora, trattandosi di sinistro verificatosi in data 6/7/2002 ed avendo, come visto, il C.T.U. quantificato i postumi nella misura del 9%, occorre applicare la disciplina di cui alla L. n. 57/2001, in tema di cc.dd. micropermanenti, con la conseguenza che, alla luce delle risultanze della tabella aggiornata al D.M. 24/6/2008, detto danno biologico va liquidato nell'importo di E 14.923,67, tenuto conto che il danneggiato aveva, al momento del sinistro, l'età di 8 anni.

L'ausiliare ha, inoltre, accertato una sofferta inabilità temporanea dell'attrice, valutata in giorni 30 quanto alla totale ed in ulteriori giorni 30 quanto alla temporanea nella misura media del 50%, sicché, in applicazione della citata normativa in materia di danno biologico di lieve entità (che "monetizza" in E 42,06 il danno per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta), il pregiudizio da invalidità temporanea va liquidato, nella specie, in £ 1.892,07 (e 42,06 X 30

1.261,80 + C 21,03 X 30 = C 630,90).

Essendo derivate le lesioni da un fatto costituente reato — accertato incidenter tantum nella presente sede processuale — va, altresì, liquidato il danno morale,

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inteso tale nocumento come sofferenza morale, secondo il combinato degli artt.

2059 c.c. e 185 c.p. In proposito, occorre richiamare l'orientamento espresso recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, intervenuta su questione di particolare importanza in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.

Invero, come affermato dai giudici di legittimità, il cd. danno morale, da intendersi non già come autonoma voce di danno ma come criterio meramente descrittivo di una componente della più ampia categoria del pregiudizio non patrimoniale, e caratterizzato dalla sofferenza morale derivante dal reato — non necessariamente transeunte — intanto può dar luogo ad autonomo risarcimento, in quanto non sia assurto ad una degenerazione patologica della sofferenza. Infatti, "ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente". La conseguenza è che, nell'ipotesi in cui la descritta sofferenza si cristallizzi in una vera e propria patologia, non è corretto liquidare detto pregiudizio in una percentuale del danno biologico —quest'ultimo determinato secondo il più diffuso orientamento dei giudici di merito mediante applicazione di tabelle — ciò comportando una sia pur parziale duplicazione di risarcimento (cfr. Cass. Sez. Un.

11/11/2008 n. 26972). Tale rischio di duplicazione, invece, non ricorre ove, come nella specie, non venga in rilievo alcuna eventuale patologia derivante da dolore o sofferenza, ma soltanto il pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerato. In tal caso, è evidente come la liquidazione di tale specifica sofferenza risponda all'esigenza di riconoscere al danneggiato un effettivo ed integrale ristoro il quale, quando si tratti di danno da reato, deve essere assicurato nella sua massima ampiezza. Infatti, come riconosciuto dal Supremo Collegio, in presenza di reato è risarcibile ogni pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi inerenti la persona, a prescindere da ogni indagine relativa alla rilevanza costituzionale degli stessi, tenuto conto del carattere assorbente della scelta legislativa di predicare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cagionati da illeciti penali. Va aggiunto che, come comunemente in giurisprudenza e come ribadito anche dalle Sezioni Unite innanzi richiamate, la prova di detto danno non patrimoniale ben potrà essere offerta sulla base di indici presuntivi destinati ad assumere particolare rilievo anche come unica fonte di convincimento del Giudice, come normalmente avviene in presenza di un pregiudizi attinente ad un bene immateriale. Facendo applicazione dei richiamati principi, ritenuta provata per presunzioni la sofferenza morale patita dal minore in considerazione dell'entità delle lesioni sofferte, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell'impatto che le stesse hanno avuto sulla sua persona, della durata della invalidità temporanea, si reputa equo liquidare tale voce di nocumento nei limiti 1/3 del danno biologico come innanzi monetizzato, oltre danno da invalidità temporanea e, quindi, nella misura di IE 5.605,24. In proposito, è opportuno evidenziare che il criterio della liquidazione del danno morale, inteso

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nei termini innanzi descritti, secondo una percentuale del danno biologico non è, a ben vedere, sconfessato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite. Invero, nella sentenza in questione solo apparentemente parrebbe criticata tale modalità di liquidazione in concreto del danno morale, mentre, in realtà, il principio affermato dai Giudici di legittimità è nel senso che, ove la sofferenza soggettiva del danneggiato sia trasmodate in vera e propria patologia psichica, il danno morale non va affatto riconosciuto, a prescindere dal quomodo della sua liquidazione. E' in tali termini che va intesa la pronuncia in oggetto, nella parte in cui afferma che

"determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, sovente liquidato in percentuale del primo", con conseguente necessità di escludere "la praticabilità di tale operazione". Orbene, osserva il giudicante che ove, secondo il ragionamento sopra esposto, non si tratti di danno morale ma di componente di danno biologico di carattere psichico, è evidente come debba escludersi non già il criterio di liquidazione basato sulla percentuale del danno biologico, ma, in radice, la liquidazione stessa danno come sofferenza soggettiva.

Nulla, invece, può riconoscersi a titolo di danno emergente futuro, nei termini esplicitati e richiesti dagli attori, non ravvisandosi, secondo le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., una presumibile necessità per il minore di sottoporsi a controlli ed ulteriori atti sanitari per migliorare le condizioni fisiche dello stesso.

Neppure vi sono i presupposti, contrariamene a quanto ritenuto dagli attori, per la liquidazione del danno esistenziale, tenuto conto che, come pure ribadito dalla richiamata pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, detta voce di pregiudizio deve essere puntualmente ed analiticamente allegata e provata dal soggetto danneggiato, con riferimento alle concrete modalità attraverso le quali lo stesso pregiudizio di sia manifestato. Nella specie, ritiene il Tribunale che detto onere non sia stato compiutamente assolto dal Rega e dalla Forestiero, i quali si sono limitati a richiedere tale voce di danno, senza alcuna specifica allegazione di profili di pregiudizio subiti dal minore non ricadenti nell'ambito nocumento non patrimoniale comunemente intesto quale danno biologico.

Quanto alla posizione degli attori in proprio, agli stessi va risarcito il danno relativo agli esborsi per spese sanitarie documentate, nei limiti di E 24,00.

Inoltre, ritiene il Tribunale che agli stessi competa anche, a titolo di risarcimento danni, il rimborso del compenso erogato prima dell'instaurazione del giudizio in favore del dott. Guido Grillo, nella misura di e 155,00, per l'espletata attività professionale di valutazione medico-legale del danno patito dal minore Rega Luciano, come da ricevuta n. 81 in data 7/4/2003 prodotta agli atti in copia. Sul punto, ritiene il giudicante che trattasi di esborso sostenuto dagli istanti nella fase precedente a quella contenziosa che si pone, comunque, in relazione di

causalità con l'evento dannoso, finalizzato all'eventuale composizione stragiudiziale della vicenda e costituente esplicazione del diritto di difesa

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costituzionalmente tutelato, sicché, analogamente a quanto affermato dalla Suprema Corte in materia di spese legali sostenute prima dell'instaurazione del giudizio, ben può essere richiesto quale componente del danno da risarcire (cfr.

Cass. 2/2/2006, n. 2275).

Null'altro può, invece, riconoscersi agli attori in proprio, dovendosi rilevare che tutte le voci di danno esplicitate in comparsa conclusionale non erano state compiutamente allegate nell'atto di citazione, né in sede di memoria ex art. 183, comma 5% c.p.c.

In definitiva, accertata la responsabilità esclusiva di Forestiero Andrea, quale conducente proprietario dell'autovettura Opel Tigra a bordo del quale viaggiava il minore, lo stesso deve rispondere, unitamente alla Cattolica, con vincolo di solidarietà, dei danni subiti dal minore stesso, nonché dai di lui genitori in proprio, il tutto come innanzi esposto.

Trattandosi di credito risarcitorio, agli attori vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003, n. 4242). Nella specie, l'importo di E 22.421,61 (relativo ala liquidazione del danno del minore), "devalutato" alla data del fatto, 6/7/2002, risulta pari ade 19.641,08 (indice a quo: 11 8; indice ad quem: 134,7;- 12,3979%), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, alla data odierna, risultano pari ad E 3.727,42, senza ulteriori interessi. Sulla somma valutata all'attualità, invece, decorreranno gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo. Va aggiunto che il suddetto importo liquidato a titolo di capitale dovrà essere ridotto in misura corrispondente all'eventuale somma versata dai convenuti in forza dell'ordinanza pronunciata in data 17/4/2007, con la quale veniva ordinato agli stessi l'immediato pagamento della somma di C 11.000,00.

Quanto al credito risarcitorio liquidato agli attori in proprio, ritiene il Tribunale che, in considerazione della limita entità dello stesso (E 170,00), gli interessi legali possano riconoscersi con decorrenza dalla domanda (3/2/2004).

Deve poi dichiararsi l'inammissibilità della domanda volta all'applicazione, nei confronti della società Cattolica di Assicurazione, delle sanzioni di cui all'art. 5, L.

n. 57/2001, che ha sostituito l'art. 3, D.L. n. 857/1976, convertito con modificazione in L. n. 39/1977, giacché il potere di comminare tali sanzioni non è attribuito del Giudice, bensì all'Ufficio Provinciale per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, che provvede a versare gli importi di cui alle sanzioni pecuniarie all'I.N.A., gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Neppure vi sono i presupposti per trasmettersi gli atti all'ISVAP, come richiesto in

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citazione, giacché ben possono gli istanti assumere ogni iniziativa utile onde rendere edotto tale organismo di profili eventualmente rilevanti ai fini di provvedimenti da adottare nei confronti della società convenuta.

Va rigettata la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi, nel comportamento processuale tenuto dalla Scoietà Cattolica di Assicurazione, gli estremi di una responsabilità aggravata per resistenza in giudizio dolosa o gravemente colposa.

Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – ivi comprese quelle di C.T.U. e di C.T. di parte (v. sul punto, "bolletWii. 25307 in data 7/6/2007 prodotta dagli attori; quanto al rimborso delle spese di consulenza di parte, cfr. Cass. 7/2/2006, n. 2605; v. anche Cass. 25/3/2003, n. 4357) nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv. Michele Liguori, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rega Mario e Forestiero Amalia, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Rega Luciano, con atto di citazione notificato in data 2-3/2/2004, nei confronti di Forestiero Andrea e della Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., così provvede:

a) dichiara la contumacia di Forestiero Andrea;

b) dichiara la responsabilità esclusiva di Forestiero Andrea in ordine alla verificazione del sinistro per cui è causa;

c) per l'effetto, condanna il Forestiero e la Cattolica di Assicurazione, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei seguenti importi:

- in favore degli attori in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Rega Luciano, e 22.421,61, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo, nonché e 3.727,42, detratto l'importo eventualmente corrisposto dai convenuti in forza dell'ordinanza pronunciata in data 17/4/2007, con la quale veniva ordinato agli stessi l'immediato pagamento della somma di E 11.000,00;

- in favore degli attori in proprio, e 170,00, oltre interessi legali dal 3/2/2004; d) condanna i convenuti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore degli attori, in proprio e nella indicata qualità, delle spese di lite, che liquida in complessivi E 8.868,92, di cui E 1.225,52 per esborsi – comprensivi delle spese di C.T.U. come liquidate con decreto emesso in data 21/9/2006, nonché di spese di C.T. di parte, come documentate dagli istanti – E 2.294,14 per diritti, E 4.500,00 per onorario ed E 849,26 per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Liguori.

Napoli, 15/1/2009

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