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FORUM DANNO ESISTENZIALE*

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TAGETE -ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY

TAGETE 2-2009 Year XV

FORUM DANNO ESISTENZIALE

FORUM DANNO ESISTENZIALE*

*Dibattito sul danno esistenziale dopo la sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione. I contenuti sono stati liberamente inseriti dagli utenti sul forum di discussione tenuto sul sito www.melchiorregioia.it durante tutto il 2009.

COMMENTO INSERITO DA: Michele Liguori *

ARTICOLO

Tribunale di Napoli sentenza 1/2/2009 n. 1309/09

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott. Michele Caccese, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4562/2002 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente

... v. sentenza di seguito allegata

* Avvocato, Foro di Napoli

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Tribunale di Napoli sentenza 1/2/2009 n. 1309/09 TRIBUNALE DI NAPOLI

X SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott. Michele Caccese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4562/2002 R.G.A.C., avente ad oggetto:

risarcimento danni e vertente

TRA

DI VICINO GIUSEPPE, elett.te dom.to in Napoli, piazza Esedra Ed. Edil.forum.

Is. F10, Centro Direzionale, presso lo studio dell'avv. Michele Liguori, dal quale sono rapp.ti e difesi, unitamente all'avv. Tiziana Conte, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE E

ESPOSITO CIRO, dom.to in Napoli, via Fontanelle n. 142

CONVENUTO CONTUMACE L'EDERA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario liquidatore p.t., elett.te dom.ta in Napoli, via S. Giacomo dei Capri n. 63/E, presso lo studio dell'avv. Maria

Rosaria Palombi, dal quale è rapp.te e difesa, unitamente all'avv. Angelica Parente, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA S.P.A. ASSICURAZIONI GENERALI, quale Impresa Designata per la Regione Campana alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2

CONVENUTA-CONTUMACE CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore ha così concluso: "conclude in conformità alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, nella rinnovazione dell'atto di citazione, nelle note ex art. 183, 5° comma, c.p.c., negli atti e verbali di causa tutti'.

Il procuratore della Edera Assicurazioni S.p.A. in L.C.A. ha così concluso: "chiede che la causa sia assegnata a sentenza...., concludendo come da conclusioni già rassegnate nei propri atti di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14/2-4/3/2002, Di Vicino Giuseppe

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esponeva:

- che il giorno 12/11/1992, alle ore 23,00 circa, esso istante si trovava alla guida del proprio ciclomotore Vespa Piaggio 50 c.c., telaio n. 00148699, percorrendo a velocità moderata la via Foria in Napoli, con direzione di marcia piazza Carlo Terzo-piazza Cavour, "mantenendo strettamente la propria mano destra" e con i fari accesi;

- che il ciclomotore, giunto all'altezza della confluenza con via Michele Tenore, aveva proseguito la propria marcia, in quanto il semaforo posto all'incrocio proiettava la luce verde;

- che, in tale frangente, il ciclomotore era stato investito al lato anteriore destro dall'autovettura Fiat Uno tg. NA P66441, proveniente dalla destra di esso istante e, precisamente, dalla via Michele Tenore, procedendo ad elevata velocità e con i fari spenti;

- che l'investimento si era verificato allorché la suindicata autovettura, giunta all'altezza dell'incrocio, non si era fermata, né aveva rallentato, nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa;

- che, alla vista di detta manovra, esso esponente aveva tentato invano di frenare e sterzare verso sinistra, senza riuscire ad evitare l'impatta e cadendo al suolo, unitamente al proprio ciclomotore;

- che, a seguito di tanto, il motorino aveva riportato danni alla carrozzeria ed al telaio, mentre esso istante aveva subito lesioni personali, nonché la rottura del.

vestiario;

- di aver subito, in particolare, la frattura lussazione del collo del piede sinistro

“tipo Dupuytren bassa", trattata chirurgicamente mediante riduzione e sintesi con due placche e viti;

- che a tali lesioni erano residuati postumi di natura permanente che incidevano sia sull'integrità psico-fisica, sia, sulla capacità lavorativa specifica e sia sulla capacità produttiva di reddito attuale e futuro di esso attore, nonché un evidente danno alla veste estetica;

- che esso istante al momento dell'evento, espletata l'attività lavorativa di pizzaiolo;

- che, a seguito dell'evento, per l'intero periodo di inabilità temporanea, non aveva potuto attendere alle proprie ordinarie e straordinarie occupazioni lavorative ed extralavorative;

- che ingenti, inoltre, erano state le spese sostenute per cure, terapie, trasporto, assistenza, esami specialistici e strumentali, miglior vitto ecc.;

- che, prima del sinistro, esso esponente svolgeva una vita serena e tranquilla, dedicandosi, nel tempo libero, a vari hobby ed a varie attività ludiche, sociali, ricreative e relazionali, sia con amici che con familiari;

- che, a causa delle lesioni subite, non trascorreva più una vita serena e tranquilla, non potendosi più dedicare, nel tempo libero, ai vari hobby ed alle varie attività ludiche, sociali, ricreative, sportive e relazionali, in precedenza espletate;

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- che le lesioni subite e le continue sofferenze avevano provocato ad esso istante minore un repentino cambiamento in peius delle sue abitudini di vita sociale e familiare, con conseguente lesione della sua personalità;

- che, al momento dell'evento, la Fiat Uno, condotta dal proprietario Esposito Ciro, era assicurata per la R.C. presso la S.p.A. L'Edera Assicurazioni con polizza n.

050/1136834;

- che l'Esposito aveva redatto e sottoscritto denuncia di sinistro, inoltrata alla suindicata Compagnia di assicurazioni;

- che, successivamente, la S.p.A. L'Edera era stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa, come da decreto in data 28/7/1997, pubblicato in G.U. n. 179 del 2/8/1997;

- che, a norma dell'art. 19, lett. c), L. n. 990/1969, il risarcimento del danno a persona provocato da veicolo assicurato presso un'impresa successivamente posta in L.C.A., era posto a carico del F.G.V.S., a mezzo dell'Impresa Designata, la quale, per la Regione Campana, era la S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A.;

- che la S.p.A. L'Edera aveva fatto periziare il ciclomotore da un proprio incaricato, secondo il quale il danno era pari a L. 1.301.220, oltre giorni 2 di sosta tecnica;

- che il medico legale di fiducia della suddetta società aveva, invece, quantificato il danno biologico subito da esso istante nella misura del 12%, oltre giorni 120 di I.T.;

- che le suddette valutazioni, anche se non molto lontane dalla reale entità dei danni, erano tuttavia inferiori all'effettivo pregiudizio subito da esso esponente, tenuto conto che i danni al ciclomotore erano paria L. 2.931.660, mentre quelli alla persona erano pari al 15%, mentre la I.T. era stata di giorni 210, di cui 150 di I.T.T.

e 60 di I.T.P., come da relazione del dott. Guido Grillo;

- che inutili erano state le varie richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti della Edera Assicurazioni.

Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la S.p.A.

L'Edera in L.C.A., la S.p.A. Generali Assicurazioni, in qualità di Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché Esposito Ciro, chiedendo:

1) accogliersi la domanda e, per l'effetto dichiararsi la esclusiva responsabilità dell'Esposito nella produzione del fatto dannoso per cui è causa;

2) conseguentemente, condannarsi la S.p.A Generali, nella indicata qualità, nonché l'Esposito, o chi tra loro di ragione, al risarcimento in favore di esso istante di tutti i danni subiti, quali quelli a cose ed alla persona, patrimoniali, non patrimoniali, biologico, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare o parentale, per spese vive sostenute e da sostenersi in futuro, nella misura ritenuta di giustizia;

3) in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannarsi le parti convenute tutte, o chi tra loro chi di ragione, al risarcimento dei danni ex art. 96

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C.P.C.;

4) condannarsi i convenuti al pagamento degli ulteriori importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento al soddisfo;

5) condannarsi i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, nella contumacia della S.p.A.

Generali e dell'Esposito, la S.p.A., L'Edera in L.C.A., la quale deduceva:

- in via preliminare, che il diritto azionato si era estinto per decorso del termine di prescrizione, tenuto conto che non tutte le lettere raccomandate esibite dall'attore avevano i requisiti imposti dall'art. 1454 c.c. e, pertanto, non potevano ritenersi valide ai fini del rispetto dell'onere di cui all'art. 22, L. n. 990/1969;

- nel merito, che intendeva contestare la sussistenza della piena ed assoluta responsabilità del conducente la Fiat Uno nella causazione del sinistro.

Pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda ed, in via subordinata, limitarsi il quantum della pretesa, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e con vittoria, in ogni caso, di spese di lite.

Quindi, procedutosi all'espletamento di prova per testi e di C.T.U. medica, all'udienza del 29/9/2008 la causa veniva riservata per la decisione, previa fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo dichiarata la contumacia dei convenuti S.p.A. Generali

Assicurazioni, quale Impresa Designata per la Regione Campana alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ed Esposito Ciro, i quali, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo, non si sono costituiti in

giudizio.

Ciò posto, occorre in via pregiudiziale disattendere l'eccezione di improcedibilità dell'azione proposta da Di Vicino Giuseppe, avendo lo stesso prodotto agli atti le lettere raccomandate A.R. ai sensi dell'art. 22, L. n. 990/1969, inviate alla S.p.A.

L'Edera in bonis in date 3/3/1993, 13/9/1994, 21/3/1996, 21/1/1997, 23/6/1998, nonché, successivamente al Commissario Liquidatore della stessa, in date

17/11/1999, 21/9/2001, mentre il giudizio risulta instaurato, come detto, con atto notificato in data 14/2-4/3/2002.

Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla S.p.A. L'Edera Assicurazioni, occorre premettere che, contrariamente alla tesi sostenuta dall'attore, la stessa non può dichiararsi inammissibile per non avere la convenuta indicato espressamene il termine prescrizionale concretamente applicabile nella specie. Sul punto, com'è pacifico in giurisprudenza, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente

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l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente, ossia cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia, le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice (cfr., tra le altre, Cass. 21/5/2007, n.

11774; Cass. 24/11/2005, n. 24828; Cass. Sez. Un. 25/7/2002, n. 10955). Tanto precisato, deve osservarsi che, nel merito, detta eccezione è priva di fondamento, tenuto conto che non risulta decorso il termine quinquennale, applicabile nella specie ai sensi dell'art. 2947, comma 3 c.c., trattandosi di fatto dal quale sono derivate, secondo la prospettazione attorea, lesioni personali ed integrante,

pertanto, gli estremi di una fattispecie di reato. Peraltro, è appena il caso di notare come la prescrizione non sarebbe decorsa neppure nella prospettiva del termine prescrizionale di due anni stabilito dall'art. 2947, comma 2°, c.c.

Nel merito, rileva il Tribunale che la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, sia pure nei limiti di seguito precisati.

Invero, l'istruzione svolta ha chiarito compiutamente la dinamica del sinistro per cui è causa, dovendosi precisare al riguardo che i testi escussi, con dichiarazioni precise, circostanziate e concordanti, hanno riferito (v. verbb. udd. 2/3/2004 e 23/9/2004):

- che il ciclomotore condotto dall'attore, con i fari accesi e nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione, attraversava l'incrocio a velocità moderata, in presenza di semaforo che proiettava la luce verde;

- che, all'improvviso, il ciclomotore venne investito da una Fiat Uno che, a velocità sostenuta, senza fermarsi al semaforo rosso e senza neppur rallentare, proveniva dalla destra rispetto alla direzione percorsa dall'istante;

- che, per effetto dell'urto, finirono in terra sia il conducente che il motorino;

- che il conducente del veicolo a due ruote tentò, ma senza riuscirvi, di evitare l' impatto;

- che, in particolare, il conducente, lamentando dolori per i quali faticava ad alzarsi e zoppicava, fu accompagnato in ospedale da due persone a bordo di un' auto;

- di riconoscere dalla documentazione fotografica loro mostrata sia il luogo del sinistro che i danni riportati dal ciclomotore Vespa Piaggio;

- che l'auto Fiat Uno aveva esposto il contrassegno assicurativo della società L'Edera Assicurazioni.

Alla luce delle richiamate risultanze probatorie, è evidente che il sinistro stradale in questione fu provocato a causa del comportamento imprudente e negligente del convenuto Esposito Ciro, il quale, senza neppure rallentare all'incrocio con

semaforo proiettante la luce rossa, a velocità sostenuta investiva la Vespa Piaggio con a bordo l’attore Di Vicino Giuseppe, che procedeva a velocità moderata,

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attraversando lo stesso incrocio con il semaforo verde. Di conseguenza, deve senz'altro affermarsi la responsabilità esclusiva dell'Esposito nella verificazione dell'incidente in questione.

Venendo all'esame di quantum debeatur, reputa il Giudicante di dover far

riferimento alla relazione depositata dal nominato C.T.U., la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché improntata a corretti canoni logici e tecnici e, quindi, immune da ogni rilievo critico.

In particolare, il C.T.U. ha rilevato:

- la piena compatibilità fra le lesioni riportate dal Di Vicino e la dinamica del sinistro come risultante dagli atti;

- che, in particolare, l'attore riportò una frattura-lussazione del collo del piede sinistro tipo Dupuytren bassa, trattata chirurgicamente in ambiente specialistico ospedaliero, mediante intervento chirurgico di riduzione e sintesi, con applicazione di placca e viti per ritardo di consolidazione e diastasi tibio-peroneale;

- che, inoltre, lo stesso riportò escoriazione sulla faccia mediale del collo del piede sinistro ed esposizione puntiforme;

- che, al termine delle cure praticategli, il Di Vicino giungeva a guarigione, sia pure con postumi di notevole entità, caratterizzati da marcato deficit funzionale della tibiotarsica, instabilità articolare, nonché edema locale e cicatrici chirurgiche (di 17 cm. in regione sovramalleolare peroniera e di 6 cm. in regione sovra

malleolare tibiale);

- che, in particolare, il collo del piede si presentava, alla visita, edematoso (+ 1,5 cm.), dolente alla digitopressione e con un deficit di ½ nella flesso estensione ed apprezzabile scatto articolare, mentre la caviglia risultava instabile in senso anteromediale;

- che vi era un modesto valgo recurvato al III° inferiore di tibia;

- che l'attore deambulava senza una chiara zoppia, presentando, però, un accosciamento asimmetrico.

Quanto all'esame dell'incidenza dei suddetti postumi ai fini della determinazione del danno biologico, il consulente ha riconosciuto all'attore un danno nella misura del 13%, ivi compreso il verosimile danno artrosico futuro, indicando in giorni 150 l'invalidità temporanea totale ed in giorni 40 quella parziale nella valutazione media al 50%.

Tanto premesso, il giudicante, in ordine alla quantificazione del danno biologico, ritiene di aderire all'orientamento del Tribunale di Milano, ed in particolare alle tabelle dallo stesso elaborate, in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.

Pertanto, nella fattispecie in esame all'istante va riconosciuta, tenuto conto di quanto innanzi esposto, un'invalidità nella misura del 13%, con la conseguenza che, avendo lo stesso all'epoca del sinistro l'età di 19 anni - cui corrisponde un

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coefficiente di demoltiplicazione pari a 0,910 - il danno complessivo risulta pari ad 26.426,00 ( 3.233,84 X 0,910 X 13 ), dovendosi ritenere ricompreso in detto danno anche quello alla vita di relazione.

Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi nell'importo di 69,14 giornalieri, alla stregua di quanto affermato dalla più diffusa

giurisprudenza di merito, in relazione all'invalidità temporanea totale e tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni, e di 34,57 per l'invalidità temporanea parziale stimata nella misura del 50%. Ne consegue che all'istante va riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale ed a quella parziale, un risarcimento pari, rispettivamente, ad 10.371,00 – ( 69,14 X 150 )– ed 1.382,80 (

34,57,56 X 40) e, quindi a complessivi 11.753,80.

Essendo derivate le lesioni da un fatto costituente reato – accertato incidenter tantum nella presente sede processuale – va, altresì, liquidato il danno morale, inteso tale nocumento come sofferenza morale, secondo il combinato degli artt.

2059 c.c. e 185 c.p. In proposito, occorre richiamare l'orientamento espresso recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, intervenuta su questione di particolare importanza in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.

Invero, come affermato dai giudici di legittimità, il cd. danno morale, da intendersi non già come autonoma voce di danno ma come criterio meramente descrittivo di una componente della più ampia categoria del pregiudizio non patrimoniale, e caratterizzato dalla sofferenza morale derivante dal reato — non necessariamente transeunte — intanto può dar luogo ad autonomo risarcimento, in quanto non sia assurto ad una degenerazione patologica della sofferenza. Infatti, "ove siano

dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente ". La conseguenza è che, nell'ipotesi in cui la descritta sofferenza si cristallizzi in una vera e propria patologia, non è corretto liquidare detto pregiudizio in una

percentuale del danno biologico —quest'ultimo determinato secondo il più diffuso orientamento dei giudici di merito mediante applicazione di tabelle — ciò

comportando una sia pur parziale duplicazione di risarcimento (cfr. Cass. Sez. Un.

11/11/2008 n. 26972). Tale rischio di duplicazione, invece, non ricorre ove, come nella specie, non venga in rilievo alcuna eventuale patologia derivante da dolore o sofferenza, ma soltanto il pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva

cagionata dal reato in sé considerato. In tal caso, è evidente come la liquidazione di tale specifica sofferenza risponda all'esigenza di riconoscere al danneggiato un effettivo ed integrale ristoro il quale, quando si tratti di danno da reato, deve essere assicurato nella sua massima ampiezza. Infatti, come riconosciuto dal Supremo Collegio, in presenza di reato è risarcibile ogni pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi inerenti la persona, a prescindere da ogni

indagine relativa alla rilevanza costituzionale degli stessi, tenuto conto del carattere assorbente della scelta legislativa di predicare la risarcibilità dei danni non

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patrimoniali cagionati da illeciti penali. Va aggiunto che, come comunemente in giurisprudenza e come ribadito anche dalle Sezioni Unite innanzi richiamate, la prova di detto danno non patrimoniale ben potrà essere offerta sulla base di indici presuntivi destinati ad assumere particolare rilievo anche come unica fonte di convincimento del Giudice, come normalmente avviene in presenza di un

pregiudizi attinente ad un bene immateriale. Facendo applicazione dei richiamati principi, ritenuta provata per presunzioni la sofferenza morale patita dal minore in considerazione dell'entità delle lesioni sofferte, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell'impatto, che le stesse hanno avuto sulla sua persona, della durata della invalidità temporanea, si reputa equo liquidare tale voce di nocumento nei limiti 1/3 del danno biologico come innanzi monetizzato, oltre danno da

invalidità temporanea e, quindi, nella misura di 12.726,60. In proposito, è opportuno evidenziare che il criterio della liquidazione del danno morale, inteso nei termini innanzi descritti, secondo una percentuale del danno biologico non è, a ben vedere, sconfessato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite. Invero, nella sentenza in questione solo apparentemente parrebbe criticata tale modalità di liquidazione in concreto del danno morale, mentre, in realtà, il principio affermato dai Giudici di legittimità è nel senso che, ove la sofferenza soggettiva del

danneggiato sia trasmodate in vera e propria patologia psichica, il danno morale non va affatto riconosciuto, a prescindere dal quomodo della sua liquidazione. E' in tali termini che va intesa la pronuncia in oggetto, nella parte in cui afferma che

"determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale … sovente liquidato in percentuale del primo", con conseguente necessità di escludere "la praticabilità di tale operazione". Orbene, osserva il giudicante che ove, secondo il ragionamento sopra esposto, non si tratti di danno morale ma di componente di danno biologico di carattere psichico, è evidente come debba escludersi non già il criterio di liquidazione basato sulla percentuale del danno biologico, ma, in radice, la liquidazione stessa del danno come sofferenza soggettiva.

Inoltre, ritiene il Tribunale che all'attore competa anche, a titolo di risarcimento danni, il rimborso del compenso erogato prima dell'instaurazione del giudizio in favore del dott. Guido Grillo, nella misura di 1.859,24 (L. 3.600.000), per l'espletata attività professionale di accompagnamento a visita collegiale e

valutazione medico-legale del danno patito dal Di Vicino, come da ricevute n. 123 in data 30/6/2000 e n. 121 in data 24/10/2001 prodotte agli atti in copia. Sul punto, rileva il giudicante che trattasi di esborsi sostenuti dall'istante istanti nella fase precedente a quella contenziosa che si pongono, comunque, in relazione di causalità con l'evento dannoso, finalizzato all'eventuale composizione stragiudiziale della vicenda e costituente esplicazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, sicché, analogamente a quanto affermato dalla Suprema Corte in materia di spese legali sostenute prima dell'instaurazione del

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giudizio, ben può essere richiesto quale componente del danno da risarcire (cfr.

Cass. 2/2/2006, n. 2275).

Devono, ancora riconoscersi al di Vicino le spese sanitarie i cui esborsi risultano sorretti da idonea documentazione, nella misura di 116,72 ( L. 226.000).

Quanto al danno relativo al ciclomotore, del quale l'attore ha fornito elementi idonei a comprovare la allegata proprietà (v. copia del certificato per ciclomotore), peraltro non specificamente contestata dalla convenuta, lo stesso va liquidato equitativamente, tenuto conto di quanto è dato evincere dalla documentazione fotografica agli atti, nell'importo di 763,33, oltre giorni due di sosta tecnica pari ad 60,00 (v., tra le altre, Cass. 21/10/2008, n. 25558), per un totale di 883,33.

In definitiva, il danno subito dall'attore per danni a cose ed alla persone va liquidato nell'importo complessivo di 53.705,69.

Nulla, invece, può riconoscersi a titolo di danno emergente futuro, dovendosi ritenere, in base a quanto affermato dal C.T.U., che il danno biologico dallo stesso accertato sia comprensivo anche dei presumibili processi artrosici futuri.

Neppure vi sono i presupposti, contrariamene a quanto ritenuto dall'attore, per la liquidazione del danno esistenziale, tenuto conto che, come pure ribadito dalla richiamata pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, detta voce di pregiudizio deve essere puntualmente ed analiticamente allegata e provata dal soggetto danneggiato, con riferimento alle concrete modalità attraverso le quali lo stesso pregiudizio di sia manifestato. Nella specie, ritiene il Tribunale che detto onere non sia stato compiutamente assolto dal Di Vicino, il quali si è limitato a richiedere tale voce di danno, senza alcuna specifica allegazione di profili di pregiudizio subiti non ricadenti nell'ambito nocumento non patrimoniale comunemente intesto quale danno biologico.

Va, del pari, respinta la richiesta di liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, atteso che l'istante si è limitato a dedurre di svolgere l'attività di pizzaiolo e che, per effetto delle lesioni subite e dei postumi sofferti, avrebbe difficoltà dell'espletare la propria attività, senza fornire alcun elemento di prova, pur essendo gravato del relativo onere. In proposito, deve osservarsi che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, essendo anche necessario che il lavoratore danneggiato fornisca la prova idonea a

dimostrare che la lesione conseguente all'evento dannoso ha prodotto una contrazione effettiva del suo reddito, tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussistendo, infatti, alcun rigido automatismo (v., tra le più recenti, Cass. 10/7/2008, n. 18866).

Alla luce delle considerazioni che precedono, accertata la responsabilità esclusiva di Esposito Ciro in ordine alla verificazione del sinistro de quo, essendo il veicolo di sua proprietà assicurato per la r.c. presso la Compagnia L'Edera Assicurazioni S.p.A., successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, il predetto

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responsabile civile va condannato al pagamento, con vincolo di solidarietà rispetto alla S.p.A. Generali Assicurazioni, nella indicata qualità, della somma complessiva come sopra determinata, pari ad 53.705,69. Nei confronti, invece, della S.p.A.

L'Edera Assicurazioni, stante l'assoggettamento della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la presente sentenza ha valore di mero

accertamento del credito come sopra liquidato (cfr. Cass. 13/12/2005, n. 27448).

Trattandosi di credito risarcitorio, all'attore occorre, inoltre, riconoscere gli

interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003, n. 4242). Nella specie, l'importo di 53.705,69

(relativo ala liquidazione del danno del minore), "devalutato" alla data del fatto, 12/11/1992, risulta pari ad 35.562,00 (indice a quo: 121; indice ad quem: 134,7, - 33,7836%), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli

interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, alla data odierna, risultano pari ad 34.104,09, senza ulteriori interessi. Sulla somma valutata all'attualità, invece, decorreranno gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.

Va rigettata la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi, nel comportamento processuale tenuto dalla S.p.A. L'Edera Assicurazioni in

L.C.A., gli estremi di una responsabilità aggravata per resistenza in giudizio dolosa o gravemente colposa.

Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – ivi comprese quelle di C.T.U. e di C.T. di parte (v. sul punto, ricevuta n. 53 in data 14/2/20067 prodotta dall'attore; quanto al rimborso delle spese di consulenza di parte, cfr. Cass. 7/2/2006, n. 2605; v. anche Cass. 25/3/2003, n. 4357) nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv. Michele Liguori, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Vicino Giuseppe, con atto di citazione notificato in data 14/2-4/3/2002, nei confronti di Esposito Ciro, della S.p.A. L'Edera Assicurazioni in L.C.A., nonché della S.p.A. Generali Assicurazioni, quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, cosi provvede:

a) dichiara la contumacia di Esposito Ciro e della S.p.A. Generali Assicurazioni;

b) dichiara la responsabilità esclusiva di Esposito Ciro in ordine alla verificazione del sinistro per cui è causa;

c) per l’effetto, condanna l’Esposito e la S.p.A. Generali Assicurazioni, con

vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di Di Vicino Giuseppe, dei seguenti

(12)

importi:

- 53.705,69, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;

- 34.104,09, senza ulteriori interessi;

d) condanna i convenuti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore del Di Vicino, delle spese di lite, che liquida in complessivi 11.750,39 , di cui

1.136,02 per esborsi – comprensivi delle spese di C.T.U. come liquidate con decreto emesso in data 19/12/2005, nonché di spese di C.T. di parte, come documentate dall’istante - 2.935,00 per diritti, 6.500,00 per onorario ed 1.179,37 per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all’avv. Michele Liguori.

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