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FORUM DANNO ESISTENZIALE*

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TAGETE -ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY

TAGETE 2-2009 Year XV

FORUM DANNO ESISTENZIALE

FORUM DANNO ESISTENZIALE*

*Dibattito sul danno esistenziale dopo la sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione. I contenuti sono stati liberamente inseriti dagli utenti sul forum di discussione tenuto sul sito www.melchiorregioia.it durante tutto il 2009.

Patrizia Ziviz *

ARTICOLO

Mentre – dopo il profluvio di commenti nel web – da poco hanno cominciato a circolare (su tutte le principali riviste o, addirittura, in volumi monografici) le prime valutazioni sulle sentenze seriali delle Sezioni Unite dell’11 novembre 1008, la realtà giurisprudenziale si modifica ulteriormente, affidando ad una nuova decisione delle stesse qualche considerazione che sembra nuovamente mettere in discussione i punti di riferimento in materia di ristoro del danno non patrimoniale. Il caso riguardava l’illegittima sospensione e revoca dall’incarico di due dirigenti di un Comune, che vede gli stessi agire per richiedere il risarcimento dei relativi danni. Ed è sul versante non patrimoniale del pregiudizio che interessa valutare ciò che dicono oggi le Sezioni Unite.

Due gli aspetti da evidenziare: (a) un primo profilo investe la regola di risarcibilità; (b) un secondo versante riguarda le voci di danno non patrimoniale da attribuire alle vittime.

Quanto alla prima questione, ci troviamo di fronte a una sorta di interpretazione autentica del pensiero espresso dalla sentenza 26972/2008, il cui pensiero viene così riassunto: “il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali

* Professore di Diritto Privato – Università di Trieste.

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si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge”. (Dimenticando che esistono anche casi previsti dalla legge differenti dal reato,) i giudici di legittimità rivisitano in senso estensivo la regola di risarcibilità. Non sentiamo più parlare di diritti inviolabili, e nemmeno di interessi costituzionalmente protetti, ma di diritti della persona direttamente tutelati dalla legge. Si tratta non solo un ritorno alle sentenze gemelle, allora, ma di un ben più ampio riferimento ad una generica protezione prevista da disposizioni normative non diversamente qualificate. Nel contempo, va segnalato che – mentre sopravvive il riferimento alla gravità dell’offesa - si perde per strada il richiamo della serietà del pregiudizio. Un bel colpo di scena, quindi, con cui dovranno fare i conti gli interpreti, visto che ha sancirlo è sempre lo stesso organo che ha dettato la svolta restrittiva del 2008. Per quanto concerne il secondo profilo, apparentemente le Sezioni Unite sembrerebbero dettare una lettura negativa in ordine al danno esistenziale, del quale si afferma il riassorbimento entro il danno morale. Attenzione, però: si tratta di leggere l’intera sentenza, la quale – al punto 3 – conferma la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il danno non patrimoniale all’immagine. Con riguardo ad esso si afferma che “non si tratta di pregiudizio di carattere soggettivo, che, come dagli ultimi arresti giurisprudenziali, ha necessariamente bisogno di allegazione e prova, ma di pregiudizio discendente oggettivamente dalla vicenda giudiziaria”. Ad essere riconosciuto, sebbene sotto diverso nome, non è altro che il danno esistenziale, la cui sussistenza viene fondata sul fatto notorio. E’ il profilo morale del danno, semmai, ad

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essere messo in discussione, richiedendosi ai fini del risarcimento l’allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.

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