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Dr. Massimo Dalle Molle

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Academic year: 2022

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Dr. Massimo Dalle Molle

Specialista in odontostomatologia e medicina legale e delle assicurazioni Dr. Italo Robetti

Docente di odontostomatologia legale e delle assicurazioni presso l’Università degli Studi di Torino, e specialista in odontoiatria ed in protesi dentarie

La CTU medico legale in ambito odontostomatologico

Possiamo riconoscere schematicamente due "campi" in cui si giunge, nella pratica quotidiana, alla CTU odontostomatologica.

Il primo dei due settori è costituito dal risarcimento del danno dentario (o maxillo-facciale) post-traumatico.

In questo ambito, il compito del CTU è quello di stabilire quali siano le sole conseguenze dell'evento lesivo in questione sul distretto dento-maxillofacciale, applicando rigorosamente la criteriologia medico legale.

Il CTU, in assenza di chiara documentazione (spesso deficitaria o erronea, se il soggetto non è stato visitato da uno specialista), dovrà per lo meno stabilire la compatibilità del danno dentario obiettivabile con il traumatismo documentato.

L'indagine deve essere svolta da un medico legale, che eventualmente si associerà ad un odontoiatra: l'odontoiatra che non abbia preparazione medico legale è privo di quelle nozioni basilari per svolgere il compito affidatogli, in quanto tenderà comunque a considerare il periziando come un paziente, ovvero dal punto di vista clinico, ricercando per esso la miglior soluzione riabilitativa anche se non strettamente resa necessaria dalle conseguenze dell'evento lesivo.

Per quanto concerne la riabilitazione del soggetto, il CTU dovrà indicare quale sia la "media"

riabilitazione (ed il relativo costo) da eseguirsi nel caso specifico per ripristinare la situazione preesistente all'evento traumatico (e non per migliorarla), evitando di indicare la possibilità di

"ardite" soluzioni terapeutiche non comunemente eseguite.

Inoltre, se la riabilitazione del soggetto richiede l'applicazione di manufatti protesici, il CTU dovrà indicare con chiarezza e correttezza il numero ed il tipo dei rinnovi protesici (ovvero del solo manufatto definitivo) prevedibili nel corso della vita, basandosi sui dati della letteratura scientifica sull'argomento e non su convinzioni personali (vedasi anche I. Robetti e M. Dalle Molle: "Il rinnovo delle protesi dentarie fisse del settore frontale in ambito di responsabilità civile", Min. Med. Leg., 1994; 114, 3).

Tagete n. 3-1995 Ed. Acomep

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Non dimentichiamo che sovente si giunge a CTU in questo ambito a causa di certificazioni di odontoiatri curanti che prevedono costose riabilitazioni solo in parte attribuibili ad esiti post- traumatici, ed a volte si esprimono incautamente non soltanto sui costi ma anche sui rinnovi protesici prevedibili, creando nel leso una "aspettativa risarcitoria" del tutto ingiustificata.

Se poi il consulente di parte del leso si identifica con l'odontoiatra curante, questi "equivoci", sempre in favore del leso, sono ancora maggiori.

L'altro settore in cui si giunge a CTU medico legale in ambito odontostomatologico è costituito dalla responsabilità professionale dell'odontoiatra.

Trattasi di un settore in continua espansione, ed assai delicato da gestire.

In questo ambito, stante il presupposto che il CTU deve essere un medico legale, ancor più auspicabile è la collaborazione tra il medico legale stesso e l'odontoiatra, in grado quest'ultimo di fornire al CTU le notizie “tecniche” che consentiranno lo svolgimento del compito affidatogli.

Compito del CTU è quello di indagare con attenzione sulla situazione preesistente il ciclo di terapie per cui vi è contenzioso, quindi di analizzare particolareggiatamente quanto eseguito (vedasi anche 1. Robetti: "Verifica e revisione di qualità delle prestazioni nell'ambito della responsabilità contrattuale dell'odontoiatra", Min. Med. Leg., 1994; 114, 3), non dimenticando di valutare anche la diagnosi, l'impostazione terapeutica e l'informazione fornita al paziente.

Il CTU dovrà quindi indicare:

- quali prestazioni siano state correttamente eseguite;

- quali siano state incongruamente eseguite;

- quale eventuale danno al paziente sia derivato dall'intervento dell'odontoiatra;

- come e perché si siano interrotti i rapporti tra odontoiatra e paziente.

Dovrà quindi esprimersi sull'onorario dovuto al professionista per le prestazioni portate correttamente a termine, sull'onorario da restituirsi (o da non corrispondersi) perché relativo a prestazioni non correttamente portate a termine, ma che non hanno cagionato danno (se non eventualmente una diminuzione temporanea della efficienza masticatoria ed il disagio di essere sottoposto a cure incongrue), ed infine sull'entità del risarcimento del danno da responsabilità professionale, identificatesi nell'onorario per le prestazioni da eseguirsi per il ripristino della preesistenza, oltre che eventualmente nella diminuzione temporanea e/o permanente dell'efficienza psicofisica del soggetto (danno biologico).

Per poter correttamente svolgere il proprio compito, il CTU deve conoscere gli aspetti peculiari del rapporto contrattuale odontoiatra/paziente (alla luce del dettato del Codice Civile), distinguendo con attenzione tra le prestazioni eseguite quali comportassero soltanto un'obbligazione di mezzi e comportamenti e quali anche un'obbligazione di risultato (per cui si

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rientra nella responsabilità strettamente "contrattuale", normalmente priva di copertura assicurativa).

Gli equivoci in questo ambito, assai pericolosi, sono all'ordine del giorno: a fronte di una riabilitazione protesica incongrua, è comune la pretesa non di una restituzione dell'onorario corrisposto, ma di un risarcimento pari al costo di una nuova riabilitazione, di norma assai più onerosa.

Si ripete come, qualora ci si trovi di fronte soltanto ad una protesizzazione non corretta, ma che non abbia provocato di fatto danno al soggetto (la rimozione della protesi riporta il soggetto alla situazione "quo ante"), spetti la restituzione dell'onorario corrisposto, e qualunque preventivo per riabilitazioni successive è da disattendere, in quanto relativo ad una delle soluzioni protesiche già possibili prima di quanto non correttamente eseguito.

Ancor più che nel risarcimento del danno dentario post-traumatico, sono comuni le aspettative di risarcimento ingiustificato da parte di soggetti non correttamente consigliati da improvvisati consulenti di parte (odontoiatra) privi di cognizioni medico legali sulla materia.

Importantissimo, in ogni caso, ma soprattutto nel campo della responsabilità professionale, il quesito a cui il CTU è chiamato a rispondere: deve trattarsi di un quesito particolareggiato e strettamente aderente al caso in oggetto.

Ci permettiamo di proporre il coinvolgimento del CTU nominato alla formulazione del quesito stesso: dal momento che il CTU deve rispondere al quesito, e solo ad esso (motivando le proprie risposte alla luce della criteriologia medico legale e non soltanto in base a considerazioni

cliniche), non dovendo omettere risposte, ma neppure potendo esprimersi "ultra petita", un quesito particolareggiato e "completo" potrà certo concorrere ad evitare richieste di chiarimento, eventuali supplementi di CTU o rinnovi della stessa, con perdita di tempo (ed incremento di spesa) ovviamente non auspicabile nell'ottica della continua ricerca di uno "snellimento" della gestione dei contenziosi, per una giustizia "migliore".

Tagete n. 3-1995 Ed. Acomep

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