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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 56 del 10/09/2010

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L'anno duemiladieci, addì dieci del mese di settembre alle ore 21, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 PARONI Luigi SI 10 RIZZO Piera SI

2 RIVIEZZI Antonio SI 11 PASSERINI Giuseppe SI

3 BELLINZONA Massimo SI 12 MOSCONI Peppino SI

4 BONGIORNI Ernesto SI 13 BAGNOLI Antonio SI

5 FUGAZZA Mario SI 14 BRAGA Vittorio SI

6 VARESI Cristina SI 15 GIORGI Giovanni SI

7 CHIESA Claudio SI 16 ERCOLE Cesare SI

8 COMASCHI Bruno SI 17 BANCHER Patrizia SI

9 MACCARRONE

Benedetto Luigi SI

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elisabetta D’ARPA.

Il Sindaco Sig. Luigi PARONI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

(2)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Con l’ulteriore assenza del Consigliere Comunale Dr. Benedetto Luigi MACCARRONE.

Presenti n. 14.

Relaziona sull’argomento il Sindaco Sig. Luigi PARONI. “Si tratta di una deliberazione che adottiamo ogni anno in quanto ai fini dell’accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili si deve stabilire il valore massimo delle aree fabbricabili. Quest’anno adottiamo questo provvedimento con una variante in quanto, in relazione all’adozione del Piano di Governo del Territorio, il calcolo viene compiuto per i terreni fabbricabili non piu’ sulla metratura delle aree ma in relazione agli indici di edificabilita’ delle aree stesse. Si tratta di un criterio che riteniamo piu’

equo. Pertanto, laddove c’e’ un indice di fabbricabilita’ piu’ basso, il cittadino paghera’ di meno, mentre laddove c’e’ un indice piu’ alto, il cittadino paghera’ di piu’. Il contenuto della presente deliberazione in sostanza e’ questo.

Interviene il Consigliere Comunale Prof.ssa Patrizia BANCHER. “Questo nuovo criterio di calcolo servira’ a ridurre i contenziosi rispetto all’utilizzo del precedente criterio ?”

Interviene il Sindaco Sig. Luigi PARONI. “In passato si faceva un accertamento per il quale ovviamente non essendoci dei parametri riferiti all’edificabilita’, il cittadino spesso e volentieri faceva ricorso alla Commissione Tributaria, ritenendo che il valore attribuito dagli uffici comunali fosse troppo alto. Pertanto non c’erano dei criteri oggettivi. Con il criterio adottato con questa deliberazione credo che praticamente il numero dei contenziosi dovrebbe pressoche’ azzerarsi.”

(3)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione sull’argomento del Sindaco Sig. Luigi PARONI sopra riportata;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali sopra riportati;

Richiamato il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che dispone:

 all’art. 52, la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione da adottare non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;

 all’art. 59 che nell’ambito della potestà regolamentare prevista dal citato art. 52 i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I., che detta norme generali ed integrative della vigente normativa, per l’applicazione del tributo, ed all’art. 9 prevede l’adozione della presente deliberazione, ed esattamente recita:

“Art. 9 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili:

1) Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2) Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulta inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Consiglio Comunale con il provvedimento suindicato. Detti valori hanno influenza solo sul piano delle limitazioni dei poteri di accertamento del Comune al quale viene sottratto il potere di accertamento di un maggior valore.

3) I valori determinati hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi al 1998 e trovano applicazione anche per l’anno successivo, qualora non si delibera diversamente a norma di Legge.”

Ritenuto opportuno e necessario avvalersi di tale facoltà, allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari e di ridurre l’insorgenza del contenzioso;

Vista la deliberazione di C.C. n. 74 del 22/12/05, con la quale si era provveduto da ultimo ad aggiornare i valori venali delle aree fabbricabili;

Atteso che questo Ente ha provveduto con deliberazione C.C. n. 41 del 28.06.10 ad adottare il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), come previsto da Legge Regionale n. 12/2005;

Considerato che il nuovo P.G.T. introduce, tra l’altro, il “Registro dei diritti edificatori” e pertanto si rende necessario individuare una nuova metodologia di calcolo del valore delle aree fabbricabili;

(4)

Visti gli allegati “A” e “B”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ai quali si rimanda per gli aspetti tecnici e la definizione dei valori delle aree;

Dato atto infine che, al fine della limitazione del contenzioso, e per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si procede ad accertamento dell’imposta ICI sulla base dei valori venali statuiti dalla presente deliberazione, a decorrere dal 01.01.2011 per le aree ricomprese nei tessuti consolidati, o comunque presenti nel previgente PRG, e a decorrere dal 01.07.2010 per le altre aree fabbricabili;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Direttore Operativo sull’oggetto della presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N°267/2000;

Con voti n. 10 favorevoli, su n. 14 Consiglieri Comunali presenti, di cui n. 10 votanti e n. 4 astenuti (BANCHER-BRAGA-ERCOLE-GIORGI);

DELIBERA

1. di approvare, a decorrere dall’anno di imposta 2010, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili esistenti sul territorio comunale agli effetti dell’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili “I.C.I.”, così come evidenziati nell’allegato “A” alla presente deliberazione, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di fare propri gli enunciati della “Relazione tecnica sulla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili da applicare ai fini I.C.I.” , allegato “B” alla presente deliberazione, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che per i valori venali delle aree fabbricabili ricomprese negli ambiti di trasformazione, attuate tramite Piani di Lottizzazione (P.L.) e Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.), successivamente alla stipulazione della relativa convenzione urbanistica, si assume quale valore venale quello indicato nell’atto di convenzione, mentre se nella convenzione non viene indicato alcun valore venale si assumono quelli statuiti dalla presente deliberazione relativi ai P.I.I. e ai P.L. ancora da convenzionare;

4. di stabilire, secondo il disposto dell’art. 59, comma 1, punto g) del D.Lgs. 15/12/1997, n°

446, che non si procede ad accertamento di maggior valore delle aree fabbricabili nei casi in cui l’imposta I.C.I. dovuta risulta dichiarata e tempestivamente versata sulla base di valori venali non inferiori a quelli fissati nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

5. di dare atto che si procede ad accertamento dell’imposta ICI sulla base dei valori venali statuiti dalla presente deliberazione, a decorrere dal 01.01.2011 per le aree ricomprese nei tessuti consolidati, o comunque presenti nel previgente PRG, e a decorrere dal 01.07.2010 per le altre aree fabbricabili;

(5)

6. di dare atto che non si procede ad accertamento dell’imposta ICI relativa alle aree fabbricabili con superficie inferiore a mq 200 di superficie territoriale che generi una Superficie Utile (SU) inferiore a mq. 85;

7. di demandare all’ufficio tributi l’attività di notifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, c. 20, della L. 289/2002;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000;

Con voti n. 10 favorevoli, su n. 14 Consiglieri Comunali presenti, di cui n. 10 votanti e n. 4 astenuti (BANCHER-BRAGA-ERCOLE-GIORGI);

D E L I B E R A di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

(6)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 56 DEL 10.09.2010

Oggetto :

DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Visti gli atti d’ufficio riguardanti la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Ritenuta l’opportunità di adottare il relativo provvedimento, PROPONE Di deliberare sull’argomento di cui in premessa.

Broni, li 08/09/2010 IL PROPONENTE

IL SINDACO LUIGI PARONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Il sottoscritto responsabile del servizio,

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Broni, li 08/09/2010 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE MASSIMO MANGIAROTTI PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario,

attesta che la presente deliberazione non implica impegni di spesa o diminuzioni di entrata.

Broni, li 08/09/2010 IL DIRETTORE OPERATIVO

MASSIMO MANGIAROTTI

(7)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LUIGI PARONI

IL SEGRETARIO COMUNALE ELISABETTA D'ARPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17/11/2010 e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Addì 17/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE ELISABETTA D'ARPA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva.

Addì, 27/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE ELISABETTA D'ARPA

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