8 editoriale e testata.doc 1
Anno 19 N. 8 ottobre 2008
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pag 2 FARINA s.p.a.
pag 3 UNI 7129:2008
pag 4 Quesiti
Comune di Brescia Regione Lombardia
pag 5 Prima Accensione
pag 6 Delega per C.A.
pag 7 Impianto Termico
pag 8 Impianti a gas
pag 9 Quesiti pag 10 D.Lgs. n. 81 pag 11 Angolo elettrico
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incontro in A.B.I.
venerdì 21 novembre 08 ore 18,30
Certificazione energetica Impianti a bassa temperatura
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incontro in A.B.I.
venerdì 28 novembre 08 ore 18,30
Impianti di scarico: il rumore
Informativa ai sensi del D.Lgs.
196/2003
In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento.
Da ridere per non piangere.
Un nostro Associato è venuto a ritirare i bollini per “ il correlato contributo economico ” ( dovrebbero darci il NOBEL per l’inventiva ! ) da apporre a convalida della dichiarazione di avvenuta manutenzione e gli abbiamo ricordato che dall’1 agosto avrebbe dovuto riscuotere, a nome della Regione Lombardia, anche “un contributo addizionale”.
Per tale operazione aggiuntiva ( e per la richiesta di anche un solo Euro in più, immaginiamo i commenti entusiastici di tutti i suoi clienti ! ) avrebbe dovuto caricare una somma, a sua discrezione a seconda delle previsioni di lavoro, su un portafoglio virtuale da effettuare presso un bar/tabaccheria che facesse operazione di LOTTOMATICA.
Il nostro Associato, gran lavoratore, con gran calma, ci ha raccontato che il suo cane menava la coda solo quando riceveva qualche cosa in cambio !
Normalmente chi esegue un lavoro per altri, se lo fa, VUOLE essere pagato; il signore della LOTTOMATICA, ad esempio, riceve giustamente un corrispettivo per tale operazione; noi siamo i più bravi, non solo facciamo gli esattori per gli altri gratis, ma addirittura anticipiamo i soldi. E se il cliente poi non paga, faccio un’istanza di fallimento per recuperare l’euro anticipato ?
Ma l’A.B.I. cosa fa ?
Provare a girare la domanda all’Associazione Consumatori ?
Impianti elettrici
Dal mese di maggio siamo anche soci CEI.
Chi volesse acquistare le Norme, si possono richiedere in A.B.I. anche con un piccolo sconto.
Sul portale nelle NEW vengono riportati diversi avvisi per corsi ed incontri.
PARTNERSHIP
Abbiamo il piacere di comunicare di aver firmato un accordo di collaborazione con l’Idrotermica Farina, Ditta di commercio di materiale idrotermosanitario certamente da tutti conosciuta, che ha sede in via Mandolossa SS 11 n° 59 a Roncadelle (Bs).
Questo risultato è scaturito dalla constatazione che da svariati anni, almeno dal 1999, A.B.I. ha avuto da Idrotermica Farina una costante disponibilità all’ascolto, a proporre e condividere le varie iniziative e, cosa che non guasta mai, ad aderire economicamente a nostre proposte.
Avendo, inoltre, Idrotermica Farina riconosciuta ad A.B.I. la validità di formazione ed informazione tecnica nel campo idrotermosanitario, ha aderito a questa operazione per cercare di portare alla nostra Associazione un maggior numero di installatori, con un occhio di riguardo ai più piccoli che hanno un maggior bisogno di sostegno tecnico, consentendo con questo sconto extra il recupero della quota associativa.
Pertanto dall’ 1 novembre 2008 :
• tutti gli associati A.B.I., indifferentemente se nuovi o vecchi clienti Farina, che faranno acquisti presso la sede di via Mandolossa SS 11 n° 59 a Roncadelle (Bs), godranno di uno sconto extra del 5 % oltre allo sconto della categoria installatori.
• tale sconto verrà riconosciuto immediatamente in fattura.
Certi della comprensione del motivo divulgativo/formativo che ha animato questa iniziativa, attendiamo fiduciosi gli installatori, nuovi aderenti o meno, che comunque erano, sono e saranno sempre ben accetti in A.B.I. essendo la nostra sede ed i nostri incontri sempre gratuitamente aperti a tutti.
La nuova norma UNI 7129:2008
Dall’1 novembre 2008 è in vigore la nuova UNI 7129 e la precedente versione del 2001 è abrogata.
La serata prontamente organizzata per trattare questo importante argomento (il nostro Vangelo!) giovedì 30 è stata magnificamente accolta tanto da dover replicare venerdì 31 per accontentare i quasi 140 partecipanti; unica remora è che non abbiamo potuto proporvi la nuova UNI essendo stata disponibile solo …. Venerdì 31.
L’UNI, in collaborazione con il Comitato Italiano Gas (CIG), ha inoltre pubblicato una guida di pronta e pratica consultazione per la corretta applicazione della nuova norma UNI 7129 sulla progettazione e l'installazione degli impianti domestici alimentati a gas. Il prodotto si articola in quattro manuali, tanti quante sono le parti di cui si compone la norma tecnica, dedicati a specifici aspetti applicativi con schemi, fotografie e descrizioni che forniscono un utile supporto agli operatori del settore, con il valore aggiunto dei consigli e dei suggerimenti di chi ha contribuito alla definizione della nuova norma UNI 7129. Acquistando il pacchetto completo dei quattro manuali si usufruisce di uno sconto promozionale.
UNI 7129:2008
-UNI 7129-1:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione.
Parte 1: Impianto interno.
-UNI 7129-2:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione.
Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione.
-UNI 7129-3:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione.
Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.
-UNI 7129-4:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione.
Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi
Costo della norma completa nelle sue 4 parti € 90,00 (IVA COMPRESA)
Il manuale “Impianti a gas. Applicare la norma UNI 7129”
1- Impianti a gas. Applicare la norma UNI 7129 - parte 1: Impianto interno.
2- Impianti a gas. Applicare la norma UNI 7129 - parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione.
3- Impianti a gas. Applicare la norma UNI 7129 - parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione.
4- Impianti a gas. Applicare la norma UNI 7129 - parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi
Costo dei 4 manuali € 78,00 (IVA COMPRESA)
Ditta ………...……….
via ………...… Cap ……….………. Città ……….
Telefono ……… E-mail: ……….………
Desidero ordinare:
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La norma completa nelle sue 4 parti... € 90,00 (IVA COMPRESA)□
I 4 manuali “Impianti a gas”……….… € 78,00 (IVA COMPRESA)□
Spese di spedizione € 10,00 Pagamento:□
rimessa diretta al ritiro in ABI□
bonifico bancario a ricevimento fattura:Banca Popolare di Sondrio ag. 1 BRESCIA Cod. IBAN IT38 H056 9611 0000 7576
data ………. firma ………...
QUESITI e Varie
RIPARAZIONE o MANUTENZIONE ?
Ho sostituito una pompa in una caldaia e, quando ho finito, mi sono accorto che non vi era alcuna documentazione dell’impianto ed inoltre l’utente non ha voluto né fare manutenzione, mai eseguita precedentemente, né pagare bollini o versamenti di sorta. Cosa debbo fare ?
A parte il fatto che sarebbe buona norma, prima di mettere mano su di un impianto, accertarsi almeno della documentazione esistente ed avvisare il committente, prima dell’intervento, in relazione al da farsi, nel caso specifico comunque, la sostituzione di una pompa, si può ravvisare in una normale “riparazione”.
Terminato il lavoro, si dovrà redigere regolare Dichiarazione di Conformità; nelle note si potrà evidenziare che, come previsto per legge, si deve fare regolare manutenzione all’impianto e ogni due anni l’analisi dei fumi, versando, in questa occasione, il contributo all’Ente territoriale competente per i controlli.
La Dichiarazione di Conformità, datata e controfirmata dal cliente, cui ne resterà copia, dovrà essere inoltre inviata in due copie allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune dove si è effettuato il lavoro.
COMUNE di BRESCIA
Manutenzione impianti termici inferiori a kW 35.
Per gli impianti termici inferiori a 35 kW alimentati a gasolio, GPL, carbone, legna ecc. , cioè NON alimentati a gas metano, per il versamento del contributo all’Ente locale di € 6,50 si deve utilizzare il c/c postale n° 11771250 intestato a Comune di Brescia – Sportello Edilizia – via Marconi 12 – BRESCIA con causale: dichiarazione di avvenuta manutenzione impianto termico inferiore a 35 kW funzionante a ………(GPL,legna ecc)
Lo stesso procedimento può essere seguito per gli impianti funzionanti a metano, ma che abbiano un fornitore che non sia A2A (ex ASM) e che quindi siano impossibilitati ad avere l’addebito in bolletta.
REGIONE LOMBARDIA
Sta uscendo la nuova Delibera della Giunta Regionale “Disposizione per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale” che sostituirà la D.G.R.
n° 6303 del 21 dicembre 2007.
Essa considera l’adeguamento al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza energetica degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE” nonché i riferimenti alla nuova D.G.R. n. 7635 dell’11 luglio 2008 ”Misure prioritarie alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall’art. 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell’art. 13 L.R. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento di biomasse legnose ai sensi dell’art. 11, LR 24/06”
Dalla Provincia siamo stati convocati giovedì 13 novembre p.v. per parlare delle “Modalità operative della campagna di controllo impianti termici 2008-2010”.
Vi relazioneremo sull’incontro.
ATTENZIONE
PRIMA ACCENSIONE
Installatore
che possiede gli strumenti per l’analisi di combustione
• Compilare il Libretto di Impianto o di Centrale nelle parti di competenza e lasciarlo sull’impianto
• Compilare la Scheda Identificativa (prima pagina del libretto d’impianto/di centrale) e firmarla
• Compilare l’Allegato IX, se l’impianto è superiore a 35 kW
• Eseguire l’analisi di combustione, compilare il Rapporto di controllo tecnico (Allegato F o G), firmarlo e trascrivere i dati del rapporto sul libretto d’impianto/di centrale
• Inviare telematicamente al CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) autonomamente o tramite l’ABI:
- la scheda identificativa (strappata dal libretto d’impianto/di centrale) - l’Allegato F o G
- l’Allegato IX (se impianto superiore a 35 kW)
Successivamente il Centro di Assistenza effettuerà il collaudo e provvederà a rilasciare il Certificato di Garanzia.
Installatore
che non possiede gli strumenti per l’analisi di combustione
• Compilare il Libretto di Impianto o di Centrale nelle parti di competenza e lasciarlo sull’impianto
• Compilare la Scheda Identificativa (prima pagina del libretto d’impianto/di centrale) e firmarla
• Compilare l’Allegato IX, se l’impianto è superiore a 35 kW
• Delegare per iscritto(1) l’analisi di combustione al Centro Assistenza che compilerà il
Rapporto di controllo tecnico (Allegato G o F) e trascriverà sul libretto d’impianto/di centrale i dati del rapporto
• Inviare telematicamente al CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) :
- la scheda identificativa (strappata dal libretto d’impianto/di centrale) - l’Allegato F o G
- l’Allegato IX (se impianto superiore a 35 kW)
ATTENZIONE! L’invio al CURIT può avvenire in due modi:
1. Delegando per iscritto(1) il Centro Assistenza
oppure
2. Inviandola autonomamente o tramite l’ABI
(1) Per delegare il Centro Assistenza, utilizzare il modulo sul retro.
CONFERIMENTO DI INCARICO
Il sottoscritto ...
titolare della ditta (ragione sociale) ...
(in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal Decreto 37/2008 ex Legge 46/90)
con sede in via ... n° ... Cap ...
Comune di ... Prov. ...
Partita Iva... Telefono...
• Iscritta nel Registro delle Imprese (DPR 07/12/1995 n. 581)
della Camera di C.I.A.A. di ... n° ...
• Iscritta all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 08.08.1985 n. 443)
di ... n° ...
• Iscritta al CURIT - Catasto Unico Regionale Impianti Termici (DGR 6303/07)
D E L E G A
(salvo esercitare diritto di annullamento da parte di una della due imprese mediante lettera raccomandata a.r.)
la ditta (ragione sociale) ...
(in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal Decreto 37/08 ex Legge 46/90)
con sede in via ... n° ... Cap ...
Comune di ... Prov. ...
Partita Iva... Telefono ...
• Iscritta nel Registro delle Imprese (DPR 07/12/1995 n. 581)
della Camera di C.I.A.A. di ... n° ...
• Iscritta all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 08.08.1985 n. 443)
di ... n° ...
• Iscritta al CURIT - Catasto Unico Regionale Impianti Termici (DGR 6303/07)
• Autorizzata alla compilazione del certificato di Garanzia Convenzionale del produttore della caldaia
AD OPERARE COME SEGUE:
(le operazioni sotto descritte non costituiscono la “messa in servizio” dell’impianto che deve essere effettuate dalla ditta installatrice delegante)
• effettuare l’analisi del rendimento di combustione;
• compilare il rapporto di controllo tecnico Allegato G/F e registrarne i dati sul libretto di impianto/di centrale;
trasmettere in via telematica la documentazione al CURIT (DGR 6303/07) e consegnare la documentazione cartacea all’Ente Locale (ove previsto);
consegnare a me la documentazione che provvederò ad inviare al CURIT (DGR 6303/07).
... ...
data timbro e firma del delegante
LEGGE PRIVACY : L’AZIENDA DELEGANTE NEL CONFERIRE I PROPRI DATI ALL’AZIENDA DELEGATA ACCONSENTE AL LORO TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
IMPIANTO TERMICO
Quanto si riporta di seguito vale SOLO per la determinazione del “contributo economico” per la manutenzione.
Considerazioni diverse per quanto concerne ad esempio i Vigili del Fuoco.
Definizione come da D.G.R.L. 6303/2008 art. 4 lettera k. Esempi
“impianto termico” un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre
1) è un impianto l’impianto di riscaldamento con caldaia di qualsiasi potenzialità con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
2) è un impianto l’impianto per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria; NON è considerato impianto lo scaldabagno unifamiliare.
3) è un impianto l’impianto individuale di riscaldamento con o senza produzione acqua calda sanitaria.
non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
NON sono considerati impianto:
1) stufe 2) caminetti
3) radiatori individuali 4) scaldacqua unifamiliari più apparecchi destinati a riscaldare una unica
unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe, sono considerati impianti termici se la loro potenza complessiva è uguale o maggiore a 15 kW purché la potenza singola di ogni apparecchio sia maggiore di 4 kW.
1) è un impianto quello in un appartamento riscaldato da n° 4 radiatori tipo “gazelle”
da 4,5 kW perché 4 x 4,5 = 18 kW che è maggiore di 15 kW e perché ogni apparecchio è maggiore di 4 kW
2) NON è un impianto quello in un appartamento riscaldato da n° 4 radiatori tipo “gazelle” di cui n° 1 da 3,5 kW e n° 3 da 4,5 kW perché un apparecchio è inferiore a 4 kW e perché 3 x 4,5 = 13,5 kW inferiore a 15 kW
3) è un impianto quello in un appartamento riscaldato da n° 4 radiatori tipo “gazelle” di cui n° 1 da 3,5 kW e n° 3 da 5 kW perché uno e sì inferiore a 4 kW ma 3 x 5 = 15 kW Più generatori di calore asserviti ad un unico
sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore prodotto a servizio di un unico edificio sono da considerarsi come un unico impianto termico.
1) è un unico impianto quello formato da più caldaie collegate ad un unico collettore e la potenzialità è la somma delle potenzialità delle caldaie.
2) è un unico impianto quello formato da più generatori di calore o termostrisce indipendenti installati all’interno di un unico ambiente e la potenzialità è la somma delle potenzialità dei generatori o termostrisce.
3) NON è un impianto se più generatori di calore o termostrisce indipendenti riscaldano un unico ambiente, ma hanno i bruciatori installati all’esterno.
Saranno tanti impianti quanti sono i generatori o le termostrisce e la potenzialità sarà la potenzialità dei singoli apparecchi.
PROGETTARE IMPIANTI a GAS Dimensionamento tubazioni
UNI CIG 7129 locale unico
se somma con B max kW 50 NO progetto
se somma con B oltre kW 50 SI progetto (alimentazione da unico contatore)
UNI CIG 7129 locale unico
se somma con B max kW 50 NO progetto se somma con B oltre kW 50 SI progetto (alimentazione da unico contatore)
D.M. 12 aprile 1996
Centrale Termica
locale unico
se A caldaia max 50 kW NO progetto
se A caldaia supera i 50 kW SI progetto
D.M. 12 aprile 1996 Centrale Termica locale unico
se B max 50 kW NO progetto
se B supera i 50 kW SI progetto
D.M. 12 aprile 1996 Centrale Termica locale unico
se alimentate da contatore indipendente NO progetto se alimentate da unico contatore SI progetto
D.M. 12 aprile 1996 Centrale Termica
locali comunicanti direttamente
se alimentate da contatore indipendente NO progetto se alimentate da unico contatore SI progetto
Corridoio
UNI CIG 7129
locali comunicanti indirettamente
se alimentate da contatore indipendente NO progetto se alimentate da unico contatore SI progetto
apparecchi a gas vari: cottura, scaldacqua, scaldabagni, radiatori, stufe ecc.
A Caldaia 35 kW e oltre A Caldaia 34,8 kW
B 15 kW
B 35 kW e oltre
A Caldaia 34,8 kW
B 15 kW
34,8 kW
A Caldaia 34,8 kW
A Caldaia 34,8 kW
A Caldaia 34,8 kW
A Caldaia 34,8 kW
A Caldaia 34,8 kW
B
Q U E S I T I
PATENTINO di ABILITAZIONE per la conduzione impianti termici superiori a 232 kW Il PATENTINO di ABILITAZIONE per la conduzione degli impianti termici superiori a 232 kW è obbligatorio per il Responsabile dell’impianto o per il manutentore ?
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dice testualmente:
Art. 287
Abilitazione alla conduzione
[1] Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,323 MW ( 232 kW n.d.r.) deve essere munito di un patentino di abilitazione …….
e precedentemente Art. 283
Definizioni
a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e controllo.
………..
n) conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l’adeguamento del regime dell’impianto termico alla richiesta di calore.
Alla luce di queste definizioni, che delineano le specifiche operazioni del “manutentore” e sul tipo di “impianto”, questi, anche se non è il “terzo responsabile”, deve essere munito di patentino di abilitazione se opera su impianti superiori ai 232 kW. Questi impianti possono essere formati, ad esempio, anche da 8 generatori da 30 kW [8x30=240 kW]
Il PATENTINO di ABILITAZIONE per la conduzione impianti termici superiori a 232 kW una volta conseguito non ha alcuna scadenza o necessità di rinnovo.
CONDUZIONE IMPIANTI SUPERIORI A 350 kW
Per la conduzione di impianti termici superiori ai 350 kW che abilitazione deve avere il manutentore ?
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione (proprietario, occupante, amministratore) senza ulteriore qualifica, può gestire la conduzione di impianti superiori ai 350 kW, affidando le relative operazioni a personale qualificato, manutentore, munito di patentino per la conduzione di impianti termici superiori a 232 kW.
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione (proprietario, occupante, amministratore) può eventualmente trasferire le proprie responsabilità ad un terzo avente i requisiti: il terzo responsabile.
Il terzo responsabile che si assume l’esercizio e la manutenzione di impianti superiori a 350 kW deve comunicare la sua nomina entro 30 giorni all’Ente locale competente per i controlli, compilando l’allegato “I” della D.G.R. n. 6303 dove specificherà le sue abilitazioni al Decreto n. 37 (ex legge 46/90) e dichiarerà di possedere la certificazione del Sistema di Qualità ai sensi della norma UNI ISO EN 9000 oppure di essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria.
Ovviamente dovrà possedere il patentino per laconduzione impianti termici superiori a 232 kW.
SUBAPPALTO
Il subappalto della conduzione di impianti termici è consentito ?
Il subappalto non è consentito. E’ specificatamente proibito nel D.P.R. 412/93, nel D.P.R. 551/99 e nella D.G.R. n. 6303/07
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può solo occasionalmente ricorrere al subappalto delle attività di sua competenza.
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
Abbiamo ricevuto dal nostro collaboratore sig. Oscar Bertoloni di “PROGETTO AMBIENTE Srl”
e pubblichiamo.
Con la presente vogliamo ricordare la scadenza per la realizzazione del nuovo documento di valutazione dei rischi come da indicazioni dettate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che ha abrogato la legge 626/94, ormai imminente.
Nel caso di mancata realizzazione di tale documento, si ricordano le seguenti sanzioni:
….. omissis.
art 55 - sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera q) e z), prima parte.
2. nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica amianto;
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. è punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all’articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all’articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).
….. omissis.
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci nel più breve tempo, in modo da evitare spiacevoli inconvenienti.
PATENTINO di ABILITAZIONE
per la conduzione di impianti termici superiori a 232 kW
Presso il Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli di via Gamba n° 10/12 il giorno 21 ottobre u.s.
è iniziato il corso 2008-2009 per il conseguimento del PATENTINO di ABILITAZIONE per la conduzione degli impianti termici superiori a 232 kW.
Nel numero chiuso di 30 partecipanti, gli associati A.B.I. sono 22 ! ed hanno potuto godere di uno sconto di € 70,00 ciascuno.
Il Corso non sarà certamente “leggero”: 100 ore; il programma è senz’altro impegnativo e gli argomenti, anche se non potranno essere tutti approfonditi, meritano una ripassata, utile per chi si appresta a seguire la manutenzione di impianti di una discreta dimensione.
L’ A.B.I. è sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
ANGOLO ELETTRICO
N. 29
Quando le norme si fanno troppo spigolose…
Perché è difficile vedere le stelle?
Chi non si è meravigliato ammirando il cielo notturno con le sue innumerevoli stelle che si perdono nello spazio sconfinato?
Questo eccezionale spettacolo, però, si va lentamente sottraendo alla nostra vista.
La causa? L’inquinamento luminoso.
Quanto è grave il problema? Nell’Europa settentrionale, ad esempio, in una notte buia e limpida si possono vedere a occhio nudo circa 2.000 stelle. Ma la cifra scende a 200 per chi vive nella periferia di un piccolo paese, e nel centro di una città ben illuminata si riescono a vedere appena 20 stelle.
Nel nostro paese, come in altri, la situazione è comunque in progressivo miglioramento.
Fin dal 2000 la Regione Lombardia con la Legge Regionale 27 Marzo 2000 - N. 17
“Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” ha mostrato una forte sensibilità al problema. Ovviamente non è stato facile attuare nel tempo dei meccanismi efficaci atti all’incentivazione dei Comuni al progressivo adeguamento degli impianti esistenti.
Diciamo che ora la dirittura d’arrivo è all’orizzonte, ancora lontana ma possibile.
Ormai tutti i Comuni dovrebbero aver creato il Piano dell’Illuminazione definito come «
il Piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti esistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti”.
Per una volta tanto in Italia siamo all’avanguardia in qualcosa.
Le condizioni per ridurre questo problema sono ormai reali. Durante gli anni passati molti Comuni hanno sostituito una quota parte dei loro apparecchi luminosi non conformi con altri rispondenti alla normativa. Inoltre in caso di impianti nuovi i tecnici comunali sono ben attenti nel valutare la completezza della documentazione attestante la rispondenza dell’impianto.
Le case costruttrici di apparecchi luminosi sono ormai da anni organizzate nell’assistere i progettisti nella scelta di idonei apparecchi. La legge impone
a cura di
Filippini Alessandro
inoltre l’obbligo della certificazione dell’
idoneità del corpo illuminante impiegato.
Gli installatori, dapprima presi alla sprovvista da questa nuova norma, stanno prestando maggiore sensibilità al problema.
E’ vero: c’è ancora parecchio da fare, ma siamo sulla “buona strada” … almeno in senso illuminotecnico.
Con l’applicazione della l.r. 17/00 e s.m.i.
ci si è posti come obiettivi i seguenti punti:
a) la limitazione dell’inquinamento luminoso e ottico;
b) l’economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio;
c) il risparmio energetico mediante l’impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati interassi tra i singoli punti luce, e di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso;
d) la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante corretta e razionale illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;
e) una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali, monumentali e architettonici.
Un aspetto interessante, che rimane normalmente nascosto alla maggior parte delle persone non del settore, è che gli impianti di illuminazione stradale sono generalmente ora muniti di sistemi di riduzione di flusso luminoso durante le ore notturne di minor utilizzo (normalmente dopo la mezzanotte). La riduzione dei consumi è circa del 30%.
Un bel risparmio se pensiamo a quanti lampioni stradali sono presenti nelle nostre città.
Sicuramente gli astrofili che leggeranno quest’articolo diranno che in realtà si è fatto ancora poco. E’ vero. Ma per poter abbattere maggiormente il problema non si può pensare che la questione venga risolta solamente dalle amministrazioni comunali. Vi sono molte luci da giardino, a muro all’esterno, fari che illuminano esternamente capannoni industriali e artigianali. E tutte queste non rientrano fra gli impianti pubblici di illuminazione.
Fin quando ognuno si sentirà libero di inquinare verso l’alto con luci che tutto hanno tranne che il rispetto del cielo stellato il problema non potrà essere risolto.
Speriamo in una maggiore collaborazione di tutti. Così se in futuro i nostri figli non avranno nulla di bello da vedere in questo mondo potranno almeno tirare un sospiro di sollievo alzando gli occhi al cielo.
in collaborazione con
Vi invita all’incontro
data Venerdì 21 novembre 2008 ore 18,30 sede A.B.I in via Cuzzetti n° 15 – Brescia
Relatori Ing. Roberto Vincenzi, Ing. Gianluigi Arici, Ing. Nicola Ravera
Argomenti Certificazione energetica degli Edifici - Legge 192/05 e 311/06
- Legge regionale Lombardia
Nuovi fabbisogni termici degli edifici
Influenza del terminale d’impianto sul rendimento globale stagionale - Normative UNI/TS 11300-2:2008
Impianti a bassa temperatura
A chiusura lavori fondital è lieta d’invitarvi per una cena presso
ANTICA TRATTORIA CÁ NÖA via Branze, 61 – 25123 Brescia
Supporto logistico
Via E. Fermi 9/10 - Loc. Cunettone 25087- Salò (Bs) Tel. 0365.520515 – Fax 0365.43193 – www.saitspa.it
Per ragioni organizzative e numero limitato dei posti, è indispensabile inviare l’adesione entro e non oltre il 15 novembre 2008
A.B.I. fax 030-2092793 oppure e-mail: [email protected] S.A.I.T. sig. Daniele Castellini tel. 0365-520515
Non si darà conferma agli aderenti perché solo gli eventuali esclusi verranno avvisati telefonicamente.
Ditta ……….…… Partecipanti n° ……..
via ………..…. Cap ……….………. Città ………
Telefono ……… E-mail: ……….………
Desidero partecipare all’incontro del 21 novembre 2008 organizzato da fondital
data ………. firma ………...
in collaborazione con
Vi invita all’incontro
data Venerdì 28 novembre 2008 ore 18,30 sede A.B.I in via Cuzzetti n° 15 – Brescia
Relatori Nocco Luca e Dallavilla Roberto
Argomenti Il rumore negli impianti di scarico - Il rumore: nozioni tecniche
- Requisiti normativi
- Il mercato
- Soluzioni proposte - Cenni progettuali
Riscaldamento a pavimento
- Caratteristiche e vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali di riscaldamento - Componenti e criteri di posa
- Il tubo multistrato nei sistemi di riscaldamento a pavimento
Chiusura lavori con rinfresco a buffet offerto da
Agenzia di riferimento Agenzia Unoduetre s.r.l.
via Comonte, 14/G – SERIATE (BG) tel. 035-301301 fax 035-302063
L’incontro è aperto a tutti, con precedenza ai soci A.B.I.
Diritti di segreteria a partecipante: soci ABI € 10,00 - non soci ABI € 20,00 - Riscossione all’ingresso.
Per ragioni organizzative e numero limitato dei posti, è indispensabile inviare l’adesione entro e non oltre il 22-11-2008 tramite fax 030-2092793 oppure E-mail: [email protected]
Non si darà conferma agli aderenti perché solo gli eventuali esclusi verranno avvisati telefonicamente.
Ditta ……….…… Partecipanti n° ……..
via ………..…. Cap ……….………. Città ………
Telefono ……… E-mail: ……….………
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Socio A.B.I.□
NON socio A.B.I.Desidero partecipare all’incontro del 28 novembre 2008 organizzato da
data ………. firma ………...