TREZZANO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, 20090
Prop. n. 3319
Servizio Lavori Pubblici DETERMINAZIONE N. 1049 /
2019
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2019.
APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N°50/2016.
IMPEGNO DI SPESA. CUP: I67H19001660004 - CIG: 8138178CED.
IL RESPONSABILE DI AREA VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati di legge;
VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 28/01/2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (peg) per il triennio 2019/2021”;
RICHIAMATO il PTPCT 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 30 del 01/02/2019, e preso atto del rispetto delle azioni in esso contenute;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2019 avente ad oggetto: “Variazione alle dotazioni del Bilancio di Previsione 2019/2021 - art. 175 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267”;
DATO ATTO che l’impegno di spesa che si intende assumere con il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 183 comma 6 lettera a) e b) del TUEL;
• l’Amministrazione Comunale è proprietaria e diretta responsabile della manutenzione delle sedi stradali del Comune;
• si rende necessario procedere ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria al fine di rendere in sicurezza la viabilità per veicoli e pedoni;
• l’Amministrazione Comunale intende destinare risorse disponibili al bilancio 2019 al fine di intervenire sulle sedi stradali più danneggiate e con alto indice di sinistrosità;
• gli uffici competenti dell’Area Infrastrutture hanno predisposto il progetto di interventi per la manutenzione straordinaria strade corredato dai seguenti elaborati:
◦ Lettera d’invito
◦ Capitolato Speciale d’Appalto
◦ Computo Metrico Estimativo
◦ Tav. 1 – Viale Colombo
◦ Tav. 2 – via Boccaccio/Petrella
◦ Tav. 3 – via Mantegna
◦ Schema Scrittura privata
• così come si evince dagli elaborati progettuali, il quadro economico è così distinto:
◦ Lavori a base d’asta euro 77.553,09
◦ Oneri per la sicurezza 3% euro 2.326,59
◦ Importo complessivo lavori euro 79.879,68
◦ Iva 22% euro 17.573,53
◦ TOTALE COMPLESSIVO euro 97.453,21
PRESO ATTO CHE i contenuti degli elaborati progettuali sono conformi a quanto prescritto dagli artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010 in forza dell'art. 216 del D.Lgs, n°50/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 95 comma 4 del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. che disciplina i criteri di aggiudicazione dell’appalto e, in particolare, quello del minor prezzo;
ACCERTATO CHE:
• il progetto di che trattasi è costituito dagli elaborati come sopra indicati ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
• il quadro economico generale è determinato così come sopra meglio specificato;
Ritenuto che si rende necessario procedere all’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente degli interventi di manutenzione straordinaria strade 2019 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle
Dato atto la procedura sarà espletata su piattaforma per l'e-procurement SINTEL Lombardia, riconosciuta soggetto aggregatore con deliberazione dell'A.N.A.C., e che la presente procedura di scelta del contraente verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici riconosciuti dalla L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;
Visti:
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
– la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
– il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Dato atto che in base al valore stimato dell’appalto, la gara potrà essere espletata utilizzando la forma della procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n°56 del 19.04.2017;
tutto ciò premesso
Ritenuto di ossequiare, per le motivazioni sin qui addotte, a quanto disposto dalle Linee Guida approvate con Deliberazione della G.C. n°48 del 22/02/2018 “Disposizioni organizzative e linee guida per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i.
Visto l’art. 192 del TUEL
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto illustrato in premessa.
2. Di approvare il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade 2019 CUP I67H19001660004, costituito dai seguenti elaborati redatti dal Servizio Lavori Pubblici di questo Ente:
◦ Lettera d’invito
◦ Capitolato Speciale d’Appalto
◦ Computo Metrico Estimativo
3. Importo complessivo lavori euro 79.879,68
4. Iva 22% euro 17.573,53
5. TOTALE COMPLESSIVO euro 97.453,21
4. Di indire, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la gara di appalto per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria strade 2019 CUP I67H19001660004.
5. Di fare ricorso alla procedura negoziata disciplinata dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e di optare, quale criterio di selezione delle offerte, per quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso decreto.
6. Di designare il Geom. Manuel Rosato - Responsabile Area Infrastrutture del Comune di Trezzano sul Naviglio - quale Responsabile del Procedimento (RUP) per le fasi dell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
7. Di impegnare la somma di euro 97.453,21.= IVA ed oneri di legge inclusi al cap.
2251.21 del PEG 2019.
8. Di dare atto che la procedura di scelta del contraente sarà condotta con almeno n°3 operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, che saranno individuati tramite successiva manifestazione d’interesse da espletare per effetto dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 in ossequio ai dettami di quanto disposto dall’art. 5.1 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC.
9. Di dare atto che, con riferimento alla consistenza economica dell’appalto di cui trattasi e in base a quanto stabilito dalla Deliberazione dell’ANAC n.1174/2018 il contributo dovuto da parte della stazione appaltante è fissato nell’importo di Euro 30,00.
10. Di impegnare la somma di €. 30,00.=, a titolo di contributo gara da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione, al cap. 2251.21 del PEG 2019.
11. Di procedere alla pubblicazione dei dati afferenti al presente atto sul sito Web Comunale, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi” ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. del 25/05/2016, n. 97.
12. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA COLOMBO, BOCCACCIO/PETRELLA E MANTEGNA.
CUP: I67H19001660004 - CIG: 8138178CED
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Responsabile Area Infrastrutture Geom. Manuel Rosato
Novembre 2019
Art. 1
Oggetto dell'appalto e informazioni generali
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari alla manutenzione straordinaria delle seguenti vie :
- viale Colombo
- via Boccaccio/Petrella - via Mantegna
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Tutti i lavori devono essere eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia del contesto di installazione.Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente : 8138178CED.
Oggetto della presente lettera d’invito è l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Art. 2
Ammontare dell'appalto Il presente appalto è a corpo.
L’importo delle prestazioni a base d’asta previste in appalto è così descritto : L’importo dell’affidamento è così distinto:
Lavori a base d’asta euro 77.553,09
Di cui Oneri per la sicurezza 3% euro 2.326,59
Importo complessivo lavori euro 79.879,68
Iva 22% euro 17.573,53
TOTALE COMPLESSIVO euro 97.453,21 Categoria prevalente OG3 – strade,autostrade,ponti e viadotti.
L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.
Art. 3
Caratteristiche delle lavorazioni
Tutte le vie oggetto d’intervento prevedono le seguenti lavorazioni : 1. Allestimento cantiere
2. Scarificazione del manto d’usura spessore 5 cm. compreso carico, trasporto e smaltimento del materiale bitumato;
3. Pulizia della sede stradale
4. Spandimento emulsione bituminosa
5. Messa in quota di chiusini,griglie e saracinesche 6. Rimozione e fornitura e posa cordoli in cls.
7. Tappeto d’usura spessore 5 cm con relativa rullatura e spandimento di sabbia.
8. Formazione di segnaletica stradale orizzontale 9. Rimozione cantiere
La ditta, designerà un Referente Tecnico al quale la D.L. della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
La ditta dovrà inviare i rapporti giornalieri circa i lavori compiuti, al responsabile del procedimento. La ditta sarà altresì obbligata a fornire tutte le informazioni, i supporti e
le documentazioni utili ai controlli da parte del Comune, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice della Privacy, approvato con D.Lgs. n. 196/2003.
La direzione tecnica del cantiere si ritiene retribuita con “gli utili dell’impresa” relativi alle opere contabilizzate e nient’altro sarà dovuto alla Ditta in merito.
La ditta appaltatrice provvederà al termine di ogni lavoro a rilasciare relativa dichiarazione di conformità completa dei necessari allegati ove previsto dalle vigenti normative. E’ inoltre a carico della ditta l’esecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionalità dell’impianto in base alle modifiche apportate e la consegna della relativa documentazione. Tali oneri sono a completo carico della ditta appaltatrice.
Dovranno inoltre essere prodotta la documentazione relativa agli smaltimenti (Copai dei FIR) ed alle certificazioni dei materiali utilizzati (cls, bitumi) completi di tutta la documentazione necessaria per la tracciabilità (bolle consegna).
Art. 4
Osservanza CSA
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella vigente normativa in materia di Contratti pubblici, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.
I lavori di cui al presente CSA costituiscono attività di pubblico interesse e, pertanto, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 915/1982, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, per le quali dovrà essere comunque garantito un servizio minimo essenziale, a tutela della salute e della sicurezza degli utenti, ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146.
In caso di abbandono o sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore, o in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente CSA, il Comune potrà sostituire direttamente, o tramite altra Azienda, la ditta appaltatrice per l’esecuzione d’ufficio dei lavori, fatta salva l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo in relazione alle spese sostenute dal Comune.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di
segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ... attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
L'appaltatore, deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto; dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale "Direttore e Responsabile di cantiere" che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale della perfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore, e si rapporterà direttamente con il DL.
Il Direttore e Responsabile di cantiere:
1. rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso impartite dal Committente, tramite la Direzione Lavori, si intendono come date all'Appaltatore;
2. avrà l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potrà essere sostituito senza l'autorizzazione del Committente;
3. dovrà far osservare, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, tutte le norme antinfortunistiche stabilite per legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che a cose;
4. dovrà attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza", legge 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
5. Il nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovrà essere comunicato al Committente, anche per il gradimento dello stesso, prima della data di inizio di installazione del cantiere.
6. La Direzione Lavori comunque potrà ottenere, nel corso dei lavori, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Direttore e Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate.
7. L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proprio Direttore e Responsabile di cantiere.
8. Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la responsabilità dell’efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza.
9. L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili.
10. L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche e private interessate dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente interessato e predisporre tutto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficienti anche durante i periodi di eventuale sospensione dei lavori.
In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti.
Art. 5
Subappalto
E’ ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’impresa concorrente o dell’Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, compilando l’apposita Sez. D della Parte II del “Documento di gara unico europeo (DGUE elettronico)” indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare;
che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011;
che l’appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 l’appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
L’appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
L’appaltatore, all’atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla stazione appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione.
L’affidamento in subappalto dei lavori o di parti delle opere compresi nell’appalto, di cui alla presente , potrà avvenire, ai sensi dell’art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n.
50/2016, solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00.=, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi dell’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto. È pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione del primo e unico stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori,specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016, l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Amministrazione provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016, l’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Art. 6
Consegna,stipula contratto, inizio lavori e ultimazione
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 con la stipula del contratto e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 45 giorni.
Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Si precisa che l’inizio lavori avverrà nella prima settimana del mese di Marzo 2020 con termine di 30 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione degli stessi.
Art. 7
Pagamenti e penali
L’appalto prevede l’emissione di n. 1 SAL pari al finale.
Per il pagamento del SAL dovrà essere presentata idonea garanzia come previsto dall’art. 103 comma 6 del Dlgs 50/2016, valida per 2 anni.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 45 giorni dal ricevimento delle fatture emesse dall'impresa, vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese e/o penali delle quali l’impresa appaltatrice fosse in debito verso l’Amministrazione comunale.
Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00 come previsto dall’art. 113 bis del Dlgs 50/2016.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Art. 8
Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri
L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.
L'Impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.
Art. 9
Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore Oltre agli oneri già specificati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Impresa i seguenti obblighi i cui oneri si intendono compensati nel prezzo di appalto:
1. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'appalto. Non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non abbia presentato all'ufficio di Direzione le relative polizze di assicurazione.
2. La responsabilità, verso l'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al presente Capitolato da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:
a) per fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
L'Impresa dovrà provvedere a proprie cure e spese a tutti i permessi e licenze necessarie.
3. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.
18, comma 6, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.1729/UL del 1 giugno 1990.
4. Le segnalazioni diurne e notturne, mediante apposite attrezzature, cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione, e in genere nel rispetto del norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.
5. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua.
6. Lo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla Direzione dei lavori.
7. Tutte le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa, ecc., nonché l'IVA come per legge. L'eventuale imposta di consumo sui materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, sarà pure completamente a carico dell'Impresa.
8. Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per le discariche dei materiali provenienti dalle fresature e dalla pulizia delle superfici viabili, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
9. La riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino negli scavi, nei rinterri e nelle operazioni di cantiere in genere, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
10. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
11. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita, l'incolumità e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nella vigente legislazione di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica.
12. La conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato.
13. La manutenzione di tutte le opere sino al collaudo.
14. L’impiego di idoneo personale durante la esecuzione delle lavorazioni, munito delle attrezzature conformi al Codice della Strada, necessario alla regolamentazione momentanea del traffico (es. eventuali sensi unici alternati), secondo quanto richiesto dalla D.L., in modo da limitare il più possibile i disagi per l’utenza veicolare.
15. Lo smaltimento mediante conferimento alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta, di qualsiasi genere, derivanti dalle lavorazioni di cantiere, per il quale qualsiasi onere e spesa è riconosciuta nell’applicazione dei prezzi di appalto, senza che l’appaltatore possa accampare diritti di sorta al di fuori dei detti prezzi.
16. La fornitura, l’installazione condivisa con il Servizio Lavori Pubblici e la manutenzione per tutta la durata dell’appalto di apposito software, applicativo o piattaforma informatica per la gestione e la contabilità degli Ordini di Servizio di cui al precedente art.4. L’applicativo dovrà consentire l’estrapolazione dei dati contabili e tecnici in formato .pdf ed in formato editabile (documento di testo e/o foglio di calcolo).
Con la partecipazione alla gara d’appalto e con la formulazione della propria offerta, l’appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati sia nel presente articolo quanto in tutti gli altri del presente Capitolato si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all'unito elenco: non spetterà quindi alcun altro compenso all'Impresa al di fuori di quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di aumenti o diminuzione delle quantità di lavorazioni da eseguire, si procederà nei termini di legge.
Art.10
Norme anticorruzione
L’appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
Regolamento anticorruzione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trezzano sul Naviglio.
L’appaltatore dichiara di essere consapevole che, qualora si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole, l’Ente procederà all’esclusione dalla gara, sia alla rescissione del relativo contratto d’appalto.
L’appaltatore ai sensi dell’art.53 comma 16 ter. del D.lgs. 165/2001 dovrà dichiarare la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 11
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche.
L’appaltatore nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che:
a. i dati forniti dalle Imprese concorrenti sono raccolti unicamente ai fini del procedimento di aggiudicazione oggetto del presente Capitolato, saranno utilizzati manualmente e conservati presso la Sede della Società unicamente per le finalità
inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente;
b. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione. Con riferimento all’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge;
c. i dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione fatta salva la disposizione di cui all’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 30 giugno2003 n° 196. Sono fatti salvi i diritti di accesso
d. in relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. agli atti ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 e ss. modifiche; 30 giugno 2003 n° 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare e integrare dati, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 13
Fallimento dell'appaltatore
Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'arti. 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Art. 14
Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per
l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in
giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata 9 dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Art. 15
Variazioni delle opere progettate
E’ ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante, l’esecuzione di nuovi lavori / ulteriori opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già previsti in contratto purché conformi al progetto a base di gara, secondo le particolari disposizioni di cui all’art. 63, comma 5 del Codice. Detti “lavori complementari” sono affidati alle stesse
condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale e comunque entro il termine di ultimazione indicato dal contratto originario.
E’ altresì ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante, l’esecuzione di ulteriori opere / nuovi lavori supplementari che si rendano necessari in corso d’opera, ancorché non inclusi nell’appalto iniziale, secondo le particolari disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 e 7 del Dlgs 50/2016.
Detti “lavori supplementari” sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale.
Le variazioni sono valutate secondo il Prezziario della Regione Lombardia anno 2019.
L’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di utilizzare lo sconto applicato in sede di gara per effettuare lavori aggiuntivi/complementari su una o più vie del Comune di Trezzano.
Art. 16
Clausole sociali
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto dei princìpi dell’Unione Europea, l’aggiudicatario dovrà prevedere l’applicazione dei contratti collettivi di settore ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n°50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n°56 del 19.04.2017.
Art. 17
Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere fra l’Amministrazione Comunale ed il fornitore e che non possano essere definite in via amministrativa, vengono deferite al Giudice Ordinario. Competente sarà il Foro di Milano.
Art. 18
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa richiamo alle norme del D.lgs.
n.50/2016 così come modificato dal D.lgs. n°56 del 19.04.2017 e dal Decreto Sblocca Cantieri.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA COLOMBO, BOCCACCIO/PETRELLA E MANTEGNA.
CUP: I67H19001660004 - CIG: 8138178CED
LETTERA DI INVITO
alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
Responsabile Area Infrastrutture Geom. Manuel Rosato
Dicembre 2019
Premesso che :
l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari alla manutenzione straordinaria delle seguenti vie :
- viale Colombo
- via Boccaccio/Petrella - via Mantegna
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Tutti i lavori devono essere eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia del contesto di installazione. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente : 8138178CED.
Oggetto della presente lettera d’invito è l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Le n. 3 ditte verranno individuate tramite sorteggio delle imprese partecipanti alla manifestazione d’interesse.
I lavori verranno eseguiti, ove possibile, garantendo il normale transito viabilistico. In alternativa in alcuni tratti stradali, sarà necessaria la chiusura stradale e il traffico verrà deviato predisponendo la dovuta segnaletica creando meno disagi possibili.
Tutto ciò premesso :
Codesta Società è invitata a presentare offerta, con le modalità e alle condizioni di seguito specificate, come meglio individuati nella documentazione di gara.
• Informazioni generali
Stazione appaltante Comune di Trezzano sul Naviglio
Amministrazione aggiudicatrice Comune di Trezzano sul Naviglio/Area Infrastrutture 20090 – Via IV Novembre n.
2
Tipologia della procedura Procedura negoziata (art. 36, co. 2, l. b, del D.Lgs. 50/2016)
Classificazione CPV 45233140-2
CUP – Codice Unico di Progetto I67H19001660004 CIG - Codice identificativo Gara 8138178CED Termine per la presentazione delle
offerte
…….../……../2019 ore 19.00 Termine per la richiesta di
chiarimenti
…….../………../2019 ore 12:00
Criterio di Aggiudicazione Minor prezzo (art. 95, co. 4, l. b, del D.Lgs.
50/2016) Valore della procedura soggetto a
ribasso
€. 77.553,09 Valore dei costi non soggetti a
ribasso
€. 2.326,59
Responsabile Unico del
Procedimento
Geom. Manuel ROSATO Termine esecuzione lavori 30 gg
Luogo di esecuzione Territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio
• Documentazione di gara
Tutta la documentazione di gara, di seguito elencata, è disponibile sulla piattaforma SinTel, come notificato attraverso PEC agli operatori economici invitati:
- Lettera di invito
- Capitolato Speciale d’Appalto - C.M.E.
- DGUE – Documento di Gara Unico Europeo - Tav. 1 – Viale Colombo
- Tav. 2 – via Boccaccio/Petrella - Tav. 3 – via Mantegna
- Srittura privata
• Descrizione delle lavorazioni e qualificazioni richieste
Oggetto della presente lettera d’invito è l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
L’importo dell’affidamento è così distinto:
Lavori a base d’asta euro 77.553,09
Di cui Oneri per la sicurezza 3% euro 2.326,59
Importo complessivo lavori euro 79.879,68
Iva 22% euro 17.573,53
TOTALE COMPLESSIVO euro 97.453,21
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dallo stesso.
LAVORAZIONE CATEGORIA QUALIFICAZI IMPORTO % SU PREVALENTE
ONE OBBLIGATORI
A (SI)
IMPORTO TOTALE LAVORI
O
SCORPORABIL E
Strade e relative opere complementar i
OG3
Class. I No , importo
< 150.000,00
€ 79.879,68
100%
PREVALENTE
Importo complessivo delle lavorazioni comprensivo degli oneri della sicurezza
€
79.879,68 100%
4. Soggetti ammessi a partecipare
Le n. 3 ditte verranno individuate tramite sorteggio delle imprese partecipanti alla manifestazione d’interesse.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, è facoltà dell’operatore economico invitato individualmente di partecipare in raggruppamento temporaneo con altro operatore economico in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.3.
5. Requisiti di partecipazione 5.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, l’esclusione prevista dal comma 1 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
• del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
• di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
• dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 cui si rinvia integralmente.
Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:
- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza)
• membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
• membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
• altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia)
• altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa);
• altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001)
La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016 (presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.Lgs. n.159/2011) si precisa, conformemente a quanto indicato nel citato Comunicato del Presidente ANAC 26/10/2016, che tale causa di esclusione deve intendersi riferita a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del citato D.Lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia).
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n.
306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l’eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l’utilizzo del
“Documento di gara Unico Europeo -DGUE elettronico”, indicando nella apposita Parte III - Sezione C: “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” - tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.
Ai fini dell’esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell’esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.
La sussistenza delle suddette cause di esclusione è dimostrata dalla Stazione Appaltante mediante la consultazione del casellario dell’Autorità ed a seguito di un procedimento in contraddittorio con l’impresa interessata.
A norma dell’art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti “Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del Codice” di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Trezzano sul Naviglio.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.
Sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall’Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali:
• gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell’art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
• impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
• utilizzo e sfruttamento manodopera straniera clandestina;
• impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.
A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994;
art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).
5.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente affidamento.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.45, c.2, lettere d) e e) del D.Lgs. n.50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo.
5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI “CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA” E “CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI”
Ai fini della partecipazione alla presente gara d’appalto i concorrenti dovranno:
- con riferimento alla categoria prevalente OG3: essere in possesso di Attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella cat. OG3 – almeno classifica I;
In alternativa (nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestato SOA) Dovrà essere dimostrato il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico–
organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010:
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente Lettera d’Invito non inferiore all’importo dell’affidamento in questione;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente Lettera d’Invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.
Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori.
Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, c.2, lett. d) e e) del D.Lgs. n.50/2016 di TIPO ORIZZONTALE:
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art.45, c.2, lett. d), del D.Lgs. n.50/2016 ed i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, c.2, lett. e), del D.Lgs. n.50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente Lettera di Invito per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di