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LINEE GUIDA E CRITERI GENERALI PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

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LINEE GUIDA E CRITERI GENERALI PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Roma, 01 agosto 2012

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LINEE GUIDA E CRITERI GENERALI

PER LE ATTIVITA DI RICERCA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

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Premessa

L’integrazione delle funzioni di ricerca e di innovazione tecnologica all’interno dell’Inail dopo lo scioglimento dell’ex Ispesl disposto dalla L. 122/2010, e l’armonizzazione delle competenze scientifiche acquisite con quelle storicamente presenti all’interno dell’Istituto, sono da considerare fattore di successo nella realizzazione del Polo Salute e Sicurezza.

Grazie a tale processo è dunque a portata di mano la piena maturazione di un soggetto istituzionale, l’Inail, che – ferma restando la tradizionale funzione di tutela assicurativa – è ora in grado di agire a tutto campo nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’assunzione delle nuove competenze non deve essere acquisita in termini meramente incrementali rispetto al tradizionale campo di azione dell’Inail, ma deve rappresentare un’occasione per riconsiderare complessivamente funzioni e responsabilità dell’Istituto, nell’ottica della creazione di un nuovo soggetto in grado di agire da protagonista nel sistema di welfare del nostro Paese.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha più volte raccomandato l’accelerazione del processo di integrazione delle nuove funzioni acquisite sotto il profilo ordinamentale, organizzativo e contabile; la specifica azione richiesta rispetto alle funzioni di ricerca e innovazione tecnologica è sicuramente più complessa, in quanto investe la riconsiderazione, e il superamento, sia delle modalità con le quali la struttura soppressa ha in precedenza gestito le funzioni ora attribuite all’Inail, sia della attuale concezione di assicurazione infortuni.

Autorevolmente è stato chiesto in modo esplicito di eliminare nei documenti formali dell’Istituto le locuzioni ex Ispesl ed ex Ipsema; la richiesta è totalmente condivisibile e comporta, di conseguenza, che d’ora in poi parlare di Inail sottenda “il nuovo Inail”.

Lo scenario che si intende tracciare rispetto all’integrazione delle funzioni di ricerca e innovazione tecnologica, è l’inserimento – nelle modalità strategiche e

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2 gestionali dell’assicurazione infortuni – dell’economia della conoscenza. La ricerca e l’innovazione tecnologica – puntualmente orientate alla mission dell’Istituto – dovranno consentire il fattuale inserimento della componente immateriale e innovativa di dette funzioni nei processi dell’Istituto, al fine di creare un ulteriore strumento di sostegno alle politiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CONTESTO DI RIFERIMENTO ISTITUZIONALE

In un contesto strategico più ampio, di conseguenza, il processo di integrazione deve dare per scontato un sistema di relazioni istituzionali nel quale l’Inail sarà necessariamente chiamato a dialogare e interagire con il Ministero della Salute, la Conferenza permanente Stato/Regioni e con la Comunità Scientifica sia nazionale, sia internazionale, sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A livello internazionale occorre strutturare una efficace capacità di interlocuzione con le istituzioni dell’Unione Europea, che presiedono allo sviluppo ed al sostegno dei programmi di ricerca. In questo quadro gli Istituti Pubblici per la Salute e Sicurezza sul Lavoro che sono impegnati nella definizione di programmi di ricerca di lungo termine (il NORA Program negli USA; l’OSHA per l’UE) assumono una valenza centrale sia per l’acquisizione di conoscenze, sia per lo sviluppo di adeguate attività di prevenzione.

Lo stesso Programma Nazionale della Ricerca 2011 – 2013 prescrive il miglioramento della partecipazione italiana nel contesto della ricerca europea e internazionale sia nella fase decisionale, sia nella fase attuativa.

Inoltre, sia il Piano Sanitario Nazionale, sia il Piano Nazionale della Prevenzione ribadiscono il ruolo fondamentale e prioritario della ricerca nella individuazione di efficaci misure di prevenzione, finalizzate anche all’ottimizzazione del

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3 complesso sistema di gestione della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Sul piano interno il processo di integrazione presuppone una profonda innovazione e la promozione di un nuovo modello di progettazione e gestione per le attività di ricerca e di innovazione tecnologica.

L’Istituto, titolare delle funzioni di ricerca e dell’innovazione tecnologica, deve pensare se stesso – unitamente agli altri soggetti istituzionali – come committente; i ricercatori, i tecnologi e ogni altra professionalità specialistica dovranno sentirsi parte di una “comunità scientifica interna” omogenea e animata dal dialogo interdisciplinare.

CRITERI GENERALI

I Piani della Ricerca e dell’Innovazione tecnologica dovranno, di conseguenza, essere supportati dallo sviluppo di strumenti organizzativi e operativi funzionali all’integrazione con gli altri interventi in campo nazionale e internazionale.

I Piani dovranno:

_ essere elaborati attraverso un processo partecipativo, con il coinvolgimento della comunità scientifica e delle professionalità interne all’Inail, nonché degli altri soggetti istituzionali che hanno un ruolo nel sistema della sicurezza a livello nazionale e territoriale;

_ considerare le esigenze di ricerca maturate nel contesto europeo (in particolare facendo riferimento alla Strategia per la SSL elaborata dalla Commissione Europea e alle indicazioni della EU-OSHA) al fine di arrivare a un maggiore coordinamento internazionale pur tenendo in debito conto le specificità nazionali;

_ definire: a) linee di ricerca su tematiche “strutturali” (es.: rischi che hanno da tempo acquisito una certa rilevanza); b) linee di ricerca su tematiche “innovative” (es.: rischi che hanno di recente acquisito una

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4 crescente rilevanza); c) linee di ricerca su tematiche “sperimentali” (es.:

rischi che potrebbero nel futuro acquisire una crescente rilevanza al fine di anticiparli);

_ essere puntualmente coordinati, monitorati e periodicamente verificati per procedere, ove necessario, ad azioni di adeguamento e/o revisione;

_ assicurare una forte collaborazione e un’efficace integrazione tra le diverse competenze specialistiche al fine di ridurre drasticamente la tendenza alla frammentazione, sovrapposizione e duplicazione di progetti, risorse e competenze.

Inoltre, dovranno essere garantiti:

_ l’autonomia delle metodologie e delle tecniche di ricerca e innovazione tecnologica promuovendo inoltre, per alcune tipologie di spesa, la semplificazione amministrativa delle procedure per l’assegnazione e l’impiego delle risorse necessarie;

_ l’implementazione delle competenze scientifiche, anche attraverso la partecipazione alle attività scientifiche e di ricerca esterne;

_ la verificabilità, per consentire di misurare qualità, investimenti e tempi di esecuzione dei singoli progetti;

_ la trasferibilità dei risultati della ricerca.

PROCESSO DI FORMAZIONE DEI PIANI

Il processo di formazione dei Piani dovrà essere omologato, fatta salva l’introduzione degli elementi innovativi resi necessari dalla specificità della materia, alle modalità normative e regolamentari che regolano i percorsi decisionali dell’Istituto.

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5 In tal senso:

_ il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza definisce le aree tematiche rispetto alle quali devono essere prioritariamente sviluppati i progetti di ricerca e delibera i relativi stanziamenti economici;

_ gli Organi di gestione individuano i fabbisogni dei committenti interni ed esterni ed elaborano i Piani che vengono adottati dal Presidente dell’Istituto e sottoposti all’approvazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

_ i Ministeri vigilanti, nei casi previsti dalla legge, esprimono l’assenso ai Piani.

Rispetto alle esigenze di preventiva asseverazione della qualità scientifica dei Piani gli Organi, ove ritenuto necessario, potranno avvalersi del Comitato scientifico che, comunque, dovrà esprimere annualmente pareri obbligatori sull’attività delle strutture tecnico-scientifiche, in tempo utile per consentire la revisione e l’aggiornamento dei piani.

Di seguito vengono evidenziati gli aspetti peculiari riferibili rispettivamente alla ricerca e all’innovazione tecnologia.

RICERCA

I settori verso i quali indirizzare l’attività di ricerca dovranno riguardare in via esclusiva ambiti d’intervento riferibili alla mission dell’Istituto.

Nella elaborazione del Piano della ricerca, che dovrà riassumere ogni intervento finalizzato a tale settore di attività, sarà necessario concentrare le attività delle diverse aree specialistiche, finalizzate al pieno raggiungimento degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, sui seguenti ambiti:

_ prevenzione dei rischi lavorativi;

_ infortuni;

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6 _ malattie professionali;

_ cura;

_ riabilitazione;

_ protesica;

_ reinserimento sociale e lavorativo.

Le linee generali dei Piani della ricerca dovranno muoversi all’interno di una griglia composta da matrici di settore e matrici di fattore:

_ Matrici di settore

 Industria

 Artigianato

 Terziario

 Altre attività definite dalla Tariffa dei premi Inail

 Agricoltura

 Navigazione

 Attività che espongono al rischio radiologico

 Attività domestiche

 Matrici di fattore:

 rischi determinati dall’evoluzione dell’organizzazione del lavoro;

 rischi connessi ai processi di produzione e trasformazione delle materie prime;

 rischi determinati dall’interfaccia uomo macchina;

 rischi determinati dalla esposizione simultanea a più fattori nocivi;

 rischi connessi all’impiego di nuovi materiali e nuove sostanze;

 rischi connessi all’esposizione ad agenti che, nel tempo si sono dimostrativi nocivi;

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 sviluppo di sistemi diagnostici e di monitoraggio per la rilevazione precoce dei danni conseguenti alla esposizione ad agenti nocivi;

 rischi derivanti da inquinanti emessi da attività produttive;

 rischi sul lavoro associati ai mutamenti sociali e demografici, con riferimento ai gruppi più vulnerabili: donne, giovani, disabili, adulti a rischio di uscita dal mercato del lavoro, precari, parasubordinati e lavoratori migranti;

 sviluppo di sistemi per la rilevazione dei danni ambientali conseguenti alle attività produttive e agli insediamenti antropici, auspicando sinergie con altri soggetti della Comunità scientifica nazionale.

Fermi restando gli ambiti di intervento e le matrici di settore, la individuazione delle matrici di fattore non riveste carattere esclusivo. Il processo partecipativo di elaborazione dei Piani consentirà alle professionalità e alla comunità scientifica interne all’Inail e ai soggetti istituzionali che hanno un ruolo nel sistema della sicurezza a livello nazionale e territoriale, di integrare le dette matrici e, soprattutto, di focalizzare le proposte d’intervento in direzione degli ambiti dove le opportunità di ricerca assumono il valore più elevato sotto il profilo scientifico.

Al fine di consentire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza una adeguata valutazione dei Piani si raccomanda che i singoli progetti siano presentati sotto forma di sommari esecutivi contenenti: le finalità, gli obiettivi, la classificazione (strutturale, innovativo, sperimentale), gli impatti previsti, la durata e il costo stimato.

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VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

La vigente normativa prevede l’istituzione di un Comitato scientifico che, tra l’altro, “esprime annualmente pareri obbligatori sull’attività delle strutture tecnico-scientifiche … sulla base di criteri fissati dal medesimo comitato.”

Rispetto alle esperienze pregresse maturate nell’Istituto soppresso, si raccomanda che la composizione del Comitato scientifico, fermi restando i requisiti di alta qualificazione scientifica e rappresentatività delle istituzioni di riferimento, venga significativamente ridotta nel numero dei componenti sia per ovvii motivi di razionalizzazione gestionale, sia per garantirne la ottimale funzionalità. In tal senso si impegnano gli Organi dell’Istituto a elaborare una proposta condivisa per avviare un confronto con il Ministero della salute.

Ai fini del controllo sulla gestione delle attività sarà necessario predisporre un sistema di indicatori per rappresentare sinteticamente lo stato di avanzamento dei singoli progetti e i livelli di impiego delle risorse assegnate.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Per innovazione tecnologica ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro deve intendersi una sequenza sistematica di attività che, traendo origine da processi di controllo, verifica e ispezione di attrezzature consente di coniugare l’approccio empirico alle conoscenze teoriche e viceversa.

E’ tale processo circolare che deve consentire alle attività di innovazione tecnologica di alimentare la ricerca e alle attività di ricerca di rendere conoscenza all’innovazione tecnologica; ulteriore valore aggiunto è rappresentato dalla immediata trasferibilità, e dalla contestuale applicabilità alle prassi operative che, proprio attraverso l’azione di controllo, verifica e ispezione, potranno avvalersi dei risultati della ricerca.

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9 In ragione di quanto illustrato il Piano di innovazione tecnologica dovrà essere elaborato e attuato in funzione delle esigenze di:

_ miglioramento dei servizi di controllo, verifica e ispezione sul territorio;

_ sistematica, mutua interazione con il Piano della ricerca.

Le priorità di intervento del Piano di innovazione tecnologica riguarderanno i seguenti ambiti:

_ attrezzature, macchine e impianti.

Le tipologie delle attrezzature, delle macchine e degli impianti che presuppongono priorità d’intervento sono quelle già individuate dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non dovranno tuttavia escludersi tipologie emergenti, la cui analisi di valutazione del rischio consentirà di elaborare specifiche proposte normative e di regolamentazione tecnica.

_ analisi, progettazione e implementazione della sicurezza.

Le attività che concorreranno alla pratica delle politiche per la sicurezza delle attrezzature, delle macchine e degli impianti nei luoghi di lavoro saranno prioritariamente:

 controllo, verifica e ispezione;

 sviluppo di linee guida, buone prassi, metodiche e procedure;

 elaborazione normativa;

 certificazione dei prodotti e dei sistemi;

 formazione specialistica;

 consulenza e assistenza specialistiche;

 creazione e gestione di specifiche banche dati;

 accertamenti tecnici.

Il Piano di Innovazione Tecnologica dovrà essere attuato su scala nazionale coinvolgendo le strutture sia centrali, sia territoriali.

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10 Occorre conferire piena efficacia e celerità alle procedure di controllo, verifica e ispezione previste dall’articolo 71 del Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni.

In questo senso l’Inail è chiamato a sviluppare, anche a norma del Decreto ministeriale 11 aprile 2011, la missione prevenzionale indicata già con il Decreto legislativo 38/2000, operando per superare ritardi e disfunzioni al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese attraverso l’adeguamento ai risultati della ricerca e dell’innovazione tecnologica.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La valutazione dell’attività di innovazione tecnologica dovrà essere basata sulla combinazione di fattori a carattere qualitativo e quantitativo.

I fattori di carattere qualitativo dovranno essere essenzialmente riconducibili alle capacità di:

_ discriminare e analizzare le criticità funzionali delle attrezzature, delle macchine, degli impianti, degli insediamenti produttivi e delle installazioni antropiche secondo logiche di corrispondenza alle priorità già definite in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela e salvaguardia ambientale;

_ progettare soluzioni tecnologicamente avanzate;

_ pianificare ed organizzare modalità di sperimentazione e/o validazione;

_ elaborare procedure operative d’implementazione;

_ monitorare l’efficacia delle prassi;

_ corrispondere politiche di sostenibilità economica.

Quelli a carattere quantitativo, invece, potranno essere basati su criteri d’impatto dell’efficienza d’innovazione tecnologica sviluppata ai fini della

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11 sicurezza di attrezzature, macchine ed impianti impiegati negli ambiti della produzione, trasformazione ed erogazione dei servizi.

CONCLUSIONI

Il processo di soppressione dell’Ispesl e la conseguente attribuzione all’Inail delle funzioni esercitate dall’Istituto disciolto, non sono stati sostenuti dai necessari interventi di adeguamento normativo.

E’ necessario che gli Organi dell’Istituto elaborino una proposta condivisa per avviare un confronto con i Ministeri vigilanti finalizzato a ottenere le innovazioni normative necessarie a:

_ stabilizzare il flusso degli stanziamenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e innovazione tecnologica;

_ definire nuovi criteri per la costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato scientifico;

_ armonizzare i processi di approvazione dei piani della ricerca alle modalità che regolano l’azione di vigilanza dei Ministeri nei confronti dell’Inail.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con deliberazione d’urgenza, procederà all’aggiornamento e integrazione della Relazione programmatica 2013 – 2015, dove saranno stabiliti gli obiettivi e le risorse economiche a carico del bilancio dell’Istituto per le attività di ricerca e di innovazione tecnologica.

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