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CITTA’ DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo

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Academic year: 2022

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(1)

Provincia di Bergamo

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE GENERALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AGGIORNATE CON :

- Modifiche d’ufficio della Giunta Regionale della Lombardia (Deliberazione n.10079 del 08.03.1996 e n. 19541 del 18.10.1996);

- Accordo di Programma per il quadruplicamento ferroviario approvato - dalla Giunta Regionale della Lombardia (deliberazione n. 04768 del - 17.11.1995);

- Rettifica Art. 30 (deliberazione C.C. n. 51 del 13.11.1997);

- Rettifica Art. 34 (deliberazione C.C. n. 54 del 13.11.1997);

- Rettifica Art. 48 (deliberazione C.C. n. 15 del 12.03.1998);.

- Rettifica Art. 35 (deliberazione C.C. n. 5 del 21.02.2001);

- Rettifica Art. 41 (deliberazione C.C. n. 6 del 21.02.2001);

- Rettifica Art. 58 (deliberazione C.C. n. 22 del 26.03.2001) - Nuovo Art. 55bis (deliberazione C.C. n. 61 del 25.10.2004) - Rettifica Art. 11 (deliberazione C.C. n.67 del 05.10.2005) - Rettifica Art. 12 (deliberazione C.C. n.67 del 05.10.2005) - Rettifica Art. 31 (deliberazione C.C. n.67 del 05.10.2005) - Nuovo Art. 68 (deliberazione C.C. n. 21 del 22.03.2007) - Nuovo Art. 69 (deliberazione C.C. n. 21 del 22.03.2007) - Nuovo Art. 70 (deliberazione C.C. n. 21 del 22.03.2007) - Nuovo Art. 71 (deliberazione C.C. n. 21 del 22.03.2007) - Nuovo Art. 72 (deliberazione C.C. n. 21 del 22.03.2007) - Nuovo Art. 73 (deliberazione C.C. n. 21 del 22.03.2007) - Nuovo Art. 74 (deliberazione C.C. n. 21 del 22.03.2007) - Modifica Art. 52 (deliberazione C.C. n. 33 del 28.05.2007) - Modifica Art. 53 (deliberazione C.C. n. 33 del 28.05.2007) - Modifica Art. 58 (deliberazione C.C. n. 33 del 28.05.2007) - Nuovo Art. 75 (deliberazione C.C. n. 33 del 28.05.2007) - Nuovo Art. 17bis (deliberazione C.C. n. 66 del 09.07.2008) - Modifica Art. 27 (deliberazione C.C. n. 66 del 09.07.2008) - Modifica Art. 30 (deliberazione C.C. n. 66 del 09.07.2008) - Modifica Art. 58 (deliberazione C.C. n. 77 del 22.07.2009) - Nuovo Art. 53 bis (deliberazione C.C. n. 8 del 17.02.2010)

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INTERPRETAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Art. 50/c (deliberazione C.C. n. 52 del 13.11.1997);

- Art. 5 punto 6 (deliberazione C.C. n. 53 del 13.11.1997);

- Art. 4 bis (deliberazione C.C. n. 55 del 13.11.1997);

- Art. 43 (deliberazione C.C. n. 73 del 19.12.1997);

- Osservazione n. 290 al P.R.G. (canile in zona agricola) (deliberazione C.C. n. 16 del 12.03.1998);

- Artt. 11-12-56 (deliberazione C.C. n. 19 del 17.05.2000);

- Art. 47/bis (deliberazione C.C. n. 20 del 17.05.2000);

- Art. 8 (deliberazione C.C. n. 28 del 27.03.2001);

- Art. 50 (deliberazione C.C. n. 29 del 27.03.2001).

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Pano Regolatore Generale Soppresso con modifiche d'ufficio della Giunta Regionale della Lombardia (deliberazioni n. 10079 del 08.03.1996 e n. 19541 del 18.10.1996 pubblicata sul BURL n. 45 serie inserzioni del 06.11.1996)

Piano Regolatore Generale Inserito con modifiche d'ufficio della Giunta Regionale della Lombardia

Piano Regolatore Generale Inserito con Accordo di Programma per il quadruplicamento della linea Pioltello- Treviglio approvato con deliberazione del- la Giunta Regionale della Lombardia n.

04768 del 17.11.1995 e Decreto Presidente G.R.n. 57773 del 23.05.1996 pubblicato sul BURL n. 24 serie Ordinaria del 10.06.1996.

Piano Regolatore Generale Inserito con deliberazioni consiliari di interpretazione e/o rettifica alle norme del P.R.G.

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ART. 1 - OGGETTO DEL P.R.G. *

Tutto il territorio comunale è interessato dal Piano Regolatore Generale secondo le previsioni definite dalle planimetrie di progetto e le prescrizioni delle presenti norme.

In particolare il P.R.G. fissa:

1 - L'uso del suolo edificato, edificabile e non, per l'intero territorio comunale;

2 - La tutela e la valorizzazione dei beni culturali, storici, ambientali e paesistici;

3 - La caratterizzazione quantitativa e funzionale delle aree destinate alla residenza, all'industria, al commercio, alle attività culturali e ricreazionali;

4 - La quantificazione e la localizzazione delle attrezzature pubbliche;

5 - Il tracciato e le caratteristiche tecniche della rete infrastrutturale per le comunicazioni ed i trasporti pubblici e privati.

Costituiscono elaborati essenziali del P.R.G. ai sensi della Legge 17.8.42 n.

1150 art. 7:

- relazione tecnica

- tavola di azzonamento in scala 1:2000 - norme tecniche di attuazione

In esse sono specificatamente illustrati, indicati e normati i contenuti fissati dall'art. 7 della legge 1150/42 e precisamente:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciasuna zona;

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonchè ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

Costituiscono elaborati di corredo del P.R.G.

- le analisi e la tavole dello stato di fatto

- la tavola di azzonamento generale in scala 1:4000 - la tavola e gli allegati del Piano Operativo

- la tavola con i gradi di intervento del Piano Particolareggiato del Centro Storico

Tali elaborati contribuiscono alla migliore comprensione delle scelte progettuali e delle indicazioni Operative del Piano.

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ART. 2 - MEZZI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. *

Il P.R.G. si attua:

a) mediante Programma Pluriennale di Attuazione in conformità alle prescrizioni di legge;

b) mediante Piani Particolareggiati di esecuzione, il cui ordine di successione verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale, che terrà conto anche delle eventuali richieste avanzate dai privati, fatti sempre salvi i disposti delle leggi in materia;

c) mediante Piani per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla legge 18.04.1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) mediante Piani per Insediamenti Produttivi di cui all'articolo 27 della legge 865/71;

e) mediante Piani di Lottizzazione Convenzionata;

f) mediante Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui agli art.28 e seguenti della legge 05.08.1978 n. 457, negli ambiti assoggettati a obbligo di P.R. dal presente P.R.G. o con successiva deliberazione del Consiglio Comunale, all'interno delle zone di recupero, individuate ai sensi dell'Art. 27 e seguenti della citata legge 05.08.1978 n. 457;

g) mediante concessioni singole, secondo gli allineamenti stradali, le prescrizioni di zona, le disposizioni del Regolamento Edilizio e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, quando non sia prevista dal Piano Regolatore Generale la necessità di un preventivo Piano Attuativo;

h) mediante autorizzazione del Sindaco nei casi previsti dalla vigente normativa di legge.

Qualora le norme di P.R.G. prevedano l'obbligo del Piano Particolareggiato o di altro Piano Attuativo, la nuova fabbricazione non potrà essere consentita se i relativi progetti non saranno redatti in conformità alle prescrizioni di zona del P.R.G. nonchè a quanto previsto in materia di pianificazione attuativa dalle norme di legge e da quelle indicate dai Piani Particolareggiati, i quali dovranno essere in vigore al momento del rilascio della concessione edilizia.

Nel caso di costruzione, ricostruzione o notevole trasformazione di edifici, il Comune potrà, anche senza ricorrere ad un Piano Particolareggiato, richiedere la preventiva presentazione di un progetto planivolumetrico esteso all'area oggetto dell'intervento e, se del caso, imporre la rettifica di allineamenti o concedere deroghe in ordine alle distanze dai confini e dalle strade.

"Al fine di un miglior approccio alle tematiche progettuali, i richiedenti possono presentare un pre-progetto di massima per il parere preventivo del Sindaco.

Sullo stesso il Sindaco si esprime entro 45 giorni, avendo assunto i parere che ritiene opportuno".

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ART. 3 - INAMMISSIBILITA' DI DEROGHE

Le previsioni di Piano e le presenti Norme non ammettono deroghe tranne che per opere pubbliche o per opere di interesse pubblico. La deroga è accordata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale e Nulla Osta del Presidente della Giunta Regionale, e nell'osservanza dell'art. 3 della Legge 21 dicembre 1955 n. 1357 e successive modificazioni e integrazioni.

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ART. 4 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI URBANISTICI *

L'edificazione e l'urbanizzazione delle varie zone del territorio comunale sono regolate dai seguenti indici e parametri urbanistici:

1 - Superficie territoriale (St) - E' la superficie complessiva di un'area perimetrata dal P.R.G. sulla quale agisce una previsione unitaria di intervento; essa è comprensiva delle aree edificabili, di quelle per le attrezzature e le infrastrutture, delle zone verdi, pubbliche e private, nonchè delle fasce verdi di rispetto e delle zone di rispetto delle strade.

2 - Superficie zonale (Sz) - E' la superficie totale di un'area campeggiata nella tavola di Piano da segno grafico uniforme, comprendente le aree per urbanizzazione primaria e secondaria, se non diversamente individuate dal P.R.G..

3 - Superficie fondiaria (Sf) - E' la superficie netta del lotto edificabile, ovvero la residua area risultante dalla superficie territoriale o zonale dedotte le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè le eventuali fasce di rispetto.

4 - Densità di fabbricazione - E' il rapporto tra un volume edificabile e la superficie alla quale esso è attribuito. Si esprime in mc./mq.

Essa può essere così individuata:

- densità territoriale (Dt) - E' il rapporto tra la volumetria complessiva edificabile e la superficie territoriale dell'area soggetta ad intervento unitario.

- densità zonale (Dz) - E' il rapporto tra la volumetria complessiva edificabile e la superficie zonale.

- densità fondiaria (Df) - E' il rapporto tra la volumetria attribuita ad un determinato lotto e la superficie fondiaria dello stesso.

5 - Rapporto massimo di copertura (Rc) - E' il rapporto misurato in percentuale tra l'area coperta e l'intera area del lotto al netto delle aree a destinazione pubblica.

Per superficie coperta si intende la massima proiezione a terra del perimetro del fabbricato computata al lordo degli sporti.

Non vengono considerati sporti, agli effetti del calcolo, le gronde, i balconi e le pensiline aperte e non praticabili che costituiscono copertura degli accessi pedonali agli edifici.

6 - Distacco minimo dai confini (Dc) - E' la distanza degli edifici dai confini circostanti misurata a squadra e a raggio.

7 - Distacco minimo fra edifici (De) - E' la distanza degli edifici fra loro misurata a squadra.

8 - Distacco minimo dalle strade (Ds) - E' la distanza degli edifici dal ciglio delle strade (come da art. 2 del D.M. 1.4.68), inteso questo ultimo come linea di limite della sede o piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali (parapetti, arginelle o simili).

9 - Altezza degli edifici (H) - Ai fini delle prescrizioni di Piano Regolatore Generale, l'altezza di un edificio è quella compresa tra il piano di spiccato e la quota di imposta esterna della gronda più alta, o il punto più alto del coronamento in caso di edifici senza gronda; nel caso di edifici con tetto a falde, l'altezza sarà misurata alla quota di imposta esterna della gronda della facciata più alta.

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Nel caso del sottotetto abitabile il calcolo dell’altezza dell’edificio è comunque quello sopra indicato.

Per piano di spiccato si intende la quota di marciapiedi, per gli edifici in fregio alle strade, mentre, oltre la profondità di m. 14 dal ciglio stradale, il piano di spiccato è quello del piano naturale di campagna.

Nel caso in cui manchi il marciapiede o non si abbia una sicura quota di riferimento per la misura dell’altezza, tale quota dovrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico Comunale.

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ART. 4 BIS -

Distanze tra edifici: la misura delle distanze va effettuata sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra gli elementi che si considerano, escludendo gronde e cornicioni ed altri sporti e balconi aperti.

Distanze tra i fabbricati (D.f.): viene misurata tra le fronti dei fabbricati che si fronteggiano, in modo ortogonale alle stesse.

La distanza minima tra i due edifici che si fronteggiano, costruiti sul medesimo lotto o su lotti diversi, è stabilito dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968:

per le varie zone omogenee, come qui riportato:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni o ricostruzioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (verifica di semplice ribaltamento e non anche in raggio) se entrambe le pareti per le parti che si fronteggiano non sono finestrate si osserva la sola distanza di ml. 5 dal confine;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quanto una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12 se entrambe le pareti per le parti che si fronteggiano non sono finestrate si osserva la sola distanza di 5 ml. dal confine.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dai veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

- ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

- ml. 10.00 per lato, per le strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanza inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, e nel caso di interventi in zona B che consentono il prograssivo completamento di fronti stradali con allineamenti preesistenti.

Distanza dai fabbricati dai confini di proprietà (Dc):

La distanza di un fabbricato dai confini di proprietà si misura sulla rete orizzontale che individua la distanza minima tra il confine ed il fabbricato, esclusi i balconi aperti e gli sporti, ma compresi i balconi chiusi, i portici ed i loggiati.

La distanza dei fabbricati dai confini di proprietà rispetta un minimo assoluto di ml. 5.00. E' ammessa l'edificazione in confine di proprietà, o in comunione, o altri casi in cui è prevista specifica deroga, purchè venga prodotta convenzione, registrata e trascritta, con il confinante.

In tal caso comunque le distanze tra edifici non sono derogabili.

Distanza dei fabbricati dai cigli stradali (Ds):

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La distanza dei fabbricati dai cigli stradali si misura, sulla retta orizzontale che individua la distanza minima del fabbricato, esclusi i balconi aperti e gli sporti, ma compresi i balconi chiusi, i portici ed i loggiati.

Ad eccezione della viabilità privata a fondo cieco a servizio dei singoli edifici o insediamenti in tutte le zone urbanistiche del P.R.G. vanno tuttavia tassativamente osservate, dai cigli stradali, le distanze minime di cui al D.M.

02.02.1968 n. 1444 art. 9 comma 2°, fatto salvo quanto previsto dal 3°

comma del citato articolo.

Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati di cui all'art. 19 legge n. 765/1967 e dagli insediamenti previsti dal P.R.G. si applicano le distanze di cui al D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 e dal D.p.R. 26.04.1993 n. 147 e successive integrazioni e modificazioni.

Le prescrizioni relative alle distanze non si applicano nei casi seguenti:

a) nelle operazioni di risanamento conservativo,ristrutturazione e/o parziale ricostruzione nelle zone storiche (A). Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ed ambientale;

b) nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati, Piani di Recupero, lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche;

c) quando due fronti prospicienti di due fabbricati siano ambedue cieche: in tal caso la distanza tra i due fronti non può essere inferiore a mt. 5, comunque rispettando le distanze dal confine;

d) quando i fronti costituiscono rientranze altimetriche o planimetriche di uno stesso edificio, con profondità inferiore alla larghezza;

e) quando siano diversamente normate da prescrizioni delle specifiche norme di zona.

N.B. Vedi interpretazione di cui alla deliberazione C.C. n. 55 del 13.11.1997

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ART. 5 - PARAMETRI SPECIFICI PER L'EDIFICAZIONE RESIDENZIALE *

1 - Rapprto di utilizzazione (Ru)

E' il rapprto tra la superficie residenziale complessiva ammissibile e la superficie fondiaria del lotto.

Si esprime in mq./mq.

2 - Superficie residenziale complessiva (S.r.c.).

E' la somma delle aree delle superfici di tutti i piani dell'edificio, considerati al lordo delle murature perimetrali, ivi comprese le superfici dei vani non abitabili e accessori, nonchè le eventuali scale esterne di accesso agli alloggi o ai sottotetti, (computate per ogni piano in proiezione orizzontale) quand'anche questi non siano abitabili.

Dal computo sono tuttavia escluse senza pregiudizio per il calcolo degli oneri:

a) Le superfici adibite al ricovero di autovetture con i relativi spazi di manovra ed accesso, sia interrati che seminterrati purchè questi non fuoriescano dal piano di spiccato più di ml. 0,80, misurati all'intradosso della relativa soletta di copertura; le superfici dei box seminterrati se con intradosso della soletta di copertura superiore a ml. 0.80 fino alla concorrenza complessiva da 1 mq./10 mc.

i locali caldaia, i depositi delle immondizie, i locali contatori, i locali per servizi tecnologici strettamente funzionali all'edificio, le cantine, i locali di deposito condominiale;

b) - Le superfici dei locali completamente interrati solo quando detti locali non siano destinati ad attività produttive o attività terziarie: (non sono computati i magazzini e i depositi delle attività stesse per un massimo del 100% dell'attività ) le superfici dei locali seminterrati quando questi non fuoriescano dal piano di riferimento del terreno per più di cm. 80 all'intradosso e non abbiano h. superiore a ml. 2,50.

c - le superfici dei sottotetti che abbiano una altezza all'imposta interna della gronda non superiore a ml. 1 e una altezza dell'intradosso del colmo della copertura non superiore a ml. 3.00 2.70 e comunque con pendenza massima minima delle falde del 35% 20%.

Per imposta interna della gronda si intende l'intersezione reale o virtuale della faccia interna del muro perimetrale con l'intradosso della soletta di copertura.

d - i balconi, le logge, i porticati e le pensiline di accesso agli edifici quando siano aperti su due o tre lati; i balconi e le logge, ancorchè chiusi su due o tre lati, quando le loro pareti laterali di chiusura abbiano una profondità non superiore a ml. 1,50 o quando la superficie di calpestio della parte chiusa su tre lati sia uguale o inferiore a mq. 8; i porticati aperti al pubblico o di uso comune.

Le superfici destinate ad attività produttive e terziarie, ove ammissibili, sono - ai soli effetti del computo di cui alla presente norma - considerate come superfici residenziali.

3 - Calcolo delle volumetrie teoriche ai fini del dimensionamento di P.R.G. e per i calcoli di Legge.

Il volume teorico degli edifici negli insediamenti residenziali è calcolato moltiplicando l'altezza lorda teorica di ogni piano per la superficie residenziale complessiva diminuita di una quantità pari al 60 % della superficie non residenziale dei piani seminterrati (al netto dei box di cui al

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punto 2 - a) qulora abbiano l’intradosso della soletta di copertura a quota superiore ad 0,80 ml. rispetto al piano di riferimento del terreno.

La densità di fabbricazione indicate nelle singole zone omogenee hanno valora di mera specificazione in termini volumetrici, ai fini del calcolo delle volumetrie teoriche di P.R.G., delle possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione del “rapporto di utilizzazione” sopra definito.

La determinazione delle reali possibilità edificatorie di ciascuna superficie fondiaria di ogni zona omogenea residenziale dovrà essere fatta con la sola ed esclusiva applicazione del “rapporto di utilizzazione” sopra definito.

4 - Altezza lorda teorica dei piani ai fini del computo della volumetria.

Rappresenta l’altezza da utilizzarsi al fine del calcolo del volume teorico di ogni singolo piano abitabile: essa è fissata in ml. 3,00.

Comma 5° eliminato - richiesta 235 6 - Piani di recupero

Negli interventi relativi a Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente o in qualsiasi altro intervento di recupero la s.r.c. ammissibile nelle operazioni di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione è determinata dal quoziente del volume fisico del fabbricato diviso per il dividendo 3.

“Il volume fisico del fabbricato è il volume misurato fuori terra al lordo delle murature perimetrali e delle falde di copertura”.

N.B. Punto 6 : Vedi interpretazione di cui alla deliberazione C.C. n. 53 del 13.11.1997

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ART. 6 - PARAMETRI SPECIFICI PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE PRODUTTIVE E PER INSEDIAMENTI TERZIARI *

1 - Altezza: è calcolata come la differenza tra la quota più alta del fabbricato, compresi i volumi tecnici, e la quota più bassa del piano di spiccato, come definito dall'art. 4 misurata lungo il perimetro del fabbricato.

Dal computo dell'altezza sono esclusi gli impianti di smaltimento dei fumi.

Nel caso di dimostrata necessità di realizzazione di altri vari tipi di volumi tecnici o per impianti tecnologici eccedenti le altezze massime consentite, il Sindaco sentita la Commissione Edilizia, potrà rilasciare la relativa concessione edilizia solo quando non ostino particolari motivi in ordine a valutazioni di natura ambientale e paesistica e solo in presenza di documentata dimostrazione che tali volumi siano essenziali al ciclo produttivo o alla salvaguardia ecologica.

2 - Indice di sfruttamento: è il rapporto fra la superficie utilizzabile e la superficie dell'area di intervento.

3 - Rapporto di impermeabilizzazione: è il rapporto fra la superficie impermeabilizzabile e la superficie lorda dell'area di intervento, comprendendosi nel computo le eventuali fasce di rispetto in fregio al lotto medesimo. La superficie impermeabilizzante è la superficie massima che è possibile rendere impermeabile sia con coperture che con semplice pavimentazione.

Le pavimentazioni parzialmente permeabili sono computate secondo il loro effettivo grado di permeabilità.

4 - Rapporti fondiari e zonali: il rapporto di utilizzazione e il rapporto di impermeabilizzazione sono definiti "fondiari" quando l 'area di intervento coincide con il lotto edificabile; "zonali" quando l'area di intervento coincide con la superficie zonale come definita all'art. 4 punto 4, nell'intera estensione prevista dalle planimetrie di piano.

5 - Distacchi e distanze: i distacchi e le distanze tra gli edifici, dai confini e dalle strade sono di norma quelle indicate dai D.M. 1/4/1968 n. 1404 e 2/4/1968 n.1444, salvo diverse prescrizioni specificatamente individuate nelle norme di Piano relative a ciascun insediamento. Le distanze dai confini, per motivate esigenze produttive, potranno essere Inferiori a ml. 5;

in tal caso dovrà essere stipulato un atto di accordo registrato e trascritto con il confinante. "Comunque tale possibilità non sarà consentibile qualora venga a determinare distanze inferiori a mt. 10 tra edifici e pareti finestrate di altri edifici".

6 - Superficie utilizzabile: è la superficie massima che può essere occupata all'interno del lotto edificabile dalle strutture e dai fabbricati, fissi o provvisori, dell'attività produttiva, escluse le superfici occupate da impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti.

7 - Superficie utilizzata: la superficie utilizzata all'interno di un lotto è costituita dalla somma delle superfici delle figure geometriche piane che si configurano congiungendo in successione continua tutti i punti più esterni, individuati in proiezione orizzontale, di ogni singola struttura o corpo di fabbrica collocati all'interno del lotto.

Non vengono computate nella superficie utilizzata le pensiline per la protezione dei piani di carico e degli accessi purchè esse siano poste in corrispondenza delle relative aperture; esse vengono però computate per la determinazione della superficie impermeabilizzata.

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8 - Superficie lorda di pavimento: è la superficie massima di sviluppo calcolata sommando le superfici di tutti i piani ad esclusione delle superfici dei magazzini di deposito interrati, e di pertinenza dell'attività, delle autorimesse e degli spazi per servizi tecnologici, calcolata al lordo, delle murature perimetrali.

La superficie lorda di pavimento nelle zone D1 viene calcolata per la sola determinazione degli oneri di urbanizzazione, mentre nella zona D2 la S.l.p.

assume carattere di parametro edilizio.

Sono da escludersi inoltre dalla S.l.p. le superfici delle autorimesse solamente se localizzate in piani interrati oppure se localizzate in piani seminterrati.Sono da escludersi inoltre dalla S.l.p. le superfici degli impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti.

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ART. 7 - ASSERVIMENTO DELL'AREA DI PERTINENZA

Il rilascio di concessioni edilizie è subordinato alla presentazione da parte del richiedente dell'atto di asservimento di una superficie corrispondente alla superficie residenziale complessiva, o alla superficie utilizzabile, o alla superficie lorda di pavimento oggetto della domanda di concessione sulla base degli indici di edificabilità ammessi".

Detto atto sarà registrato a totale cura e spese del concessionario, su richiesta del Comune.

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ART. 8 - LOTTO FUNZIONALE

Si definisce lotto funzionale, relativamente ad insediamenti esistenti, l'area complessiva (anche se costituita da più mappali) sulla quale insistono tutti i fabbricati che costituiscono l'insediamento nella sua complessiva

strutturazione (edificio o edifici principali e corpi di fabbrica accessori), all'interno della medesima zona omogenea.

Il lotto funzionale è quindi costituito da tutti i lotti catastali su cui insistono i fabbricati principali e i fabbricati accessori di un complesso edilizio nonchè dalle aree, anche se identificate da mappali diversi, che costituiscono le corti interne al complesso.

"Allo stesso modo fanno parte del lotto funzionale anche le aree esterne al complesso qualora le possibilità edificatorie di questo siano state utilizzate per la costruzione dei fabbricati del lotto funzionale in questione".

N.B. Vedi interpretazione di cui alla deliberazione C.C. n. 28 del 27.03.2001

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ART. 9 - PIANI ATTUATIVI DEL P.R.G.

1. I progetti di Piani Attuativi dovranno comprendere gli elaborati previsti dalle Leggi in materia e dalle eventuali Norme applicative delle stesse.

2. Nel caso i piani di interventi residenziali prevedano anche negozi o destinazioni di carattere commerciale, per questi dovrà essere prevista a parcheggio una superficie pari a quella lorda di perimetro dei negozi o della parte a destinazione commerciale.

Nel caso i piani siano riferiti a zone di carattere industriale o artigianale o zone a destinazione commerciale e/o terziaria si applicano i disposti delle leggi regionali in materia.

3. Nei piani residenziali dovrà essere sempre effettivamente prevista l'area minima di legge per parcheggi mentre, se non espressamente indicato dall'azzonamento del Piano Regolatore Generale, tutte le altre aree a standards potranno essere monetizzate.

La convenzione dovrà prevedere, oltre alla monetizzazione delle aree di cui sopra, il pagamento dei contributi di urbanizzazione nella misura dovuta per legge, nonchè quanto altro stabilito dalle leggi in vigore alla data di approvazione della lottizzazione.

Potrà essere prevista la monetizzazione delle aree a parcheggio, all'interno dei Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Nei piani delle zone produttive o commerciali, dovrà essere sempre effettivamente prevista la quantità minima di aree destinate parcheggio. La rimanente quota di standards potrà essere monetizzata qualora la sua realizzazione non sia espressamente indicata dall'azzonamento di Piano Regolatore Generale o non sia espressamente richiesta dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione dello strumento attuativo.

La convenzione dovrà prevedere, oltre alla monetizzazione delle aree di cui sopra, il pagamento dei contributi di urbanizzazione nella misura dovuta per legge, nonchè quanto altro stabilito dalle leggi in vigore alla data di approvazione della lottizzazione.

5. In tutti i tipi di intervento i contributi di urbanizzazione, all'atto dell'effettivo pagamento, dovranno essere adeguati in riferimento alle quote stabilite dal Consiglio Comunale in base ai criteri di cui alle Leggi Regionali in materia.

6. In ogni tipo di Piano Attuativo dovranno essere previsti i meccanismi di perequazione tra tutte le proprietà in ordine alle possibilità edificatorie, agli oneri di realizzazione, alla cessione e/o monetizzazione delle aree a standards e delle aree per le urbanizzazioni.

7. In tutti i Piani esecutivi la rete viaria interna dovrà essere studiata in modo da consentire collegamenti funzionali sia della rete stessa con la viabilità al contorno sia, attraverso la rete interna, delle varie strade al contorno tra di loro.

I rapporti di utilizzazione e gli indici di sfruttamento nelle zone soggette a Piani Attuativi sono da considerarsi zonali e quindi calcolati al netto delle superfici per standards individuate o localizzate nella Tavola di Azzonamento.

8. I lotti interclusi nei perimetri dei piani attuativi con destinazione già individuata dal P.R.G. a zona di contenimento allo stato di fatto non partecipano alla formazione del Piano Attuativo nè agli obblighi e diritti ad esso conseguenti.

Tali lotti saranno inseriti nei Piani Attuativi come semplici elementi dello stato di fatto al fine di un'adeguata progettazione del comparto.

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riferimento.

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ART. 10 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Al fine di provvedere ad una ordinata attuazione del Piano per tempi e fasi e di consentire il necessario coordinamento temporale e tecnico degli interventi pubblici e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l'Amministrazione Comunale predisporrà programmi pluriennali di attuazione del Piano Regolatore Generale secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali in materia.

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ART. 11 - AMBITI SOGGETTI A PIANO PRELIMINARE DI COORDINAMENTO D'AREA *

Il P.R.G. individua con apposita perimetrazione le zone urbane di espansione, totalmente o parzialmente inedificate, che per dimensione insediativa e complessità di rapporti con il contesto urbano ed ambientale necessitanodiverifichepreliminari di progettazione urbanistica da parte della Pubblica Amministrazione.

Per consentire la concreta attuazione degli interventi in tali aree di espansione in rapporto alle condizioni di insediabilità,deve essere approvato dalConsiglioComunale un Piano Preliminare dicoordinamentod'area (PDA) con i contenuti e le modalità di cui ai successivi commi.

Il PDA dovrà indicare gli elementi essenziali relativi :

- alla struttura morfologica, all'assetto dell'edificazione e alle tipologie edilizie che saranno definite in forma prescrittiva

- ai caratteri deglispazi pubblicie alle interrelazioni fisiche e funzionali tra gli stessi

- agli aspetti della qualità ambientale ed urbana ed alle relative prescrizioni - alla definizione dei parametri delle operazioni urbanistiche unitarie coordinate.

Il PDA dovrà inoltre definire le caratteristiche tecniche delle infrastrutture stradali con possibilità di operare gli opportuni assestamenti e modifiche di tracciato che si renderanno necessari in sede di progettazione, senza che ciò costituisca variante.

Il computo generale di massima dei costi inserito in tale piano, costituisce il riferimento quantitativo per la determinazione della quota parte di oneri da addossare alle operazioni urbanistiche coordinate quale contributo degli oneri di urbanizzazione secondaria, calcolato in misura proporzionale al volume edificabile consentito.

Gli edifici esistenti all'interno degli ambiti di cui al presente articolo possono subire, fino all'approvazione del PDA, solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonchè di ristrutturazione.Sono inoltre ammessi gli ampliamenti degli edifici ricadenti in zona B2 e B4.

Per gli interventi in attuazione dei piani esecutivi già approvati valgono le norme ed i contenuti delle convenzioni ed è possibile la prosecuzione e il completamento dell'attività edificatoria prevista dallo strumento attuativo.

Qualora all'interno degli ambiti soggetti a piano preliminare di coordinamento d'area siano previste aree per "standards localizzati", così come definite dal successivo articolo 56 le quantità ad essi riferite saranno poste a carico pro-quota di tutti gli interventi delle aree di espansione comprese nell'ambito del P.D.A..

Gli standards localizzati corrispondono alla dimensione individuata dal simbolo grafico e indicata dal P.O..

"In sede di P.P.A. del P.R.G. o con decisione autonoma della Giunta Comunale sarà prevista la redazione e l'approvazione dei vari P.D.A..

Allo scadere della previsione triennale del P.P.A. e comunque dopo 7 anni dall'entrata in vigore della presente Variante Generale, decade la previsione di P.D.A. suli ambiti privi di P.D.A. approvato".

"II Piano preliminare di Coordinamento d'Area risulta un atto della programmazione comunale che non è riconducibile agli atrumenti attuativi del piano regolatore e non pregiudica i contenuti urbanistici e

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ciascun comparto individuabile con segno grafico uniforme, ed il cui perimetro è dato dalla viabilità di P.R.G. e/o dai perimetri di distinzione delle zone a diversa destinazione".

N.B. Vedi interpretazione di cui alla deliberazione C.C. n. 19 del 17.05.2000

Per le aree di espansione “C2” comprese nel P.d.A. ”zona nord-est”

(Via San Zeno) il perimetro delle aree assoggettate a piano attuativo è definito dalla Variante n. 11 al vigente P.R.G.

Per le restanti valgono le specifiche normative di zona.

NB: articolo modificato con deliberazione C.C. n. 67 del 05.10.2005 (Variante al PRG n. 11)

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ART. 12 - OPERAZIONI URBANISTICHE UNITARIE COORDINATE *

Le operazioniurbanisticheunitariecoordinatesonoestese all'intero ambito che sarà individuato dai Piani Preliminari di Coordinamento d'area all'interno dei perimetri delle aree soggette a P.D.A. e si realizzano mediante Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata che possono comprendere una o più operazioni.

Le operazioni di intervento sono subordinate all'approvazione del P.D.A. di cui all'art. 11 nonchè alla disponibilità delle infrastrutture generali indicate dal P.D.A. per ciascuna operazione.

Per "disponibilità" si intende l'esistenza dell'opera, o il suo inserimento nel P.P.A. e nel bilancio triennale e/o l'impegno di realizzazione da parte degli operatori, convenzionato nell'ambito del Piano Attuativo.

All'interno del perimetro del Piano Attuativo è obbligatorio il reperimento dell'interaquota di standards urbanistici indotta dall'intervento per quanto riguarda i parcheggi pubblici e di uso pubblico, nonchè, limitatamente alla eventuale parte residenziale, della quota di verde primario, nonchè degli altri standards che fossero previsti dal P.D.A. per l'operazione urbanistica oggetto del Piano Attuativo.

Il reperimento degli standards non richiesti dal P.D.A e dalle presenti nor- me potrà avvenire anche all'esterno del perimetro del Piano Attuativo; in alternativa ne potrà essere proposta la monetizzazione.

I proponenti il Piano Attuativo di ogni operazione urbanistica unitaria coordinata dovranno obbligarsi all'assunzione in misura perequata dei costi di infrastrutturazione generale dell'area, vincolandosi nei modi e nei tempi all'interno della convenzione.

N.B. Vedi interpretazione di cui alla deliberazione C.C. n. 19 del 17.05.2000

Per i piani attuativi perimetrati relativi alla “zona nord-est” (Via San Zeno) di cui alla variante n. 11 del vigente P.R.G. fermo restando il meccanismo di perequazione di cui all’art. 9 delle N.T.A., questi sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:

- cessione delle aree a standards nella misura di mq. 26,5/100 mc. – edificabili individuati e localizzati dalla variante n. 11;

- cessione delle sole aree di urbanizzazione primaria (strade) nella misura di mq. 10,00/100 mc. edificabili definite dalla variante all’interno del perimetro di ogni piano attuativo;

L’eventuale eccedenza sarà scomputata dagli oneri di urbanizzazione primaria ovvero nel caso di presenza di minore superficie la differenza dovrà essere monetizzata.

- La definizione della quantità delle aree edificabili di ciascun ambito soggetto a Piano Attuativo scaturisce dall’applicazione della

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seguente formula Se = St n

Se = superficie edificabile

St = superficie totale ambito assoggettato a P.A. al netto delle aree destinate a “strada” dal P.R.G..

n = 1,3975 così determinato: 1+ 1,5x0,265

(1,5 = indice edificabilità mc/mq = rapporto di utilizzazione 0,5

0,265 = dotazione minima standard mq. 26,5/100 mc.).

- La definizione delle superfici a standards di ogni ambito assoggettato a P.A. risulta dalla differenza fra la superficie totale (St) e la superficie edificabile (Se) di cui sopra.

Le superfici a standards individuate e localizzate per ogni ambito dal P.R.G. possono essere modificate in rapporto alla superficie totale (St) rilevata.

NB: articolo modificato con deliberazione C.C. n. 67 del 05.10.2005 (Variante al PRG n. 11)

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ART. 13 - PIANI ESECUTIVI DI INIZIATIVA DI PRIVATI

Nelle zone da assoggettare a Piano Esecutivo unitario, chi intenda procedere alla edificazione in assenza di Piani Attuativi di iniziativa pubblica potrà provvedere alla preventiva lottizzazione dei terreni o comunque a predisporre altri strumenti attuativi di iniziativa privata previsti dalle leggi, chiedendone l'approvazione all'Amministrazione Comunale.

Tali strumenti dovranno essere presentati da tutti i proprietari delle aree e da questi sottoscritti.

E' ammessa la presentazione da parte di un numero inferiore di proprietari solo se sia specificatamente prevista da particolari norme legislative.

E' inoltre ammessa la presentazione da parte di un numero inferiore di proprietari, qualora sia documentalmente dimostrata la non volontà degli altri proprietari di partecipare alla presentazione del P.E.

In tal caso, qualora il valore catastale dei terreni di proprietà di tali proprietari proponenti costituisca almeno il 75% del totale l'Amministrazione Comunale avvia la procedura di cui all'art 28 della L. 1150/1942 con conseguente redazione di Piano d'ufficio.

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ART. 14 - PIANI TECNICI ESECUTIVI PER LE NUOVE PIAZZE URBANE

Lo studio tecnico esecutivo delle nuove piazze urbane è predisposto dalla Civica Amministrazione mediante piani tecnici esecutivi redatti in conformità al perimetro individuato dal P.R.G.

In particolare, i piani contengono essenzialmente:

a) il progetto generale delle piazze e delle loro immediate adiacenze (alme no per tutta la fascia individuata dal P.R.G.) completo di profili e sezioni;

b) il progetto delle sistemazioni a verde ed arboree delle fasce laterali con relativi arredi, e degli eventuali impianti tecnologici;

c) il computo generale di massima dei costi delle opere e del costo di acquisizione delle aree;

d) i profili regolatori degli edifici e delle cortine edilizie prospettanti sulle piazze;

e) la relazione illustrativa.

"Lo studio tecnico esecutivo è predisposto previo concorso bandito in rapporto con gli ordini professioanli delle categorie interessate".

Per gli edifici presenti totalmente o parzialmente negli ambiti soggetti alle prescrizioni del presente articolo restano valide le previsioni delle relative norme di zona che sono applicabili anche in assenza del P.T.E.

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ART. 15 - STRADE DI P.R.G.: TIPOLOGIE - DISTACCHI - FASCE DI RISPETTO - LINEE DI ARRETRAMENTO

I tracciati e la tipologia delle principali sedi stradali in progetto, o esistenti da modificare, sono indicati dal Piano Regolatore Generale, le relative caratteristiche sono indicate nella sinossi delle sezioni stradali tipo annessa alla legenda delle tavole di azzonamento.

La specificazione delle strade secondarie di distribuzione interna nelle zone di espansione e di ristrutturazione è rinviata ai relativi piani esecutivi che ne stabiliranno tracciati e caratteristiche tecniche in relazione alle soluzioni planivolumetriche delle zone interessate.

I tracciati e le tipologie per le infrastrutture viarie indicati nella tavola di P.R.G. hanno valore indicativo, ed in sede esecutiva potranno anche subire modifiche tecniche.

Le fasce di rispetto a lato delle strade in progetto hanno valore prescrittivo.

Esse saranno prevalentemente alberate e vi potranno essere ammesse solo attrezzature connesse con il servizio automobilistico, studiate in modo che non interferiscano col traffico veicolare.

Le linee di arretramento, indicate da apposito segno grafico nelle tavole del presente P.R.G.,indicano il limite massimo oltre il quale non possono essere realizzate costruzioni. L'area compresa tra le linee di arretramento e la sede stradale è computabile ai fini edificatori dei lotti su cui essa insiste e può essere recintata.

Salvo diversa specificazione delle norme generali e di zona del P.R.G. i distacchi degli edifici dalcigliostradale nelle zone urbanizzate o urbanizzabili di Piano sono quelli previsti dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e del Nuovo Codice della Strada D.L. 30 aprile 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

All'esterno di tali zone valgono i disposti del D.M. 1.4.68 n. 1044.

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ART. 15 bis - LINEE DI ARRETRAMENTO DELL'EDIFICAZIONE

Il P.R.G. individua su alcune aree le linee di arretramento dell'edificazione rispetto a confini, strade ecc.

L'edificazione dell'area in tali casi non può avvenire posizionando gli edifici aldilà dalle linee stesse.

Tuttavia l'area esterna alla linea di arretramento è computabile ai fini della determinazione delle possibilità edificatorie.

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ART. 16 - PARCHEGGI ED AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, COMMERCIALI E PRODUTTIVI

I parcheggi pubblici sono localizzati sulla tavola di P.R.G. ovvero da questo sono previsti come operazioni aggregate all'interno dei Piani Attuativi. In questo ultimo caso la loro superficie è fissata percentualmente rispetto alla superficie totale degli standards previsti nel P.A.

Per zone di parcheggio si intendono zone di sosta effettiva di automezzi, e per esse dovrà essere data dimostrazione grafica degli spazi di accesso e manovra i quali concorrono alla determinazione delle superfici utili agli effetti degli standards urbanistici.

In materia di parcheggi pubblici o privati dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni delle leggi vigenti.

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ART. 17 - AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA E DEL CENTRO DI INTERSCAMBIO

Il P.R.G. indica la localizzazione di una struttura, a livello urbano e territoriale specificatamente destinata ad accogliere le funzioni proprie del trasporto delle persone e delle merci e del deposito temporaneo delle merci, con particolare riferimento ai sistemi di interscambio.

In particolare sono ammessi oltre alle strutture e infrastrutture ferroviarie e della mobilità :

a) edifici destinati al ricovero e magazzinaggio delle merci;

b) edifici destinati ad uffici a servizi generali ed attrezzature di servizio ivi comprese strutture alberghiere, centri congressuali e attività connesse;

c) edifici destinati a strutture doganali;

d) parcheggi;

e) aree di sosta e di manovra;

f) aree di deposito merci all'aperto;

g) strutture al servizio degli autoveicoli e della mobilità (officine, distributori carburante, impianti di lavaggio, stazioni, aree di rimessaggio ecc.).

In tale zona il P.R.G. si attua mediante Piano Attuativo che prevede, oltre alla localizzazione, al dimensionamento ed alla destinazione d'uso degli edifici e delle aree scoperte attrezzate, anche l'assetto e la consistenza delle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza della zona, ed in particolare della viabilità di servizio e delle relative connessioni con la rete viaria urbana e territoriale, dei piazzali esterni di sosta e parcheggio, delle strade di servizio e delle aree di sosta e parcheggio di uso pubblico e privato e delle sistemazioni a verde alberato di protezione della zona.

Il Piano Attuativo dovrà rispettare i seguenti parametri edilizi:

1) rapporto di copertura non superiore a 1/4 della superficie zonale;

2) altezza degli edifici non superiore a ml. 15;

3) rapporto massimo di impermeabilizzazione riferito all'intera area perime- trata non superiore al 70% .

Non sono da computarsi agli effetti della superficie coperta e della volumetria le eventuali pensiline di protezione.

Le quantità di superficie lorda di pavimento da destinarsi ad attrezzature doganali e uffici non potrà superare il 40% del totale complessivo previsto dallo strumento attuativo.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla sistemazione delle aree libere, con specifico riguardo alle fasce di protezione ambientale e di rispetto stradale, che costituiranno operazioni di pertinenza all'operazione fondamentale.

"Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a - b - c - d - dell'art. 31 Legge n. 457/78 e gli ampliamenti una tantum di cui all'art. 65 previa impegnativa di non indennizzabilità".

Le strutture di servizio alle attività agricole esistenti potranno subire ampliamenti in misura massima del 100 % delle strutture esistenti, da effettuarsi in contiguità con i fabbricati esistenti, a condizione che venga sottoscritta impegnativa di non indennizzabilità.

"L'area contrassegnata con apposito simbolo grafico e perimetrata nell'ambito del Piano Attuativo Unitario con i complessi produttivi di cui all'art. 46 delle presenti Norme, è da considerarsi solidale con quest'ultima agli effetti delle complessive possibilità edificatorie che sono previste in una S.l.p. totale massima di mq. 86.000, i volumi edilizi potranno essere

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realizzati sulla superficie destinata all'interscambio anche in misura maggiore rispetto agli indici di superficie coperta, alle S.l.p. individuate nei commi precedenti, purchè le destinazioni realizzate sulle zone di interscambio siano congruenti a quelle previste dalla presente Norma.

Non sono ammessi edifici e le funzioni annesse di cui ai punti A - F - G del precedente 2° comma".

Nell'areacontraddistintanelletavole di azzonamento ed espressamente dedicata a centro di interscambio, trovano applicazione gli elementi urbanistici ed i contenuti dell'accordo di programma sottoscritto tra la Regione Lombardia, la F.S. S.p.A. ed il Comune di Treviglio, secondo i contenuti della deliberazione di G.R. n. 04768 del 17.11.1995 con esclusione di ogni altra funzione urbanistica di zona. Le aree non interessate dal programma e classificate a zona di interscambio sono conseguentemente prive di potenzialità edificatoria e immodificabili se non previa specifica variante urbanistica di maggior dettaglio, da adottarsi secondo le procedure di legge.

(Aggiunto con accordo di programma per il quadruplicamento della linea Pioltello-Treviglio) :

La zona per impianti ferroviari è destinata a dar sede a detti impianti che comprendono, oltre alla linea ferroviaria (esistente, da modificare e nuova), le relative opere d'arte - quali sovrappassi, sottopassi, sia veicolari che pedonali-, gli edifici, i manufatti e le attrezzature di stazione, di scalo-merci e di servizio all'esercizio ferroviario (centrali ed impianti elettrici ecc.), eventuali opere di mitigazione ambientale (quali le barriere fonoassorbenti), recinzioni, strade di servizio, spazi di parcheggio e di viabilità immediatamente connessi alle stazioni.

In caso di non corrispondenza tra il progetto ferroviario (Allegato A all'accordo di programma per il quadruplicamneto della linea Pioltello - Treviglio) e la tavola di azzonamneto del P.R.G., prevalgono, quanto all'esatta ubicazione sul territorio degli impianti ferroviari, le risultanze del progetto ferroviario, in quanto più puntuali e definite.

La fascia di rispetto ferroviario si estende, a prescindere dalla sua rappresentazione sulla tavola di azzonamento del P.R.G., per una profondità di 30 m. a partire dalla rotaia più esterna.

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PER L’ELISUPERFICIE DELL’OSPEDALE

Il P.R.G. individua con apposito segno grafico le fasce di rispetto delle aree interessate alle operazioni di atterraggio e decollo dall’elisuperficie dell’ospedale.

Le aree poste all’interno di tali fasce sono edificabili secondo i parametri specifici di ogni zona interessata.

Al fine di evitare ostacoli alla navigazione aerea, le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici, i tralicci e i cavidotti per il trasporto dell’energia elettrica, i pali a sostegno delle antenne della telefonia mobile, i pali dell’illuminazione pubblica e privata ed in genere tutte le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, dovranno essere previsti con altezze, misurate dalla quota 0,00 dell’area piazzola di atterraggio e decollo, non superiori a quelle derivanti dal calcolo in funzione dei seguenti parametri:

Area di calcolo della piazzola: m. 35,00 x m. 35,00

Larghezza fasce di rispetto direzione sud-est e nord-ovest:

- Dall’area piazzola e fino alla distanza di m. 350,00 dalla stessa, larghezza variabile da m. 35,00 (m. 17,50 per parte misurati dall’asse della fascia di rispetto) a m 140,00 (m. 70,00 per parte misurati dall’asse della fascia di rispetto)

- Oltre la distanza di m. 350,00 dall’area piazzola, larghezza costante di m 140,00 (m. 70,00 per parte misurati dall’asse della fascia di rispetto).

Direzione Sud-Est:

riferimento quota + 0,00 dall’area piazzola di atterraggio/decollo, distanze da misurasi sull’asse della fascia di rispetto a partire dall’area della piazzola di atterraggio/decollo:

Asse fascia di rispetto: 128° rispetto al nord magnetico

Pendenze ed altezza massima dei manufatti:

- pendenza costante del 4,5% - altezza dei manufatti da m. 0,00 a m.

150,00

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Direzione Nord-Ovest:

riferimento quota + 0,00 dall’area piazzola d’atterraggio/decollo, distanze da misurasi sull’asse della fascia di rispetto a partire dall’area della piazzola di atterraggio/decollo:

Asse fascia di rispetto: 312° rispetto al nord magnetico;

Pendenze ed altezza massima dei manufatti:

- distanza dall’area della piazzola da m 0,00 a m. 250,00 - pendenza pari all’8% - altezza dei manufatti compresa tra m. 0,00 e m. 20,00;

- distanza dall’area della piazzola da m. 250,00 e fino a m. 330,00 - pendenza pari a 12,5% - altezza dei manufatti compresa tra m. 20,00 e m. 30,00;

- distanza dal’area della piazzola da m. 330,00 - pendenza pari al 15%

- altezza dei manufatti da m. 30,00 a m. 150,00.

Le lunghezze delle fasce di rispetto nelle direzioni sud est e nord ovest, misurate dall’area della piazzola di atterraggio/decollo, si interrompono al raggiungimento dell’altezza massima di m. 150,00.

N.B.: Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 09.07.2008 (Variante al P.R.G. n. 17).

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Z O N E R E S I D E N Z I A L I

ART. 18 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE

In tutti gli interventi, anche sul patrimonio edilizio esistente, dovranno essere definite, attraverso opportune operazioni progettuali in relazione sia alle eventuali soluzioni planivolumetriche proposte, sia ai caratteri compositivi e costruttivi, tutte le possibili indicazioni in relazione a:

- progettazione delle sagome,

- verifica dei profili e degli allineamenti,

- definizione dei particolari costruttivi degli esterni, - indicazione dei materiali,

- particolari delle recinzioni.

A questo proposito il Sindaco potrà imporre specifiche prescrizioni nel provvedimento di concessione edilizia.

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ART. 19 - DESTINAZIONI D'USO *

Le zone residenziali devono essere prevalentemente destinate ad abitazione.

Eliminato 2° comma.

La loro utilizzazione edilizia deve essere controllata al fine di ottenere il progressivo miglioramento ambientale delle aree già edificate e di garantire per quelle da edificare la formazione di spazi urbani qualitativamente positivi.

In essi potranno essere consentite anche le seguenti destinazioni:

a - negozi, magazzini di vendita, pubblici esercizi;

b - banche ed uffici in genere, studi e laboratori professionali, agenzie commerciali, istituzioni complementari alla residenza ed alle attività produttive;

c - alberghi e ristoranti;

d - teatri e cinematografi;

e - sedi per il divertimento e lo svago ad esclusione dei locali pubblici con dimensioni superiori a mq. 300;

f - sedi di attività assistenziali e culturali,di associazioni in genere, di scuole private;

g - attività artigianali di piccola entità o di servizio che non producano nè rumori nè odori molesti o nocivi, purchè vengano realizzati in edifici con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale; ciascuna attività non dovrà comunque essere estesa ad una superficie complessiva superiore a quelle di un piano dell'edificio.

h - autorimesse pubbliche e stazioni di servizio,semprechè si provveda ad una adeguata soluzione degli accessi e delle esigenze di manovra, nonchè ad una conveniente protezione contro i rumori molesti.

Le aree scoperte pertinenti agli edifici residenziali saranno destinate prevalentemente a giardino, ad eccezione delle aree sistemate a parcheg- gio

Eliminato 7° comma.

Sono fatte salve le prescrizioni e le limitazioni specifiche relative agli insediamenti produttivi di cui agli Artt. 33 e seguenti.

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ART. 20 - AUTORIMESSE SINGOLE O COLLETTIVE PER GLI EDIFICI ESISTENTI

Nel caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale, ad esclusione delle Zone "A", sprovvisti di autorimesse, potranno essere ricavate anche in corrispondenza delle aree scoperte autorimesse, purchè di superficie netta non superiore a mq. 18 per ogni unità abitativa o per ogni 300 mc. di costruzione. Esse dovranno avere altezza massima fuori terra non superiore a 1,20 mt., compreso il manto erboso, se seminterrate.

Dette autorimesse potranno essere costruite anche a confine, ma non potranno interessare fasce di arretramento obbligatorie degli edifici dalle strade. Nel caso di costruzioni a confine di lotti nei quali esistono - in corrispondenza all'autorimessa da realizzare - autorimesse o fabbricati a confine, è ammessa la costruzione dell'autorimessa totalmente fuori terra, in aderenza al fabbricato esistente a confine, con un'altezza massima all'intradosso di ml. 2,50.

"E' comunque consentita la realizzazione di autorimesse fuori terra con altezza massima fuori terra all'intradosso di mt. 2,50 (una per ogni unità abitativa e per ogni 300 mc. di costruzione) purchè accorpate con i fabbricati esistenti e con distanze dai confini nel rispetto del Codice Civile.

Autorimesse in corpi di fabbrica autonomi potranno essere realizzate solo a confine".

Le caratteristiche statiche e tecniche del solaio di copertura delle autorimesse interrate dovranno consentire l'obbligatoria formazione di sovrastanti tappeti erbosi.

I cancelli carrali dovranno avere apertura automatica con telecomando; in caso contrario i cancelli dovranno essere arretrati di almeno mt. 4 dal filo del marciapiede.

Per le autorimesse completamente interrate valgono i disposti della Legge 122/89.

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ART. 21 - TETTOIE BARACCHE E SIMILI

Non è ammessa in alcuna zona residenziale la costruzione di baracche, tettoie e simili, anche se di carattere provvisorio, fatta eccezione per le baracche di cantiere.

Queste dovranno essere rimosse entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato, e comunque prima del rilascio del certificato i abitabilità e agibilità.

Sono invece consentite le costruzioni decorative e accessorie dei giardini quali i gazebo, i berceaux ecc. purchè non siano realizzati con

tamponamenti laterali in muratura e comunque con pannellature fisse chiuse con manufatti permanenti.

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ART. 22 - ZONE OMOGENEE A - INSEDIAMENTI DI ANTICA FORMAZIONE

Tali zone sono indicate nella tavola di Piano e sono individuate come Zone di Recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Vi sono ammesse le operazioni dei cui all'art. 31 della legge 457/78, nel rispetto delle strutture, delle caratteristiche ambientali e delle forme architettoniche originarie.

Tutti gli interventi edilizi e urbanistici dovranno essere rivolti:

- alla salvaguardia dell'assetto morfologico;

- alla salvaguardia dei caratteri compositivi e di impianto delle cortine edilizie e degli organismi edilizi;

- alla salvaguardia di tutti gli aspetti architettonici e stilistici degli edifici e - nei limiti del possibile - dei modi costruttivi, in particolar modo per i fronti edilizi.

Conseguentemente potranno essere concesse trasformazioni globali o ricostruzioni - senza incrementi di densità fondiaria o di altezza - purchè non venga modificato l'assetto morfologico, vengano conservati i vecchi tracciati stradali e lo schema delle facciate, vengano, ove possibile, mantenutele caratteristiche originarie dei parametri esterni e, laddove esse debbano essere sostituite, si mantengano i caratteri dei materiali di finitura, e delle gronde e le ricostruzioni siano rapportate ai caratteri architettonici degli edifici dell'intorno e del contesto urbano antico.

Soluzioni architettoniche innovative saranno ammissibili solo se previste all'interno dei Piani Attuativi.

Ove necessario a migliorare la viabilità potrà essere imposta all'interno dei Piani Attuativi, la realizzazione di portici, da adibire a passaggi pedonali e da lasciare liberi ad uso pubblico.

Non è ammessa l'installazione di attività produttive moleste o nocive, per esalazioni o rumori, o che possano comunque arrecare disturbo alla residenza:di contro sono ammesse tuttele attività artigianaliche non creino disturbo alla residenza e che non richiedano tipologie insediative autonome e diverse da quelle del contesto urbano di antica formazione.

Le trasformazioni o ricostruzioni saranno ammesse solo se previste da un Piano Particolareggiato esteso a tutta l'area compresa nel perimetro della Zona "A" o dopo l'approvazione di uno o più Piani di Recupero (all'interno della stessa Zona "A") che potranno essere definiti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 28 della legge 457/78.

Sino all'entrata in vigore del suddetto Piano Particolareggiato o dei Piani di Recupero, sono ammesse solo le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione,di restauro e risanamento conservativo, nonchè le modifiche interne di singole unità immobiliari, con esclusione di ampliamenti, ristrutturazioni globali, ricostruzioni o nuove costruzioni. Solo per ragioni igienico-sanitarie è consentita, anche senza Piano Particolareggiato o Piani di Recupero, la costruzione di nuovi servizi igienici e vani tecnici per riscaldamento degli edifici nella misura strettamente necessaria, anche con aumento di volume, purchè questo non sia superiore al 10% del volume esistente.

Tali ampliamenti comunque non dovranno avvenire con corpi di fabbrica staccati da terra o dal corpo principale.

Scopo del Piano Particolareggiato o dei Piani di Recupero è quello di stabilire gli interventi ed i vincoli occorrenti per il recupero funzionale degli edifici e degli spazi urbani e per la valorizzazione di tutti gli elementi storici,

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artistici. ambientali, paesaggistici e documentari e gli interventi necessari per il reperimento di aree e volumi per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge 17.08.1942 n. 1150, scaduto il vigente Piano Particolareggiato del Centro Storico, restano comunque fermi operanti e prescrittivi i gradi di intervento sugli edifici previsti dal P.P.C.S. fino alla approvazione del nuovo strumento attuativo.

Per tale zona, dovrà essere predisposta specifica variante a' sensi dell'art. 17 della L.R. 51/75 per una disciplina urbanistica ed edilizia del centro storico, in sostituzione del Piano Particolareggiato per il quale risulta decaduto il periodo temporale dei 10 anni di programmazione degli interventi.

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ART. 23 - ZONE B1: INSEDIAMENTI CON CONTESTO MISTO DI EPISODI DI ANTICA FORMAZIONE ED INTERVENTI DI FORMAZIONE O TRASFORMAZIONE RECENTE

Gli insediamenti di cui al presente articolo sono confermati allo stato di fatto per quanto concerne l'assetto planivolumetrico, i caratteri morfologici urbani e la conformazione della maglia viaria.

Tali insediamenti sono individuati come Zone di Recupero ai sensi dell'art.

27 della L. 457/78.

I singoli edifici presenti nelle zone sono confermati allo stato di fatto per quanto concerne la volumetria, computandosi in essa anche i volumi accessori e i volumi di carattere superfetativo e legittimati ai sensi di legge.

Per questi ultimi, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione dovrà essere studiata una ricollocazione delle quantità volumetriche con soluzioni progettuali che li riconducano ad una situazione architettonica complessivamente coerente con l'organismo edilizio, indipendentemente dal rapporto di copertura.

Tutti gli edifici presenti in queste zone potranno essere oggetto delle operazioni previste dall'art. 31 lettere a, b, c, d, e della legge 457/78, in regimedi concessione singola salvo quanto previsto dal successivo comma.

Le eventuali operazioni di demolizione e ricostruzione di edifici costruiti anteriormente all'anno 1940 potranno essere consentite solo nell'ambito di un Piano di Recupero esteso all'intero immobile. E' consentita senza P.R. la sola demolizione e ricostruzione dei volumi accessori e delle superfetazioni purchè la ricostruzione avvenga con i criteri di cui al precedente 4° comma.

Sono inoltre consentiti ampliamenti nella misura massima del 20% della s.r.c. purchè avvengano con soluzioni progettuali accorpate all'organismo edilizio preesistente e ad esso architettonicamente coerenti.

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici soggetti a Piano di Recupero è consentita la deroga delle distanze tra i fabbricati e dai confini.

Nel caso di ampliamento è possibile il sopralzo di un solo piano rispetto a quelli esistenti.

Data la particolare caratteristica delle zone e la presenza di edificazione che in alcuni casi presenta valore di carattere storico o documentario i progetti edilizi dovranno essere mirati alla valorizzazione di tali caratteri, alla eliminazione delle alterazioni che ne compromettano la completa percezione, recuperando i volumi delle eventuali superfetazioni all'interno di un intervento organico come previsto dal precedente 4° comma.

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