COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 28/04/2017
Oggetto: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DELL'IMMOBILE VINCOLATO POSTO IN SAN GIMIGNANO, PIAZZA DELLE ERBE N. 12, AI SENSI DEL D.LGS. 22.01.2004 N. 42 - RETTIFICA CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 20.3.2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 08:40, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Assente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente
MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Assente ROSSI GIUSEPPE Presente
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolò, Garosi Ilaria, Taddei Carolina, Antonelli Marco.
Oggetto: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DELL'IMMOBILE VINCOLATO POSTO IN SAN GIMIGNANO, PIAZZA DELLE ERBE N. 12, AI SENSI DEL D.LGS.
22.01.2004 N. 42 - RETTIFICA CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 20.3.2017
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.Lgs n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. che ha previsto:
-ex articolo 59 l'obbligo di denuncia degli atti di trasferimento, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, della proprietà di beni culturali al Ministero dei Beni e delle Attività culturali da presentarsi al competente Soprintendente del luogo ove si trovano i suddetti beni;
-ex articoli 60-62 la facoltà del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento prevista dall’articolo 59 del medesimo Decreto;
Ricordato che in particolare l'articolo 62 del Codice suddetto disciplina il procedimento di prelazione, prevedendo che:
-il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di trasferimento soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene, che nel termine di 20 giorni dalla denuncia, formulano al Ministero suddetto una proposta motivata di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene;
-il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendo, entro venti giorni dalla ricezione della denuncia, la facoltà all'Ente interessato che assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima;
Dato atto che:
-in data 13 marzo 2017 era pervenuta al protocollo comunale al n. 5450, una comunicazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, avente ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 comma 1 del D.Lgs n. 42/2004 sul 50% della nuda proprietà dell’immobile posto in San Gimignano, Piazza delle Erbe n. 12 identificato al
N.C.E.U. al Foglio 156 part. 263 sub 7 (A/4) e sul 50% della proprietà dell’immobile posto in San Gimignano, Piazza delle Erbe n. 12 identificato al N.C.E.U. al Foglio 156 part. 263 sub 5 (C/2);
-con deliberazione consiliare n. 5 del 20.3.2017 il Comune di San Gimignano aveva approvato l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile sopra individuato e alle condizioni meglio definite nella deliberazione stessa;
-con una PEC registrata al protocollo di questo ente al n. 858 del 20.4.2017 lo studio del Notaio Dott. Giuseppe Antonio La Gamba di Prato ha trasmesso copia di un “Atto di precisazione e rettifica a cessione immobiliare sottoposta a condizione sospensiva”
con il quale si rivedevano i contenuti del precedente contratto a rogito dello stesso Notaio La Gamba repertorio n. 121789 del 18.10.2016 alla luce della verifica operata presso la Soprintendenza di Siena circa l’effettiva estensione del vincolo ex L.
1089/1939 Prot. 8585 de l2.04.2017;
-dall’esame di tale atto risulta che il vincolo di interesse storico artistico avrebbe in realtà interessato la sola parte dell’immobile situata all’interno della torre Salvucci e non anche la parte collocata all’interno del Palazzo Salvucci il tutto adesso meglio definito nelle allegate planimetrie catastali allegate sub “B” che, a seguito di un nuovo frazionamento presentato in data 27.3.2017, ha suddiviso i due immobili nei subalterni 20 e 21 del foglio 156, particella 263;
-in data 26 aprile 2017 è pervenuta al protocollo comunale al n. 11368, una comunicazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, allegata al presente atto sub “A” a farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 comma 1 del D.Lgs n. 42/2004 sul 50% della nuda proprietà dell’immobile posto in San Gimignano, Piazza delle Erbe n. 12 identificato al N.C.E.U. al Foglio 156 part. 263 sub 21. Trattandosi di bene culturale sottoposto al vincolo diretto di tutela artistica a sensi della Legge 1/06/1939 n. 1089, in pendenza del termine prescritto dal comma 1 articolo 61 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione;
-La stessa Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo ha precisato, nella citata nota prot. n.11368/2017, di non ritenere opportuno l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato;
Dato atto che l’immobile per le quali è possibile l'esercizio della prelazione sul 50% della nuda proprietà di seguito meglio descritto secondo i contenuti della comunicazione presentata ai sensi dell’art. 59 del D.lgs n. 42/2004 dal cedente e dal cessionario:
-“Ripostiglio accessibile da passaggi a comune con altra unità immobiliare a destra della scala condominiale che dalla Piazza delle Erbe sale fino al piano secondo del fabbricato, della superficie utile di circa mq. 7 (sette) ed una superficie lorda di mq.
15 (quindici), rilevato nella planimetria della ora ex particella 263 subalterno 7, si trova al citato secondo piano della più grande tra le due antiche Torri Salvucci”
-“al ripostiglio accessibile da ingresso, vano scala e corridoio a comune, sono stati attribuiti i seguenti dati catastali e censimento: foglio 156 particella 263 subalterno 21, categoria A/4, classe 1, consistenza vani 1, superficie catastale totale mq 16 e totale escluse aree scoperte mq. 16, rendita euro 56,81”;
Considerato che l’immobile in oggetto appartiene al complesso della “Torre Salvucci” e che pertanto l’esercizio del diritto di prelazione, sebbene riferito solo al 50% della nuda proprietà, risulta opportuno per le seguenti motivazioni:
· L’acquisizione di tale immobile, che costituisce elemento di forte valenza culturale riguardante il Sito Unesco “Centro Storico di San Gimignano”, appare di assoluto interesse stante l’opportunità che si apre per l’Amministrazione Comunale di divenire proprietaria di una porzione, seppure non molto ampia, della torre maggiore “Salvucci”, una delle pietre miliari dell’iconografia di San Gimignano, della sua storia tra medioevo e rinascimento, monumento visitabile in quanto dotato di una possibilità di percorrenza interna in verticale;
· l’acquisizione di detto bene, consentirà all’Amministrazione Comunale di poter esercitare un ruolo attivo nella gestione dell’intero complesso delle due torri gemelle
“Salvucci”, con la possibilità di valorizzare correttamente ai fini culturali l’insieme dell’intero complesso, garantendo inoltre la sua migliore conservazione e valorizzazione nell’ottica della pubblica utilità: quest’ultimo aspetto troverà nuovi argomenti, anche grazie sia agli ulteriori studi sulla natura costruttiva ed architettonica del monumento sia ai nuovi elementi di conoscenza che l’accesso alla torre, assicurato dalla presente acquisizione, garantirà all’Ente pubblico locale ed ai centri di studio e ricerca accademici e non;
Evidenziato che:
-l'esercizio della prelazione previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 60 e 61) non rientra nelle fattispecie per le quali sussistono il divieto e le limitazioni imposte ai Comuni dall'articolo 1 comma 138 della Legge 24/12/2012 n. 228 che ha introdotto all'articolo 12 del D.L. 6/07/2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2011 n. 111, i limiti e divieti di acquisto di beni immobili da parte dei Comuni;
-in tal senso si è espressa la Corte dei Conti in Sezione Regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 143/PAR/2013, in riferimento ad una richiesta inoltrata da un Comune, nella quale si afferma che l'esercizio della prelazione a favore degli enti pubblici territoriali dettato dall'articolo 60 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) a parere della Corte è sottratto dal campo di applicazione della norma introdotta dal comma 138 della legge di stabilità 2013, poiché ad avviso della medesima è “espressione di una potestà autoritativa di preminente rilevanza pubblica dell'Amministrazione che non si colloca in posizione paritaria con i privati”.
Tale assunto, come recita il parere, viene ricondotto a quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale la ratio dell'istituto del procedimento
inerente la prelazione non richiede una comparazione di interessi, ma la valutazione sulla funzionalità del bene rispetto agli interessi pubblici tutelati (Consiglio di Stato, Sentenza 28/01/2013 n. 504) e il procedimento disciplinato dall'articolo 60 del Codice dei beni culturali integra l'esercizio di un potere ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo dei beni culturali (TAR Lombardia, Sentenza del 11/01/2010 n.
7). Come indicato nella sopra richiamata nota della Soprintendenza per i beni culturali, il termine per esercitare il diritto di prelazione scade il 11/06/2017 e la comunicazione della volontà del Comune di esercitare la prelazione deve pervenire alla Soprintendenza entro il 02/05/2017;
Precisato che al prezzo del trasferimento andranno aggiunti ulteriori oneri per imposte e spese accessorie che vengono calcolati in via presuntiva in euro 1.500,00;
Considerato pertanto che per i motivi sopra indicati, l'Amministrazione ritiene di esercitare il diritto di prelazione a fronte della possibilità concreta di acquisire il bene per la somma di euro 5.000,00 che sotto il profilo economico risulta conveniente e congrua essendo un bene di assoluta importanza storica e comunque inferiore anche al valore generico di mercato per il centro storico di San Gimignano desunto dalle indicazioni della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate che rappresentano le quotazioni in una fascia fra euro 1.950,00 ed euro 2.850,00 al metro quadro (All. sub “C”);
Dato atto che la copertura finanziaria per la spesa derivante dall'esercizio della prelazione sopra descritto risulta prevista nel Bilancio di Previsione 2017 in seguito alle variazioni operate con la deliberazione C.C. n. 5 del 20.3.2017;
Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio – D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 – articolo 59, 60 e 61 e 62 inerenti la prelazione di bene culturale;
Ritenuto di esercitare la prelazione a sensi dell’articolo 60 e seguenti del D.Lgs. n.
42/2004;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ex art. 49 comma 1 del TUEL 267/2000;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
dichiarazione di voto di astensione.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:
dichiarazione di voto di astensione.
Il Consigliere Comunale Patrizia Boldrini del Gruppo “Centrosinistra per San Gimignano”:
dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti n. 10 Votanti n. 7 Favorevoli n. 7 Contrari n. 00
Astenuti n. 3 (Pietroni, Calvaresi, Rossi) DELIBERA
1.di modificare, alla luce delle motivazioni espresse in premessa, i contenuti della deliberazione C.C. n. 5 del 20.3.2017 stabilendo di esercitare ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004, il diritto di prelazione per l’acquisto del 50% della nuda proprietà dell’immobile posto in San Gimignano, Piazza delle Erbe n. 12 identificato al N.C.E.U. al Foglio 156 part. 263 sub 21 per l'importo complessivo di euro 5.000,00;
2.di assumere l'impegno a corrispondere la somma di Euro 5.000,00 pari al prezzo di vendita, indicato nella comunicazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo oltre oneri accessori se ed in quanto dovuti;
3.di dare mandato al Responsabile del servizio Patrimonio di comunicare immediatamente, riscontrando la nota prot. n.11368/2017, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, la volontà di esercitare la prelazione a favore del Comune e l'impegno al pagamento della somma pari al prezzo di vendita indicato ed all'espletamento di tutti gli atti necessari per l'esecuzione di quanto stabilito nella presente deliberazione;
4.di dare atto che la copertura finanziaria per l’acquisto dell’immobile in oggetto risulta garantita grazie alle variazioni adottate con la deliberazione C.C. n. 5 del 20.3.2017 cui si fa espresso riferimento;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti n. 10 Votanti n. 7 Favorevoli n. 7 Contrari n. 00
Astenuti n. 3 (Pietroni, Calvaresi, Rossi) DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente Il Vice Segretario
FIASCHI LEONARDO GAMBERUCCI MARIO