Allegato 2
CAPITOLATO
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO IMMOBILI DELL’INAIL
Gara n. CUI 01165400589201900681 Cig 854320294F
Sommario
ART. 1 PREMESSE ... 3
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO ... 3
ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ... 3
ART. 4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ... 6
4.1. TRASPORTI - TRASLOCHI E FACCHINAGGIO ESTERNO ... 7
4.2. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ... 8
4.3. RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E/O MATERIALI FUORI USO ... 8
ART. 5 DURATA E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO ... 8
ART. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ... 10
ART. 7 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO ... 10
ART. 8 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO ... 12
ART. 9 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO, VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO ... 13
ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO... 14
ART. 11 MODALITA' DI PAGAMENTO ... 15
ART. 12 INADEMPIENZE E PENALI ... 17
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 18
ART. 14 ESECUZIONE IN DANNO ... 19
ART. 15 RECESSO ... 19
ART. 16 SUBAPPALTO ... 20
ART. 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ... 21
ART. 18 SPESE CONTRATTUALI ... 22
ART. 19 DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO ... 22
ART. 20 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ... 22
ART. 21 RINVIO NORMATIVO ... 22
ART. 1 PREMESSE
L’Inail, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha la necessità di affidare servizi di trasloco, movimentazione e facchinaggio per la propria attività istituzionale.
Il presente capitolato detta la disciplina e fornisce le indicazioni e le specifiche tecniche necessarie ai fini della presentazione dell’offerta e dell’esecuzione del servizio che sarà affidato mediante la stipula di un accordo quadro.
In particolare, al termine della procedura di affidamento contrattuale, sarà sottoscritto un accordo quadro con l’operatore economico aggiudicatario, al quale saranno affidati, alle condizioni ed entro il periodo di vigenza stabiliti nell'accordo quadro stesso, appalti specifici per i servizi di trasloco, movimentazione beni e facchinaggio.
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto i servizi di trasloco intesi come un complesso coordinato di operazioni volte al trasporto, sistemazione e movimentazione di mobili, arredi, dotazioni, materiali vari d’ufficio, attrezzature, macchinari informatici e non, carta, documenti, pacchi, e relativo eventuale smaltimento, nonché la raccolta e il trasferimento di rifiuti e beni fuori uso alle discariche autorizzate e/o lo smaltimento di rifiuti assimilabili agli urbani.
Nel servizio sono comprese, altresì, le attività di facchinaggio necessarie allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, compreso lo smontaggio e il rimontaggio dei beni oggetto di movimentazione.
I servizi oggetto della presente procedura potranno essere svolti presso gli immobili della Direzione Generale in Roma nonché delle Direzioni Regionali dell’Inail ogni qualvolta se ne ravviserà la necessità, mediante emissione di singoli ordini che saranno emessi a cura della Direzione Centrale Acquisti in base alle procedure in seguito riportate.
ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio comprende tutte le attività necessarie allo svolgimento delle operazioni di cui al precedente art. 2, nonché la messa a disposizione del personale, dei materiali di consumo, degli automezzi e quant’altro necessario a carico del Fornitore che assumerà la gestione dei servizi, garantendo organizzazione tecnica e risultato ottimali.
In particolare, le prestazioni comprese nel servizio, salvo più precise indicazioni fornite di volta in volta dalla Stazione appaltante nei singoli contratti attuativi, sono le seguenti:
1. Trasloco di arredi, accessori d’arredo, di armadi blindati, casseforti, fotocopiatrici, stampanti, di arredi di locali specifici quali locali di ristorazione e di sale studio, sale riunioni/conferenze, di opere d’arte, di materiale informatico e di laboratorio, minuteria, pacchi di documenti, faldoni, materiale cartaceo in genere e altri materiali collocabili in scatoloni, nonché di quant’altro occorrente per manifestazioni ed eventi compresa l’eventuale collocazione di transenne e segnaletica mobile; il carico dei beni sugli automezzi e lo scarico dai mezzi stessi; l’elenco di tali beni è da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo.
2. Trasporto del suddetto materiale attraverso l’uso di mezzi e attrezzature idonei quali camion, cinghie, elevatori, transpallets elettrici e a mano, ecc. forniti in dotazione agli operatori, qualora se ne ravvisi la necessità, volti a permettere uno svolgimento del servizio rapido ed efficiente; non è assolutamente consentito trasportare i beni ed i colli negli ascensori degli edifici dell’INAIL, salvo diversa esplicita autorizzazione dei funzionari incaricati dell’Ente stesso;
in caso di deroga dalla suddetta norma generale, gli ascensori dovranno essere utilizzati osservando i relativi limiti di carico e senza che ad essi possa esser cagionato danno e/o avaria.
3. Smontaggio e rimontaggio da eseguirsi a regola d’arte, riattacco o fissaggio alla parete o a pavimento di mobilio e di attrezzature. Sarà cura del Fornitore conteggiare la ferramenta ricavata dallo smontaggio dell’articolo, riponendone l’eventuale avanzo nei magazzini preposti dell’Ente. Della mancanza o della perdita per incuria di tale ferramenta ne risponde integralmente il Fornitore.
4. Attività di facchinaggio strumentale rispetto alle attività di trasporto e trasloco, per tutte le esigenze che richiederanno il ricorso alla sola manodopera e, ove necessario, a carrelli trasportatori, garantendo la corretta movimentazione di mobilio, dotazioni di ufficio, cartoni, faldoni, documenti, attrezzature varie, nel rispetto delle modalità predefinite ovvero da definire a seconda della tipologia di intervento richiesto.
5. Imballaggio e disimballaggio dei beni da movimentare compresa la fornitura dei materiali (es. nastri adesivi da imballo, cellophane/pluriball, scatole di cartone per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti) idonei ad evitare ogni danno o avaria anche di oggetti fragili (computers, apparecchiature tecniche, video, quadri, etc.).
I materiali da imballaggio che il Fornitore dovrà impiegare per proteggere i beni da trasferire dovranno essere forniti in conformità alle disposizioni di legge nazionali e regionali obbligatorie in vigore al momento dello svolgimento delle operazioni.
Per ogni servizio effettuato resta a carico del fornitore la raccolta, il trasporto e
6. Eventuale raccolta di rifiuti (non speciali o pericolosi) risultanti dalle operazioni di trasporto e/o di beni fuori uso indicati dall’INAIL (quali apparecchiature informatiche ed elettroniche, elettrodomestici, materiali in metallo, vetro, legno ecc.), con trasporto degli stessi presso i centri di smaltimento autorizzati osservando tutte le prescrizioni di legge.
La spesa sostenuta dal Fornitore per lo smaltimento dei rifiuti non è compresa nel listino prezzi e l’Ente rimborserà, previa presentazione della relativa fattura, i costi sostenuti dal Fornitore per il suddetto smaltimento con le modalità di cui al successivo punto 4.3.
7. Eventuale stoccaggio presso magazzini del fornitore di tutti gli arredi, attrezzature e dotazioni dismesse, nuove e/o usate in attesa di collocazione e di quelle in fase di trasferimento. In fase di offerta il concorrente dovrà indicare depositi e/o magazzini di proprietà nella provincia di Roma.
Il Fornitore assume, con organizzazione di mezzi idonei e con gestione a proprio rischio, il compimento del servizio e deve, pertanto, disporre di macchine e attrezzature necessarie all’esecuzione del servizio stesso.
Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi e attrezzature - ovvero garantirne la disponibilità anche mediante contratti di locazione o leasing - adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa in materia e di aver provveduto ad eseguirne la manutenzione ordinaria e programmata.
Sono a carico del Fornitore anche tutte le attrezzature e i materiali necessari per l’esecuzione del servizio di facchinaggio a perfetta regola d’arte (bravette, rulli, carrelli vari ecc.).
Per il trasferimento di materiali o attrezzature tra le differenti sedi dell’Inail potranno essere richiesti gli automezzi indicati nel listino allegato n. 1/F al Disciplinare. Per tali automezzi è previsto il corrispettivo con tariffe offerte in sede di gara.
Tali automezzi dovranno essere a norma con le emissioni dei gas di scarico anche per l’ingresso nei centri storici.
Restano a carico del Fornitore tutti i costi per l’ottenimento, presso gli uffici competenti, di autorizzazioni e permessi per l’utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco (es. soste in parcheggi a pagamento, transennamenti ecc..).
Qualora si renda necessario provvedere alla temporanea occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dei servizi relativi al presente Capitolato, il Fornitore dovrà occuparsi dell’istruttoria e dell’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, provvedendo al pagamento, in via diretta, di quanto previsto. Tali competenze saranno rimborsate dall’INAIL mediante l’esibizione degli atti giustificativi della spesa.
Non sarà riconosciuto alcun emolumento aggiuntivo per il tragitto dalla sede del Fornitore alla sede di servizio della Stazione Appaltante e viceversa.
Si precisa che per il trasferimento di materiali o attrezzature tra le differenti sedi di cui sopra saranno riconosciute esclusivamente le tariffe offerte in gara, già comprensive della remunerazione dell’autista/facchino.
ART. 4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per l’esecuzione di tali servizi sarà stipulato con l’aggiudicatario un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Con la sottoscrizione dell’accordo quadro l’aggiudicatario si obbliga a fornire ai Committenti il servizio secondo le modalità di cui al presente capitolato.
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’accordo stesso, i singoli contratti attuativi di fornitura del servizio si concluderanno con la ricezione di un ordine contenente i tempi, le modalità, i luoghi di esecuzione e quanto altro necessario per l’esecuzione della prestazione stessa. L’ordine sarà emesso a cura della Direzione Centrale Acquisti in base alle procedure sotto riportate, sulla base delle richieste che perverranno dalle singole strutture della Direzione Generale dell’INAIL in Roma nonché dalle Direzioni Regionali dell’Inail.
La Direzione Centrale Acquisti si riserva la facoltà di annullare la richiesta del servizio per cause di forza maggiore. In tali casi l’affidatario non avrà nulla da pretendere dall’Amministrazione.
Per eventi di forza maggiore che sono fuori dal controllo delle parti, che non sarebbero stati ragionevolmente e prudentemente prevedibili e che pregiudicano materialmente l’adempimento dell’obbligazione devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo: inagibilità dei locali per cause non imputabili all’Inail, eventi naturali, intervento dell’autorità pubblica ecc..
Le attività potranno svolgersi sia durante l’ordinario orario di lavoro che in ore straordinarie (serali, prefestive e festive), come da ordine di servizio.
Nell’ambito di tali operazioni il Fornitore dovrà garantire che non si creino situazioni di disturbo, intralcio o immotivato rallentamento della normale attività lavorativa, soprattutto in caso di programmazione di spostamenti interni riguardanti postazioni di lavoro. In tale caso l’ordine con cui si procederà alla movimentazione dovrà essere preventivamente concordato con l’INAIL e sarà inserito nell’ordine di servizio.
Tutto il materiale necessario all’imballaggio (es. scatole di cartone, contenitori e nastro adesivo), nonché gli imballaggi speciali per l’idonea protezione di PC, stampanti, lampade, quadri, articoli fragili saranno forniti dal Fornitore con un congruo anticipo rispetto alla data del trasporto/movimentazione, secondo autonoma valutazione del Fornitore stesso.
Al Fornitore è richiesta una capacità di conduzione sinergica del servizio nel suo complesso, garantendo risposte alle differenti problematiche di gestione, ivi comprese quelle del controllo delle attività svolte.
Il Fornitore, in sede di presentazione dell’offerta tecnica, deve proporre un proprio sistema di gestione e controllo per la corretta esecuzione dei servizi oggetto del contratto. Tali sistemi dovranno consentire una efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle richieste di intervento al fine di garantire un costante monitoraggio degli stessi.
Tali sistemi potranno avvalersi di strumenti informatici per la gestione dell’appalto, per il controllo del servizio effettuato e per la gestione e movimentazione degli arredi che dovranno essere resi disponibili anche al Direttore dell’esecuzione.
Le risultanze del sistema di gestione e controllo dovranno essere visionabili in ogni momento dal Direttore dell’esecuzione.
4.1. TRASPORTI - TRASLOCHI E FACCHINAGGIO ESTERNO
La Direzione Centrale Acquisti invia al fornitore, con le modalità che saranno indicate nell’offerta, una richiesta contenente le necessità relative al servizio da svolgere.
Ricevuta la richiesta, il Fornitore, con i tempi e modalità che saranno indicati nell’offerta, dovrà:
- prendere visione, mediante apposito sopralluogo, dei luoghi di prelievo, dei materiali e dei luoghi di destinazione tenendo in considerazione tutti le possibili evenienze quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle eventualmente derivanti dalle caratteristiche degli accessi, dei permessi da ottenere, dalla portata dei pavimenti, dalle dimensioni e dai pesi delle apparecchiature ecc;
- predisporre un preventivo con tutte le informazioni necessarie alla redazione dell’ordine di servizio da parte della Direzione Centrale Acquisti.
Tali informazioni devono comprendere:
- l’identificazione delle attività da svolgere;
- la pianificazione/programmazione delle stesse;
- elenco puntuale dei beni da trasportare, segnalando altresì ogni danno eventualmente preesistente,
- stima delle risorse umane coinvolte nella esecuzione dell’attività (ore di lavoro) e dei mezzi di trasporto necessari;
- la definizione del costo complessivo dell’intervento calcolato con le modalità di cui al successivo punto 4.2;
- l’identificazione della richiesta che l’ha generato.
La Direzione Centrale Acquisti sottoscrive l’ordine di servizio sulla base dell’offerta del fornitore ovvero apportando le modifiche ritenute necessarie.
L’ordine di servizio deve indicare il costo dell’attività stessa che verrà, salvo espressa diversa indicazione della Direzione Centrale Acquisti, gestita e remunerata a corpo. Il costo dell’intervento rimarrà quindi fisso ed invariabile.
Ricevuto l’ordine di servizio, debitamente sottoscritto per accettazione, il Fornitore dà inizio alle attività come da programma e secondo i tempi le modalità e l’importo concordati.
Al termine del servizio, il fornitore, con le modalità indicate nell’offerta, comunicherà l’ultimazione delle prestazioni e l’INAIL, effettuate le opportune verifiche rilascerà il relativo certificato di pagamento.
4.2. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dei singoli contratti attuativi stipulati verrà determinato “a misura”
applicando il ribasso offerto sul listino prezzi per le quantità individuate al momento della stipula di ogni singolo contratto attuativo medesimo.
4.3. RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E/O MATERIALI FUORI USO Qualora a seguito delle operazioni di trasporto, movimentazione e facchinaggio emergesse la necessità si smaltire rifiuti e/o alcuni beni dichiarati fuori uso dall’INAIL (quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche ed elettroniche, materiali in metallo, vetro, legno ecc.), il fornitore dovrà provvedere alla sua eventuale raccolta e trasporto degli stessi presso i centri di smaltimento autorizzati osservando tutte le prescrizioni di legge.
La spesa sostenuta dal Fornitore per lo smaltimento dei rifiuti non è compresa nel listino prezzi e l’Ente rimborserà, solo previa presentazione della relativa fattura, i costi sostenuti dal Fornitore per il suddetto smaltimento.
Resta a carico del fornitore il costo per lo smaltimento degli imballi e cartoni utilizzati per lo svolgimento del servizio.
ART. 5 DURATA E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’accordo quadro è di 4 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro e comunque fino a esaurimento dell’importo complessivo presunto per lo svolgimento del servizio.
L’importo dell’appalto per la durata di 4 anni, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari a Euro 4.000.000,00 che costituisce il limite massimo dell’accordo quadro da stipulare al raggiungimento del quale non si potrà procedere alla stipula di ulteriori contratti attuativi.
Tale importo è stato valutato sulla base dei fabbisogni potenziali di tali servizi delle strutture centrali e territoriali che potrebbero trovare attuazione durante la vigenza contrattuale ma tale valutazione sconta l’impossibilità oggettiva di definire a monte l’ambito e le quantità dei contratti attuativi da stipulare.
Infatti, considerata la particolarità delle attività da svolgere, non può essere individuata una programmazione anticipata dei servizi da prestare, né in termini di periodi dell’anno, né in termini di monte ore complessivo di personale e mezzi.
In ogni caso, nessuna previsione e stima del servizio devono ritenersi vincolanti ai fini contrattuali e non sussiste alcun obbligo minimo di ordinativi o corrispettivi a carico dell’INAIL, trattandosi di consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività.
Il Fornitore si obbliga, pertanto, a fornire i servizi che l’INAIL ordinerà sulla base dell’effettivo fabbisogno, fino alla concorrenza dell’importo massimo sopra stabilito ed entro il periodo di durata dell’accordo quadro, senza nulla poter pretendere a titolo d’indennizzo.
Il Fornitore si obbliga, pertanto, a fornire i servizi che l’INAIL ordinerà sulla base dell’effettivo fabbisogno, fino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale stabilito ed entro il periodo di durata dell’accordo quadro, senza nulla poter pretendere a titolo d’indennizzo.
Considerato che nelle prestazioni oggetto del presente appalto sono ipotizzabili rischi interferenziali, come da Documento ricognitivo di valutazione dei rischi standard da interferenza redatti ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. 81/2008 per alcuni stabili oggetto dell’appalto, il costo degli oneri della sicurezza, al netto dell’IVA, non assoggettati a ribasso, è quantificato in € 20.000,00, sommariamente corrispondenti allo 0,5% del valore totale dell’accordo quadro.
Il pagamento degli oneri per la sicurezza di cui al Duvri viene effettuato previa esibizione di idonea documentazione giustificativa e dei costi effettivamente sostenuti.
Il datore di lavoro di ciascun immobile oggetto delle attività previste nel presente capitolato, prima dell’inizio delle prestazioni oggetto di ogni singolo contratto attuativo, integra il Documento ricognitivo di valutazione dei rischi standard da interferenze, adattandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui viene espletato il servizio.
L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, è parte costitutiva degli atti contrattuali.
L’affidatario riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto.
L’affidatario assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica dell’affidamento e, pertanto, non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.
In particolare, dopo la stipulazione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le
condizioni e le circostanze locali nelle quali deve svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.
ART. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’affidatario del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.
L’Affidatario, inoltre, si impegna, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, ad applicare nei confronti dei lavoratori l’osservanza di tutte le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del servizio. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
Qualora a carico dell’affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.
Qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell’affidatario, il quale, inoltre, assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento dell’affidatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
ART. 7 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione del servizio oggetto dell’accordo quadro, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato e dalla normativa di riferimento.
In caso di scioperi del personale o in caso di assenze per altra causa di forza maggiore, da comunicare tempestivamente per iscritto alla Stazione Appaltante, dovrà essere assicurato un idoneo servizio di emergenza.
Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà dell'Inail o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Istituto al riguardo.
Il Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio di cui sopra a regola d’arte e sotto la diretta sorveglianza di persona responsabile, a ciò espressamente delegata.
Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che si esprimono in un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.
In particolare il personale dovrà:
- risultare specializzato nel settore ed essere bene addestrato in relazione alle specifiche caratteristiche dei servizi da svolgere e uniformarsi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro
- presentarsi in servizio in divisa da lavoro che dovrà portare il logotipo o il marchio di riconoscimento dell’impresa e il cartellino identificativo del dipendente.
- svolgere il servizio negli orari stabiliti, senza alcuna variazione se non preventivamente concordata;
- attenersi agli ordini di servizio eseguendo le operazioni affidate in base alle metodologie e alle frequenze stabilite;
- essere in ogni caso presenti nelle rispettive zone di lavoro negli orari concordati.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a sostituire il personale che l’INAIL non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta, salvo proroghe in relazione ad eventuali contingenze.
Il Fornitore si assume la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa o motivo, e in special modo dal verificarsi di infortuni, dipendenti dall’Accordo Quadro in argomento.
Il Fornitore accetta, inoltre, la piena responsabilità civile e penale per la stabilità e la perfetta riuscita del servizio, rispondendo di tutti i danni che per qualsiasi altra ragione, per fatto proprio o dei propri dipendenti, subfornitori o subappaltatori, possano derivare all’INAIL e/o al suo personale e/o agli infortunati.
Il Fornitore, prima della stipulazione dell’Accordo Quadro, dovrà presentare una polizza di assicurazione riguardante la “responsabilità vettoriale” a copertura dei danni ai beni oggetto del trasporto nello svolgimento del servizio nonché la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro d’opera per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti del Fornitore o, comunque, in dipendenza
diretta o indiretta dalla esecuzione dei servizi, con massimale per sinistro e per anno assicurativo non inferiore a Euro 1.500.000,00 ferma restando l’intera responsabilità del Fornitore per eventuali ulteriori danni. La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c. nonché di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c..
Eventuali scoperti o franchigie previsti da tale polizza resteranno a totale carico del Fornitore stesso.
In caso di polizze già attivate sarà necessario produrre un’appendice alle stesse nella quale venga esplicitato che le polizze stesse coprono anche il servizio oggetto del presente appalto.
Copia della polizza dovrà essere consegnata alla Direzione Centrale Acquisti contestualmente alla cauzione definitiva di cui al successivo art. 10, a seguito della conclusione dell’Accordo Quadro.
Qualora fosse necessario trasportare apparecchiature di particolare fragilità e di rilevante valore, il fornitore, su richiesta dell’Amministrazione, sarà tenuto a contrarre specifica polizza assicurativa tale da coprire, in caso di danneggiamento del bene, il valore a nuovo del bene trasportato.
ART. 8 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO L’accordo quadro è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, struttura in cui è incardinato anche il Responsabile Unico del Procedimento che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del d,lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 3/2016 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi, nella fase dell’esecuzione del contratto, del Direttore dell'esecuzione del contatto (Dec) e degli assistenti con funzione di direttori operativi nominati all’interno di ciascuna Struttura destinataria del servizio, i quali, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Dec e a lui direttamente riferendo, verificano che i servizi siano eseguiti nei tempi e modi stabiliti negli atti di gara e siano conformi alle previsioni contrattuali.
Il Dec, in particolare, effettua le operazioni di verifica di conformità delle prestazioni oggetto del relativo contratto attuativo ed ha il compito di rilasciare il certificato di verifica di conformità, di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi secondo quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ai sensi di quanto previsto negli articoli 101 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.
I nominativi degli assistenti con funzione di direttori operativi sono comunicati in sede di invio di ordine di fornitura, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Struttura organizzativa destinataria del servizio.
L’affidatario, a sua volta, comunica alla stazione appaltante, prima della stipula dell’accordo quadro, il nominativo del Responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Ruac) che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto, nonché la continuità operativa del servizio e al quale l’Inail potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.
Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente all’Affidatario.
Nell’ambito di ciascun contratto attuativo, il Dec è il responsabile dei rapporti con il Ruac per i servizi svolti e costituisce interfaccia unica della stazione appaltante nei confronti dell’Affidatario.
ART. 9 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO, VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO
L’Affidatario si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Nell’ambito di ciascun contratto attuativo, gli assistenti con funzione di direttori operativi controllano che il servizio venga eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nell’ordinativo e procedono al controllo dell’esatto adempimento delle prestazioni effettuate dal fornitore nel mese precedente, redigendo apposita attestazione da inviare al Dec ai fini del rilascio del certificato di verifica di conformità.
Il Dec, entro cinque giorni decorrenti dalla scadenza del mese cui si riferiscono i servizi espletati, rilascia il certificato di verifica di conformità e li trasmette al Rup ai fini dell’emissione del certificato di pagamento.
Il Rup dopo aver ricevuto il certificato di verifica di conformità con esito positivo rilascia, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento degli stessi, il certificato di pagamento delle prestazioni mensili, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.
In caso di esito negativo dei predetti controlli, gli assistenti con funzione di direttori operativi indicano, nell’attestato da trasmettere al Dec per la redazione del certificato di verifica di conformità, le inadempienze contrattuali contestate e il Dec propone al Rup l’applicazione delle penali previste dal successivo art. 12.
Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal Dec in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda dell’Affidatario, dal Rup, che decide in via definitiva.
Nel caso in cui nel certificato di verifica di conformità siano evidenziati inadempimenti o ritardi rispetto ai termini pattuiti per l’esecuzione dei servizi, il Rup procede all’applicazione delle penali, con le modalità di cui al successivo art. 12, ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare.
Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto gli assistenti con funzione di direttori operativi emetteranno l’attestato per la conformità delle attività svolte fino alla scadenza contrattuale e lo trasmetteranno al Dec per il rilascio del certificato di conformità e per il successivo inoltro al Rup per l’emissione dell’ultimo certificato di pagamento nonché per lo svincolo della cauzione prestata dall’Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.
Il Rup, dopo aver ricevuto il certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo al termine delle prestazioni contrattuali rilascia, entro il termine di 5 gg.
lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso, il certificato di pagamento dello svincolo delle ritenute di garanzia operate, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.
ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’affidatario, prima della stipula dell’accordo quadro, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.
Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo mese di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il RUP attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’affidatario che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, D.Lgs.
n. 50/2016.
Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo mese è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 11 MODALITA' DI PAGAMENTO
Il corrispettivo dei servizi svolti è determinato sulla base dei prezzi offerti in gara.
L’affidatario pertanto emette una fattura per gli ordini emessi in ciascun mese solare nella quale deve essere indicato il numero/i dell’ordinativo/i a cui si riferisce la data di esecuzione e la tipologia del servizio reso.
L’affidatario può emettere la fattura all’Inail, Direzione Centrale Acquisti, dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 9. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio.
La Direzione Centrale Acquisti ne effettuerà la liquidazione entro 30 giorni dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità.
Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione Centrale Acquisti alla quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse, è il seguente: 7JN1MF.
In mancanza della comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di pagamento, l’affidatario, decorsi 30 giorni dalla effettuazione del servizio reso, può comunque emettere fattura.
Qualora, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., l’Inail ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 8, il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità.
Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dall’Affidatario dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).
L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell’art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, che per il presente appalto è il N.
854320294F
Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Affidatario dovrà compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Form ato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf
ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE
1.2.6<RiferimentoAmministrazione> SIMEA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.
In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la
allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica l’art.
30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto.
L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.
L’Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18/01/2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 12 INADEMPIENZE E PENALI
Nel caso in cui l’affidatario non rispettasse le clausole del presente capitolato e in ciascun ordinativo, l’Inail avrà la facoltà di applicare le penali appresso indicate e/o di risolvere il rapporto ai sensi del successivo art. 13, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le penali, nel complesso, non potranno superare il 10% dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.
L’affidatario sarà assoggettato alle seguenti penali:
1) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione del servizio, nonché per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini fissati nella offerta del fornitore e nei preventivi, non imputabile all’Inail, né a causa di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), salvo il risarcimento del maggior danno, una penale pari all’1‰ dell’importo netto contrattuale di ciascun contratto attuativo.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nell’ordinativo, in tali casi saranno applicate le predette penali sino al momento in cui il servizio sarà eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2) In caso di inadempimenti diversi dal ritardo, l’Inail applicherà le seguenti penali:
a) un importo pari a Euro 300,00, in caso di mancata sostituzione del personale giudicato, ad insindacabile giudizio dell’INAIL, non idoneo al compito, entro il termine indicato all’art. 11 del presente Capitolato;
b) un importo pari ad Euro 800,00 nella ipotesi in cui il Fornitore procuri, nell’ambito della esecuzione di almeno tre ordini, e fatti salvi gli obblighi risarcitori derivanti dai connessi profili di responsabilità civile e penale, per fatto proprio o dei propri dipendenti, subfornitori o subappaltatori, danni a cose, arredi, suppellettili, attrezzature e ai locali di proprietà dell’INAIL e/o al suo personale e/o agli infortunati.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui alla lettera b), sono contestati per iscritto dal Dec al Ruac il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Dec, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato il Dec propone al Rup l’applicazione delle penali che potranno essere applicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Il Rup, verificate le motivazioni, dà corso all’applicazione della penale indicando nel certificato di pagamento da inviare al Ruac, l’importo che sarà trattenuto dalla relativa fattura.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.
13.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.
L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno il diritto dell’applicazione della penale.
Ferma restando l’applicazione delle penali, in caso di ritardi superiori a cinque giorni lavorativi, nonché in tutte le ipotesi in cui l’Inail debba sopperire ad inadempienze nell’adempimento del contratto da parte dell’Affidatario, l’Inail si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra società, con l’onere per l’Affidatario di rimborsare le eventuali maggiori spese sostenute.
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del D. Lgs.
50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:
a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;
d) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’Affidatario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Affidatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
In caso di mancata erogazione del servizio ovvero di reiterato esito negativo dei certificati di verifica di conformità, l’Inail può risolvere il contratto fatti salvi l’ulteriore danno e/o l’esecuzione in danno.
Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
ART. 14 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’affidatario si rifiuti o ritardi nell’esecuzione del servizio, l'Inail si riserva di procedere ad affidare il servizio a terzi, in danno dell’affidatario inadempiente.
All’affidatario inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’Inail rispetto a quelle previste dal contratto.
Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’affidatario, senza pregiudizio dei diritti dell’Inail sui beni dell’affidatario. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’affidatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime dall’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato l’esecuzione in danno.
ART. 15 RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.
159/2011, l’Inail può recedere dal contratto in qualunque momento con le modalità di
cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.
ART. 16 SUBAPPALTO
L’Affidatario può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni dell’art.
105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante.
Il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto.
Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e smi, l’Affidatario formula apposita richiesta e deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso la Direzione Centrale Acquisti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la medesima Direzione, l’affidatario trasmette altresì:
a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.
Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Inail non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Dec procederà a richiedere all’affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, l’autorizzazione all’esecuzione del subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di documentazione antimafia).
Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.
Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal DEC il quale, in caso di inosservanza da parte dell’impresa affidataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la Direzione interessata appaltante revocherà l’autorizzazione.
Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, l’Impresa deve acquisire una autorizzazione integrativa.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto.
Per le prestazioni affidate in subappalto:
a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati alla Stazione appaltante o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
ART. 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
L’Affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, del D.Lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L’Affidatario si impegna altresì ad adottare tutte le misure di
salvaguardia prescritte e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall’Amministrazione in applicazione della medesima normativa.
Il legale rappresentante dell’Affidatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.
L’affidatario sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
ART. 18 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.
ART. 19 DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO
A tutti gli effetti contrattuali, l’affidatario deve eleggere domicilio legale in Roma, indicandone l’indirizzo prima della stipula del contratto.
ART. 20 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine all’accordo quadro è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
ART. 21 RINVIO NORMATIVO
Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla specifica normativa di settore.