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Interventi regionali per l'utilizzo nei porti di energie rinovabili non esauribili.

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Proposta di Legge

Relazione alla proposta

Testo approvato

Rassegna Stampa

(2)

 

RELAZIONE

 

Da tempo ormai si è aperto un ampio dibattito sulle questioni legate alla produzione e all’uso

(3)

dell’energia. Da un lato vi è una consapevolezza sempre più diffusa sulla riduzione delle riserve

di fonti energetiche fossili come il petrolio e il gas naturale e dall’altro una preoccupazione

nell’opinione pubblica sugli effetti negativi prodotti dall’immissione di gas serra nell’atmosfera, a

partire dalle modificazioni climatiche e dal conseguente surriscaldamento del pianeta.

Nello stesso tempo il ricorso all’energia derivata da fonti rinnovabili, oltre l’idroelettrico, comincia

a rappresentare concretamente una alternativa percorribile all’attuale modo di produrre energia.

 

(4)

A livello continentale, un importante contributo al dibattito e alla individuazione di obiettivi da

raggiungere è venuto dalla Commissione delle Comunità europee con la pubblicazione, nel

marzo 2006, del libro verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e

sicura”. In esso sono contenuti alcuni importanti elementi di analisi sulla situazione energetica:

a) la dipendenza dei paesi dell’ UE dalle importazioni in materia energetica; b) la crescita della

domanda di energia; c) l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili (gas e petrolio); d) il

surriscaldamento come effetto delle emissioni in atmosfera, con gravissime ripercussioni

nell’ecosistema.

Partendo da tali elementi analitici, la Commissione propone una serie di obiettivi fra cui il

raggiungimento nei paesi UE nel 2010 del 21% di energia derivata da fonti rinnovabili

(compreso l’idroelettrico) sul totale di energia prodotta Per l’Italia, alla stessa data, l’obiettivo è

stato fissato al 25%, rispetto all’attuale 17%, di cui il 12% è rappresentato dalla produzione di

(5)

energia idroelettrica.

 

La definizione del protocollo di Kyoto, nel dicembre 2007, ha rappresentato un punto di svolta

rispetto alla necessità di adottare pratiche concrete per contrastare l’effetto serra. Nell’Unione

europea l’adesione al protocollo si è tradotta nella fissazione a livello comunitario della riduzione

delle emissioni annue di gas serra dell’8% nel periodo 2002-2012. In questo contesto l’Italia si è

impegnata a ridurre le proprie emissioni nello stesso periodo del 6,5%.

(6)

 

Per quanto riguarda l’uso delle risorse fossili a fini energetici, negli ultimi anni si è discusso se

sia prossimo il raggiungimento del punto nel quale la domanda di petrolio supererà l’offerta

determinando un accrescimento dei prezzi e una difficile sostenibilità sociale per un modo di

produzione che ha nel petrolio un elemento essenziale. Questo punto, chiamato picco di

Hubert, dal nome del geologo americano che lo teorizzò negli anni ’50, secondo alcuni è già

stato raggiunto, per molti è piuttosto vicino.

Per quanto riguarda il gas (metano) la situazione è migliore, ma le riserve non sono illimitate. E

comunque si presentano problemi logistici di trasporto che ne accrescono il costo.

(7)

L’Italia conosce un divario alto fra produzione di gas e le esigenze di produrre energia (senza

parlare del petrolio, che è tradizionalmente scarso). Di conseguenza la dipendenza energetica

italiana dall’estero è molto forte.

In questo scenario, sono state adottate strategie per traguardare una possibile soluzione;

numerosi paesi europei ad esempio hanno intrapreso la strada per diversificare la produzione di

energia, attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili.

Accanto al tradizionale ricorso all’idroelettrico, alcuni Stati hanno compiuto enormi passi in

(8)

avanti per la produzione dell’energia da fonti rinnovabili: per il solo settore eolico la Germania

ha una potenza installata pari a 16.000 MW, la Spagna di 8.000 MW e la Danimarca di oltre

3.000 MW. Nel 2005 la Germania ha installato 1.800 MW di eolico, superiore alla potenza di

una grande centrale a combustibile fossile.

Di fronte a questi dati appare ancora molto il cammino da compiere per il nostro paese: l’Italia,

nell’eolico,  ha una potenza installata di 1.200 MW, quasi tutta nelle regioni del Sud, mentre in

Liguria si è giunti nel 2006 a 8,7 MW di potenza installata.

La diversificazione delle fonti energetiche ha una dimensione internazionale; necessita di un

forte impegno comunitario (UE) e dei singoli stati. Tuttavia sono possibili azioni a livello

(9)

infrastatale, ad esempio regionale, per contribuire, anche se su scala ridotta, ma con iniziative

di grande impatto, a costruire politiche di diversificazione, risparmio e riduzione

dell’inquinamento.

 

La presente proposta di legge vuole avere questo carattere: traguardare interventi concreti e,

nello stesso tempo, contribuire ad una sempre più ampia discussione intorno

all’approvvigionamento energetico. Per rispondere a questa esigenza, attraverso questa

iniziativa legislativa, sono stati individuati negli ambiti portuali, nei porti e approdi turistici i

“luoghi” nei quali  è possibile sostenere la realizzazione di impianti che consentano di produrre

(10)

energia da fonti rinnovabili non esauribili per quote significative del fabbisogno energetico

annuo che essi richiedono.

La scelta dei porti è significativa per la rilevanza della loro presenza sulla costa ligure,

rappresentandone uno dei tratti distintivi, per la loro valenza economica e perché essi stessi

rappresentano strutture nelle quali elevato è il consumo energetico.

L’aver ristretto il campo di intervento agli impianti che producono energia da fonti energetiche

rinnovabili non esauribili è motivato dalla assenza di impatto dal punto di vista delle emissioni in

atmosfera e dalla loro maggiore qualificazione come energia “pulita”.

(11)

 

Con la presente proposta di legge la Regione concede contributi per la realizzazione e il

funzionamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non esauribili,

sulla base di quanto prevede la disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela

dell’ambiente (art. 2).

I contributi sono concessi se gli impianti realizzati assicurano almeno il 5% del fabbisogno

annuo di energia nei porti commerciali e il 20% nei porti e approdi turistici. Questi due differenti

(12)

soglie sono motivate dal livello di consumo complessivo di energia che oggettivamente si

realizza nell’ambito di un porto commerciale e in una struttura dedicata alla nautica da diporto.

I beneficiari del contributo (art. 3) sono individuati nelle Autorità portuali, nei comuni per i porti di

interesse regionale e interregionale e negli enti gestori dei porti e approdi turistici.

La proposta di legge, per introdurre in modo strutturale e non episodico il ricorso alle fonti

energetiche rinnovabili non esauribili, prevede che nei porti commerciali e nei porti turistici di

nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, si debba prevedere la realizzazione di impianti

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non esauribili, in grado di assicurare nei

porti commerciali la produzione di almeno il 10% del fabbisogno annuo di energia elettrica delle

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strutture previste dall’ampliamento e di almeno il 30 % del fabbisogno annuo complessivo per

quanto riguarda i porti e gli approdi turistici (art. 4).

La misura del contributo per la realizzazione degli impianti che usano fonti energetiche

rinnovabili non esauribili e per il loro funzionamento tiene conto delle disposizioni contenute

nella disciplina degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente (art. 5). I contributi sono concessi

sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale, che comunque riconosce una priorità agli

interventi che assicurano una più elevata copertura del fabbisogno di energia elettrica (art. 6).

 

(14)

Un problema specifico, che riguarda in particolare la Liguria, è rappresentato dalle emissioni

prodotte dalle navi ormeggiate nei porti, soprattutto per quanto riguarda le navi passeggeri e da

crociera, con un forte impatto sulle aree urbane circostanti.

La questione è stata sollevata anche da una raccomandazione della Commissione delle

Comunità europee nel maggio del 2006: in essa si sollecitano gli stati membri ad avviare

iniziative per realizzare reti terrestri di approvvigionamento  di energia elettrica che consentano

di ridurre la quantità di emissioni inquinanti in atmosfera generate dalle navi ormeggiate. Con la

presente proposta di legge si intende contribuire a individuare possibili interventi, attraverso il

sostegno a progetti sperimentali per la realizzazione di reti terrestri in grado di fornire energia

elettrica alle navi che sostano nei porti (art. 7). 

(15)

 

Proposta di legge recante : “Azioni regionali per promuovere l’utilizzo nei porti di energie

rinnovabili non esauribili”.  

 

(16)

Articolo 1

(Principi) 

1. La Regione Liguria concorre alla realizzazione dello sviluppo sostenibile attraverso la

riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e la maggiore utilizzazione delle fonti

energetiche rinnovabili in conformità con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto, ratificato con Legge

1 giugno 2002, n. 120, e della normativa comunitaria e nazionale in materia.

 

(17)

 

1. La Regione promuove l’utilizzo delle fonti rinnovabili non esauribili nelle attività produttive

ed economiche e persegue con la presente legge lo scopo di migliorare la qualità dell’aria

nelle aree portuali, elevare la vivibilità dei tessuti urbani ad essi adiacenti e ridurre gli effetti

ambientali prodotti dalla costruzione di porti ed approdi turistici. 

Articolo 2

(18)

(Oggetto)

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi per promuovere nei

porti di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84 (riordino della legislazione in materia portuale) e nei

porti e negli approdi turistici di cui al DPR 2 dicembre 1997, n. 509 articolo 2, comma 1, lettere

a) e b), l’utilizzo di elettricità per il funzionamento dei servizi prodotta da fonti energetiche

rinnovabili non esauribili.

 

(19)

1. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per la realizzazione ed il funzionamento di

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non esauribili in conformità con la

disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente (2001/C37/03). La

realizzazione di tali impianti, per essere ammessa a contributo, deve assicurare nei porti

commerciali la produzione di almeno il 5 per cento e nei porti turistici di almeno il 20 per cento

del fabbisogno di energia elettrica annuale. 

Articolo 3

(Porti commerciali e porti e approdi turistici di nuova costruzione) 

(20)

1. A partire  dalla data di entrata in vigore della presente legge i porti commerciali e gli

approdi turistici di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento devono prevedere la

realizzazione  di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili non

esauribili.

 

1. Gli impianti di cui al comma 1 devono assicurare nei porti commerciali la produzione di

almeno il 10 per cento relativamente agli impianti previsti nell’ampliamento e, nei porti e negli

approdi turistici, la produzione di almeno il trenta per cento del fabbisogno di energia elettrica

annuale.

(21)

 

1. Ai fini della presente legge per ampliamento nei porti e negli approdi turistici si intende

l’aumento di posti barca pari al 20 per cento e la realizzazione di opere edilizie a mare. 

Articolo 4

(Beneficiari) 

(22)

1. I contributi di cui all’articolo 2 sono concessi dalla Regione a:

1. Autorità Portuali di cui alla Legge 84/’94;

2. comuni per i porti di interesse regionale ed interregionale ai sensi dell’articolo 10 della

legge regionale 1999, n. 13 recante la disciplina delle competenze in materia di porti;

3. enti gestori dei porti e degli approdi turistici. 

Articolo 5

(23)

(Misura del contributo) 

1. Per la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge i contributi sono concessi 

nella misura del 40 per cento dei costi ammissibili secondo quanto indicato dalla Disciplina

comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C 37/03).

 

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce la soglia minima

dell’investimento ammissibile a contributo in relazione alla classificazione dei porti di cui

all’articolo 4 della Legge 84/’94 e alle dimensioni dei porti e approdi turistici.

(24)

 

1. La Regione concede contributi per le spese di funzionamento degli impianti secondo  le

condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento concessi per le energie rinnovabili previste dalla

disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C 37/03). 

Articolo 6

(25)

(Criteri per la concessione dei contributi) 

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per la concessione dei

contributi di cui all’articolo 2 riconoscendo una priorità a quegli interventi che assicurano una più

elevata percentuale di copertura del fabbisogno di energia elettrica. 

Articolo 7

(Progetti sperimentali per la riduzione delle emissioni nei porti) 

(26)

1. La Regione, per corrispondere alle indicazioni contenute nella raccomandazione della

Commissione (2006/339/CE) dell’8 maggio 2006, promuove e sostiene progetti sperimentali per

la realizzazione di reti elettriche terrestri per fornire energia elettrica  alle navi ormeggiate nei

porti al fine di ridurre le emissioni prodotte dai motori delle stesse.

 

 

(27)

1. La Regione per la definizione dei progetti di cui al comma 1 concede  alle Autorità Portuali

fino ad un massimo del 30 per cento del costo del progetto. 

Articolo 8

(Coordinamento con gli interventi nazionali e comunitari) 

1. La Giunta regionale coordina gli interventi previsti dalla presente legge con provvedimenti

nazionali e programmi comunitari in materia di tutela dell’ambiente e utilizzazione di fonti

energetiche rinnovabili.

(28)

Articolo 9

(Impianti eolici) 

1. Nel caso in cui si preveda la realizzazione di impianti eolici dovranno essere attivati

strumenti di allertamento per la tutela dei volatili. E’ fatto comunque divieto di installare impianti

eolici nelle zone di migrazione di specie di avifauna. 

(29)

Articolo 10

(Norma finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si rinvia alla legge di bilancio ai

sensi dell’articolo 34 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della

Regione Liguria”. 

(30)

Proposta di Legge

Relazione alla proposta

Testo approvato

Rassegna Stampa  

(31)

 

NON E' STATA ANCORA DISCUSSA NELLE COMMISSIONI DI MERITO

 

 

(32)

Proposta di Legge

Relazione alla proposta

Testo approvato

Rassegna Stampa  

(33)

 

Inserire qui il testo approvato 

 

 

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Proposta di Legge

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(35)

 

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