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COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

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,ASSEMBLEA COSTITU ENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

(SECONDA SEZIONE)

16.

RESOOONTO' SOMMARIO

DEIJLA SEDUTA DI SABATO Il G}JNNAIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI

INDICE

Pago Potere giudiziario (Seguito della discussione) 125

PRESIDENTE - MANNIRONI - BOZZI - UBERTI - AMBROSINI - TAR GETTI - FARINI - LACONI - DI GIOVANNI.

La seduta comincia alle 9.35.

Seguito della discussione sul potere giudiziario.

PRESIDliJNTE riapro lo. discussione sul- l'articolo l'eIa Livo alla revisione delle gmri- sdizioni speciali, proposto dall'onor8vole Leone Giovunni e così formulato:

« Le giurisdizioni speciali che, entro cin- que anni dalla data della presenie Costitu- zione, non saranno conser'vale con legge vo- tata, a norma dell'arLicolo 6, resteranno sop- presse.

« Entro il medesimo terrnine si provvedel'à con legge alla soppressione dei Tribunali militari e delle altre giurisdizioni speciali penali esistenti. .

. « Entro sei mesi dall'entrQ,ta in vigore della presente Costituzione, si procederà con legge alla soppressione del Tribunale Su- premo Militare ed al conseguente trasferi-

mento delle competenze del medesimo alla 'Corte Suprema di Cassazione».

Fa presente che praticamente da oggi de- correranno almeno dodici mesi; prima che le competenze del Tribunale Supremo Mi- litare siano trasferite alìa Cassazione. Riter- rebbe però opportuno mettere un termine per la cessazione del passaggio dei ricorsi al Tribunale Supremu.

MANNIRONI ritiene che la materia del- l'articolo in discussione dovrebbe essere og- getto di disposizioni transitorie.

PRESIDEl'i:TE è d'accorclo.

BOZZI comprenderebbe nell'm-ticolo aIlti che un accenno al contenzioso tributario, in relazione al· quale è sentita da tuttI la necessità di una radicale revisione.

MANNIRONI propone di ridurre a tre anni il termine previsto per lo. revisione delle giurisdizioni speciali.

UBERTT fa peosente che il Parlamento, fin clalI'indoman i dell 'emanazione della Co- stituzione sarà occupato da compiti vera- mente notevoli, per cui può darsi che entro tre anni non arrivi a rivedere tutte le ginrisfli- zioni speciali.

BOZZI lascerebbe il termine di cinque anni. Ad ogni modo, lo. questione non gli sembra che sia gjus~amente impostata. A

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AsSEMBLEA COSTITUENTE -- 126-- COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

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SECONDA. SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - - 11 GENNAIO 1947

suu avvIso, il procedimento di revisione può condurre per ciascuna giurisdizione speciale a tre conseguenze div(~rse: mantenimento, soppressione o Lrasformazione in sezione spe- cializzata del giudice ordinario: Per preve- derp, anche quest'ultima ipotesi, modifiche- robbe il primo comma dell'onorevole Leone nella seguente manierl'l: '

« Le giurisdizioni speciali che entro il termine di cinque' anni non saranno Conser- vaLe,a 1l0l'ma clell'articolo

6;

potranno essere trasforma Le 'nelle sezioni specializzate' dei giudici ordinari previste dall'articolo ... »

AMBROSINI è contrario a tale dizlO!1l~,

in quanto per alcuno giurisdizioni vienE' a cessare lo scopo mi!' cui ,furono creato a quindi non vi sarà alcun bisogno né ,di con- servarle, né cii trasfOl'marle in sezioni spe- cializzaLo.

TARGETTI prefel'irebbe la primitiva di- zione:

(( Eli Ll'l) cinquo anni, dall'entrata in vi- gore del/a Costituzione, si procederà alla 1'(1- visione degli organi speciali di giurisdizione

aLtllalmenl,e esisleùti».

Nf'llla parola (( revisione)l si comp1'endono infatti tutLe e tre lo ipot,osi a cui ha fatto cenno l'onolevole Bozzi.

MANNIRONI propone che si ins8risca

Hn capoverso' in cui si elica che i giudizi evelltualmente pendenti allo scadere del t.empo fissat.o si InLendono devoluti alla cumpetenza della giurisdizione prdinal'ia,

PHESIDENTE lascerel)b8 l'articolo nelJa slla primiLiva formula.

FAR INl pe,nsa che, in .uJLima analisi, que- sti organismi si manlArranno in vita fino all'ultimo giorno del quinto anno. Sarebbe perciò favorevole a sLabilire, come romora, 1m limito massimo di tre annI.

LACONI, per ql.lanto riguarda la revisione dello altre giurisdizioni, non ha alcuna obie- zione al termine di cinquo anni, ma per i Tl'ibmlllii rnilitm'i sLabilirebbe un massimo di tre anlli.

DI GIOVANNI propone la. seguente for- mula:

« Ent1'o cinqne anlli dall'ent.rata in vigore della Costituzione si procedel'à alla revisione degli ot'gani speciali di giurisdizione attual- mente esisLenLi, salvo le giurisdizioni del Con- siglio di SLaLo e della. Corte dei conLi. Tale

Lermine è ridoLLo a LI'e anni per i Tribunali penali militari ».

---

PRESIDENTE è d'accordo. Alla dizione proposta dall'onorevole Di Giovanni aggiun- gerebbe l'ultimo comma della proposta Leone.

Mette ai voti l'articolo così formulato:

. ( Enl.ro cinque anni dall'entrata in vigore della CostiLuzione si procederà alla revisione degli organi speciali dì giurisdizione attual- mente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della CorLe dei cònti.

,Tale termine è ridotl0 a tre anni per i Trib.l- nali militari.

« Entro sei mesi dall'entrata 'in vigore della presente Costi Luzione si provvederà con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione de.lla competenza del medesimo alla G:'lssazione».

(È approvato).

BOZZI OSserva che i11 sua assenza è staLo approvato un arLicolo in cui si è prevista la possibilità anche per le donne di partecipare ai concorsi per la Magistratura. Tiene a di- chiarare che, se fosse staLo presente, avrebbe votat.o contro quella disposizione.

AMBROSINI richiama; l'attenzione sulla' ,necessità che alla sllccessiva riunione sia discussa la proposta di inserire nella CO$ti- tuzione lilla disposizione sulle,funzioni e ga.- ranzie per l'Avvocatura dello Stato.

PRESIDENTE propone di coordinare il, Lesto di tutti gli articoli approvati dalla Sezione.

Al termine del lavoro di coordinamento, gli articoli risultano eosì formulati:

( ART. i. - 11 potere giudiziario appar- tiene alla sovranità dello Stato. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo».

(Variante proposta: in nome della Repult-

blica). '

« ART. 2. -- Il poLel'è giudiziario in ma- teria civile e penale è esercitato dai giudici ordinari, istituiti e regolati dalla legge slll- l'ordinanlento giudiziario.

«( Le nornle, sull'ordinamento giudiziario debbono essere deliberate con legge appro- vata a maggioranza assoluta dei componenLi delle Ca.mere.

( Al Consiglio di Stato e ana CorLe dei conti spetta l'esercizio della funzione giuri- sdizionale nelle mat.erie 'o nei limiti stabiliti dalla legge.

(( Non possono essere istituiLi organi spe- ciali di giurisdizione, se non per legge votata a maggiorariza assoluta dei componenti delle

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - i27 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 11 GENNAIO 1947

6lamere. In nessun caso pOSSOI!O essere isti- tuiti giudici speciali in materia penale.

" I Tribunali militari possono essere isti- tuiti solo in tempo di guerra.

« Presso gli organi giudiziari ordinari pos- sono essere istituite, per determinate materie, apposite sezioni con la partecipazione di ma- gistrati e di cittadini esperti, nominati a norma della legge sull'ordinamento giudizia- rio l).

« ART. 3. - I magistrati nell'esercizio delle loro funzioni dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

\! I, magistrati non possono essere iscritLi a partiti politici o ad associazioni segreLe n.

« ART. 4. - I magistrati, sia giudicanti che del Pubblico Ministero, sono inamovibili dopo il tirocinio fissato dalla legge sllll'ordi- uamento giudiziario. Essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti ad altra sede, od anche semplice- mente destinati. ad altre funzioni, se non con il loro consenso, ovvero per deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dana legge sull'ordinamento giudiziario.

« Il Pubblico Ministero gode di tutte le ga.ranzie dei magistrati l).

(Variante proposta: Sopprimere l'ultimo comma).

« ART. 5. - La MagistraLura costituisce un ordine autonomo e indipendente: le as- sunzioni, le promozioni, le assegna'zioni di sede, i trasferimenti, i provvedimenti disci- plinari ed in genere il governo della Magi- stratura SOllO demandati, a norma della legge sull'ordinamento giudiziario, al Consiglio Su-,

perio1'e della Magistra tura. '

« 11 Consiglio è presieduto dal Presidente dolla, Repubblica. Il Ministro della giusLizia ne è il vice-presidentp. È composto del Primo PresidenLe della CorLe ù i Cassazione e di membri eletti per metà da Lutti i magi- strati tra gli appartenenti alle loro diverse categorie stabilite dalla legge, e per metà dall'AssembLea Nazionale.

« I magistl'ati si distinguono per diversibà di funzioni fl non di gradi l).

« ART. 6. - La nomina dei magistrati è fatLacon decreto del Presidenle della Repub- blica, su proposta del Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito dl1 un periodo di tirocinio. Possono essere

!lominate anche le clotm8.

« La composizione delle sezioni e lo. no- mina dei componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti saranno regolate dalla legge.

«Il Consiglio Superìore della Magistra- tura potrà, con le modalità fiss,ate dalla legge sull'ordinamento giudiziario, disporre la no- mina di magistrati onorari per tutte quelle funzioni giudiziarie che la legge attribuisce alla competenza dei giudici singoli.

« Lo stesso Consiglio Superiore potrà, in considerazione di meriti insigni, proporre in via eccezionale la 'nominà senza concorso al grado di Consigliere di Cassazione di avvo- cati esercenti da almeno 15 anni o di profes- sori ordinari di materie giuridiche nelle Uni- versità.

(Variante proposta: Sopprimere gli ultimi due oommi).

« ART. 7. - L'azione penale è pub1!!ica e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di eser- citarla in conformi'tà della legge, senza po- terne sospendere o ritardare in alcun caso l'esercizio n.

« ART. 8. - I dibattimenti si svolgono oralmente; le udienze sonQ pubbliche, salvo che lo. legge, per ragioni di ordine pub- blico o di moralità, non disponga altri- menti.

« La difesa, in ogni stadio e grado del pro- cedimento nelle forme stabilite ,dalla legge, è un diritto inviolabile n.

« ART. 9. - Tutti i provvodimenti giuri- sdizionali devono essere motivati n.

(Variante proposta: Sopprimere l'articolo).

« AUT. iO. - Contro le sentenz!3 o le de- cisioni pronunciate in ultimo grado dagli organi giudiziari orclinari o speciali è sempre ammesso i l ricorso alla C{issazione, secondo legge l).

« ART. ii. - La sentenza, non più sog- getta ad impugnaziolle di qualsiasi specie, è immutabile e non può essere annull ata o modificata neppure per atto del potere legi- ' slativo o esecutivo, salvo casi di legge pe- nale abrogativa (o più favorevole?), di a.mnistia, di indulto e di grazia.

« L'esecuzione della sentenza il'l'evocabile non può eS13ere sospesa, se non nei casi espres- samente previsti dalla legge n.

« ART. i2. - L'Autorità giudiziaria può disporre direttamente dell'opera della po- lizia giudiziaria n.

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ASSEMBLEA COSTITUENTE -128 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONI:

SECONDA SOTTO COMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 11 GENNAIO 1947

NORMA ~I ATTUAZIONE.

« Entro cinque anni dall'entrata in vi- gore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della CorLe dei conLi.

Tale termine è ridotto a tre anni per i Tri- bunali militari.

« EnLro sei mesi dall'entraLa in vigore della presente Costituzione si provvederà con legge alla soppressione del 'l'ribunale

Supremo :\1ilitare c allo. devoluzione clella competenza del -medesimo alla Cassazione ».

La seduta termina alle 11.50.

Erano presenti: Ambrosini, Bozzi, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Manni- roni, Ravagnan, TargeLti e Uberti.

Assenti: Bocconi, Bulloni, Calamanclrei, Castiglia, Leone Giovanni e Porzio.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

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