Quesito in ordine all’espletamento della delega per l’istruzione del procedimento disciplinare a carico di magistrato e ambito di rilevanza del diritto di riservatezza nei confronti di terzi testimoni.
(Risposta a quesito del 14 febbraio 2002)
Premesso che il dott. ..., Presidente del Tribunale di ...., ha posto un quesito inteso a conoscere se sia consentito ad un magistrato, delegato per l’istruzione di un procedimento disciplinare pendente nei confronti del Presidente di un Tribunale e di alcuni giudici in servizio nello stesso Ufficio, di rivelare al Presidente dell’Ordine Forense di quel circondario la pendenza del procedimento disciplinare e di chiedergli valutazioni sugli effetti nell’ambiente forense del predetto procedimento,
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 febbraio 2002,
rilevato che, ai sensi dell'art. 32, R.d.l. n. 511/1946, il magistrato delegato all'istruttoria in sede
disciplinare si avvale di tutti i poteri riservati al Procuratore generale delegante e che fra questi rientra senza dubbio l'acquisizione di informazioni presso persone particolarmente informate in ordine ai fatti oggetto dell'addebito anche se estranee all'Amministrazione giudiziaria, come, nella fattispecie, il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
ritenuto che l'audizione in questione appare congrua ai fini dell'accertamento della sussistenza degli estremi della responsabilità disciplinare dei magistrati alla luce del rapporto esistente fra gli specifici addebiti contestati (ritardato deposito di sentenze civili ed omissioni del relativo controllo) e i parametri d'imputazione della responsabilità previsti dall'art. 18 del R.d.l. n. 511/1946 (compromissione della fiducia, della
considerazione e del prestigio di cui il magistrato e la magistratura debbono godere);
considerato che la prospettazione del quesito non contiene contestazioni in ordine alle specifiche modalità di esecuzione dell'incombente istruttorio da parte del magistrato inquirente, anche sotto il profilo del dovere di riserbo, in quanto, eventualmente, di per sé lesive del prestigio e della serenità di giudizio dei magistrati soggetti al procedimento disciplinare al di là della compressione (e nella misura) inevitabilmente connessa e funzionale all'accertamento degli specifici addebiti,
ha deliberato di rispondere come in premessa al proposto quesito.