OGGETTO: Pratica num. 1050/VV/2019 - 64/VQ/2019 - Quesito in merito alla fruizione dei permessi ex L. 104/1992.
(delibera 9 giugno 2021)
Il Consiglio
vista la nota datata XXX con cui il Presidente della Corte di appello di XXX ha chiesto di chiarire, in relazione ai diversi impegni professionali di un Consigliere di Corte di appello (partecipazione alle udienze, alle camere di consiglio, ecc.), come debba in concreto avvenire la fruizione dei permessi ex L. 104/1992 e se, in particolare, il magistrato che intenda fruire di detti permessi per assistere un familiare debba, in assenza di situazioni impreviste e imprevedibili, depositare la domanda con congruo preavviso per consentire al presidente di sezione l’adozione di provvedimenti di sua competenza volti alla tempestiva programmazione del lavoro, e se la fruizione di permessi ex legge 104/92 in coincidenza con i giorni di udienza implichi un bilanciamento tra le esigenze di assistenza del familiare portatore di handicap grave ed altri interessi, quali il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia;
- evidenziato innanzi tutto che l’istituto del permesso mensile è in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap, integrante un diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr., tra le tante pronunzie in materia, Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 2016);
- considerato, quindi, che il Consiglio, già in occasione di precedenti risposte a quesito1, ha affermato che:
in conformità con il chiaro disposto dalla legge n. 104/1992, i permessi in questione rappresentano un diritto del magistrato che può, conseguentemente, usufruirne senza che la relativa richiesta debba essere sottoposta a valutazioni discrezionali del dirigente dell’ufficio;
il generale dovere incombente su ogni magistrato di collaborare al buon andamento dell’ufficio impone, peraltro, allo stesso l’onere di dare comunicazione dei giorni in cui intende usufruire dei permessi ex L. 104/1992, salvo l’insorgere di emergenze o di fatti imprevisti, in tempo utile a consentire la formazione dei calendari di udienza ovvero le opportune variazioni degli stessi (coerentemente con quanto previsto per i pubblici dipendenti, e salve le specificità connesse con lo status di magistrato, dalla circolare n. 13 del 2010 della Funzione pubblica);
- ritenuti condivisibili i precedenti consiliari in materia, cui s’intende pertanto dare continuità;
Tutto ciò premesso,
delibera
di rispondere al quesito posto dal Presidente della Corte di appello di XXX con nota del 30 ottobre 2019 nei termini di cui alla parte motiva.”
1 Cfr., in particolare, le risposte a quesito del 5 marzo 2008 e del 22 luglio 2009.