TAGETE 4-2008 Year XIV
1
THE THYSSENKRUPP CASE IN TURIN IL CASO THYSSENKRUPP DI TORINO
Avv. Renato Ambrosio*
ABSTRACT
The author analyzes the Thyssenkrupp case, an accident on work where died 7 men for an explosion in the steelworks. The author, lawyer of the families of the victims, explains the different damages that have been claimed over the patrimonial damage and the non patrimonial damage (moral damage and existential damage from the loss of a relative). These different damages are:
the damage from loss of life, the terminal damage, the damage aggravated from the behaviour, the punitive damage, the exemplary damage.
Key words: non patrimonial damage, terminal damage, punitive damage, exemplary damage
Mi è stato chiesto di affrontare il caso del gravissimo incidente sul lavoro ove hanno trovato la morte sette operai nel dicembre dello scorso anno.
Il nostro studio è direttamente interessato occupandosi del risarcimento dei danni subiti da tutti i familiari delle vittime. Vorrei ripercorrere questi primi sei mesi di lavoro con alcune delle sue particolarità che hanno permesso al nostro studio di ricercare nuovi
* Studio Legale Associato Ambrosio&Commodo, Torino
TAGETE 4-2008 Year XIV
2 spunti di collaborazione tra colleghi, nuove strategie di gestione dei clienti (circa 40) e ricerche di nuovi criteri di quantificazione del danno che tenessero in giusta considerazione le particolarità del caso.
Affronterò sinteticamente i punti che sono risultati essenziali per la formazione e gestione del Collegio di difesa delle vittime della Thyssenkrupp, la quantificazione del danno e le strategie future.
Il Collegio di difesa, che unisce tutti gli 11 studi legali che assistono le famiglie toccate dalla tragedia Thyssenkrupp, nasce da una collaborazione dello studio A&C con lo studio dell’Avv. Chiusano con l’obbiettivo di unire l’esperienza professionale acquisita nei rispettivi ambiti giuridici di competenza al fine di tutelare al meglio le famiglie stravolte dalla tragedia del 06.12.07. A questo primo sodalizio difensivo si sono poi uniti gradualmente i difensori di tutte le altre famiglie ed è così nato il Collegio di difesa delle vittime della Thyssenkrupp che oggi rappresento.
Il Collegio si è dato un’autoregolamentazione scegliendo, ad esempio, di non partecipare mai ad alcuna trasmissione televisiva e di rilasciare esclusivamente interviste solo ad alcune testate giornalistiche ed a mezzo del solo coordinatore del Collegio che è stato individuato nella mia persona.
Ogni studio ha poi rinunciato ad utilizzare la propria carta intestata creando una carta intestata unica con i nomi di tutti gli 11 studi legali che veniva utilizzata in tutte le
TAGETE 4-2008 Year XIV
3 comunicazioni, le diffide e gli atti e comunque abbiamo chiesto ed ottenuto l’autorizzazione del nostro Consiglio dell’Ordine che ha visto con favore questa nostra iniziativa.
Mentre il dott. Guariniello, Procuratore aggiunto della Procura di Torino, ed il suo pool di magistrati lavoravano giorno e notte per chiudere in tempi brevi l’indagine penale il nostro studio, al quale è stato affidato il compito della quantificazione dei danni, sempre in tempi brevi doveva conoscere tutti i familiari al fine di ricercare e documentare ove possibile ogni singola voce risarcitoria dando così una uniformità di trattamenti ma anche e specialmente una personalizzazione di ogni singolo danno per ogni singolo familiare.
Al fine di poter raccogliere dati omogenei tra di loro è stata predisposta una scheda del danneggiato ove si evidenziava l’eventuale sussistenza di coabitazione con il deceduto, le attività svolte con la vittima nel tempo libero, l’eventuale dipendenza economica dal de cuius e la sua attività domestica svolta in supporto ad ogni singolo familiare, i riflessi non patrimoniali, le conseguenze psichiche, i progetti di vita futura, i riflessi patrimoniali ed altre circostanze specifiche ed è stato affiancato ad ogni famiglia ed al suo avvocato principale un avvocato del nostro studio che, pur attenendosi alle linee guida stabilite dal Collegio di difesa, individuava le peculiarità di ogni caso usando la scheda come un orientamento all’indagine integrandola con la propria personale esperienza di lavoro.
TAGETE 4-2008 Year XIV
4 Alcune riunioni con tutti gli avvocati e con tutti i familiari delle vittime della Thyssenkrupp hanno permesso di consolidare i rapporti nel Collegio di difesa, di amalgamare tra di loro le famiglie e di creare il consenso alla strategia ed una forte unione tra gli avvocati ed i clienti. Ad oggi nessuna famiglia ha revocato il mandato all’Avvocato scelto subito dopo il grave incidente nonostante le pressioni siano state molte e questo riteniamo sia stato un altro importante risultato professionale che è stato conseguito.
Il collegio di difesa si è poi presentata unito alla prima ed unica conferenza stampa informando della sua intenzione di depositare in pendenza delle indagini penali la richiesta del tentativo di conciliazione avanti la DPL al fine di poter anche valutare la possibilità di ricorrere in tempi brevi al Tribunale del Lavoro nel caso in cui le indagini penali si fossero prolungate spiazzando così la Thyssenkrupp che a fronte di un giudizio penale aveva nominato avvocati specializzati esclusivamente in quest’ambito processuale.
Inoltre la possibilità di instaurare un giudizio avanti il Tribunale del Lavoro faceva parte di un’altra strategia del Collegio in quanto il Tribunale del Lavoro di Torino applica le tabelle del tribunale di Milano più favorevoli rispetto ai criteri liquidativi torinesi adottati dal Tribunale civile e penale generando così degli evidenti vantaggi nel caso fossero iniziate le trattative extragiudiziali.
TAGETE 4-2008 Year XIV
5 Il Collegio di difesa avanti la DPL ha voluto individuare i diritti che riteneva fossero violati e dei quali ne richiedeva contestualmente il risarcimento senza comunque quantificarli anche perché, al momento della richiesta di convocazione, non erano state completate tutte le schede del danneggiato e non erano stati elaborati i dati.
Sono state pertanto individuate:
• voci di danno “tradizionali” riconosciuti dalla legge, dalla Giurisprudenza, previsti nelle Tabelle:
1. Danno non patrimoniale (morale da lutto + esistenziale per perdita del rapporto parentale)
2. Danno patrimoniale (differenziale)
3. Ove sussistente è stato ovviamente richiesto anche il danno biologico psichico
• Abbiamo ricercato e richiesto delineandole “innovative” alcune voci di danno ulteriori, di origine giurisprudenziale, su cui non vi è un orientamento consolidato come il danno da perdita della vita ed il danno terminale.
• Danno da perdita della vita: Riconosciuto da parte di alcuna giurisprudenza di merito, seppure con quantificazioni diverse ed articolate (vedi Tribunali: Venezia, Bari, Brescia, Massa Carrara,…) a prescindere dalla sussistenza o meno di “apprezzabile lasso di tempo” tra l’evento e la
TAGETE 4-2008 Year XIV
6 morte. Questa danno è stato quantificato nella percentuale massima del danno biologico.
• Danno terminale: Danno biologico e relativo danno morale liquidato da alcune sentenze a compensazione unitaria sia del periodo di tempo sia delle sofferenze intercorse tra l’evento e la morte. Questo danno è stato quantificato distinguendo tra invalidità terminale (calcolato per ogni singolo giorno precedente al decesso) ed il danno da “estrema agonia” (in misura uguale per tutte le vittime). In merito a tale ultima voce si sottolinea come sia un danno liquidato, in alcune sentenze, nei casi di morte particolarmente drammatica, cruenta, dolorosa con quantificazione tendenzialmente modesta (ancorchè variabile)
• Danno non patrimoniale (alternativo al criterio tabellare): Richiesto non partendo dai criteri ordinari tabellari, ma in via disgiunta morale ed esistenziale, e quantificato in valore percentuale del danno da perdita della vita (pari al 100% del danno biologico) (Sentenza Borsellino, Trib. Palermo, estensore dott. Luigi Petrucci)
A. Danno Morale: richiesto a titolo di sofferenza per il lutto.
Quantificato in misura superiore al 50% del danno da perdita della vita.
TAGETE 4-2008 Year XIV
7 B. Danno esistenziale: richiesto a titolo di perdita del rapporto
parentale, calcolato in via disgiunta dal danno morale. Determinato in percentuale del danno da perdita della vita.
• Perdita di chanche: danno patrimoniale da perdita dell’apporto economico del de cuius ricalcolato in ragione delle prospettive di maggior guadagno prevedibili per il futuro, specie per i lavoratori più giovani
Da tale base, ad un primo livello di personalizzazione quantificata cercando di ritagliare il più possibile ogni singola voce di danno sulla singola persona, sulle sue condizioni soggettive, sui particolari legami che aveva con la vittima, in modo da avvicinarsi il più possibile al massimo della compensazione del danno, si è poi passati ad un secondo livello di personalizzazione caratterizzando la richiesta non solo in ragione della funzione compensativa ma anche in ragione della funzione sanzionatoria e preventiva, adeguatamente considerando la condotta tenuta dal responsabile arrivando così ai concetti di :
DANNO AGGRAVATO DALLA CONDOTTA connesso alla gravità della condotta tenuta dal responsabile. Qualora la condotta sia connotata da caratteristiche particolarmente riprovevoli aggrava in ciascun danneggiato il senso dell’ingiustizia subita e dunque il suo turbamento e la sua offesa morale. Maggiore è l’evitabilità della morte più elevata è la difficoltà ad accettarla.
TAGETE 4-2008 Year XIV
8 DANNO ESEMPLARE connesso all’esigenza di segnalare ai consociati il particolare disvalore sociale di certe condotte
DANNO PUNITIVO COSTITUZIONALMENTE NECESSITATO connesso all’esigenza di non punire in modo eguale condotte molto diverse tra loro.
Il fondamento positivo di tale “apertura risarcitoria” è rinvenibile negli artt. 2056 c.c. e 1226 c.c.: vere e proprie norme essenziali al completamento dell’edificio dei rimedi sanzionatori. Con queste disposizioni si affronta la quantificazione del danno effettuata prendendo in considerazione fattori non strettamente attinenti all’entità del danno effettivamente provato in giudizio, ma discendenti dall’equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso di cui all’art. 2056 c.c.. Infatti, letteralmente l’art. 1223 c.c.
dispone il contenuto minimo del risarcimento stabilendo che esso deve comprendere la perdita subita ed il mancato guadagno. Immediatamente poi il Codice, all’art. 1225, dispone una diversità di criteri di calcolo a seconda della presenza o meno del dolo dell’agente. Dimostrando in tal modo l’incidenza dell’elemento soggettivo sulla gravità dell’illecito e quindi sul calcolo delle sue conseguenze risarcibili. Il giudice quindi deve liquidare il danno con valutazione equitativa, la quale implica appunto un apprezzamento di tutte le circostanze del caso (art. 2056 c.c.). In questi termini di risarcimenti equitativi deve essere, secondo noi, posta anche la questione
TAGETE 4-2008 Year XIV
9 dell’ammissibilità nel nostro ordinamento delle pene private, o sanzioni civili o risarcimenti punitivi.
Come avete visto sino ad ora abbiamo parlato solo di diritti senza fare cifre. In questo momento sono in corso delle trattative con gli avvocati civilisti della Thyssenkrupp, alcuni di Milano altri di Roma, con i quali ci siamo impegnati reciprocamente a non divulgare alcunché delle somme oggetto della trattativa come condizione per il proseguimento degli incontri tra le parti.
Il collegio di difesa e le famiglie tutte non rinunceranno comunque alla richiesta del danno esemplare che in questo momento, non avendo ancora potuto prendere visione della documentazione penale, non può che essere quantificato nella misura di un multiplo del danno innovativo nella sua totalità. Altri possibili criteri di quantificazione di tale danno potranno essere individuati solo una volta entrati in possesso degli atti penali, alcuni elementi di valutazione sono tuttavia già stati individuati in considerazione dell’utile della multinazionale, del risparmio sulla sicurezza operato dal responsabile, della franchigia assicurativa elevata per la mancata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza oppure dei turni di lavoro a rischio nel periodo giugno -dicembre 2007. Per semplificare tale ultimo criterio si immagini ad esempio che la Thyssen, che doveva trasferire la linea a Terni, ha accettato che i suoi dipendenti lavorassero in un ambiente ad elevato rischio a causa della sua mancata messa in sicurezza:
TAGETE 4-2008 Year XIV
10 5 operai per turno x 3 turni =15 operai al giorno=80 operai la settimana= 320 operai al mese= 2240 turni di lavoro effettuati da operai esposti al rischio nel periodo da giugno a dicembre 2007.
Il numero 2240 potrebbe essere uno dei moltiplicatori per l’individuazione del danno esemplare.
Al magistrato in caso di prosecuzione del giudizio verranno poste più possibilità di calcolo per la liquidazione del danno esemplare lasciandogli naturalmente la possibilità di sceglierne una oppure di effettuare una diversa quantificazione.
Alla luce della veloce chiusura dell’indagine penale e la previsione dell’inizio del dibattimento tra il mese di settembre ed ottobre del corrente anno molto probabilmente, nel caso la trattativa in corso non vada a buon fine, il Collegio rinuncerà ad instaurare il giudizio avanti il Tribunale del Lavoro per presentarsi compatto avanti il Giudice Penale e ritornare poi per la quantificazione avanti il Giudice del Lavoro dopo la conclusione del processo penale.
Abbiamo motivo di ritenere come nel caso Thyssenkrupp il danno esemplare sarà oggetto di liquidazione da parte del Tribunale ma se così non dovesse essere la nostra battaglia non si fermerà: stiamo infatti già lavorando ad un disegno di Legge che prenda in giusta considerazione il danno esemplare che sarà presentato dall’unico
TAGETE 4-2008 Year XIV
11 sopravvissuto Antonio Boccuzzi ora deputato PD unitamente ad altri parlamentari torinesi che vorranno controfirmarlo ed ai quali verrà già proposto nei prossimi mesi.
Concludo con un augurio: spero che le frontiere del risarcimento del danno trovino oggi in questo convegno, così come è già stato per il passato, un punto d’osservazione privilegiato sulle nuove aperture proposte: eravamo a Napoli circa 10 anni fa quando fu delineato per la prima volta il concetto di “danno esistenziale” non certo accolto dal favore generale. Il mio augurio è che oggi, da questo incontro, possa partire un cammino altrettanto appassionante che conduca al riconoscimento del danno esemplare. E’ nostra opinione come solo un risarcimento esemplare e così particolare che non possa essere garantito da alcuna compagnia di assicurazione e che conseguentemente vada ad incidere esclusivamente e direttamente sul patrimonio della multinazionale possa dare seria concretezza alle sterili parole dei nostri politici che si sono solo limitati a dire “Mai più in Italia un caso come questo”.