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A4 M ISURE PER LA PROTEZIONE DALL ’ INQUINAMENTO LUMINOSO

Per limitare in modo efficace l'inquinamento luminoso in primo luogo occorre minimizzare tutto ciò che non é assolutamente necessario per produrre l'illuminazione richiesta.

Gli effetti delle immissioni luminose inquinanti dipendono dalla direzione di emissione. Apparecchi di illuminazione e superfici distribuiscono in modo diverso la loro luce nelle varie direzioni. Di solito sono proprio gli apparecchi di illuminazione a produrre le emissioni maggiori nelle direzioni meno appropriate, quelle in cui l'inquinamento luminoso si propaga in un area più vasta e si somma alle emissioni degli altri impianti. Quindi per ridurre l’effetto delle immissioni luminose in atmosfera è fondamentale minimizzare il più possibile l’emissione verso l'alto degli apparecchi. Obiettivo concretamente realizzabile attraverso un'attenta progettazione e un'altrettanto oculata scelta degli apparecchi di illuminazione basata sulle loro caratteristiche e prestazioni.

Evitare la sovra illuminazione

Questa azione tende a limitare i livelli di illuminamento delle superfici a quanto effettivamente necessario. Significa anche non applicare livelli superiori al minimo previsto dalle norme di sicurezza, quando presenti, in modo da garantire la sicurezza senza produrre eccessivo inquinamento luminoso. Quando non siano in vigore norme specifiche, i livelli di illuminamento dovrebbero essere commisurati a quelli delle aree circostanti (nelle migliori leggi e nei migliori regolamenti si applica il limite di una candela al metro quadro).

Prevedere la possibilità di una diminuzione dei livelli di illuminamento in quegli orari in cui le caratteristiche di uso della superficie lo consentano

I livelli di illuminamento necessari per la sicurezza o per il buon uso di un certo tipo di area dipendono infatti dal tipo di utilizzo della superficie. Se in certi orari cambia l'uso di una certa superficie l'illuminazione può essere ridotta (ad es. quando termina lo scarico di merci dagli autocarri in un area industriale). Se poi l'illuminazione dopo una certa ora non viene più utilizzata, si eviterebbe inutile inquinamento luminoso e spreco di energia spegnendo l'impianto.

Minimizzare la dispersione diretta di luce da parte degli apparecchi di illuminazione al di fuori delle aree da illuminare

Risulta fondamentale e irrinunciabile l'obbligo di utilizzare apparecchi di illuminazione totalmente schermati in tutti gli impianti, pubblici e privati (ossia aventi un emissione di 0 cd/klm a 90 gradi ed oltre rispetto la verticale verso il basso). Infatti anche quando il flusso

luminoso emesso verso l'alto dagli apparecchi di illuminazione sembra trascurabile rispetto a quello riflesso dalle superfici, in realtà esso costituisce la parte fondamentale del flusso inquinante ad una certa distanza dalle sorgenti.

Utilizzo di lampade ad alta efficienza (LR 39/05 – Allegato A, articolo 1)

Gli impianti devono essere equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza, quali al sodio ad alta pressione, fatta eccezione per tutti i casi in cui risulti indispensabile un’elevata resa cromatica nel qual caso è possibile utilizzare lampade ad alogenuri metallici, fluorescenti compatte e al sodio a luce bianca purché risultino funzionali in termini di massima efficienza e minore potenza installata. Lampade con la più elevata efficienza ed emissione, preferibilmente monocromatica (lampade al sodio ad alta e bassa pressione), sono vincolanti nelle zone tutelate.

8. SOLUZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E

DELLA SICUREZZA

Favorire migliori condizioni di svolgimento della propria attività garantendo la salubrità, la sicurezza e la qualità dell’insediamento produttivo, ovvero del “contenitore” di una pluralità di luoghi di lavoro, é una delle finalità originarie delle aree ecologicamente attrezzate sancita già con l’art. 26 del D.Lgs 112/98. Questa sensibilità si é acuita nel tempo sull’onda di una maggiore attenzione sociale allertata dalla contabilità degli incidenti e da statistiche ancora insoddisfacenti, tant’è che la questione degli infortuni sul lavoro si ripropone come un vero e proprio “scandalo” nazionale. L’esigenza di sicurezza, in qualsiasi modo la si voglia declinare, ha imposto la revisione dell’agenda politica a tutti i livelli di governo. Con l’emanazione della Legge 123 del 3 Agosto del 2007 si è ancor più accentuata la volontà di affrontare il tema della sicurezza e della salute sulla base di un approccio preventivo fondato sulla valutazione della capacità del Datore di Lavoro e, a cascata, degli altri attori aziendali di impostare e condurre le proprie attività secondo criteri gestionali e organizzativi in grado di prevenire infortuni, incidenti o rischi per i lavoratori.

L’esplicito riferimento all’organizzazione del lavoro nella nuova disciplina in materia di salute e sicurezza14 ha focalizzato l’interesse delle aziende di diversi settori nei confronti degli strumenti innovativi sviluppati negli ultimi anni in questo ambito. In particolare, i Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) sono considerati sempre più un investimento strategico da parte di molte aziende, in quanto la loro adozione può consentire di prevenire gli eventi incidentali e, quindi, anche i conseguenti danni economici derivanti dalla responsabilità dei datori di lavoro e dei vari delegati aziendali (es.: gli amministratori ai sensi della L. 123/07).

A livello regionale le funzioni e le modalità di intervento in questo campo sono definite dal Piano sanitario regionale. Altro importante atto che realizza la strategia regionale sul tema è lo “Schema di Protocollo d’Intesa” fra Regione Toscana, Direzione Regionale del lavoro, INAIL regionale, INPS regionale e Vigili del Fuoco approvato con la delibera regionale n. 330 del 2008. Tale schema mira all’attivazione di politiche e conseguenti misure preventive a tutela della salute, della sicurezza e della regolarità del lavoro in tutte le realtà produttive in maniera omogenea e diffusa anche con il fine di evitare fenomeni di distorsione della concorrenza. Un'attenzione

14 Il quadro normativo è stato completato con il cosiddetto Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

particolare è rivolta ai settori più a rischio (edilizia, cave, agricoltura, siderurgia, grandi opere) – e alle nuove forme di contratto di lavoro, ai giovani, alle lavoratrici e ai lavoratori stranieri. Anche la tematica della gestione delle emergenze riveste un ruolo importante quando si parla di gestione di area. Con atti normativi quali il D.Lgs. 334/99 relativo ai rischi di incidenti rilevanti, il legislatore ha imposto, in alcuni casi, la redazione da parte del prefetto di un piano di emergenza esterno che, elaborato in stretta collaborazione con imprese localizzate nell’area, enti pubblici locali, dipartimento della protezione civile e previa consultazione della popolazione, permettesse l’avvio di procedure volte a dare una pronta risposta all’emergenza e all’evacuazione dell’area. Indipendentemente dalla casistica degli “incidenti rilevanti” appare opportuno che l’area, come vedremo in seguito, si doti delle soluzioni (infrastrutturali e gestionali) necessarie per rispondere prontamente a tutte le emergenze che potrebbero avere ripercussioni sugli aspetti legati all’ambiente e alla sicurezza.

Nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza sono, pertanto, individuabili i seguenti macro obiettivi strategici:

MO1. Risposta alle emergenze e gestione della sicurezza

MO2. Sicurezza stradale

MO3. Presenza del gestore unico

Le azioni necessarie a presidiare il raggiungimento degli obiettivi in materia di Salute e Sicurezza sono, pertanto, le seguenti:

MO1. A1 Sistemi per la risposta alle emergenze e per la

sicurezza sul lavoro

MO2. A2 Adozione di misure per migliorare la sicurezza

stradale

MO3. A3 Misure gestionali per la risposta alle

A1. SISTEMI PER LA RISPOSTA ALLE EMERGENZE E LA SICUREZZA SUL