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Accessibility Checker for ePub (ACE)

1.5 Validazione di un eBook

1.5.2 Accessibility Checker for ePub (ACE)

L’Accessibility Checker for ePub (ACE)28è uno strumento open source

sviluppato dal Consorzio DAISY per fornire assistenza nella valutazione

dell'accessibilità delle pubblicazioni ePub. ACE si basa su un framework Javascript open source chiamato Node, che è liberamente disponibile per il download. È necessario

26 IDPF, “EPUB validator(beta)”: <http//validator.ipdf.org>

27 In informatica un file con estensione JAR (JavaArchive) indica un archivio dati compresso (ZIP) usato per distribuire raccolte di classi Java. Tali file sono assimilabili a package e quindi associabili al concetto di libreria.

32 installare Node per poter scaricare il tool di validazione. Una volta istallato Node aprire il terminale, come per EpubCheck, e digitale la seguente stringa per installare ACE:

$ npm install -g @daisy/ace

Per validare un ePub eseguire il comando:

$ ace percorso file.epub da validare

Il comando eseguirà i test di accessibilità automatici sul documento ePub; è possibile specificare una directory per memorizzare la propria validazione con l'opzione:

$ ace –outdir nome cartella-report file.epub da validare

Una volta terminata la procedura, occorre recuperare la cartella report generata ed aprire il file report.html nel browser web per vedere i risultati. Il report contiene diverse

sezioni:

- Violazioni: tabella dei test automatici non riusciti, con suggerimenti per risolvere i problemi e collegamenti alla sezione pertinente della Knowledge Base29per la pubblicazione accessibile;

- Metadati: tabella di tutti i metadati della pubblicazione dal relativo documento del pacchetto e menzione speciale dei metadati di accessibilità presenti o assenti;

- Immagini: tabella di tutte le immagini nella pubblicazione e le proprietà accessibili di ognuna.

29 Knowledge Base ( KB) o base di conoscenza, è un tipo speciale di database per la gestione della conoscenza per scopi aziendali, culturali o didattici. Essa costituisce un ambiente volto a facilitare la raccolta, l'organizzazione e la distribuzione della conoscenza.

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2

Accessibilità e utenti

In senso culturale l’accessibilità è da intendersi come la possibilità per persone con ridotte o impedite capacità sensoriale di accedere autonomamente a contenuti culturali o utilizzare sistemi informatici attraverso l’uso di tecnologie assistive. Per definizione una risorsa accessibile deve rendere il suo accesso possibile da parte di tutte le persone, indipendentemente da eventuali disabilità.

Le soluzioni di accessibilità sviluppate nel Web mirano all’eliminazione o comunque alla riduzione del Web Accessibility Divide (AMENTA, 2014: 138-142), cioè il divario tra coloro che possono accedere in autonomia alle risorse web e coloro che hanno difficoltà nel farlo.

La WAI (Web Accessibility Initiative)30 sezione del W3C (World Wide Web

Consortium) definisce come accessibilità web:

“La capacità di un sito web di essere acceduto efficacemente (alla sua interfaccia e al suo contenuto) da utenti diversi in differenti contesti. Rendere un sito web accessibile significa permettere l’accesso all’informazione contenuta nel sito anche a persona con disabilità fisiche di diverso tipo e a chi dispone di strumenti hardware e software limitati.”31

Un sistema per definirsi accessibile deve essere:

Percepibile: le componenti dell’interfaccia utente e i contenuti devono essere

presentati in maniera tale da essere facilmente percepibili dall’utente;

Utilizzabile: la navigazione dell’interfaccia utente e le sue componenti devono

essere utilizzabili;

Comprensibile: le informazioni e le funzionalità dell’interfaccia utente devono

risultare comprensibili;

30 Organizzazione non governativa internazionale che ha come scopo quello di sviluppare potenzialità del Web, stabilendo standard tecnici inerenti sia ai linguaggi markup che ai protocolli di comunicazione. 31 W3C, “Accessibilità”: <www.w3c.it/accessibilita.html>

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Robusto: il contenuto deve essere abbastanza robusto per essere interpretato in

maniera affidabile tramite una vasta gamma di programmi utente, incluse le tecnologie assisitve.

Le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 stilate nel dicembre 2008, contengono delle regole studiate per rendere i contenuti del Web accessibili

(LEPORINI, PATERNÒ, 2008). Seguendo queste linee guida, sarà possibile creare contenuti accessibili per persone con diverse disabilità, tra cui la cecità e l'ipovisione, la sordità totale o parziale, limitazioni cognitive e dell'apprendimento, ridotte capacità di movimento, disabilità della parola, fotosensibilità e combinazioni di queste. Il rispetto di linee guida rende inoltre i contenuti Web più usabili per tutti gli utenti in generale. Nell’ottobre del 2012 le WCAG 2.0 sono state incluse nello standard ISO/IEC 40500. Esse sono organizzate intorno ai quattro principi di progettazione accessibile; ogni principio ha delle guideline e ogni specifica ha criteri di successo a livello A (devono), AA (dovrebbero), o AAA (possono) da testare. Tali regole mirano a superare i limiti delle WCAG 1.0, tra i quali la mancanza di direttive oggettive per dichiarare se la linea guida è stata effettivamente soddisfatta per supportare al meglio i progettisti. Le WCAG 2.0 possono essere utilizzate quando si progetta e si valuta un sito web, o un qualsiasi sistema informatico (DIODATI, 2007).

Sono così strutturate:

Principi: al livello superiore, vengono definiti i quattro principi che sono i pilastri

all'accessibilità del Web: percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto.

Linee guida: dai quattro principi discendono le linee guida. Le 12 linee guida

forniscono gli obiettivi base su cui gli autori devono lavorare per rendere il contenuto accessibile agli utenti con diverse disabilità.

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Principio Linea Guida

Percepibile

1.1 Alternative testuali: Fornire alternative testuali per qualsiasi

contenuto non di testo in modo che questo possa essere trasformato in altre forme fruibili secondo le necessità degli utenti come stampa a caratteri ingranditi, Braille, sintesi vocale, simboli o un

linguaggio più semplice.

1.2 Tipi di media temporizzati:32Fornire alternative per i tipi di

media temporizzati.

1.3 Adattabile: Creare contenuti che possano essere rappresentati in

modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdere informazioni o la struttura.

1.4 Distinguibile: Rendere più semplice agli utenti la visione e

l’ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.

Utilizzabile

2.1 Accessibile da tastiera: Rendere disponibili tutte le funzionalità

tramite tastiera.

2.2 Adeguata disponibilità di tempo: Fornire agli utenti tempo

sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti

2.3 Convulsioni: Non sviluppare contenuti che possano causare

attacchi epilettici.

2.4 Navigabile: Fornire delle funzionalità di supporto all’utente per

navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione.

Comprensibile

3.1 Leggibile: Rendere il testo leggibile e comprensibile.

3.2 Prevedibile: Creare pagine Web che appaiano e che siano

prevedibili.

3.3 Assistenza nell’inserimento: Aiutare gli utenti ad evitare gli

errori ed agevolarli nella loro correzione.

Robusto

4.1 Compatibile: Garantire la massima compatibilità con i

programmi utente attuali e futuri, comprese le tecnologie assistive.

Tabella 1: Struttura WCAG 2.0

32 Per media temporizzati si intendono media in cui l’informazione cambia nel tempo ed è soggetta a vincoli temporali.

36 Inoltre, le WCAG 2.0 riprendono il concetto di tre livelli di conformità delle WCAG 1.0, ma li ridefiniscono come segue:

Livello A: per la conformità al livello A (che è il livello minimo), la pagina Web

soddisfa tutti i criteri di successo di livello A, oppure è fornita una versione alternativa conforme.

Livello AA: per la conformità al livello AA, la pagina Web soddisfa tutti i criteri

di successo di livello A e quelli di livello AA, oppure è fornita una versione alternativa conforme al livello AA.

Livello AAA: per la conformità al livello AAA, la pagina Web soddisfa tutti i

criteri di successo di livello A, di livello AA e di livello AAA, oppure è fornita una versione alternativa conforme al livello AAA.33

La relazione fra le linee guida e i diversi livelli di conformità è indicata nella figura 2.1:

Figura 2.1: Struttura gerarchica delle WCAG 2.0

(Fonte: http://www.michaelgaigg.com/blog/2008/12/19/web-content-accessiblity-guidelines-wcag-20- overview-and-structure/)

37 Il 30 gennaio 2018 il W3C ha pubblicato la CR (Candidate Recommendation) delle WCAG 2.1 e successivamente la PR (Proposed Recommendation) delle WCAG 2.1 che diventerà una W3C Recommendation nel mese di giugno 2018. Ciò significa che i requisiti di accessibilità dovranno essere conformi alle direttive delle future linee guida WCAG 2.1.34

2.1 Disabilità visiva

In un progetto rivolto a tipologie di utenti che comprendono ipovedenti e non vedenti, è importante dare un quadro normativo in ambito di accessibilità e disabilità visiva.

L’art. 3 della Costituzione italiana recita:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”35

La legge italiana si pone come obbiettivo quello di garantire il diritto di uguaglianza; un’applicazione di tale diritto è data anche dal consentire l’accesso da parte di tutti i cittadini ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità. In Italia per le nuove realizzazioni e le modifiche ai siti web della Pubblica amministrazione, è stata emanata la Legge Stanca del 9 gennaio 2004, n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti

34 Webaccessibile.org, “WCAG 2.1: I NUOVI REQUISITI RISPETTO ALLE WCAG 2.0”:

<https://www.webaccessibile.org/normative/wcag-2-1-i-nuovi-requisiti-rispetto-alle-wcag-2-0/> 35 Senato della Repubblica, Articolo 3 della Costituzione Italiana:

38 informatici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2004 e resa operativa a fine 2005. La legge contiene queste definizioni:

Accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti

consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazione, anche da parte di coloro che a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

Tecnologie assistive: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software,

che permettono alla persona disabile, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici, superando o riducendo le condizioni di svantaggio. La fruibilità del servizio, di cui si parla nella Legge Stanca, è individuata nella

“caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d’uso, di

efficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto”.36È evidente come questa definizione si collega all’importante

concetto di usabilità che ben si sposa con quello di accessibilità. Per usabilità si intende il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obbiettivi con efficacia, efficienza, soddisfazione in uno specifico contesto d’uso (AMENTA, 2014: 140-143).

Il 30 aprile 2008 è stato emanato il Decreto Ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2008, n. 136. “Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”. In particolare, tale DM stabilisce che la versione elettronica dei libri di testo nelle scuole debba rispettare le seguenti caratteristiche:

- Preservare le caratteristiche logiche e strutturali della versione originale anche nella corrispondente versione elettronica;

- Disporre di un sommario navigabile che permetta il collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e che preveda collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice o ai contenuti alla fine di ciascuna sezione. Allo stesso modo le note a piè di pagina o altri elementi, come box o schede di approfondimento,

39 devono contenere dei link di rimando all’elemento corrispondente del testo principale;

- Evitare l'utilizzo di immagini o altri elementi grafici per rappresentare contenuti testuali, dotando eventualmente le immagini, i grafici e le tabelle utilizzate a scopo didattico di didascalie esaurienti che forniscano

informazioni equivalenti commisurate alla funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto";37

- Esportabilità dei contenuti del libro di testo o di sue parti, nel rispetto della normativa sul diritto;

- Evitare protezioni o altri vincoli che limitino le funzioni di gestione del programma di lettura o delle tecnologie assistive, garantendo la possibilità di modificare modalità di visualizzazione.

La Legge n. 138 del 3 aprile 2001 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici” suddivide lo stato di cecità ed ipovisione in Italia in:

- Ciechi o non vedenti; - Ciechi parziali; - Ipovedenti gravi;

- Ipovedenti medio-gravi; - Ipovedenti lievi.

Tale classificazione, stilata dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), individua i ciechi e gli ipovedenti non solo sulla base del visus, cioè dell'acutezza visiva, ma tenendo conto anche dell'ampiezza del campo visivo, cioè della porzione di spazio che l'occhio è in grado di visualizzare davanti a sé.

Secondo le stime del Piano d’azione globale dell’OMS nel 1972, i disabili visivi nel mondo erano poco di più di 10 milioni; nel 1990 erano già saliti a 38 milioni.38

37 AgiD, “Decreto Ministeriale 30 aprile 2008”: <http://www.agid.gov.it/decreto-ministeriale-30-aprile- 2008>

38 Ministero della Salute, “Salute oculare universale: piano d’azione globale dell’OMS 2014-2019”: <http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2088_allegato.pdf>

40 Secondo le ultime stime i non vedenti sono 36 milioni e gli ipovedenti 217 milioni. In Italia secondo i calcoli relativi al 2015 gli ipovedenti sono 1.383.922 e i non vedenti 219.174.39

La verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi

inizialmente veniva svolta dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) poi diventato DigitPA, e dal 2012 l'AgID (Agenzia per l'Italia

Digitale) che nel 2013 ha emanato la circolare n. 61 “Obiettivi di Accessibilità” (comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013), relativa agli obblighi di accessibilità per le pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda la cecità, la prima legge che da citare è la n. 155 del 5 marzo 1965, la quale all'art. 2 recita:

"Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione."40

Come si può notare, vi sono comprese anche persone che riescono a vedere qualcosa. Questa formula è ripetuta in altre leggi, come nell'art. 1 comma 4 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 sul collocamento obbligatorio dei disabili. Il Ministero della Sanità con nota DPV.4/H-d1/466 del 22 giugno 2001 ha precisato che tale definizione deve intendersi valida per qualsiasi legge che contenga disposizioni a favore dei non vedenti senza altre specificazioni. Con la legge 138 del 3 aprile 2001, l'OMS distingue:

Ciechi assoluti: coloro che non vedono nulla o al massimo sono in grado di

percepire una fonte luminosa o il movimento di una mano posta davanti all'occhio o, da ultimo, coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%);

Ciechi parziali: tutti gli altri soggetti con problemi di vista il cui visus è inferiore

ad 1/10 o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%). La nuova legge non modifica le precedenti in materia di assegni e indennità che spettano ai ciechi.

39 WHO, “Visual impairment and blindness”: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/> 40 Centro Salvis,” Definizione delle minoranze visive: cosa dice la legge”, p. 1:

41 Su pressione dell'Unione Italiana dei Ciechi, la principale associazione di categoria, il Ministero della Salute ha stabilito, con nota del 21 settembre 2004 del Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, di emanare disposizioni alle competenti autorità locali affinché le Commissioni mediche deputate all'accertamento della cecità civile fondino le loro valutazioni sulla classificazione contenuta nella legge 138/2001.

Successivamente, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato su questo stesso argomento la circolare del 19 ottobre 2004, n. 464. In questo documenti, il suddetto Ministero ha stabilito che, da quel momento in poi, nella categoria dei ciechi totali rientrano tutti i soggetti indicati nelle lettere da a) a c) dell'art. 2 della legge 138/2001:41

“Art. 2.: Definizione di ciechi totali

Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; c)coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.”

Nella categoria dei ciechi parziali devono essere ricompresi i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della medesima legge.

“Art. 3.: Definizione di ciechi parziali 1. Si definiscono ciechi parziali:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.”42

41 Centro Salvis, Definizione delle minoranze visive: cosa dice la legge, p.2:

<http://www.salvis.it/doc/documentazione/4-definizione-delle-minorazioni-visive.pdf>

42 Parlamento italiano, Legge 3 aprile 2001, n. 138: "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01138l.htm>

42 La distribuzione del livello di visione nella popolazione mondiale è caratterizzata da una frequenza decrescente degli stadi più severi di deficit visivo. L’ipovisione grave

coinvolge una quantità di persone decisamente inferiore rispetto a quella di coloro con capacità visiva ai limiti della cosiddetta “norma” o di poco subnormale. L’aspetto fondamentale è capire che non esiste un unico livello visivo che identifichi l’ipovisione. L’OMS definisce con la legge 138/2001:

Ipovedenti gravi: coloro che hanno un visus compreso tra 1/20 e 1/10 oppure una

riduzione del campo visivo tra il 10% e il 30%;

Ipovedenti medio-gravi: coloro che hanno un visus compreso tra 1/10 e 2/10

oppure una riduzione del campo visivo tra il 30% e il 50%;

Ipovedenti lievi: coloro che hanno un visus compreso tra 2/10 e 3/10 oppure una

riduzione del campo visivo tra il 50% e il 60%.

Studi effettuati indicano che il 90% delle persone che vedono meno di 5/10 possiede una ridotta capacità di lettura di testi di dimensioni correnti; un grado lieve di ipovisione non determina consistenti diritti legali, ma determina comunque una difficoltà nelle attività basilari di ogni giorno.43

2.2 Tecnologie assistive

L’Organizzazione Internazionale per la normazione (ISO) definisce gli ausili come:

“Qualsiasi prodotto (inclusi dispositivi, apparecchiature, strumenti, sistemi tecnologici, software), di produzione specializzata o di comune commercio, atto a prevenire, compensare, tenere sotto

43 Progetto di Lettura Agevolata a cura del Comune di Venezia, Questione di leggibilità: se non riesco a

leggere non è solo colpa dei miei occhi, 2005, p. 31:

43

controllo, alleviare o eliminare menomazioni, limitazioni nelle attività, o ostacoli alla partecipazione.”44

Gli ausili informatici sono compresi nel codice ISO 22-Ausili per comunicazione e informazione, e definiti come:

“Ausili che aiutano la persona a ricevere, inviare, produrre o elaborare informazioni secondo varie modalità. Sono compresi, ad esempio, i dispositivi, per vedere, sentire, leggere, scrivere, e telefonare, i dispositivi di segnalazione e di allarme, gli ausili informatici.”45

Il termine “tecnologie assistive” deriva dall’inglese assistive technology e sostituisce la parola “ausilio”, giudicata più discriminante. La parola “assistive” indica l’impiego che questa tecnologia ha nell’aiutare le persone disabili ad esprimere appieno il loro

potenziale, sopperendo alle loro difficoltà e permettendo una maggiore autonomia (BESIO, 2005).

Le tecnologie assistive sono tecnologie informatiche sviluppate per rendere accessibili e usabili i prodotti informatici (hardware e software), superando o riducendo condizioni di svantaggio e permettendo l’accesso alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici da parte di tutti. Hanno quindi una valenza compensativa, si pongono cioè lo scopo di mettere l’utente disabile nelle stesse condizioni di utilizzo dei dispositivi di un soggetto normodotato. Il ruolo di tali tecnologie è fortemente legato al contesto d’uso e al soggetto che le utilizza in quel determinato contesto. Le tecnologie assistive mirano ad aiutare e facilitare la vita dei soggetti disabili nei contesti di maggiore rilevanza nella formazione dell’individuo come la scuola o il luogo di lavoro (CALABRÒ, CONTINI, LEPORINI, 2009).

44 Inail, Circolare n. 61 del 23 dicembre 2011:

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ucm_088277_circolare- inail-n--61-del-23-dicembre-2011.html>

44

Figura 2.2: Tecnologie assistive nel rapporto con il contesto

Nella figura 2.2 è riportato uno schema sulle relazioni tra soggetto disabile, tecnologie assistive e ambiente. L’utente disabile si trova ad agire completamente immerso in un determinato contesto, nel quale trova sia l’attività che egli desidera compiere che la tecnologia assistiva più indicata per supportarlo nell’esecuzione dello specifico

compito; il contesto risulta quindi essere il fattore che definisce i margini di azione del soggetto, le sue necessità e le tecnologie da sfruttare (DIODATI, 2007).

Nei successivi paragrafi presenteremo le principali tecnologie assistive dedicate a persone con disabilità visiva.

2.2.1 Sintesi vocale

La sintesi vocale, chiamata anche text to speech (TTS), è un software che trasforma in voce un qualsiasi testo elettronico memorizzato nel computer. Avviene

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