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L’accesso alla giustizia: i primi contatti fra vittima e autorità

La vittima, dal reato alla sentenza Inputs europei, risposte italiane

1. L’informazione prodromica alla partecipazione.

1.1. L’accesso alla giustizia: i primi contatti fra vittima e autorità

Il meccanismo informativo va attivato sin dal primo contatto fra vittima e autorità. Il provvedimento europeo, con grande sensibilità, riconosce come centrale questo momento: la vittima bussa alle porte della giustizia penale, chiedendo non solo giustizia, ma soprattutto sostegno.

Opportunamente, quindi, la direttiva si muove essenzialmente su tre piani, innanzitutto assicurando la qualità e la certezza delle comunicazioni, il loro contenuto, nonché la formazione del personale chiamato ad interagire con le vittime.

In particolare, l’offeso deve essere informato riguardo:

a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;

b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;

c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione;

d) le modalità di accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;

e) le condizioni per ottenere un risarcimento; f) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;

g) qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può

nazionali, cit., 100. L’Autore utilizza questa espressione per sottolineare come gli interventi

normativi siano frutto della decretazione d’urgenza e pecchino per questa ragione di coerenza sistematica.

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ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente;

h) le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;

i) a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso; j) i servizi di giustizia riparativa disponibili;

k) le condizioni per ottenere il rimborso della spese processuali sostenute 163.

Interessanti le modalità in cui queste informazioni possono essere veicolate: in forma orale o scritta all’ultimo recapito postale conosciuto, oppure per via elettronica, alle coordinate comunicate dalla vittima all’autorità competente. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa, vuoi mediante un sito web ufficiale dell’autorità̀ competente o tramite qualsiasi altro canale di comunicazione164.

L’accesso alla giustizia dovrà essere garantito in maniera adeguata anche a prescindere dalle condizioni di soggiorno nel territorio, dalla cittadinanza o nazionalità. La direttiva riconosce, tuttavia, che l’esercizio di alcuni diritti possa essere condizionato dal ruolo che le vittime assumono nel sistema giudiziario degli Stati membri, e chiede pertanto agli stessi di precisare i criteri di partecipazione al procedimento e la portata dei loro diritti nei casi (peraltro numerosi) in cui ne sia subordinato l’esercizio.

163 La normativa europea impone, ex art. 4, una sorta di informativa generale da notificarsi

all’inizio del procedimento, costituente «una sorta di carta dei diritti della vittima» (Così, TODARO,

Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive, in AA.VV., Lo statuto

europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali,

cit., 101. In dottrina, ancor prima dell’emanazione della direttiva, LUPARIA, Quale posizione per la

vittima nel modello processuale italiano?, in AA.VV., Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione

e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, 54.

164 Sul punto si veda VERGES, Un Corpus Juris des droits des victimes: le droit européen entre

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Sulla scia di quanto previsto dalla decisione quadro del 2001, poi, accanto ai diritti informativi, la direttiva contempla i cd. service rights165 per la vittima quali parti integranti della tutela obbligatoria che gli Stati membri sono tenuti a garantire.

Tali servizi devono essere specifici, qualificati e gratuiti; devono supportare la vittima o i suoi familiari prima, durante «e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale»166. Essi devono operare in sinergia con le autorità preposte alla giustizia penale, che indirizzano l’offeso verso questi servizi già dal primo contatto, pur se la denuncia di un reato non ne rappresenta una condizione di accesso.

La direttiva prevede che tali attività di supporto possano essere di natura pubblica o non governativa, organizzate su base professionale o volontaria. L’importante è che il personale che entra in contatto con le vittime riceva un’adeguata formazione sia iniziale che continua, «di livello appropriato al tipo di contatto che intrattiene con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio»167.

165 Cfr. Cons. n.16. In tema, DOAK, Victims’ Rights, Human Rights and Criminal Justice, Oxford,

2008, 4 ss. L’argomento sarà approfondito nel Cap. IV.

166 Cfr. art 8 § 1.

167 Cfr. Cons. n. 61: «È opportuno che i funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono

entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un’adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio. È opportuno che le persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa. Tale obbligo dovrebbe comprendere la formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo psicologico, se del caso. Ove necessario, tale formazione dovrebbe essere sensibile alle specificità di genere. Le azioni degli Stati membri in materia di formazione dovrebbero essere completate da orientamenti, raccomandazioni e scambio di buone prassi, conformemente alla tabella di marcia di Budapest.»

Cons. n. 62: «Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche,

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La formazione specialistica del personale è funzionale a renderlo capace di operare una valutazione individuale della vittima per meglio coglierne le esigenze specifiche e determinare la necessità di speciali misure di protezione o l’opportunità di accedere a servizi di giustizia riparativa168.

Viene specificato, poi, il contenuto minimo del supporto che i servizi di assistenza debbono essere in grado di offrire alla vittima che include169:

le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi nel campo della ricerca e dell'istruzione, e la formazione, nonché la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime. Per prestare alle vittime di reato assistenza, sostegno e protezione adeguate è opportuno che i servizi pubblici operino in maniera coordinata e intervengano a tutti i livelli amministrativi: a livello dell'Unione e a livello nazionale, regionale e locale. Le vittime andrebbero assistite individuando le autorità competenti e indirizzandole ad esse al fine di evitare la ripetizione di questa pratica. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di «punti unici d'accesso» o «sportelli unici», che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento.»

Cons. n. 63: «[…] Gli operatori preposti a raccogliere denunce di reato presentate da vittime dovrebbero essere adeguatamente preparati ad agevolare la segnalazione di reati, e dovrebbero essere poste in essere misure che consentano a parti terze, comprese le organizzazioni della società civile, di effettuare le segnalazioni. Dovrebbe essere possibile avvalersi di tecnologie di comunicazione, come la posta elettronica, videoregistrazioni o moduli elettronici in linea per la presentazione delle denunce.»

168 Cfr. art. 25: «1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in

contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale. 2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime. 3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime. 4. Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale. 5. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l’operatore e le vittime, la formazione mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria».

169 Su cui v. amplius, BELLUTA, Participation of the victim in criminal investigation: the right to

receive information and to investigate, intervento al Convegno Victims in Europe: needs, rights, perspectives, Lussemburgo, 16 novembre 2015, in www.penalecontemporaneo,it, 23 dicembre

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a) le informazioni, i consigli e l’assistenza, fra cui le possibilità di risarcimento;

b) il ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;

c) le informazioni sui servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;

d) il sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;

e) i consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;

f) alcune direttive relative al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni170.

Alle persone particolarmente vulnerabili o esposte a un elevato rischio di pregiudizio dovrebbe, inoltre, essere garantita un’assistenza specialistica, avvalendosi di operatori capaci di cogliere la gravità del pregiudizio subito e il loro rapporto con l’autore del reato.

È necessario fornire una sistemazione alle vittime bisognose di un luogo sicuro e, ove necessario, assicurare a tali soggetti cure mediche e assistenza legale.

Se queste sono le prescrizioni europee, bisogna ora verificare la situazione domestica.

Subito vengono in nuce una serie di nodi problematici: innanzitutto, la scarsa conoscenza dei protocolli istituzionali, peraltro non condivisi su tutto il territorio nazionale, che spesso genera confusione e incertezza in sede di attuazione.

170 Più nello specifico, i servizi di assistenza alle vittime forniscono almeno: a) informazioni,

consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Gli Stati membri si impegnano anche a istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. Più nello specifico è necessario fornire: a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni; b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

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A ciò si aggiunga l’inadeguatezza degli stessi, rivolti ad un target troppo generico di vittima, in spregio a quell’esigenza individualizzante che invece traspare dalla direttiva.

L’accessibilità ai servizi è spesso vincolata alla denuncia della vittima; gli obblighi informativi spesso non vengono assolti con conseguente proliferazione di episodi di vittimizzazione secondaria; permane un grave deficit di sincronizzazione tra vertici e operatori, tra reti formali e informali, causa di ulteriori deficit decisionali. Allarmante risulta l’assenza di una procedura omogenea e standardizzata di valutazione del rischio, nonché la mancanza di un accompagnamento costante della vittima. Sussistono, poi, numerosi problemi di ordine pratico: la reperibilità degli operatori, la necessità di creare numeri unici, sempre attivi e raggiungibili, ma soprattutto i tempi decisionali e di presa in carico troppo lunghi171.

Così fotografata l’istantanea del sistema, appare opportuno porre l’attenzione sulle possibili azioni di miglioramento del complessivo processo di supporto alle vittime di reato172.

In primo luogo appare necessario ridurre la burocrazia e agire nella direzione di una concreta semplificazione del processo, che consenta l’eliminazione di quelle inutili ripetizioni spesso causa di una doppia vittimizzazione o addirittura della rinuncia al supporto. Ridurre il ciclo temporale del processo significa adottare

standard comuni di intervento, privilegiare le attività in parallelo anziché in serie;

171 Evidenzia tutte le criticità del sistema TODARO, Il sistema italiano di tutela della vittima del

reato: analisi e prospettive, in AA.VV., Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela

tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, cit., 101.

172 Recentemente sono state presentate le Linee Guida per la creazione di Centri di Supporto alle

vittime (AA.VV., Dalla teoria alle buone prassi: percorsi per la creazione dei Centri di Supporto

alle Vittime, a cura di Galavotti e Pastore, Mantova, 2015), volume che costituisce il prodotto

finale di un approfondito e inclusivo progetto, il Vis Network (Victim Supporting Project: a

network to support and aid crime victims), finanziato dalla Commissione Europea nel Programma Criminal Justice nel 2012. Tale progetto ha inteso costruire una rete di soggetti territoriali che, con

competenze diverse, si occupano di trattamento alle vittime. Vis Network ha riunito tre territori, le aree di Livorno, Pisa e Mantova, grazie ai partner: Regione Toscana, Università di Pisa, Centro Studi Discriminazione, Società della Salute di Pisa, ASL 6 di Livorno, Libra e Alce Nero di Mantova, i partner associati Provincia di Pisa, Questura - Polizia di Stato Livorno, FDE, Comune di Mantova e Ospedale Carlo Poma (Mantova), e di una serie di soggetti correlati, tra cui servizi sanitari, forze dell'ordine, amministrazioni ed enti locali, associazioni di volontariato e sociale che hanno garantito lo svolgimento delle attività per 24 mesi. Per tutte le informazioni sul progetto, www.visnetwork.eu

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modificare la sequenza di attività, in modo tale da ottimizzare gli spostamenti delle persone, diminuire le interruzioni, sincronizzare i tempi delle diverse attività e prevenire inutili attese173.

Altrettanto irrinunciabile risulta una seria attività di supervisione scientifica dei casi e dell’agire della c.d. équipe multidisciplinare, una pratica formativa ormai piuttosto diffusa in cui un professionista, generalmente con esperienze precedenti nello stesso ambito di intervento, interagisce con chi si occupa del “caso”, offrendo possibilità di nuovi apprendimenti, nonché “l’estensione delle risorse e delle capacità dei singoli”174.

Non solo. Bisogna insistere sulla formazione adeguata a coloro che operano in questo settore; spesso i servizi di sostegno alle vittime appartengono al terzo settore e si avvalgono dell’opera di volontari, che devono essere in grado di fornire un’assistenza “a tutto campo” di tipo morale e psicologico (cure immediate, accertamenti e perizie), ma anche tecnico-legale durante tutto l’arco del procedimento (dalla presentazione della denuncia, all’istruzione della causa, al giudizio); si ritiene auspicabile l’adozione di linee-guida sui programmi e sugli operatori, al fine di orientare opportunamente il lavoro di tutti i soggetti impegnati in azioni di sostegno e di assistenza alle vittime175; appare opportuno assicurare una presenza costante e visibile all’interno dei tribunali e dei commissariati di polizia agli operatori, in maniera tale che vengano assicurati un intervento ed una presa in carico tempestivi delle vittime176; sarebbe auspicabile prevedere percorsi di formazione anche nell’ambito dei corsi di laurea (e post-laurea) delle facoltà di

173 AA.VV., Dalla teoria alle buone prassi: percorsi per la creazione dei Centri di Supporto alle

Vittime, cit., 8 ss.

174AA.VV., Dalla teoria alle buone prassi: percorsi per la creazione dei Centri di Supporto alle

Vittime, cit., 9.

175 Bisognerebbe istituire percorsi di formazione altamente qualificati per gli operatori del settore,

favorendo in tal modo lo sviluppo e l’interscambio di orientamenti, raccomandazioni e buone pratiche condivise, come quelle del progetto Dicam II, coordinato da Save the Children Italia, con la partecipazione della Polizia di Stato (e l’Osservatorio sulla Pedofilia e Pornografia Minorile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità). Diverse Regioni, il Lazio da ultimo, hanno adottato le procedure nate dal progetto, ma parliamo di realtà settoriali e isolate.

176 A Milano, si vorrebbe istituire uno sportello-vittime presso il Palazzo di Giustizia, seguendo il

modello dell’Office of Public Counsel for Victims presso la Corte penale internazionale; il progetto, tuttavia, sta incontrando ostacoli di ordine economico e organizzativo.

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giurisprudenza e psicologia, come già accade per esempio in Spagna, in Francia o negli Stati Uniti177.

Le diverse forme di assistenza alle vittime, per essere concretamente efficaci, devono essere realizzate non solo da personale volontario, ma anche da operatori qualificati, specializzati professionalmente e appositamente formati, che accompagnino e sostengano le vittime in maniera continuata, durante tutto il lungo processo di recupero178.

La formazione non deve riguardare solo il “personale esterno” al processo, ma soprattutto i magistrati, gli avvocati, le forze dell’ordine; in particolare questi ultimi, che per primi entrano in contatto con le vittime, ricevendone la denuncia, ed è su di loro che viene proiettata la domanda di giustizia. Esistono nuclei operativi che si occupano di vittime vulnerabili: in tema di reati di sfruttamento sessuale di minori, presso la squadra mobile di ogni questura, è stata istituita una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia de qua179; all’interno del Reparto Analisi

Criminologiche, facente capo al Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche dell’arma dei Carabinieri, esiste la sezione specializzata “Atti persecutori”, che si occupa di mettere appunto strategie di prevenzione e repressione di questi reati e la formazione degli operatori coinvolti180.

177 Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, ad esempio, a partire dal

2016 sarà avviato un corso interamente dedicato alla vulnerabilità.

178 Nell’ambito della formazione degli operatori psico-socio-sanitari vanno evidenziate le

gravissime carenze dell’ordinamento nazionale. Questi soggetti sono mediatori indispensabili fra la vittima e le istituzioni: si pensi agli psicologi che assistono il minore durante l’esame testimoniale, o al personale medico che raccoglie campioni biologici sul corpo della vittima, o ancora agli assistenti sociali che per primi prendono in carico la vittima e ascoltano la prima versione dei fatti; ebbene, nulla si impone circa la loro preparazione. Per questa considerazione critica si rinvia a MARIANI-ORMAZABAL SANCHEZ, La formazione dei soggetti che entrano in

contatto con le vittime nel quadro del procedimento penale, in AA.VV., Linee guida per la tutela

processuale delle vittime vulnerabili, a cura di Armenta Deu e Luparia, Milano, 2011, 123 ss.

179 Legge 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della

pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'.