L' ADATTAMENTO NAZIONALE AL MODELLO DI TUTELA CAUTELARE COMUNITARIO
2. I principi di diritto comunitario sulla tutela cautelare nel processo amministrativo.
2.1 L' adattamento giurisprudenziale nazionale ai principi cautelari di diritto comunitario.
Il distacco fra la normativa processuale amministrativa interna e il diritto comunitario, si è accentuato negli anni '90 del XX secolo a causa 361. Si veda sul punto M. Protto, in Sui mezzi di tutela cautelare negli appalti pubblici di rilevanza comunitaria, in Giustamm. It ; S. Tarullo, in op. cit., Padova, 2003, p. 213 ss; R. Garofoli e M. Protto, in op. cit., Milano, 2002, p. 30 ss; In relazione al principio in forza del quale spetta agli Stati membri il compito di predisporre gli strumenti di tutela delle situazioni giuridiche dei singoli, si veda anche A. Angeletti, Ordinamento comunitario e diritto interno nel progetto di riforma del processo amministrativo: la tutele dei diritti e degli interessi, in Atti del Convegno per il centenario dell'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato, Torino 10-12 novembre 1989, Napoli, 1996, p. 315 ss. 362. Sul punto si veda M.A. Sandulli, in Il nuovo processo amministrativo. Studi e contributi., Giuffrè, 2013, p. 183 ss; S. Tarullo, in op. cit., Padova, 2003, p. 213 ss; R. Garofoli e M. Protto, in op. cit., Milano, 2002, p. 30 ss; C. Contessa, in Tutela cautelare e diritto comunitario: spunti ricostruttivi di un rapporto difficoltoso, in Giustamm. It, 2008; Caranta, in Effettività della garanzia giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione e diritto comunitario: il problema della tutela cautelare, in Foro amm., 1991, p. 1903; M. Clarich, in L'effettività della tutela nelle sentenze del giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 1998, 3, p. 523.
della reiterata inadeguatezza della legge nazionale alla portata delle pronunce della Corte di Giustizia in tema di tutela cautelare.
L' acquisizione dei principi comunitari e il successivo scardinamento del sistema cautelare nazionale di stampo esclusivamente inibitorio – sospensivo, è avvenuto tramite il lavoro evolutivo della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, per poi lasciare spazio alla legge del 21 luglio del 2000 n° 205.
Nello specifico la giurisprudenza amministrativa ha tracciato le linee strutturali del giudizio cautelare ed ha affinato le garanzie delle parti processuali coinvolte, mentre la Corte Costituzionale ha esteso i poteri cautelari del giudice amministrativo ed ha inteso il principio di effettività della tutela giurisdizionale quale valore fondamentale dell' ordinamento processuale. 363
Il giudizio amministrativo nell' ordinamento italiano è stato impostato sin dal principio come un giudizio di tipo demolitorio, all' interno del quale la tutela cautelare aveva una mera natura inibitoria 364 e veniva
ad esserle attribuita esclusivamente una funzione conservativa a favore della pretesa giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, così che le era esclusa la possibilità di generare effetti modificativi della realtà giuridica o materiale ricollegati, invece, alla sentenza 363. M. Clarich e M.R. Sanchini, La tutela cautelare nel processo
amministrativo, a cura di M.R. Sanchini, Giuffrè, 2006.
364. Tale connotazione del giudizio amministrativo era coerente con la disciplina allora vigente, e precisamente con l' art. 39, comma 2, t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato ( r.d. 26 giugno 1924 n° 1054) nel quale era previsto che “l'esecuzione dell'atto o del provvedimento [potesse] essere sospesa per gravi ragioni con decreto motivato dalla sezione, su istanza del ricorrente”; con l' art. 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n° 1034, secondo il quale l'organo giurisdizionale adito può disporre con ordinanza motivata la sospensione dell'atto impugnato ove il ricorrente, con apposita istanza, l'avesse richiesto adducendo “danni gravi ed irreparabili danni derivanti dall'esecuzione” dell'atto medesimo. Così F. Carigella e M. Protto, in Codice del nuovo processo amministrativo, 3° ed., 2013, p. 618 ss; F.G. Scoca, in Giustizia amministrativa, 5°ed., 2013, p. 337 ss.
( costitutiva ) di annullamento. 365
L' inadeguatezza della misura cautelare meramente inibitoria prevista dalla legislazione del 1924 e del 1971, si manifestò in tutta la sua intensità nelle materie assegnate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali entravano in gioco anche i diritti soggettivi; quest'ultimi avrebbero continuato a subire, in relazione al sistema cautelare amministrativo tipizzato alla sospensiva, una immotivata riduzione di tutela rispetto a quella che avrebbero potuto ottenere dinanzi al giudice ordinario. 366
Inoltre era ormai consolidato il superamento del connotato originario del rapporto – base tra Amministrazione e privato, improntato alla mera difesa della posizione giuridica del singolo che si traduce
365. La funzione conservativa della tutela cautelare condiziona e conforma, di conseguenza, il contenuto del provvedimento, il quale risulta essere strumentale alla sentenza finale, i cui effetti non possono essere definitivi né possono mai attribuire al singolo utilità maggiori della sentenza. Vedi Cons. St., Ad. Plen., 20 gennaio 1978, n° 1; Calamandrei, in Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936, p. 21 ss; S. Tarullo, in Processo amministrativo e diritto comunitario, a cura di E. Picozza, 2° ed, 2003, p. 211 ss.
366. Così R. Garofoli e M. Protto, in Tutela cautelare monitoria e sommaria nel nuovo processo amministrativo, Milano, 2002, p. 43 ss, in cui l'Autore fa uno specifico riferimento al deficit di tutela cautelare delle posizioni di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale nell'ambito delle controversie patrimoniali di pubblico impiego. In tale tipologia di contenzioso, l'inidoneità del processo cautelare amministrativo, portò il giudice ordinario a svolgere un ruolo di vera e propria supplenza mediante l'adozione di provvedimenti d'urgenza che, nella maggior parte dei casi, condannavano l'Amministrazione a pagare somme di denaro al fine di tutelare i diritto soggettivi che, in mancanza di un atto da impugnare, non potevano ricevere un'adeguata protezione con la misura inibitoria della sospensiva amministrativa. Si parlò di “giurisdizione ambulatoria” (così espressamente M. Andreis, in Tutela sommaria e cautelare nel processo amministrativo, Milano, 1996, p. 41 ss.) suddivisa tra giudice ordinario ed amministrativo a seconda delle fasi cautelari e di merito del giudizio. Tale suddivisione fu allo stesso tempo contestata dalla Corte di Cassazione, prima che intervenisse a derimere ogni contrasto la sentenza n° 190/1985 della Corte Costituzionale. Cfr. Cass. SS. UU. 1 ottobre 1980, n° 5336, in Foro amm., 1981, I, con nota di M.G. Antoniucci, L'art. 700 c.p.c. ed il giudice amministrativo; Cass. SS. UU., 25 ottobre 1979, n° 5575, in Giust. Civ., 1980, I, p. 1674, con nota F. Patroni Griffi, Riflessioni sulla problematica cautelare nelle controversie affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo: art. 700 c.p.c. e azione di sospensione del provvedimento impugnato.
nell' opposizione alla modifica dell' assetto degli interessi soggettivi, determinata dalla volontà autoritativa. 367
In altri termini l'evoluzione pretoria della tutela cautelare aveva messo in secondo piano i tradizionali interessi legittimi oppositivi o statici, volti ad ottenere un' utilità meramente ripristinatoria della situazione giuridica soggettiva, dando invece innegabile priorità agli interessi legittimi pretensivi o dinamici derivanti dal silenzio-rifiuto o dal diniego dell'Amministrazione ed intesi, quindi, a conseguire un bene della vita o un'utilità tale da accrescere la sfera giuridica del singolo. 368
Uno dei primi passi verso l' atipicità dell' apparato cautelare amministrativo è stato compiuto nei primi anni '80 dall' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, mediante la quale è stata sancita e riconosciuta al giudice amministrativo la possibilità di ricorrere a misure cautelari alternative alla mera sospensione dell' atto impugnato, quando quest'ultima non è in grado di tutelare pienamente l' interesse del ricorrente in giudizio.
367. Con l'accreditarsi alla Pubblica Amministrazione il diverso ruolo di soggetto pubblico erogatore di servizi e prestazioni, la giurisprudenza amministrativa si trovava nell'obiettiva difficoltà di dare una soddisfacente risposta alle continue istanze del cittadino che, in sede cautelare, richiedeva che l'amministrazione si adoperasse in un facere. L'evoluzione della giurisprudenza amministrativa ha inevitabilmente seguito la strada che avrebbe condotto alla pienezza ed all'effettività della tutela giurisdizionale cautelare. Fino agli anni '40 del XX secolo la sospensione era riferita esclusivamente agli effetti materiali dell'atto impugnato e si ritenevano non sospendibili gli atti negativi, poiché non produttivi di effetti innovatiti sulla situazione giuridica soggettiva. Dagli anni '60 in poi il giudice amministrativo, forte dell'idea che il tempo necessario per l'ottenimento della decisione di merito non potesse andare in danno a colui che invoca la tutela, iniziò a sospendere diverse tipologie di atti negativi o meglio solo quelli che erano preregolati dalla norma o dagli atti endoprocedimentali, così che la misura inibitoria non statuisse sul contenuto degli effetti innovativi da produrre, ma si limitasse ad eliminare l'ostacolo alla produzione degli effetti stessi. Per un maggior approfondimento storico vedi E. Follieri, in La cautela tipica e la sua evoluzione, in Dir. proc. amm., 1998, p. 646 ss; Id., in Giudizio cautelare amministrativo e interesse tutelati, Milano, 1981, p. 146 ss; F.G. Scoca, in op. cit., 5° ed., 2013, p. 337 ss.
368. F.G. Scoca, in op. cit., 5°ed., 2013, p. 337 ss; R. Garofoli e M. Protto, in op. cit., Milano, 2002, p. 43 ss; S. Tarullo, in op. cit., 2° ed, 2003, p. 211 ss.
Il supremo Consesso ha infatti ritenuto che ai fini dell' effettività della tutela giurisdizionale amministrativa enunciata ( implicitamente ) dai principi costituzionali, è necessario concedere al giudice amministrativo la facoltà di adottare strumenti eccedenti la mera paralisi dell' efficacia del provvedimento impugnato, nonché la correlata facoltà di imporre alla pubblica amministrazione un comportamento positivo o un facere, ai fini di un adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto. 369
Tuttavia in tale contesto, mancava ancora un chiaro ed esplicito collegamento al principio di origine comunitaria dell' effettività della tutela giurisdizionale 370, ossia al principio che ha maggiormente influito
sulla trasformazione della disciplina giurisdizionale a tal punto da essere definito motore del cambiamento del sistema processuale amministrativo nazionale.
Negli anni '90 la giurisprudenza amministrativa, abbandonando l'orientamento in forza del quale il principio di effettività pareva trovare applicazione solo in relazione all' istituto dell' errore scusabile ovvero quando fossero ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, ha esteso il tema dell' effettività a ben altri ambiti. 371
Al riguardo, numerosissime sono state le pronunce dei Tribunali 369. Vedi Ad. Plen. Cons. Stato 1 giugno 1983 n° 14, in Dir. proc. amm., 1984, p. 392 ss, con nota di U. Fantigrossi, Giudizio cautelare amministrativo: si ampliano i poteri del giudice; Ad. Plen. Cons. Stato 8 ottobre 1982 n° 17, in Foro it., 1983, III, p. 41; Ad. Plen. Cons. Stato sent. n° 15/1983.
370. G. Greco, in L'effettività della tutela nella giustizia amministrativa italiana nel quadro del diritto europeo, in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 1997, p. 797; M.E. Schinaia, in Brevi note sul giudizio amministrativo cautelare (nella prospettiva di una riforma legislativa della giustizia amministrativa), in Riv, amm. R.I., 1985, p. 59 che pone in rilievo la relazione tra il processo cautelare e l'effettività della giustizia amministrativa. Inoltre si rinvia al famosissimo caso di Factortame che ha aperto nuove prospettive alla tutela cautelare comunitaria, vedi R. Caranta, in Effettività della garanzia giurisdizionale nei confronti della p.a. e diritto comunitario: il problema della tutela cautelare, in Foro amm., 1991, p. 1889.
371. L. Perfetti, Tutela cautelare inaudita altera parte nel processo amministrativo, in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 1999, p. 93 ss.
amministrativi regionali e del Consiglio di Stato che hanno statuito sul fondamento del principio 372 cercando di esemplificare i connotati della
tutela effettiva sia in relazione al giudizio di merito 373, sia e a quello
cautelare 374 che a quello di ottemperanza. 375
Inoltre in soccorso alle continue istanze di una più efficace tutela delle situazioni giuridiche azionate in sede cautelare dinanzi al giudice 372. Negli anni '90 la giurisprudenza amministrativa ha senza ombra di dubbio affermato il fondamento costituzionale del principio di effettività, ponendo a ragione di tale affermazione la gamma di pronunce comunitarie e anche la sentenza della Corte Cost. n°190/1985. Vedi C.E. Gallo, in La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza dei giudici amministrativi italiani, in Dir. amm., 1996, p. 499. Sulla giurisprudenza amministrativa vedi Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1995, n° 1551, in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 1995, p. 2594 in tema di esecuzione del giudicato di annullamento del provvedimento di diniego o del silenzio-rifiuto sull'istanza per il rilascio di concessione edilizia. Ancora più esplicitamente, Cons. Stato, Sez. V, 26 novembre 1994, n°1401, nel quale si sostiene che “ in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, di cui sono espressione gli art. 24, 100 e 103 cost., il giudice dell'ottemperanza può far conseguire al vincitore della lite non solo una giustizia formale, ma anche una giustizia effettiva e cioè il conseguimento del bene o dell' utilità”, in Cons. Stato, 1994, I, p. 1599. Il principio di effettività della tutela diviene principio fondamentale ancorandosi anche alle norme costituzionali di diritto sostanziale dedicate all'amministrazione, quali gli artt. 24 e 97 Costituzione, in tal senso T.A.R. Abruzzo, Pescara, 10 novembre 1992, n°408, in T.A.R., 1993, I, p. 209; Cons. reg. sic., sez. giurisdizionale (ord.), 2 marzo 1991, n°78, in Giur. it., 1192, III, 1, p. 146.
373. Si pensi al T.A.R. Campania, sez I Napoli, 9 novembre 1995, n° 402, in Foro amm., 1996, p. 2043. che ha stabilito che << in un ottica di bilanciamento
tra l'effettività della tutela per i ricorrenti, la salvaguardia della sfera costituzionalmente garantita dell'amministrazione e l'esigenza di assicurare i rispetto sostanziale della legge, deve ammettersi sul piano teorico-sistematico l'ampio uso che il giudice amministrativo fa nella prassi della possibilità dei ordinare supplementi di istruttoria (…) >>.
374. Di particolare interesse, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, ord. 18 novembre 1997, n° 925, secondo cui << l'effettività della tutela cautelare ben
può essere realizzata anche mediante strumenti diversi ed ampiamente eccedenti la pura e semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato; fra tali strumenti vanno ricomprese le pronunce costitutive, certificative, dichiarative di obblighi a carico dell'Amministrazione, ove considerate necessarie per la realizzazione della tutela giurisdizionale della fase cautelare >>, in T.A.R., 1997, I, p. 3389; T.A.R. Sicilia, sez. III Catania (ord.),
2 maggio 1994, n° 1172, in Foro amm., 1994, p. 1954, in cui viene messo in luce il profilo della strumentalità del giudizio cautelare inteso come garanzia dell'effettività e in cui si sottolinea che la semplice misura sospensiva non sia di per sé sufficiente a garantire l'effettività della tutela dell'interesse fatto valere dal ricorrente; T.A.R. Sicilia sez. I, (ord.), 14 settembre 1993, n° 802, in Cons. Stato, 1993, I, p. 1343.
375. Chiarissima è anche l' affermazione del Cons. reg. sic., sez. giurisdizionale (ord.), 2 marzo 1991, n° 78, in Cons. Stato, 1991, I, p. 526, secondo cui << in virtù dei principi fondamentali di effettività della tutela
amministrativo, intervenne, con effetti dirompenti, anche la Corte Costituzionale con la sentenza del 28 giugno 1985, n° 190. 376
La Corte Costituzionale era stata investita dalla questione di legittimità sollevata dal T.A.R. Lazio con ordinanza del 10 marzo 1980 relativa al contrasto con gli artt. 3 e 113 Cost. dell' art. 21 ultimo comma della legge T.A.R., nella parte in cui circoscriveva l' intervento di urgenza del giudice amministrativo alla mera sospensione dell' esecutività dell' atto impugnato e non consentiva di intervenire per ragioni di necessità nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego. 377
La Consulta partendo dal principio chiovendano 378 secondo cui la
durata del processo non può mai andare in danno alla parte vittoriosa, dichiarò con sentenza additiva l' illegittimità costituzionale dell' art. 21,
giurisdizionale e di buon andamento dell'amministrazione (artt. 24 e 97 Costit.), l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere in ordine all'interesse stesso in attuazione e in conformità delle statuizioni de giudicato >>. Di tale
orientamento anche T.A.R. Veneto, sez I, 10 ottobre 1998, n° 820, in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario 1989, p. 2799; R. Villata, in Riflessioni in tema di giudizio di ottemperanza ed attività successiva alla sentenza di annullamento, in Dir. proc. amm., 1989, p. 369; Id., in Orientamenti recenti della giurisprudenza in tema di giudizio di ottemperanza (nota a Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 1991, n° 874); Cons. Stato, sez IV, 20 agosto 1997, n° 640. Per maggiori approfondimenti F. Caramazza, in Effettività della tutela: ottemperanza, in Rass. Avv. Stato, 1994, II, p. 93.
376. Corte Cost., 28 giugno 1985 n° 190, in Foro it., I, p. 1881 ss. con nota di A. Proto Pisani, in Rilevanza del principio secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione; con nota di E. Follieri, in Sentenza di merito “strumentale” all'ordinanza di sospensione di atto negativo; “effetto di reciprocità” e adozione da parte del giudice amministrativo, dei provvedimenti ex art, 700 c.p.c. per la tutela degli interessi pretensivi, in Dir. proc. amm., 1986, p. 117; con nota di M. Nigro, in L' art. 700 c.p.c. conquista anche il processo amministrativo, in Giur. it., 1985, I, 1, p. 1297 ss.
377. In particolare la Corte Costituzionale mise in luce la disparità di trattamento in cui si venivano a ritrovare, a causa di tale lacuna processuale amministrativa, i pubblici dipendenti rispetto agli altri lavoratori subordinati. Vedi sul punto R. Garofoli e M. Protto, in op. cit., Milano, 2002, p. 20 ss.
378. F. Benvenuti, in Disegno dell' amministrazione italiana, Padova, 1996, 446, ove ritene chela fase cautelare del processo amministrativo si lega alla tradizione chiovendiana del giudizio ordinario in forza della quale, essendo il processo applicazione della legge, vi deve trovar posto l' assicurazione << a
chi ha un diritto, tutto quello e proprio quello ch' egli ha diritto di conseguire>> (G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, II ed.,
ultimo comma della L. 1034/1971 ritenendo che, l' inserimento dell' art. 700 c.p.c. nel codice di rito civile del 1942, il quale legittima un potere cautelare residuale, ma atipico e generale, risulta essere “ espressione di direttiva di razionalità, tutelata dall' art. 3, comma 1 e,
in subiecta materia, dall' art. 113 della Costituzione ”; inoltre la Corte
aggiunse che “ le quante volte il diritto assistito dal fumus boni iuris è minacciato da pregiudizio grave ed irreparabile provato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ”. 379
Ancora una volta, nonostante manchi un esplicito riferimento al fondamento costituzionale della tutela cautelare alla luce dell' art. 24 della Costituzione e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza costituzionale si preoccupò di tutelare “ il principio di pieno esercizio del potere interinale e della naturale compenetrazione del procedimento cautelare nella giurisdizione amministrativa ”. 380
Nonostante negli anni '90 il principio di effettività della tutela giurisdizionale era ormai ancorato da decenni alle norme costituzionali di diritto sostanziale dedicate all' amministrazione 381 ed era ormai
379. Cosi espressamente Cost. sent. 190/1985. In tal modo nel giudizio amministrativo si innesta, seppur per le sole controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, un tutela cautelare atipica ed innominata della stessa ampiezza dei quella riconosciuta al giudice ordinario. Vedi sul punto R. Garofoli e M. Protto, in op. cit., Milano, 2002, p. 20 ss; F. Carigella e M. Protto, in Codice del nuovo processo amministrativo, 3° ed., 2013, p. 618 ss; A. Proto Pisani, in Chiovenda e la tutela cautelare, in Riv. Dir. proc., 1988, p. 17 ss; M. Nigro, Intervento, in La tutela cautelare, Rimini, 1986, p. 132. 380. Principio già enunciato in precedenti della Corte Costituzionale e in particolare vedi C. Cost. sent. 284/1974 ; C. Cost. sent. 8/1982.
381. Si pensi agli artt. 24, 97, 103, 111, 113 Costituzione. Vedi T.A.R. Abruzzo, Pescara, 10 novembre 1992 n° 408, in TAR , 1993, I, p. 209.
ritenuto indispensabile per il buon andamento della stessa, ai fini di un pieno e completo adattamento al diritto comunitario, non era sufficiente il lavoro, seppur copioso, della giurisprudenza nazionale; l' unico strumento in grado di ridurre totalmente il distacco giuridico con la normativa comunitaria, era una riforma di legge processuale. Nella formazione della legge n° 205/2000 ossia la riforma legislativa attesa da tempo, ha ancora una volta occupato un ruolo preponderante l' operato dei Tribunali amministrativi regionali, i quali hanno più volte sollevato questioni di legittimità costituzionale per rivendicare il rispetto del principio di effettività della tutela cautelare giurisdizionale. Non si può non citare la vicenda della Sezione III del T.A.R. Lombardia che, con le ordinanze n° 758/1997 382 e n° 814/1997 383 accoglieva le
richieste di provvedimenti cautelari inaudita altera parte “ sulla scorta di tre considerazioni ” 384 : l' assenza di altri rimedi sufficientemente
efficaci nell' assicurare la tutela della posizione sostanziale 385 ; la
presenza di principi nella Costituzione e nella Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali che legittimerebbero l' adozione della misura cautelare 386; la sussistenza di
una posizione sostanziale di diritto soggettivo, a prescindere dalla sua collocazione ovvero se rientri o meno nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In altre parole, il giudice di primo grado non aveva fatto altro che 382. T.A.R. Lombardia ord. n° 758/1997, in Foro it., 1998, II, p. 173.
383. T.A.R. Lombardia ord. n° 814/1997, in Riv. Ital. Dir. pubbl. comunitario, 1998, p. 738.
384. L. Perfetti, Tutela cautelare inaudita altera parte nel processo amministrativo, in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 1999, p. 93 ss.
385. Si legge espressamente nell' ordinanza n° 758/1997 che “ il presente decreto viene emesso inaudita altera parte in quanto il rispetto del rito ordinario pare nella specie tradursi in un danno grave ed irreparabile ” per l' interesse del richiedente.
mutuare la disciplina della tutela cautelare dal processo civile ex art. 700 c.p.c., ed applicarla alla circostanza di necessità/urgenza di natura amministrativa dato che “ non si configurerebbe alcuna possibile ed effettiva tutela cautelare in sede giurisdizionale amministrativa anteriormente alla pronuncia del Collegio ”. 387
Intanto il Consiglio di Stato con una serie di ordinanze 388 aveva
disapprovato ed annullato i provvedimenti di accoglimento del T.A.R. Lombardia assunte ex art. 700 c.p.c. , argomentando la posizione contraria sia in relazione all' assenza di un potere decisorio