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L’adesione spagnola nell’Unione Europea ed il rapporto ordinamenti spagnolo e comunitario.

Capitolo 4 Spunti per un’analisi comparata

1.1. L’adesione spagnola nell’Unione Europea ed il rapporto ordinamenti spagnolo e comunitario.

La Spagna ha fondato la propria partecipazione all’Unione Europea sull’art. 93 Cost. spagnola347. Secondo la norma citata, deve essere approvata una legge organica, a maggioranza assoluta del Parlamento per autorizzare la conclusione di Trattati, che attribuisca ad organizzazioni internazionali l'esercizio di competenze previste dalla Costituzione348.

La stessa disposizione, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 96, 1° comma Cost. spagn.349, secondo la quale i Trattati stipulati entrano a far parte dell’ordinamento spagnolo e possono essere modificate secondo le norme previste dallo stesso trattato o dalle norme di diritto internazionale350.

Proprio dalla lettura del suddetto combinato disposto deriva l’attribuzione al diritto dell'Unione del rango super-primario, che gli studiosi spagnoli definiscono con l'aggettivo “infra-constitucional” e che non comporta, tradizionalmente, il riconoscimento di rango costituzionale alle norme di diritto europeo351.

Inoltre, proprio come in Italia, il fenomeno dell’integrazione europeo è stato si è basato su una norma scritta, costituzionale e che potesse legittimare, in generale, fenomeni di natura internazionalistica352.

347 Art. 93 Cost. spagnola: «Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de

tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión». Con riferimento all’intero testo della Costituzione spagnola (nonché delle altre costituzioni europee) si veda PALICI DI SUNI PRAT –CASSELLA –COMBA, Le Costituzioni dei Paesi dell’Unione Europea, Padova, 2001, pp. 791 e ss.

Con riferimento all’integrazione spagnola nell’ambito europeo si veda LOPEZ CASTILLO, Constitución e integración. El fundamento constitucional, Madrid, 1996, pp. 158 e ss.

348 BIANCO MARTINICO, Il rapporto fra ordinamenti spagnolo ed europeo alla luce del

caso Iberdrola, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, p. 1070.

349 ID., p. 1070.

350 «Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente

en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional».

351 BIANCO MARTINICO, Il rapporto fra ordinamenti spagnolo ed europeo alla luce del

caso Iberdrola, cit., p. 1070.

352 Deve dotarsi come la Declaration del Tribunal Costitutional n. 1/992 sul Trattato di

Maastricht aveva auspicato anche ad una norma diversa dell’art. 93 Cost. spagn. su cui potesse essere fondata la partecipazione europea del regno iberico. Proprio a questo auspicio si dovrebbe la modifica dell’art. 135 Cost. spagn., il quale ora prevede un espresso riferimento all’unione Europea: si veda BIANCO –MARTINICO, Il rapporto fra ordinamenti spagnolo ed europeo alla luce del caso Iberdrola, cit., p. 1070.

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Gli artt. 93 e 96, 1° comma Cost. Spagn. per lungo tempo sono stati ritenuti norme procedimentali, cioè norme che disciplinano meramente le modalità di applicazione del diritto europeo. Ultimamente, al contrario, esse sono state qualificate come norme sostanziali353.

Ad erodere la prima interpretazione fu, prima di tutto, l’opinione di Perez Tremps354, il quale non vedeva nei precetti costituzionali un solo precetto strumentale, bensì una vera e propria norma di ingresso del diritto europeo all’interno del sistema giuridico spagnolo. Lo stesso studioso, peraltro, anelava ad un influsso diretto del diritto europeo sul diritto spagnolo, anche dal punto di vista giurisprudenziale355.

1.1.1. Giudice costituzionale spagnolo e conflitti tra norma spagnola e norma UE.

Come detto, il diritto europeo, nell’ordinamento spagnolo, non ha rango costituzionale. Pertanto, il Tribunale Costituzionale è incompetente a risolvere eventuali conflitti fra norme interne e norme UE che, nella sua ricostruzione, danno origine a questioni di legalità e non, appunto, di costituzionalità356.

353 LÓPEZ CASTILLO, La Unión Europea « en constitución y la Constitución estatal en

(espera de) reformas. A propósito de la DTC 1/2004 de 13 diciembre, in LOPEZ CASTILLO -

SAIZ ARNAIZ-FERRERES COMELLA, Constitución española y Constitución europea, Madrid,

2005, pag. 22, consultabile anche su

www.cepc.gob.es/docs/doc_publicaciones/coleccion_foro1.pdf?sfvrsn=4.

354 PÉREZ TREMPS, Constitución Española y Comunidad Europea, Madrid, 1994.

355 La tendenza generale del TC era (e in parte è ancora così) quella di non tenere

eccessivamente in considerazione il diritto UE per la risoluzione delle questioni che gli si presentano, a differenza ad esempio della giurisprudenza relativa alla CEDU: cfr.VIDAL PRADO, El impacto del nuevo derecho europeo en los tribunales constitucionales, Madrid, 2004, p. 150.

356 BIANCO MARTINICO, Il rapporto fra ordinamenti spagnolo ed europeo alla luce del

caso Iberdrola, cit., p. 1070. Peraltro, gli stessi autori precisano anche che: «Deve essere altresì ricordato che il diritto UE può anche essere utilizzato come parametro interpretativo dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione spagnola grazie all'art. 10.2 Cost. spagnola, sebbene tale tipo di utilizzo non sia abituale. Ciò si spiega con il fatto che i Trattati istitutivi delle Comunità europee non avevano come finalità specifica la tutela dei diritti umani, anche se il discorso sembra essere parzialmente cambiato soprattutto dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha dato, come noto, efficacia giuridica vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Ciò perché, come ricorda Saiz Arnaiz, il TC non adotta un criterio restrittivo o formale per l'individuazione delle convenzioni cui allude l'art. 10.2 Cost, non limitando il richiamo costituzionale ai soli Trattati specificamente dedicati alla tutela dei diritti umani».

Peraltro, deve notarsi come, a differenza della Corte Costituzionale italiana, l’analogo organo giudiziario spagnolo non utilizza direttamente la norma europea come parametro di legittimità costituzionale: sul punto si veda NAPOLI, La Corte dinanzi ai “vincoli derivanti

dall’ordinamento comunitario”: tra applicazione dell’art. 117, primo comma e rispetto dei poteri interpretativi della Corte di Giustizia, in Le reg., 2006, p. 485.

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La Corte spagnola aveva sintetizzato la propria posizione nella Declaration 1/1992357, nel quale il tribunale ha riconosciuto, ovviamente, il fondamento dell’appartenenza del regno spagnolo all’Unione Europea nell’art. 93 Cost. spagn., senza però consentire l’ingresso di atti che possono derogare, implicitamente o esplicitamente, la Carta fondamentale, né riconoscendo un proprio ruolo con riferimento al contrasto tra le normative dei due ordinamenti358.

Dunque, il Giudice costituzionale spagnolo aveva sempre ritenuto la Corte di giustizia come l’unica che potesse interpretare i Trattati europei, senza che questo potesse intaccare il suo ruolo di “giudice supremo della costituzione”359.

Peraltro, in alcune pronunce, il Giudice costituzionale iberico aveva ampliato questo suo orientamento riconoscendo la possibilità di controllo sull’adeguamento del diritto nazionale alla normativa comunitaria. Si tratta di casi relativamente ristretti, nei quali l’inadempimento comunitario era frutto di errore palese, irrazionalità manifesta oppure produceva danno ad un diritto fondamentale360.

357 Consultabile nel sito http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx. 358 Si vedano ancora BIANCO MARTINICO, Il rapporto fra ordinamenti spagnolo ed

europeo alla luce del caso Iberdrola, cit., p. 1070, che aggiungono: «Sempre il TC, nella stessa pronuncia, aggiungeva che l'art. 95 Cost.:“Atribuye al Tribunal Constitucional la doble tarea de preservar la Constitución y de garantizar, al tiempo, la seguridad y estabilidad de los compromisos a contraer por España en el orden internacional. Como intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal es llamado a pronunciarse sobre la posible contradicción entre ella y un Tratado cuyo texto, ya definitivamente fijado, no haya recibido aún el consentimiento del Estado (art. 78.1 de la LOTC). Si la duda de constitucionalidad se llega a confirmar, el Tratado no podrá ser objeto de ratificación sin la previa revisión constitucional (art. 95.1 de la Norma fundamental). De este modo, la Constitución ve garantizada, a través del procedimiento previsto en su Título X, su primacía, adquiriendo también el Tratado, en la parte del mismo que fue objeto de examen, una estabilidad jurídica plena, por el carácter vinculante de la Declaración del Tribunal (art. 78.2 de la LOTC), como corresponde al sentido de este examen preventivo”».

359 BIANCO MARTINICO, Il rapporto fra ordinamenti spagnolo ed europeo alla luce del

caso Iberdrola, cit., p. 1071.

Peraltro, lo stesso indirizzo del Tribunal costitucional non ha mancato di ricevere critiche: sul punto si veda SARMIENTO, Poder judicial e integraciòn europe; la construcciòn de un modelo juìurisdiccional para la uniòn, Madrid, 2004.

Deve anche precisarsi che il rifiuto del controllo degli atti legislativi spagnoli con riferimento alla contrarietà alle norme europee non include anche il ricorso di amparo contro la decisione del giudice costituzionale di non aver sottoposto la questione al Giudice comunitario: sul punto si vedano ALONSO GARCÌA – BAÑO LEÒN, El recurso de amparo frente a la negativa a plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión europea, in Rev. Esp. de der. constitucional., 1990, pgg. 193 ss.

360 BIANCO MARTINICO, Il rapporto fra ordinamenti spagnolo ed europeo alla luce del

caso Iberdrola, cit., p. 1072, nonché la decisione TC, n. 180/1993 da loro richiamata: «este Tribunal está llamado a ejercitar un cierto control sobre la selección de la norma aplicable llevada a cabo por los órganos jurisdiccionales, si bien este control solo podría producirse, en términos generales, si se ha tratado de una selección arbitraria manifiestamente irrazonable (STC 23/1987) o ha sido fruto de un error patente; o si de dicha selección se ha seguido daño para otro derecho fundamental distinto al de la tutela judicial efectiva e igualmente tutelable a través de la vía del recurso de amparo».

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1.2. Le conseguenze dell’atteggiamento del Tribunal nacional sulla