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2.1 Il Diritto all’Alimentazione

2.1.2 Il Diritto all’Alimentazione a livello regionale

2.1.2.2 Africa

Per quanto riguarda il continente africano, la “Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli”, principale strumento giuridico del continente per la tutela dei diritti umani, adottata in sede OUA (l’odierna Unione Africana) nel 1981, non menziona direttamente il diritto al cibo né quello a uno standard di vita adeguato, anche se nella Carta vengono elencati sia diritti di tipo civile e politico e sia diritti economici, sociali e culturali165. Tuttavia, è possibile

163 In particolare, nel documento si fa riferimento agli “artículos I (Derecho a la Vida, a la

Libertad, a la Seguridad e Integridad de la Persona); II (Derecho de Igualdad ante la Ley); III (Derecho de Libertad Religiosa y de Culto); XI (Derecho a la Preservación de la Salud y al Bienestar); XII (Derecho a la Educación); XVII (Derecho de Reconocimiento de la Personalidad Jurídica y de los Derechos Civiles); y XXIII (Derecho de Propiedad de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre)”. Il diritto al cibo viene fatto rientrare nell’articolo 11. Cfr. Resolucion n. 12/85, cit., art. 1.

164 Cfr. https://www.escr-net.org/es/caselaw/2006/comunidad-yanomami-caso-no-7615-

resolucion-no-1285

89 riscontrare un riferimento al cibo nella parte della Carta inerente ai doveri dell’individuo nei confronti della famiglia di origine; in particolare

“L'individuo ha inoltre il dovere:

1. Di preservare lo sviluppo armonioso della famiglia e di operare in favore della coesione e del rispetto di questa famiglia; di rispettare in ogni momento i suoi genitori, di nutrirli e di assisterli in caso di necessità”166.

Inoltre, secondo un’interpretazione più estensiva, potrebbe essere ritrovato un riferimento implicito all’alimentazione negli articoli 5167 e 16168, in cui si parla,

rispettivamente, del diritto alla dignità e alla salute169. Al contrario, sono

espliciti i riferimenti che si possono trovare, rispetto al diritto al cibo, in altre carte dei diritti del continente africano. Tra queste, infatti, la "Carta africana sui diritti e il benessere del minore" del 1990, siglata sempre in ambito OUA, tutela in maniera esplicita il diritto in questione per i minori, facendo riferimento all’alimentazione in due passaggi. In primo luogo, nell’articolo 14, quello relativo alla salute, in cui si sostiene che

“1. Ogni minore ha il diritto di godere del miglior stato di salute fisico, mentale e spirituale possibile.

2. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano a perseguire il pieno esercizio di tale diritto, in particolare adottando delle misure per le seguenti finalità: […]

c) assicurare la fornitura di un'alimentazione adeguata e di acqua potabile”170.

166 Cfr. Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, cit., art. 29, par. 1.

167 L’articolo 5, relativo alla dignità umana, afferma: “Ogni individuo ha diritto al rispetto della

dignità inerente alla persona umana e al riconoscimento della sua personalità giuridica”. Cfr. Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, cit., art. 5.

168 In particolare, nell’art. 16, si sostiene che “Ogni persona ha il diritto di godere del migliore

stato di salute fisica e mentale che essa sia in grado di conseguire”. Cfr. Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, cit., art. 16, par. 1.

169 Cfr. M.BOTTIGLIERI, Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di

un diritto fondamentale “nuovo”, POLIS Working Papers, Alessandria, 2015, p. 107.

170 Cfr. Carta africana sui diritti e il benessere del minore, Organizzazione dell’Unità Africana,

90 Oltre a tale riferimento, nella Carta si parla di alimentazione anche nella parte inerente ai doveri dei genitori nei confronti dei minori; in particolare, l’articolo 20 richiama le responsabilità dei genitori nella salute, nell’educazione e, più in generale, nella condizione di vita dei figli. Inoltre, invita gli Stati ad assistere quei genitori impossibilitati a provvedere a tali bisogni, aiutandoli attraverso programmi di assistenza materiale e di sostegno, in particolar modo, “in campo

alimentare, del vestiario e dell'alloggio”171. Così come la Carta africana che tutela i diritti dei minori, anche il “Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa” del 2003, protegge in maniera esplicita il diritto all’alimentazione. In particolare, nell’articolo 15 si afferma che:

“Gli Stati Parti garantiscono che le donne abbiano il diritto a cibo adeguato in quantità e in valore nutritivo. A tale riguardo, essi adottano misure idonee al fine di:

a) dare alle donne accesso ad acqua potabile pulita, a combustibile per la produzione domestica del cibo, a terreno coltivabile e a mezzi per la produzione di cibo di adeguato valore nutritivo;

b) creare sistemi di fornitura e stoccaggio idonei a garantire la sicurezza alimentare”172.

Inoltre, nel corso dello stesso Protocollo, si fa riferimento all’alimentazione anche nell’articolo 14, relativo ai diritti in materia di salute e di salute riproduttiva173.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, può essere preso in esame un caso in cui la Commissione Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, organo paragiudiziario174 della Carta, ha riconosciuto una violazione del diritto al cibo.

Nel caso in questione, Civil Liberties Organization c. Nigeria, la Commissione ha

171 Cfr. Carta africana sui diritti e il benessere del minore, cit., art. 20, par. 2.

172 Cfr. Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in

Africa, Organizzazione dell'Unità Africana, 2003, art. 15.

173 In particolare, si afferma che: “Gli Stati Parti assumono misure adeguate al fine di: […]b)

istituire e rafforzare i servizi sanitari e nutrizionali per il parto e le fasi pre- e post-parto e prenatali già esistenti per le donne durante la gravidanza e l'allattamento al seno”. Cfr. Protocollo alla Carta Africana, cit., art. 14, par. 2.

91 individuato la violazione nel trattamento ricevuto da 14 detenuti, accusati di essere stati coinvolti in un colpo di Stato atto a rovesciare il governo nel marzo 1995. Secondo la valutazione della Commissione, i detenuti in questione furono rinchiusi al buio senza sufficiente cibo o trattamenti medici, in condizioni inumane e degradanti: per questo motivo, la Commissione ha riconosciuto la violazione dell’articolo 5175 (riguardo la dignità umana) della Carta Africana176.