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2.1 Il Diritto all’Alimentazione

2.1.2 Il Diritto all’Alimentazione a livello regionale

2.1.2.3 Asia e Paesi Arabi

Per quanto riguarda l’Asia, non esiste tutt’ora un sistema di protezione dei diritti umani ufficiale e riconosciuto a livello internazionale; tra i documenti non ufficiali, tuttavia, è possibile prendere in considerazione la “Carta asiatica dei diritti umani”, redatta e sottoscritta da oltre 200 ONG e gruppi di attivisti nel campo dei diritti umani nel 1998. Tale documento, non vincolante, può essere considerato come espressione della società civile del continente asiatico e richiama, al suo interno, anche componenti culturali proprie del continente in questione, attraverso le quali sono declinati i valori universali di libertà e diritti, originari del mondo occidentale. All’interno della Carta, il diritto al cibo viene proclamato ed enunciato in più passaggi, a partire dal Preambolo177, per poi

passare al par. 3.2178, dedicato al diritto alla vita, e al par. 14.2179, nella parte in

175 Oltre all’articolo 5, secondo la Commissione furono violati anche gli articoli 7(1)(a), (c) e (d)

e 26 della suddetta Carta.

176 Cfr. http://www.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/391-nigeria-civil-liberties-

organisation-v-nigeria-2000-ahrlr-243-achpr-1999.html

177 Nel Preambolo, par. 1.3, si legge: “Lo sviluppo dell’Asia è pieno di contraddizioni. Da una parte

si assiste alla diffusione e all’aumento della povertà, in mezzo alla crescente agiatezza di alcune sezioni della popolazione; le condizioni di salute, nutrizione ed istruzione di vaste fasce della popolazione sono desolanti e contrarie alla dignità della vita umana”. Cfr. Carta asiatica dei diritti umani, Società Civile, 1998, par. 1.3.

178 Il par. 3.2 della Carta sostiene che: “Il primo fra tutti i diritti è il diritto alla vita, da cui

derivano ulteriori diritti e libertà. Il diritto alla vita non si limita alla mera esistenza fisica o animale, bensì include il diritto a qualsiasi parte del corpo o facoltà attraverso cui si gode della vita. Diritto alla vita significa diritto a vivere nel rispetto della dignità umana, diritto al sostentamento, diritto ad un proprio ambiente di vita e ad una abitazione, diritto all’istruzione, diritto ad un ambiente salutare e a buone condizioni igieniche; altrimenti non è possibile esercitare o godere appieno del diritto alla vita. Lo Stato deve inoltre adottare tutti i provvedimenti possibili per prevenire la mortalità infantile, eliminare la malnutrizione e le epidemie e aumentare l’aspettativa di vita, garantendo un ambiente sano e pulito e strutture mediche preventive e

92 cui viene trattato il tema dei detenuti e prigionieri politici. Per quanto riguarda strumenti giuridici non vincolanti, è possibile prendere in considerazione un’altra Carta sui diritti umani, proveniente dal mondo islamico; la necessità della redazione di una Carta che esprimesse fortemente l’identità islamica nel tema dei diritti umani può essere riscontrata nella scarsa volontà di alcuni Stati di tradizione islamica nel sottoscrivere alcune disposizioni giuridiche delle convenzioni internazionali, soprattutto quelle inerenti ai diritti della donna e alla libertà religiosa180. Questa dichiarazione è la “Dichiarazione dei diritti

dell’Uomo nell’Islam”, approvata al Cairo nel 1990 in sede Organizzazione della Conferenza Islamica. All’interno del documento, che non ha tuttavia ottenuto il

consensus della comunità islamica internazionale e, pertanto, non è vincolante,

si possono ritrovare riferimenti al diritto al cibo nell’art. 17181, oltre che negli

art. 3182, riguardante i detenuti e i prigionieri, e 7183, dedicato ai diritti del

fanciullo.

curative adeguate. Esso deve altresì garantire l’istruzione primaria gratuita e obbligatoria”. Cfr. Carta asiatica dei diritti umani, cit., par. 3.2.

179 Nel par. 14.2, si afferma: “Arresti arbitrari, detenzione, reclusione, maltrattamento, tortura e

punizioni inumane e crudeli sono fenomeni comuni in molte parti dell’Asia. I detenuti ed i prigionieri sono spesso costretti a vivere in pessime condizioni igieniche, privati di nutrizione e assistenza medica adeguate; ad essi viene negato il contatto ed il sostegno delle loro famiglie. Diversi tipi di prigionieri sono spesso riuniti in un’unica cella, dove uomini, donne e bambini vivono uno accanto all’altro. Le celle delle prigioni sono normalmente sovraffollate. Il decesso in stato di detenzione è frequente e spesso ai prigionieri è negato l’accesso ad avvocati e il diritto a processi rapidi ed equi”. Cfr. Carta asiatica dei diritti umani, cit., par. 14.2.

180 Ad esempio, alcuni Paesi di tradizione islamica, come l’Arabia Saudita, si astennero dal voto

definitivo della “Dichiarazione universale dei diritti umani”, soprattutto a causa dell’art. 18, che riconosceva la libertà di coscienza e di religione. Cfr. M.BOTTIGLIERI, Il diritto al cibo adeguato,

cit., p. 112.

181 L’articolo 17 afferma che: “Lo stato assicurerà il diritto dell'individuo a una vita dignitosa che

gli consenta di rispondere a tutte le esigenze proprie e a quelle dei suoi dipendenti, compresa l'alimentazione, il vestiario, l'alloggio, l'educazione, le cure mediche e ogni altro bisogno essenziale”. Cfr. Dichiarazione dei diritti dell’Uomo nell’Islam, Organizzazione della Conferenza

Islamica, 1990, art. 17.

182 Nell’articolo 3, si sostiene che: “In caso di uso della forza e di conflitto armato, non è consentito

uccidere non belligeranti quali anziani, donne e bambini. I feriti e i malati hanno il diritto a trattamento medico; e i prigionieri di guerra hanno il diritto al cibo, all'alloggio e al vestiario. E' vietato mutilare cadaveri. E' fatto dovere di scambiare i prigionieri di guerra e di consentire visite e riunioni delle famiglie separate per circostanze di guerra”. Cfr. Dichiarazione dei diritti dell’Uomo nell’Islam, cit., art. 3.

183 L’articolo 7 riporta: “Fin dal momento della nascita ogni bambino ha diritti nei confronti dei

genitori, della società e dello stato ad avere appropriato nutrimento, educazione e cure materiali, igieniche e morali. Sia il feto sia la madre devono essere protetti e ricevere speciale assistenza”. Cfr. Dichiarazione dei diritti dell’Uomo nell’Islam, cit., art. 7.

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