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Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto

Nel documento DELLA REPUBBLICA ITALIANA (pagine 134-137)

limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti con-cessori. Per gli oneri connessi alla stipula della conven-zione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 971,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la revisione delle mo-dalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014.

— Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015):

«Art. 5 Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in re-lazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in viore-lazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazio-ne, della volturaziostipulazio-ne, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati iden-tificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti som-ministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che at-testi la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1 -bis . I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia re-sidenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegna-zione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva.

1 -ter . Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effet-ti prodoteffet-tisi e i rapporeffet-ti giuridici soreffet-ti sulla base dei contrateffet-ti di locazio-ne registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

1 -quater . Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1 -bis , a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.

1 -quinquies . Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro.»

— Il testo degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è riportato nei riferimenti normativi all’art. 15.

— Il testo dell’articolo 38 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è riportato nei riferimenti normativi all’art. 25.

— Il testo dell’articolo 44 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è riportato nei rifermenti normativi all’art. 78.

— Il Capo I (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RED-DITO DI CITTADINANZA) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Di-sposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) comprende gli articoli da 1 a 13 ed è pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019.

— Si riporta il testo dell’articolo 13 del citato decreto-legge 28 gen-naio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:

«Art. 13. (Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il benefi-cio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.

2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispet-tivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.»

— Si riporta il testo dell’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159:

«Art 3 (Nucleo familiare)

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti com-ponenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fat-to salvo quanfat-to stabilifat-to dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è at-tratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.

Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è interve-nuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’artico-lo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provve-dimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di pro-cedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedi-mento di allontanaprovvedi-mento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giu-risdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del geni-tore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadot-tivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella

famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è consi-derato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro cari-co ai fini IRPEF, nel caso non sia cari-coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è con-siderato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere concon-siderato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva pri-ma dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.»

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159:

«Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale) 1. Omissis

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamen-te nello stato esesclusivamen-tero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichia-razione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a) ;

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla discipli-na dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a) , comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento. Nell’importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui al comma 15 dell’ar-ticolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a) , comma 1, del presente artico-lo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decre-to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato appli-cando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, indivi-duato secondo quanto indicato all’articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a) , il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decen-nali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferi-mento del reddito.

Omissis .»

«Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale) 1. – 3. Omissis

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all’estero, possedute alla data del 31 dicem-bre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto sal-vo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesi-mo anno. Qualora nell’anno precedente si sia proceduto all’acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell’anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore no-minale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di rispar-mio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b) ;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b) , ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regola-mentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assun-to il valore della frazione del patrimonio netassun-to, determinaassun-to sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anterior-mente alla data di cui alla lettera b) ;

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il va-lore corrente alla data di cui alla lettera b) , nonché contratti di assicu-razione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicu-razione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in con-tabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplifica-ta, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e) .

Omissis .»

— Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 28 marzo 2019, n. 26:

«Articolo 2 (Beneficiari) 1. – 3. Omissis

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b) , numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE.

Omissis .»

— Si riporta il testo dell’articolo 32 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale)

1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati “Centri”, pos-sono essere costituiti dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza na-zionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi regi-stri tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) , previa delega della propria associazione nazionale;

d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e) sostituti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato rico-nosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.»

La legge 30 marzo 2001, n. 152 recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale» è pubblicata nella G.U. n. 97 del 27 aprile 2001.

— Si riporta il testo della Tabella D allegata al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 (Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della Legge 30 marzo 2001, n. 152):

«Tabella D

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(Ministero dell’Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all’estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza complementare)

Punti

1 Assegno o pensione di invalidità civile 6

2 Pensione ciechi 6

3 Pensione sordomuti 6

4 Pensione di guerra diretta o indiretta 6

5 Indennità di comunicazione 4

6 Indennità di frequenza 4

7 Pensione sociale 4

8 Assegno sociale 4

9 Indennità di accompagnamento 1

10 Richiesta permesso di soggiorno 0,35

11 Rinnovo permesso di soggiorno 0,35

12 Richiesta ricongiungimento familiare 0,35

13 Assegno di maternità 0

14 Assegno per i nuclei familiari con più di tre figli 0 15 Speciale assegno continuativo (orfani, vedova L.248/1976) 0

— Si riporta il testo del sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti):

«Art. 7 (Comunicazioni all’anagrafe tributaria)

1. – 5. Omissis

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanzia-ri, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro;

l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indica-zione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.

Omissis .»

— Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. (Decreto Salva-Italia):

«Art. 11 (Emersione di base imponibile) 1. Omissis

2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movi-mentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

Omissis .»

Art. 83.

Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per

garanti-re lo svolgimento in sicugaranti-rezza delle attività produttive e

commerciali in relazione al rischio di contagio da virus

SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di

emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale,

i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la

sorve-glianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente

esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della

condizione di rischio derivante da immunodepressione,

anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o

comunque da comorbilità che possono caratterizzare

una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per

garanti-re lo svolgimento in sicugaranti-rezza delle attività produttive e

commerciali in relazione al rischio di contagio da virus

SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di

emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale,

i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la

sorve-glianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente

esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della

condizione di rischio derivante da immunodepressione,

anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o

comunque da comorbilità che possono caratterizzare

una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche

Nel documento DELLA REPUBBLICA ITALIANA (pagine 134-137)

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