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La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del

Nel documento DELLA REPUBBLICA ITALIANA (pagine 51-54)

Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emer-genza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini pre-visti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presen-tazione delle istanze.

18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l’esecuzione dell’aumento di ca-pitale di cui al comma 1, lettera c) , la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16,e l’assunzione degli impegni di cui al com-ma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto nell’anno 2020.

19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliar-di miliar-di euro per l’anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale.

Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibili-tà del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell’anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni suc-cessivi e fino all’esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

19 -bis . In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di spe-culazione privata e della loro funzione sociale, il Gesto-re può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo eco-nomico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le fun-zioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualun-que soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Com-missione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia

nell’at-tuale emergenza del COVID-19». L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per cia-scuna società di cui al comma 1 l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misu-re di cui la società abbia beneficiato ai sensi del misu- regola-mento della Commissione n. 1407/2013, del regolaregola-mento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della veri-fica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l’atte-stazione della misura dell’incentivo di cui si è usufruito.

La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del para-grafo 3.1 della Comunicazione della Commissione euro-pea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’Unione europea.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provve-de ai sensi provve-dell’articolo 265.

Riferimenti normativi:

— Il Regolamento (CE) n. 2157/2001 dell’8 ottobre 2001 relati-vo allo statuto della Società europea (SE) è pubblicato nella G.U.U.E.

10 novembre 2001, n. L 294.

— Il Regolamento (CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003 del Con-siglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) è pubblicato nella G.U.U.E. 18 agosto 2003, n. L 207.

— Il testo dell’articolo 162 -bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è riportato nei riferimenti normativiall’art. 24.

— Il testo del primo comma dell’articolo 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è riportato nei riferimento normativi all’art. 24.

— Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato è pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

— Il Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 del-la Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e fore-stale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193.

— Il Regolamento 1388/2014 del 16 dicembre 2014 della Com-missione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazio-ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unioapplicazio-ne europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel setto-re della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura è pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2014, n. L 369.

— Il testo dell’articolo 67 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è riportato nei riferimeti normativi all’art. 25.

— Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 12 del decreto le-gislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205):

«Art. 12. Pene accessorie 1. Omissis

2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.

Omissis .»

— Si riporta il testo dell’articolo 73 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 73. Soggetti passivi

1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commer-ciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, resi-denti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’im-posta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territo-rio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territoterrito-rio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168 -bis , in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust sia-no fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerasia-no, isia-noltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emana-to ai sensi dell’articolo 168 -bis , quando, successivamente alla loro costi-tuzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predet-te forme, l’oggetto principale dell’enpredet-te residenpredet-te è depredet-terminato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale dispo-sizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5 -bis . Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengo-no partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma,

del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’artico-lo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel terri-torio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5 -ter . Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5 -bis , rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spet-tanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.

5 -quater . Salvo prova contraria, si considerano residenti nel terri-torio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni pos-sedute da soggetti diversi dalle società.

5 -quinquies . I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento col-lettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’ar-ticolo 11 -bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo defi-nitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’artico-lo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3 -bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’ar-ticolo 26 -quinquies del predetto decreto nonché dall’ardall’ar-ticolo 10 -ter del-la legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.»

— Si riporta il testo dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-glio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul va-lore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 17 (Oggetto)

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate suc-cessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazio-ne della dichiaraziopresentazio-ne o dell’istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la fa-coltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;

d) all’imposta prevista dall’Art. 3, comma 143, lettera a) , della leg-ge 23 dicembre 1996, n. 662;

[d -bis ) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle per-sone fisiche;]

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicu-rativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e

continuativa di cui all’Art. 49, comma 2, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’Art. 20;

h -bis ) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’Art. 31 della leg-ge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h -ter ) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h -quater ) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h -quinquies ) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6 -quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e suc-cessive modificazioni;

h -sexies ) alle tasse sulle concessioni governative;

h -septies ) alle tasse scolastiche.

2 -bis .

2 -ter . Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.

2 -quater . In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato noti-ficato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’ar-ticolo 35, comma 15 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a pre-scindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2 -quinquies . In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, com-ma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclu-sione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2 -sexies . Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in viola-zione di quanto previsto dai commi 2 -quater e 2 -quinquies , il model-lo F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.»

— Si riporta il testo del comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 di-cembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annua-le e pluriennaannua-le dello Stato (annua-legge finanziaria 2008):

«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizio-ni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero impor-to residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credi-to d’imposta di cui all’ articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al

credi-to d’imposta di cui all’ articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.»

— Si riporta il testo dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna-le dello Stato (plurienna-legge finanziaria 2001):

«Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decre-to legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti inte-statari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno so-lare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All’articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“h -bis ) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720”.

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso

Nel documento DELLA REPUBBLICA ITALIANA (pagine 51-54)

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