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Per stimolare la crescita del numero di interventi di riqualificazione energetica degli edifici è importante che uno stato preveda l’implementazione di misure di incentivazione fiscale. [18] L’agevolazione fiscale “Ecobonus” consiste in detrazioni dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) ottenibile nel momento in cui vengono effettuati dei lavori per aumentare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Le percentuali di detrazione sono variabili a seconda della tipologia di edificio oggetto dell’incremento prestazionale e sono riconosciute in 10 rate annuali di eguale entità. Gli sconti sono riconosciuti secondo le seguenti percentuali:

aliquota di detrazione pari al 50%:

• acquisto e installazione di finestre comprensive di infissi (fino ad un massimo di 60000€)

• acquisto e installazione di schermature solari (fino ad un massimo di 60000€) • sostituzione di impianti per il riscaldamento invernale con caldaie a condensazione in

classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino ad un massimo di 30000€)

aliquota di detrazione pari al 65%:

• acquisto ed installazione di caldaie a condensazione in classe A dotate di sistemi di termoregolazione avanzate (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02)

• acquisto e installazioni di micro-cogeneratori (fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100000€ e per un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione antecedente)

• acquisto ed installazione di generatori di aria calda a condensazione (fino ad un massimo di 30000€)

• acquisto ed installazione di pompe di calore (fino ad un massimo di 30000€)

• acquisto ed installazione di sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria a pompa di calore (fino ad un massimo di 30000€)

• interventi sull’involucro degli edifici (fino ad un massimo di 60000€) • installazione di pannelli e collettori solari (fino ad un massimo di 60000€)

• gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (fino ad un massimo di 30000€)

• l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi di building automation per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, allo scopo di incrementare la consapevolezza degli utilizzatori sui propri consumi energetici e incrementare l’efficienza degli impianti (non è previsto un limite massimo)

• interventi di riqualificazione delle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di 100000€)

101 aliquota di detrazione pari al 70%:

• interventi sulle parti comuni dei condomini con coibentazione di almeno il 25% della superficie disperdente (non è previsto un massimo alla detrazione fiscale, tuttavia vi è un tetto alle spese complessive, che non deve essere superiore ai 40.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio)

aliquota di detrazione pari al 75%:

• interventi sulle parti comuni dei condomini con coibentazione di almeno il 25% della superficie disperdente e aumento della qualità media dell’involucro come indicato nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 (non è previsto un massimo alla detrazione fiscale, tuttavia vi è un tetto alle spese complessive, che non deve essere superiore ai 40.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio)

aliquota di detrazione pari al 80%:

• interventi sulle parti comuni dei condomini con coibentazione di almeno il 25% della superficie disperdente e riduzione di una classe di rischio sismico (non è previsto un massimo alla detrazione fiscale, tuttavia vi è un tetto alle spese complessive, che non deve essere superiore ai 136.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio)

aliquota di detrazione pari al 85%:

• interventi sulle parti comuni dei condomini con coibentazione di almeno il 25% della superficie disperdente e riduzione di due o più classi di rischio sismico (non è previsto un massimo alla detrazione fiscale, tuttavia vi è un tetto alle spese complessive, che non deve essere superiore ai 136.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio)

Come già detto, il valore massimo delle detrazioni fiscali richiedibili per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti è pari a 100.000€; nel caso di un condominio, tale valore è da riferirsi all’intera struttura e non alle singole unità immobiliari che lo costituiscono. Pertanto, qualora venga effettuato un intervento su uno o più appartamenti, senza che si effettuino lavori sulle parti comuni, occorre considerare un’aliquota pari al 65% e suddividere l’ammontare tra tutti i soggetti che effettuano i lavori di efficientamento. Per beneficiare dello sconto fiscale è necessario che al termine dei lavori si raggiunga un indice di prestazione energetica minimo così come definito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A. Non sono stati resi espliciti quali misure o opere occorre implementare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste, bensì ogni iniziativa risulta definita in base alla riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intera struttura. Perciò sotto la dicitura “interventi di riqualificazione energetica” ricadono qualsiasi intervento o pacchetto di misure che abbia un effetto sulle prestazioni energetiche dell’edificio, purché rispetti i valori limite imposti dalla normativa.

Da definizione, così come espresso dall’allegato A del decreto legislativo n.192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo”. Gli indici che quantificano il risparmio energetico sono si distinguono a seconda della tipologia di edificio, la zona climatica

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in cui è situato e il suo rapporto di forma. Un aspetto importante da considerare è che l’indice di prestazione energetica richiesto dal decreto ministeriale per beneficiare della detrazione può essere conseguito anche attraverso la somma di due o più misure di efficientamento energetico. Per esempio, si può eseguire la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per il quale è fissato il massimo della detrazione d’imposta a 30.000€, e prevedere in aggiunta di cambiare gli infissi con altri aventi valori di trasmittanza inferiore (limite detrazione 60.000€): se si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a quanto richiesto dalla norma, raggiungendo la “qualificazione energetica dell’edificio”, si potrà beneficiare della detrazione fino al suo limite massimo di 100.000€. La detrazione riguarda anche le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per eseguire i lavori oppure per effettuare la certificazione energetica obbligatoria per usufruire dello sgravio fiscale; inoltre possono essere conteggiate tutte le opere costruttive funzionali all’attuazione delle misure di efficientamento.

Per beneficiare della detrazione fiscale occorre provvedere all’ottenimento dei seguenti documenti:

• dichiarazione di conformità da parte di un tecnico qualificato che consenta di dimostrare che l’intervento effettuato sia conforme con i requisiti tecnici richiesti. Qualora venga effettuato un pacchetto di interventi su un singolo edificio, la certificazione può essere unitaria se riporta tutti i dati e i valori necessari; inoltre, ad esempio nel caso della sostituzione degli infissi, tale documento può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato direttamente dalla casa produttrice;

• l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), allo scopo di rilevare i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio, redatto da un tecnico indipendente alla conclusione dei lavori;

• la scheda informativa riguardante gli interventi realizzati, secondo quanto stabilito nell’allegato E o F del decreto attuativo, contenente i dati che identificano il soggetto che ha sostenuto i costi delle opere e dell’edificio oggetto di riqualificazione, la categorizzazione dell’intervento e i risparmi energetici conseguiti e il costo dell’intervento complessivo comprensivo delle spese per le prestazioni professionali. Secondo le procedure elaborate dal ministero dello Sviluppo Economico, sarà l’ENEA a farsi carico dei controlli, eseguiti a campione, sulla veridicità delle informazioni attestate dalla documentazione inviata. Qualora dovessero risultare delle informazioni non veritiere, ciò comporterebbe la decadenza dei benefici, rimanendo immutata la responsabilità del personale tecnico per aver attestato dati scorretti.

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