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Il quadro legislativo che regolamenta la verifica della prestazione energetica del fabbricato è in continua evoluzione con l’obiettivo strategico di abbattimento dei consumi energetici e di riduzione delle emissioni gas climalteranti. La prima legge in Italia che ha imposto limiti alla dispersione termica verso l’esterno è la legge 373 del 1976, pensata come risposta alla crisi petrolifera innescata della Guerra del Kippur (6-25 ottobre 1973). La legge 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” è stata la prima legge quadro finalizzata a regolare le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio/impianto. Tale legge impone la verifica dell’isolamento termico di pareti e solai per contenere le dispersioni termiche con l’obiettivo di minimizzare lo spreco di energia, salvaguardando l’ambiente e il benessere di coloro che vivono o lavorano all’interno dell’immobile. Un ulteriore aspetto preso in considerazione riguarda gli impianti installati all’interno dell’edificio, in particolare fissando dei valori di rendimento medio stagionale minimi che permettessero di perseguire all’obiettivo di contenimento dei consumi.

Il territorio nazionale è costituito da località caratterizzate da condizioni climatiche molto disomogenee tra loro, il che ha un’incidenza diretta sulla domanda energetica di un edificio perché siano garantite le condizioni di comfort ai suoi occupanti. Il DPR 412/93 identifica 6 zone climatiche in funzione dei gradi-giorno (GG): più elevato è il valore dei gradi giorno, più rigido sarà il clima.

Zona Gradi Giorno Periodo di

riscaldamento Ore giornaliere di riscaldamento

A

<600 1 dicembre – 15 marzo 6

B

da 601 a 900 1 dicembre – 31 marzo 8

C

da 901 a 1400 15 novembre – 31 marzo 10

D

da 1401 a 2100 1 novembre – 15 aprile 12

E

da 2101 a 3000 15 ottobre – 15 aprile 14

F

>3000 nessuna limitazione 24

Tabella 4.1 - Zone climatiche in cui è suddivisa l'Italia. Fonte: D.P.R. 412/1993

Considerando che ad un clima rigido corrisponde un’elevata quantità di energia necessaria per il riscaldamento dell’edificio, il legislatore è intervenuto definendo i valori limite dei parametri caratteristici degli elementi edilizi negli edifici, fissando il valore massimo della trasmittanza termica massima U (W/m2K) dell’involucro e dell’efficienza media stagionale minima dell’impianto di climatizzazione. Il progettista risulta in questo modo vincolato al rispetto di criteri costruttivi definiti per ciascuna zona climatica in cui viene costruito l’edificio.

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L’Italia ha recepito la prima Direttiva Europea in materia di efficienza energetica (2002/91/CE) con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 che definisce il metodo di calcolo per la prestazione energetica degli edifici, applica i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e definisce per la prima volta le linee guida generali per la certificazione energetica di un immobile. Il D.Lgs. 311/2006 ha apportato alcuni correttivi al 192, rendendo in generale più severi i limiti da verificare. Il parametro principale è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), espresso in kWh/m² anno, differenziato per zone climatiche ed in funzione del fattore di forma dell’edificio. A seguito del Decreto Legislativo DL 63/2013 l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) diventa Attestato di Prestazione Energetica (APE) e viene previsto l’obbligo di richiederlo anche in caso di locazione.

Il decreto del 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” definisce il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e la classificazione in base alla destinazione d’uso e i requisiti prestazionali minimi di edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazione importante o soggetti a riqualificazione energetica.

Con il decreto si introduce una nuova classificazione degli interventi:

• Nuova costruzione: si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del provvedimento (01/10/2015). Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, e l’ampliamento di edifici esistenti (con volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3);

• Ristrutturazione importante di primo livello: interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e implica anche la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva dell’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;

• Ristrutturazione importante di secondo livello: interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può riguardare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche dei soli elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti;

• Riqualificazione energetica: intervento che incide su un’area inferiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nell’efficientamento o sostituzione dell’impianto termico al servizio dell’edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

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Ovviamente sono previste delle deroghe alla norma che esentano dal rispetto delle prescrizioni qualora si tratti di intervenire su edifici tutelati, qualora per essere in regola si andrebbe ad alterare in modo sostanziale l’aspetto dell’immobile; in modo analogo, i requisiti minimi non valgono per gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che riguardano unicamente strati di finitura, che non hanno alcun beneficio dal punto di vista della riduzione della trasmissione termica, o gli interventi per il rifacimento di sezioni dell’involucro esterno che interessino una quota inferiore del 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni seguenti, che indicano il valore della trasmittanza termica U (W/m2K) delle chiusure opache e trasparenti che delimitano l’ambiente climatizzato con l’esterno. In tabella, i requisiti minimi relativi alla zona climatica E. [15]

Trasmittanza termica U (W/m

2

K)

Strutture opache verticali

0,28

Strutture opache orizzontali

(coperture)

0,24

Strutture opache orizzontali

(pavimento)

0,29

Infissi

1,40

Tabella 4.2 - Valori limite dei parametri caratteristici degli elementi edilizi negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica. Fonte: D.M. 26 giugno 2015.

Per quanto riguarda gli impianti tecnici, nel caso di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW (compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino) deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione).

Per quanto riguarda gli impianti termici di climatizzazione invernale si applica quanto previsto di seguito:

• i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido devono avere un rendimento termico utile nominale non inferiore a 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

• nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari devono essere presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

I valori di trasmittanza riportati, utilizzati per le considerazioni che verranno fatte in seguito, saranno in valore per tutti gli edifici residenziali a partire del 1 gennaio 2021, mentre lo sono già per quelli di proprietà pubblica.

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