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3.2. La competenza per materia 1. Linee-guida generali

3.3.5. Alcuni problemi sulla competenza per territorio

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- come il luogo in cui ha sede l’attore-danneggiato319, posto che è in tale luogo che si risentirebbero gli effetti dannosi (tanto sotto il profilo del danno patrimoniale quanto sotto il profilo del danno all'immagine);

- come il luogo in cui si sono prodotte solo le prime e immediate conseguenze dannose320, luogo che quindi può non coincidere con la sede dell’attore-danneggiato ove, tutt’al più, sono stati solo contabilmente registrati i riflessi patrimoniali del danno verificatosi altrove sul mercato.

In alcune circostanze la giurisprudenza ha anche combinato i criteri della condotta e dell’evento dannoso appena menzionati, così attribuendo rilevanza sia al luogo in cui si sono verificati gli atti che si assumono lesivi sia al luogo in cui si sono manifestati i conseguenti effetti sul mercato dell’attività vietata321.

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fini dell’interpretazione della derogabilità o meno del criterio del domicilio eletto, ai fini della competenza nei procedimenti cautelari e, in taluni casi più sporadici, ai fini della competenza nei giudici di opposizione all’esecuzione323.

Pertanto, in materia di spostamento della competenza, nelle cause di proprietà industriale i problemi maggiori sono legati alle seguenti figure giuridiche:

1) in merito all’identificazione precisa della nozione di continenza ex art. 39 c.p.c.. In proposito, risulta superata l’impostazione più tradizionale secondo cui tale rapporto dovrebbe sussistere solo quando le domande si differenziano per l’ampiezza dei petita, pur basandosi sulla medesima causa petendi e venendo proposte in una situazione di identità di soggetti. Al contrario, la continenza di cause - con la conseguente applicazione dell’art. 39, comma 2, c.p.c.. e quindi lo spostamento di tutte le cause possibilmente davanti al primo giudice adìto o, caso mai, davanti al secondo giudice - si ha anche in presenza di una relazione di interdipendenza tale che la decisione dell’una causa sia il presupposto per la decisione dell’altra o tale da porre l’esigenza di evitare giudicati contraddittori324. Ci si deve dunque esprimere in termini di continenza (e non di litispendenza che comporterebbe la cancellazione dal ruolo della seconda causa) nell’ipotesi in cui in una causa venga proposta una mera eccezione di nullità del titolo privativa e nell’altra causa venga invece proposta una domanda (principale o riconvenzionale) di nullità del medesimo titolo di privativa325. Di conseguenza, la seconda causa va trasferita al giudice preventivamente adìto per la

323 Si pensi alla problematica legata all’interpretazione del titolo esecutivo (ad esempio perché contenente un’inibitoria troppo generica) che appunto demandata ad un giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. con conseguente competenza inderogabile del medesimo individuata secondo l’art. 27 c.p.c. (cfr. C., 24.4.2008, n. 10676; C. 4.8.2005, n. 16379, in Guida Dir., 2005, 38, pag. 57).

324 Cfr. tra le ultime pronunce, C. 1.10.2007, n. 20596, in NGCC, 2008, 6, 1, 772; C., 1.10.2007, n. 20597, in utetgiuridica.it, C. 1.10.2007, n. 20598, in www.pluriscedam-utetgiuridica.it, C. 1.10.2007, n. 20599, in www.pluriscedma-utetgiuridica.it.; T. Bologna 29.9.2010, nella medesima banca dati, ha fatto riferimento all’ipotesi in cui una causa «abbracci gli effetti decisori dell’altra».

325 Cfr. T. Firenze, 12.2.2007, in GADI, 2007, 662; T. Genova, 30.11.2004, in SSPII, 2005, I, 117.

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prima, purché, ovviamente, venga rispettata la competenza funzionale per materia delle sezioni specializzate326.

2) Con riferimento all’applicazione del criterio del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., criterio che permette di radicare un simultaneus processus ad esempio nei confronti del produttore e del distributore del medesimo prodotto in contraffazione dell’altrui titolo di privativa. Infatti, lo spostamento di competenza ex art. 33 c.p.c. non crea particolari problemi in applicazione dei criteri generali dell’art. 120 c.p.i. legati alla posizione di uno dei soggetti convenuti (residenza, domicilio, dimora), salva peraltro la prevalenza del criterio del domicilio eletto, qualora si privilegiasse la tesi dell’inderogabilità di tale ultimo criterio.

È invece più problematico rapportare l’art. 33 c.p.c. al solo criterio concorrente del forum commissi delicti ex art. 120, comma 6, c.p.i., senza che dunque in quel luogo abbia la residenza, il domicilio o la dimora uno dei soggetti convenuti. Di conseguenza - per fare un esempio pratico - il solo produttore non potrebbe essere convenuto, in assenza della chiamata anche del rivenditore, nel Foro del rivenditore per il semplice fatto che in tale luogo sia stata posta in essere l’attività di commercializzazione che si assume illecita, a meno che in quel luogo la commercializzazione sia avvenuta con il concorso anche del produttore e che quindi anche il produttore abbia tenuto in quel luogo un comportamento dotato di autonoma efficacia lesiva327, anche se solo in funzione preparatoria o agevolativa dell’illecito328. Come già esposto in precedenza i criteri di competenza dell’art. 120 c.p.i. vanno interpretati in modo unitario, per cui se il comma 2 dell’art. 120 si riferisce alle parti in causa, lo stesso deve dirsi per il comma 6.

326 Si richiamano in proposito i principî sempre validi espressi da C., 30.8.1994, in Giur. It., 1995, I, 1, col. 1024 ss.

327 T. Milano 16.3.2005, in, SSPII, 2005, I, 159; T. Milano 9.7.2004, in SSPII, 2004; II-III, 171;

T. Milano 10.6.2004, in SSPII, 2004, II-III, 147; A. Bologna 3.1.2002, in GADI, 2004, 165; T.

Udine 31.8.1998, in GADI, 1998, 862. Cfr. altresì T. Milano, 9.5.2004, in SSPII, 2006, 171T.

Milano, 16.3.2005, in SSPII, 2005, I, 159; T. Milano, 10.6.2004, in SSPII, 2004, II-III, 147, per i quali la mancanza in giudizio della società direttamente responsabile degli atti di commercializzazione dedotti come illeciti impedisce il ricorso alla connessione ex art. 33 c.p.c., posto che il Foro prescelto (a discrezionalità dell’attore) deve costituire il forum rei di almeno uno dei soggetti convenuti/resistenti.

328 SCUFFI, Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale, cit., 262.

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Se poi vi sono molteplici contraffattori e molteplici atti di violazione, concatenati tra loro, anche se commessi in più luoghi, si è parlato di una “competenza territoriale diffusa”329, in quanto vi sono più Fori astrattamente competenti a conoscere l’attività illecita (ad esempio Foro del fabbricante, del rivenditore, dell’agente, dell’importatore, ecc…), con la conseguente possibilità di sceglierne uno ed ivi instaurare, appunto sfruttando la connessione ex art. 33 c.p.c., un unico processo di contraffazione nei confronti di tutti i soggetti convenuti330.

Il limite che viene comunque previsto per l’applicazione dell’art. 33 c.p.c.

riguarda l’ipotesi di azione radicata nei confronti del c.d. “convenuto fittizio”, vale a dire di un soggetto che viene evocato in giudizio al solo scopo di creare un forum shopping sfruttando la fattispecie dell’art. 33 c.p.c.: in tal caso è però richiesto che l’abuso risulti ictu oculi e che quindi la domanda contro il convenuto fittizio appaia immediatamente artificiosa ed esclusivamente funzionale allo spostamento della competenza331. Peraltro, se un illecito è stato, di per se stesso, commesso in più luoghi (e trattasi di un’ipotesi non certo residuale specie con riferimento alla commercializzazione di prodotti), è stata ritenuta sussistere la competenza alternativa di tutti i giudici dei diversi luoghi in cui si verifica l’evento dannoso (secondo le diverse accezioni sopra menzionate), senza che questo venga a determinare un’elusione del principio del giudice naturale ex art. 25 Cost., trattandosi pur sempre di un criterio prefissato e non creato ad hoc per una singola fattispecie332.

Nel valutare l’ipotesi del convenuto fittizio non può poi non tenersi conto della figura dell’“agente provocatore”, vale a dire del soggetto il cui intervento è appunto

“provoca” un atto di vendita del prodotto contraffatto: anche se in linea generale

329 Così SCUFFI, op. ult. cit., 261 - 262.

330 Per analoghe considerazioni che erano state espresse in merito all’art. 57 della alla vecchia legge marchi cfr. anche VANZETTI-GALLI, La nuova legge marchi, Milano, 2001, pagg. 273-274.

331 Cfr. tra le tante C.,10.5.2010 n. 11314, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it; T. Torino 15.5.1995, in Dir. Ind., 1996, 379. Più rigido T. Bologna, 21.12.2007, il quale ha puntualizzato che il forum commissi delicti, con conseguente cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., non deve consentire all’attore di avvalersi in modo mirato di un qualsiasi collegamento occasionale con un determinato Foro.

332 C. Cost. n. 269/1992, in Foro It., 1993, I, 712; T. Pinerolo, 20.2.1993, in GADI, 1993, 445.

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l’“attività provocata”, se in contraffazione di un altrui titolo di privativa, non perde i contenuti di illiceità, in qualche caso la giurisprudenza ha comunque visto ivi nascondersi un’ipotesi di spostamento malizioso di competenza, con conseguente propria dichiarazione di incompetenza territoriale333.

3) Parallelamente anche a quanto era già stato riscontrato in punto di giurisdzione (cfr. supra, cap. 2, par. 2.3.4), per molto tempo è stata dibattuta l’applicabilità del criterio speciale del forum commissi delicti nelle azioni di accertamento negativo (cfr. supra, cap. I, par. 1.3.1), in quanto ci si interrogava in merito alla possibilità di adire anche il giudice del luogo rispetto al quale si sarebbe dovuta accertare anche la sola inesistenza dell’illecito.

In questi casi, a differenza delle conclusioni più rigorose espresse in sede di giurisdizione, in punto di competenza è invece sempre prevalso l’orientamento favorevole, questa volta non solo della dottrina334 ma anche della giurisprudenza335, basato sulla circostanza che le azioni di accertamento negativo e le azioni di accertamento positivo hanno sempre il medesimo oggetto e che, al fine appunto dell’individuazione di tale oggetto, parimenti sussiste un’obbligazione che viene dedotta in giudizio e che funge da presupposto specifico rispetto al contenuto della domanda. Di conseguenza, è stata esclusa la rilevanza del criterio del forum commissi delicti solo nelle ipotesi in cui non è concretamente possibile la localizzazione della suddetta obbligazione per essere l’azione diretta a far dichiarare, solo genericamente, l’inesistenza di una qualsiasi obbligazione o l’assoluta inesistenza di un fatto generatore di obbligazione.

333 Cfr. ad esempio T. Novara, 14.4.2003, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

334 Cfr. da ultimo FRANCHINI STUFLER, Questioni sulla competenza giurisdizionale nelle azioni di accertamento negativo in materia di illeciti civili, in Riv. Dir. Ind., 2009, II, pag. 555, la quale ha ricorda anche l’opinione conforme espressa in SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., pag, 533.

335 C., 4.7.2007, n. 15110; C. 12.11.2003, n. 17106; C. 20.3.1998, n. 2932, in Giur. It., 1998, 2122; C. 14.1.1992, n. 341. Nella giurisprudenza di merito cfr. altresì T. Salerno, 13.1.2009, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it; T. Nocera Inferiore, 27.5.2004, in Giur. Merito, 2005, I, 64;

T. Monza, 17.12.2001, in Giur. Merito, 2002, 749; T. Bologna, 7.12.1993, in Giur. comm., 1995, II, 74 ss.; T. Napoli, 4.4.1997, in Dir. Ind., 1997, 828 ss.

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Adesso ogni problema è stato comunque risolto con l’introduzione dell’art. 120, comma 6 bis, c.p.i., che ha appunto equiparato le regole di competenza (e di giurisdizione) anche per le azioni di accertamento negativo, fermo restando in quest’ultimo caso il limite legato alla necessaria localizzazione dell’obbligazione dedotta in giudizio.