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pronuncia è impugnabile ex art. 43 c.p.c. o con il regolamento facoltativo di competenza o con gli ordinari mezzi di impugnazione343.

Se la controversia è invece proposta di fronte ad un Tribunale ordinario che è anche sede di una delle sezioni specializzate in materia di impresa, se si ravvisa una questione di competenza in senso tecnico, il giudice, o d’ufficio ex art. 38, 3° co. c.p.c.

o su rilievo di parte tempestivamente sollevato ex art. 38, 1° co., c.p.c., deve dichiarare la propria incompetenza per materia, declinando contestualmente la competenza in favore della sezione specializzata (o, viceversa, del “giudice ordinario”); se invece il rapporto tra “giudice ordinario” e “giudice specializzato” viene inquadrato quale questione di ripartizione interna tra gli uffici, il “giudice ordinario” (o, viceversa, il

“giudice specializzato”) può limitarsi a trasmettere (per via interna meramente amministrativa) gli atti al Presidente della sezione specializzata istituita presso il proprio Tribunale, affinché questi provveda all’assegnazione del fascicolo alla sezione specializzata (viceversa, analoghi incombenti sono del Presidente del Tribunale al verificarsi del caso speculare contrario).

Nel caso di violazione della competenza per territorio, senza il coinvolgimento di organi diversi dalle sezioni specializzate e dunque per avere adito una sezione specializzata al posto di un’altra sezione specializzata, si applica l’art. 38 c.p.i. con l’obbligo del convenuto di eccepire tempestivamente nella propria comparsa di risposta (entro il termine di cui all’art. 167, 2° co., c.p.c.) l’incompetenza della sezione specializzata adita indicando, a pena di inefficacia, le sezioni specializzate invece territorialmente competenti a conoscere la controversia, salvo il caso in cui l’attore abbia indicato un determinato Foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Se l’attore aderisce all’eccezione, si applica l’art. 38, 2° co., c.p.c. e dunque la competenza della sezione specializzata indicata rimane ferma, qualora la causa sia riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. Il rilievo d’ufficio

343 SCOTTI, Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (DL 27.6.2003, n. 168) osservazioni relative ad alcune questioni processuali, in Giur. merito, 2003, IV, 2618 ha precisato che l’appello alla Corte d’appello competente per le impugnazioni delle sentenze del tribunale che ha pronunciato in primo grado, sia pure invadendo erroneamente la competenza di una sezione specializzata, e non alla sezione specializzata presso la corte d’appello competente.

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sempre non oltre la prima udienza di trattazione ex art. 38, comma 3, c.p.c. è possibile solo nelle ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c.

Inoltre, nell’ipotesi di “errore cumulativo” sia sulla competenza per materia sia sulla competenza per territorio, è rilevabile d’ufficio (sempre nei limiti dell’art. 38, comma 3, c.p.c.) solo il mancato rispetto delle materie di cui all’art. 3 d.lgs 168/2003 (salvo che non si tratti di una competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c.); al contrario, in assenza di una tempestiva eccezione di parte, l’errata competenza territoriale si consolida, con la conseguenza che la causa, una volta accolta l’eccezione inerente alla materia ex art. 3 d.lgs. 168/2003, verrà rimessa alla sezione specializzata di quel determinato distretto adito anche se in concreto non coincidente con le regole di attribuzione territoriale di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 168/2003344.

Infine, già si era in precedenza sottolineato che l’ultimo intervento legislativo ha soltanto formalmente abrogato la collegialità delle decisioni delle sezioni specializzate di cui al vecchio art. 2 d.lgs. 168/2003 rimanendo comunque in vigore la norma generale di cui all’art. 50 bis, comma 1, n. 3, c.p.c. Non è stato quindi risolto un problema di grande rilievo che si pone in termini di riparto della competenza, qualora l’incompetenza di una sezione ordinaria erroneamente adita non venga sollevata tempestivamente o se il giudice non effettui altrettanto tempestivamente il proprio rilievo d’ufficio. In tale caso, infatti, si consolida la competenza del giudice ordinario erroneamente adito, con la conseguenza che poi la relativa decisione non verrà presa in sede collegiale (in conformità dell’art. 50 ter c.p.c.) e che quindi la sentenza di primo grado rischierà comunque di essere inficiata da nullità per erronea composizione dell’organo giudicante ex artt. 158 e 161, 1° co., c.p.c. (richiamato dall’art. 50 quater c.p.c.). Trattasi, peraltro, di un’ipotesi in cui il giudice di appello, se è stato proposto specifico gravame sul punto, è tenuto a trattenere la causa ed a deciderla senza alcuna possibilità di rimessione al primo giudice (non essendoci una ragione di giurisdizione ex art. 353 c.p.c. o uno degli altri motivi ex art. 354 c.p.c.)345.

344 Così UBERTAZZI, Commentario breve, cit., pag. 30.

345 Cfr. SCOTTI, op. cit., pag. 2619, il quale peraltro ritiene che il meccanismo di rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c. sia invece applicabile (in base alla clausola generale di cui al comma 4 della norma: “Se il Giudice di appello dichiara la nullità di altri atti

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Né, tanto meno il “corto-circuito” di cui sopra cambia ragionando non in termini di competenza in senso tecnico, ma soltanto di ripartizione interna tra le sezioni, in quanto anche secondo quest’ultima prospettiva sembrano possibili correzioni in extremis delle errate valutazioni iniziali delle parti o del giudice, dovendosi applicare, per evidente analogia ex art. 12, comma 2, preleggi, l’art. 83 disp. att. c.p.c., norma che comunque prevede il limite dell’udienza di prima comparizione per il rilievo dell’inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del Tribunale.

Una soluzione “mitigatrice” delle tante situazioni di incertezza che permangono potrebbe essere rappresentata, nel persistente silenzio del legislatore, da un più massiccio utilizzo del meccanismo della translatio iudicii (utilizzato dapprima in ambiti diversi ma poi anche nella proprietà industriale346), vale a dire della possibilità di trasmigrazione del processo da una sede all’altra con la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Tale principio è stato infatti espressamente previsto tra le diverse giurisdizioni (e dunque, a maggior ragione, da utilizzare nell’àmbito della stessa giurisdizione) dall’art. 59 della riforma processual-civilistica di cui alla legge 69/2009 proprio al fine di consentire una rapida correzione “in corsa”, senza le drastiche conseguenze negative formali di cui sopra, degli errori delle parti.

Ciò tanto più perché gli errori di competenza sono spesso più legati alle persistenti incertezze legislative in materia che non ad un’effettiva disattenzione degli operatori del settore.

compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione”) nell’ipotesi in cui il rilievo sulla competenza sia stato tempestivamente proposto, ma sia stato in concreto disatteso.

346 C. Cost., 30.4.2009, n. 123, in Corr. giur., 2010, 2, pag. 190 ss. con nota di NEGRI, Alterne vicende della disciplina transitoria del codice di proprietà industriale: riflessi sui processi in corso (con una postilla sull’occasione mancata dal legislatore). In giurisprudenza cfr. C., 24.4.2009, n. 9879, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, secondo cui «In caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo a condizione che l'organo adito, benchè territorialmente incompetente, sia egualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al Giudice competente, davanti al quale potrà essere effettuata apposita riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.».

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Capitolo quarto

La tutela cautelare della proprietà industriale