• Non ci sono risultati.

84

Capitolo terzo La competenza

85

norma in materia di competenza con la funzione di indicare in maniera analitica - ma non tassativa data la contemporanea vigenza dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 - tutte le materie appunto di competenza delle sezioni specializzate.

Infine - pur non sapendo se ciò possa davvero rappresentare “la fine” - all’inizio del 2012 è intervenuto il D.L. 1/2012, poi convertito con modifiche con la l. 27/2012, che ha appunto cambiato la veste delle vecchie “sezioni specializzate in proprietà industriale”, trasformandole nelle “sezioni specializzate in materia di impresa”, così modificando, in maniera incisiva, le norme di competenza per materia e per territorio a disciplina delle medesime.

Nei paragrafi successivi del presente capitolo si esamineranno nel dettaglio i criteri di competenza delle “nuove” (rectius “vecchie”) sezioni specializzate, ma non si può sin d’ora non rimarcare che il nostro legislatore ha scelto la strada di un intervento frettoloso, volto probabilmente a consentire alla nostra giustizia di fornire ai mercati ed alle imprese straniere (per motivi probabilmente imposti a livello europeo) una risposta fondata più sull’apparenza che sulla sostanza.

È infatti vero che oggi, finalmente, le imprese hanno una corsia privilegiata qualora siano costrette a risolvere le proprie questioni nelle aule dei nostri Tribunali, ma è altrettanto vero che la nostra giustizia non è stata dotata di nuove strutture in più, ma è stata semplicemente invitata a sfruttare diversamente, neppure peraltro nella maniera più razionale, le strutture e le persone fisiche-magistrati già prima esistenti nelle vecchie sezioni specializzate. Non a caso, ancóra una volta210, la versione definitiva dell’art. 2 dell’ultimo D.L. 1/2012 poi convertito in legge ha previsto che «L’istituzione delle sezioni non comporta incrementi di dotazioni organiche». Inoltre, è rimasta impropria, trattandosi di una previsione normativa parimenti adottata nella prima versione dell’art. 134 c.p.i. in assenza di una delega precisa all’adozione di innovazioni processuali: per approfondimenti cfr GALLI, La riforma del Codice della proprietà industriale, in www.filodiritto.com; GALLI, La nuova disciplina civile e amministrativa introdotta dalla legge n. 99/2009, dal d.l. n. 135/2009 e dalla legge Reguzzoni-Versace. Made in Italy, design e novità processuali, Atti del Convegno tenuto a Parma il 27.5.2010, in www.filodiritto.com; GALLI, Le novità del Codice già entrate in vigore: la priorità interna, il nuovo regime transitorio del design e le norme processuali. Superati i rischi di incostituzionalità per i processi in corso, in www.iplawgalli.it, Newsletter, Settembre 2009.

210 Già l’art. 1 d.lgs. 168/2003 aveva previsto le sezioni specializzate «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche».

86

sostanzialmente immutata la previsione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 168/2003, secondo la quale ai giudici delle sezioni specializzate può comunque venire attribuita la trattazione di altre materie, a condizione che ciò - ma il dato ha sempre rappresentato un mero auspicio - non comporti un ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi nelle materie devolute alle sezioni stesse. Oltretutto, l’abrogazione della collegialità della decisione, di cui alla precedente versione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 168/2003, rappresenta un tentativo solo apparante di “snellimento” del processo, in quanto tale collegialità in realtà permane secondo la disciplina generale dell’art. 50 bis, comma 1, n.

3, c.p.c.

Al momento della redazione del presente elaborato i Tribunali delle imprese risultano avviati da pochi mesi, per cui non si hanno a disposizione elementi concreti per dare giudizi sull’impatto di quest’ultima riforma.

Quel che è certo è che - come qui anticipato sin dall’inizio - le vecchie sezioni specializzate hanno funzionato molto bene e molto meglio rispetto alla “giustizia ordinaria”, per cui l’auspicio rimane che i Tribunali delle imprese possano continuare nella stessa direzione. I presagi non sono però i migliori, in considerazione dei diversi elementi di criticità lasciati dall’ultima riforma211, il primo dei quali - che rischia di

211 Nei primi commenti pubblicati dopo la riforma a fronte del giudizio positivo offerto da BARBUTO, Così la “scommessa” del Tribunale delle imprese passa per la managerialità dei dirigenti degli uffici, cit., pagg. 13-14, il quale vede la nascita dei Tribunali delle imprese come l’occasione per una migliore riorganizzazione degli uffici e degli organici dei magistrati, si sono contrapposte moltissime opinioni negative: si richiama in proposito CASABURI,

“Liberalizzazioni” e sezioni specializzate, in Dir. Ind., 2012, 1, pag. 12 ss., ha evidenziato l’irrazionale aumento delle materie devolute e le non risolte deficienze operative degli uffici preposti alla trattazione delle stesse; TENAGLIA, L’istituzione del Tribunale delle imprese, in Corr. Giur., Speciale, 2012, pag. 75 ss. evidenzia come varie criticità erano state prontamente evidenziate nel parere reso dalla Commissione giustizia della Camera, ma che poi il Senato non ha potuto ridiscutere avendo il Governo posto la questione di fiducia sul provvedimento, per la stringente necessità di rispettare i tempi della conversione del decreto. Anche il contributo di TAVASSI, Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell’impresa, in Corr. Giur., 2012, fasc. 8-9. pag. 1115 ss. evidenzia l’«ottimo risultato in termini di rapidità di decisione e di qualità del servizio reso» delle vecchie sezioni specializzate «per generale riconoscimento» ed al contempo rimarca gli elementi di criticità dell’ultima riforma del Tribunale delle imprse non avendo poi la legge di conversione recepito tutte le sollecitazioni provenienti dagli operatori del settore; CELENTANO, Le sezioni specializzate in materia d’impresa, in Le società, 7, 2012, pag. 805 ss., ha invece rilevato il rischio che i Tribunali delle imprese siano in buona sostanza uno «specchietto per le allodole», in considerazione dell’eccessivo numero di materie iper-specialistiche alle stesse devolute (numero ancora più aggravato dalla possibilità di trattare anche altre materie alle stesse connesse), con la conseguenza di non essere di per sé in grado di “trainare di nuovo” verso

87

esporla sùbito al vaglio di pregiudizialità della Corte di Giustizia ex art. 234 Trattato CE o comunque all’apertura di una procedura di infrazione in sede comunitaria - è rappresentato dalla non compatibilità con la normativa comunitaria (in particolare l’art.

95 Reg. CE 207/2009 e l’art. 80 Reg. CE 6/2002), in quanto quest’ultima prevede che le questioni sul marchio e sul disegno e modello comunitario debbano decise da «un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza», quando invece in Italia le sezioni sono state da ultimo aumentate da dodici a ventuno212.

3.2. La competenza per materia